CORTE DEI CONTI  SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Parere n. 7/Par./2007 (INDISPONIBILITA’ DELLA OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA)

La Corte dei Conti, Sezione Regionale per il Piemonte con il Parere n. 7/Par./2007 ha precisato che, dall’entrata in vigore della Costituzione, l’indisponibilità dell’obbligazione tributaria viene ricondotta ai principi di capacità contributiva (art. 53, comma 1) ed imparzialità nell’azione della pubblica amministrazione (art. 97), espressione entrambi del più generale principio di eguaglianza nell’ambito dei rapporti tributari.

Pertanto, lo Stato e gli altri enti pubblici che operano quali enti impositori non hanno facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni o agevolazioni non previste dalla legge.

La valenza del principio anche per le Regioni e le autonomie locali è confermata dall’articolo 119 della Costituzione che, dopo la riforma del titolo V, prevede che Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Fra questi il principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria.

Non può, tuttavia, non aversi riguardo agli strumenti deflativi del contenzioso tributario o di definizione concordata dei tributi, introdotti dal legislatore al fine di consentire all’amministrazione finanziaria di conciliare le esigenze sottese al principio di indisponibilità dell’obbligazione tributaria con altre esigenze altrettanto rilevanti, quali quelle della certezza dei rapporti giuridici, della sollecitudine nella riscossione delle somme dovute o del buon andamento dell’attività amministrativa.

Gli istituti cui si fa riferimento, in considerazione della loro eccezionalità, non costituiscono in ogni modo una negazione del principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, bensì rappresentano deroghe che, in quanto applicabili alle sole ipotesi e secondo le modalità rigorosamente circoscritte dal legislatore, confermano la vigenza del principio (si confronti in tal senso, a titolo esemplificativo, Cassazione Civile, Sezione Tributaria, n. 12314 del 6 ottobre 2001, che ha ritenuto la conciliazione “… configurata come una forma di composizione convenzionale della lite tributaria nella sede del processo, e si pone in deroga al principio piú generale della normale indisponibilità per l’erario del credito d’imposta”.).

La non doverosità di avvio del procedimento di autotutela e la non impugnabilità del diniego di autotutela.

Il procedimento di autotutela dell’Amministrazione tributaria, ed in particolare, il D.m. n. 37/1997 rappresenta sia la facoltà dell’ufficio di avviare il riesame “senza necessità di istanza di parte” (art. 2) sia la possibilità sia il contribuente a dare corso al procedimento con la presentazione dell’istanza di annullamento dell’atto all’ente impositore interessato (art. 5), la quale secondo orientamento  giurisprudenziale consolidato dovrebbe considerarsi priva di efficacia vincolante.  In quanto la Pubblica Amministrazione godrebbe, di un potere di riesame di natura ampiamente discrezionale e non sindacabile.

In tal senso si richiama Cass., Sez. trib., 5 febbraio 2002, n. 1547, secondo la quale riconoscere carattere vincolante all’istanza del privato significherebbe accordare al privato stesso un’indebita forma di tutela anche dopo la scadenza del termine per l’impugnazione dell’atto in sede giurisdizionale. Pertanto, l’istanza di riesame in via amministrativa rischierebbe di tradursi in uno strumento per eludere i termini d’impugnazione del provvedimento. Di conseguenza verrebbe compromessa l’esigenza di certezza e stabilità dei rapporti giuridici, particolarmente avvertita nell’ambito dell’attività amministrativa rivolta alla cura di interessi plurisoggettivi.

La citata pronuncia, ritenendo altresì che il potere di autotutela “costituisca una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non può essere sindacato anche perché il convincimento maturato dall’ufficio sulla necessità di procedere o meno al suo annullamento in via di autotutela, costituisce un aspetto destinato ad essere fatalmente assorbito nella più ampia indagine sulla legittimità o meno dell’atto impositivo, che ove fondato legittimerebbe comunque il rifiuto della sua eliminazione ed ove infondato, travolgerebbe di per sé anche il successivo comportamento dell’Amministrazione”, sancisce, in tale ottica, che il diniego di autotutela possa impugnarsi perché i vizi dell’atto impositivo presupposto assorbirebbero ogni altro vizio dell’atto di diniego successivo.

L’impugnabilità del diniego di autotutela

La teoria favorevole a ritenere legittima l’impugnabilità del diniego di autotutela si ritrova soltanto in alcune sentenza della giurisprudenza di merito, tra cui, per tutte si richiamano  C.T.P. La Spezia, 15 maggio 2006, n. 214, e C.T.P.  Reggio Emilia, 18 dicembre 2008, n. 223, che hanno ritenuto il diniego di autotutela quale atto suscettibile di impugnazione perché, concernendo l’annullamento di atti in materia tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni.  Comm. trib. prov. Reggio Emilia, 18 dicembre 2008, n. 223,  secondo cui il diniego di annullamento (espresso o tacito) emesso dall’Amministrazione, che sia suscettibile di generare una lesione alla posizione giuridica soggettiva del contribuente, assume la qualità di atto autonomamente impugnabile la cui cognizione è devoluta al giudice tributario.