Corte Costituzionale, sentenza del 31.05.2018 n.115

La Corte Costituzionale stabilisce l’inapplicabilità della “regola Taricco” ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto.

La Corte di Cassazione  e la Corte d’appello di Milano hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art.2 della legge 2 agosto 2008 n.130.

Tale disposizione ordina l’esecuzione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue).

I rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della norma laddove essa impone di applicare l’art. 325 Tfue così come interpretato dalla sentenza della grande Sezione della Corte di Giustizia 8 settembre 2015 c.d. Sentenza Taricco (Foro it., 2015, IV, 609).

L’art. 325 Tfue, sulla base di tale interpretazione, imporrebbe al Giudice Nazionale di disapplicare gli artt. 160, 3° comma e 161, 2° comma c.p. riguardo ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

La Corte di Cassazione  e la Corte d’appello di Milano hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art.2 della legge 2 agosto 2008 n.130.

Tale disposizione ordina l’esecuzione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Tfue).

I rimettenti dubitano della legittimità costituzionale della norma laddove essa impone di applicare l’art. 325 Tfue così come interpretato dalla sentenza della grande Sezione della Corte di Giustizia 8 settembre 2015 c.d. Sentenza Taricco (Foro it., 2015, IV, 609).

L’art. 325 Tfue, sulla base di tale interpretazione, imporrebbe al Giudice Nazionale di disapplicare gli artt. 160, 3° comma e 161, 2° comma c.p. riguardo ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).

I suddetti articoli del codice penale comportano un limite all’aumento del termine di prescrizione in seguito ad un atto interruttivo.

Tale disapplicazione dovrebbe avvenire: in base all’art.325 par.1 Tfue quando il regime giuridico della prescrizione impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di gravi casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e in base all’art.325 par.2 Tfue (c.d. Principio di assimilazione) quando il termine di prescrizione, per effetto delle norme penali suindicate, risulti più breve di quello fissato dalla legge nazionale per casi analoghi di frode in danno dello Stato membro.

I rimettenti ritenendo di fatto applicabile ai casi concreti pendenti innanzi al loro giudizio la “regola Taricco” hanno tuttavia reputato che essa sia in contrasto con i principi costituzionali dello Stato ed in particolare che essa violi l’art. 25 comma secondo, 101 secondo comma, 3, 24, 27 terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale ha, a sua volta, ritenuto di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, affinché la stessa chiarisca il corretto significato da attribuire all’art.325 Tfue ed alla sentenza “Taricco”.

La grande sezione della Corte di Giustizia con sentenza del 5 Dicembre 2017, rispondendo all’istanza avanzata dalla Corte Costituzionale,  ha affermato che l’obbligo del Giudice penale nazionale di disapplicare la normativa interna in materia di prescrizione sulla base della “regola Taricco”,  venga meno quando comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa della insufficiente determinatezza della legge applicabile o una violazione del principio di irretroattività della legge penale in malam partem.

Pertanto la Corte di Giustizia ha escluso l’applicabilità della regola Taricco ai fatti commessi anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza (8 settembre 2015).

Inoltre ha demandato all’Autorità Giudiziaria Nazionale competente, ovvero alla Corte Costituzionale,  il compito di verificare la compatibilità della “regola Taricco” con il principio di determinatezza in materia penale, che è sia principio supremo dell’ordine costituzionale italiano sia cardine del diritto dell Unione (art.49 carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).

La Corte Costituzionale ha, pertanto, svolto il controllo sollecitato dalla Corte di Giustizia e con la sentenza  del 31.05.2018 n.115, ha ritenuto evidente il “deficit di determinatezza” dell’art. 325 par. 1 e 2 Tfue.

Tale norma è indeterminata laddove vincola la propria applicabilità alla definizione “numero considerevole di casi” perché il Giudice Nazionale non dispone di alcun criterio normativo ed applicativo che renda tale regola sufficientemente definita.

Un Giudice, infatti, potrebbe ritenere sufficienti per l’applicazione della norma 10 casi ed altro Giudice potrebbe non ritenere sufficienti 20 casi.

La Corte Costituzionale inoltre rileva un ulteriore elemento di indeterminatezza dell’art.325 Tfue: leggendo tale norma, infatti, una  persona non avrebbe potuto, né oggi potrebbe, desumere autonomamente i contorni della “regola Taricco” ovvero la disapplicazione di un particolare aspetto del regime della prescrizione in presenza delle peculiari condizioni su descritte.

Il principio di determinatezza dovrebbe assicurare a chiunque una percezione sufficientemente chiara ed immediata dei possibili profili di illiceità penale della propria condotta.

La Corte Costituzionale pertanto con la sentenza in commento ha stabilito l’inapplicabilità della “regola Taricco” per violazione del principio di determinatezza in materia penale.

Avv. Emanuele Cucchi