Il pignoramento di crediti


La norma determina la facoltà dell’Agente della riscossione di richiedere la la dichiarazione di cui all’art. 75-bis, nella quale il soggetto terzo dovrà indicare per iscritto le cose e le somme dovute al contribuente debitore, ovvero se l’iscritto a ruolo risulti creditore di somme o di cose in relazione a rapporti economici o di lavoro.

L’art. 75-bis D.P.R. 602/73 dispone che:

1. Decorso inutilmente il termine di cui all’ articolo 50, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

  1. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’ articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
  2. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’ articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”.

La norma determina la facoltà dell’Agente della riscossione di richiedere la dichiarazione di cui all’art. 75-bis citato, nella quale il soggetto terzo dovrà indicare per iscritto le cose e le somme dovute al contribuente debitore, ovvero se l’iscritto a ruolo risulti creditore di somme o di cose in relazione a rapporti economici o di lavoro.

La dichiarazione si pone generalmente come fase intermedia tra l’inizio della riscossione e il  pignoramento di fitti e pigioni ovvero dei crediti verso terzi, anche se la norma precisa che essa può essere richiesta anche simultaneamente all’attivazione di misure esecutive o cautelari, alla sola condizione che sia decorso il termine di 60 giorni previsto per il pagamento della cartella.

In base ad essa, l’agente della riscossione può chiedere ai terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei suoi coobbligati, “…di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore”.

Nella richiesta e’ fissato un termine, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione, per fornire la risposta; in caso di inadempimento si applica la sanzione amministrativo-tributaria prevista dall’articolo 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

La certificazione richiesta deve essere completata con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000.

In caso di inadempimento l’agente della riscossione provvede ad  inviare all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto a cui è stata rivolta la richiesta, una documentata segnalazione.

A sua volta l’Ufficio locale provvede ad irrogare la sanzione secondo il procedimento di cui all’articolo 16, commi da 2 a 7, del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

Ai fini della privacy, la certificazione deve essere completata con le “Informazioni relative al trattamento dei dati personali”: in particolare viene affermato che il conferimento dei dati non è obbligatorio e che la raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati ai soli fini dello svolgimento dell’attività di servizio pubblico di cui al D.Lgs 112/99.