Convegno: “L’impatto delle novità e della prassi in tema di fiscalità locale”

Pontremoli, Ca’ del Moro

L’istituto del fermo amministrativo è disciplinato dall’art. 86 D.P.R. 602/1973, che recita:

Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

  1. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.
  2. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

Si tratta di un provvedimento interdittivo dell’uso del veicolo ai sensi dell’art. 214 del Codice della strada, approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 285 il cui presupposto per l’iscrizione è il mancato pagamento da parte del debitore nei termini di sessanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione.

È una misura cautelare, poiché l’iscrizione dello stesso sul veicolo del debitore non priva quest’ultimo della proprietà del mezzo sottoposto a tale provvedimento, ma ne impedisce di fatto solo l’utilizzazione per un tempo indeterminato.

L’art.1 comma 544 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 – Legge di stabilità 2013- è intervenuto sulla disciplina del fermo amministrativo, stabilendo che “In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1000 euro ai sensi del DPR 602/73, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l’ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2013, nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, non è possibile procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

Inoltre, l’art. 52 comma 1, lett. m-bis d.l. n. 69 del 2013, convertito dalla legge n. 98 del 2013, cd. “Decreto del fare” ha modificato il comma 2 dell’art. 86 D.P.R. 602/73 stabilendo che “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica […] di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”.

Si tratta del preavviso di fermo, un atto contenente natura del debito, numero della cartella o dell’ingiunzione, relata di notifica della stessa, importo dovuto ed anno di riferimento, con cui si invita il debitore ad adempiere entro i successivi trenta giorni con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul bene mobile registrato di sua proprietà.

Quindi, in sintesi, il procedimento di iscrizione del fermo nei pubblici registri si può suddividere in tre fasi:

  1. Notifica di una comunicazione preventiva al contribuente o al coobbligato;
  2. decorsi trenta giorni (in caso di inerzia del contribuente), iscrizione del fermo amministrativo;
  3. comunicazione dell’avvenuta iscrizione al contribuente o al coobbligato.

In materia di iscrizione del fermo amministrativo si possono presentare svariate casistiche particolari.

A tal proposito, un caso particolare di eccezione all’iscrizione del fermo è il caso dell’iscrizione del fermo su un veicolo strumentale all’attività di impresa o della professione.

L’eccezione è fornita dallo stesso articolo 86 comma 2, come modificato dall’art. 52 comma 1 lett. m-bis D.L. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013 cd Decreto del fare, secondo cui il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri può essere disposto “… salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”.

Inoltre, la CTP Lombardia Milano 29.10.2014, n. 9202, esaminando la questione relativa alla indispensabilità dell’auto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è giunta a stabilire l’illegittimità del fermo amministrativo che ha ad oggetto l’auto di proprietà del ricorrente nel caso in cui si tratti di bene indispensabile per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Infatti, esso può recare gravi pregiudizi se iscritto su veicoli funzionali allo svolgimento di determinate professioni quali, ad esempio l’agente di commercio, il titolare di un’azienda che effettui consegne ecc..

Queste sono solo alcune ipotesi, che si possono estendere a comprovate esigenze di natura personale e familiare.

A tal proposito, ritenendo di dover far rispettare i principi di logicità e ragionevolezza previsti dallo Statuto del Contribuente, la CTP dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 744 del 25 settembre 2014 ha stabilito che “il concessionario della riscossione deve valutare non solo se il bene ha un valore tale da essere in grado di far fronte al credito da soddisfare, ma anche accertare che non rivesta una rilevanza essenziale nello svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente e nel caso ricorra questa situazione, verificare l’eventuale esistenza di altri beni da sottoporre a fermo, … in ogni caso motivare la misura cautelare scelta con riferimento sia alla persona sia ai rischi relativi al recupero del credito vantato in caso di scelte diverse”. 

Essendo, tuttavia, presenti anche orientamenti giurisprudenziali di segno contrario, il Legislatore è intervenuto con il Decreto del fare, prevedendo espressamente l’obbligo di dimostrazione da parte del debitore o dei coobbligati che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.

Un altro caso particolare è rappresentato dal veicolo in comproprietà con il soggetto inadempiente. 

Nella prassi quotidiana può accadere che sia disposto un fermo amministrativo di un automezzo in comproprietà di due soggetti (coniugi, fratelli…) anche se uno solo di essi risulta inadempiente.

In tal caso, il provvedimento cautelare di riscossione coattiva determina l’indisponibilità del mezzo (e quindi l’impossibilità a circolare) non solo per il debitore, ma anche per l’altro proprietario che non ha debiti iscritti a ruolo scaduti.

Trattandosi di un veicolo, esso è indivisibile e, secondo la posizione avanzata da alcuni, se il comproprietario in bonis intestatario del mezzo intende utilizzare l’auto dovrà attivarsi contro la controparte per rendere il veicolo libero, o pagare lui stesso la sanzione abbinata al fermo e poi rivalersi contro il cointestatario del veicolo per avere la somma pagata ed eventualmente un risarcimento danni.

Su tale aspetto si sono pronunciati i Giudici di merito della Commissione Tributaria Provinciale di Matera con la sentenza n. 135 dell’ 8 aprile 2022 che ha accolto il ricorso di un contribuente (unico debitore) a cui era stato notificato un provvedimento di fermo amministrativo in relazione ad un veicolo che lo stesso deteneva in regime di comproprietà con il coniuge.

Nella fattispecie in esame, il contribuente opponeva dinanzi la Commissione tributaria il fermo amministrativo, contestandone la legittimità in relazione alla specifica circostanza che quel veicolo appartenesse non solo a questi, ma anche (per l’altro 50%) al coniuge.

Alla luce di ciò chiedeva, pertanto, che il Giudice tributario dichiarasse la nullità della misura cautelare azionata, vista e considerata la totale estraneità del coniuge al debito erariale per il quale veniva azionata la procedura.

Il Collegio materano ha ritenuto fondate le doglianze difensive manifestate dal contribuente e in ragione di ciò ha statuito per l’illegittimità del fermo amministrativo apposto, in ossequio ad un orientamento pressoché unanime (Comm. Trib. Reg. Piemonte, Sez.VII, sent. n. 1374 del 3 ottobre 2017; Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 2493 del 15 marzo 2021; Comm. Trib. Prov. Napoli, sent. n. 741 del 26 gennaio 2021).

In particolare, la CTP di Matera ha rilevato che “Alla domanda quindi se l’Ente di riscossione possa eseguire su un veicolo cointestato il fermo amministrativo anche quando uno degli intestatari non sia debitore dell’Erario la risposta da dare è senza dubbio negativa, al contrario si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione”.

Quindi, secondo la Corte è pacifico che non si possa oggettivamente applicare il fermo su un’auto cointestata se tutti i proprietari non sono debitori. Questo per tutelare l’intestatario che risulta totalmente estraneo all’inadempimento e che non può essere punito (con il fermo della vettura che per metà è sua) per qualcosa che non ha commesso.

Un ulteriore caso particolare di iscrizione del fermo amministrativo riguarda quello iscritto sull’auto di un soggetto diversamente abile.

Questa ipotesi non presenta ancora un orientamento giurisprudenziale unanime che la disciplini ed al riguardo si possono prospettare principalmente due ipotesi:

La prima è quella in cui l’auto sia stata acquistata con le agevolazioni fiscali previste dall’art.3 della legge 104 del 1992 per soggetti diversamente abili.

In questo caso, secondo un orientamento giurisprudenziale, il mezzo non può essere soggetto a fermo amministrativo ed il proprietario è anche esentato dal versamento del bollo auto.

La seconda ipotesi, invece, è quella dell’auto acquistata da persona che sia divenuta diversamente abile a seguito dell’acquisto del veicolo. 

In tale ipotesi, il soggetto non ha goduto delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 104 art.3 comma 3, ma ha comunque ottenuto il riconoscimento di tale stato dalla commissione medica dell’Asl che gli ha rilasciato anche apposita certificazione, utile anche al fine di ottenere il pass disabili (che consente di parcheggiare sulle strisce gialle e di circolare sulle ztl). 

Ebbene, se anche non vi sono disposizioni legislative che regolino espressamente tale ipotesi, secondo i giudici di merito parrebbe illegittimo il fermo amministrativo sull’auto della persona diversamente abile. 

Questo principio si può estendere anche al caso di un mezzo intestato ad uno dei familiari del soggetto diversamente abile se destinato ad un uso esclusivo di quest’ultimo. Si pensi al veicolo del caregiver che assiste il familiare e fruisce dei permessi legge 104. Non pare iscrivibile il fermo amministrativo in quanto l’uso è indispensabile per il familiare disabile (raggiungerlo e assisterlo) nelle ore concesse per il familiare bisognoso.

Tale affermazione è frutto dell’interpretazione estensiva del DPR 495 del 1992 secondo cui sarebbe vietato iscrivere il fermo su veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno. Secondo, infatti, la giurisprudenza, il veicolo di un soggetto, allorquando abbia come destinazione d’uso la mobilità dello stesso, può essere equiparato ad un mezzo di soccorso. È vero, infatti, che il soggetto diversamente abile, in caso di fermo auto, spesso non possa utilizzare i mezzi pubblici, a causa della sua disabilità.

Dott.ssa Eleonora Cucchi

Unicusano Roma