Il pignoramento di crediti verso terzi


L’art. 2, comma 9, del Decreto-Legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, c.d. “collegato” alla manovra finanziaria 2007, ha introdotto   l’articolo   48 bis)   nel  titolo  II, capo   I, D.P.R.  29 settembre 1973, n. 602. Questo articolo che è stato introdotto al fine di combattere la c.d. evasione da riscossione

Norma strettamente collegata all’istituto del pignoramento di crediti verso terzi è l’art. 48-bis D.P.R. 602/73, rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.

Il testo attuale della norma, inserita dall’art. 2, comma 9, D.L. 03.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.11.2006 n. 286. dispone che:

“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto.

  1. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito”.

Già in sede di conversione del D.L. 03.10.2006 n. 262, attuata con la Legge 24.11.2006 n. 286 (cd. “collegato alla Finanziaria 2007”), veniva introdotta una prima correzione al testo originario della norma, concernente l’adozione di un apposito regolamento, in luogo del decreto, per stabilire le modalità di attuazione della norma.

A seguito di tale intervento normativo, il novellato comma 2 dell’art. 48-bis DPR 602/1973 disponeva quindi che: “Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”.

Tuttavia, ancorché la norma subordinasse la propria entrata in vigore all’adozione di uno specifico regolamento di attuazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rinviando alla deliberazione Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, 14 maggio 2007 n. 10, sostenne “l’immediata applicabilità della disposizione in esame”, con la conseguenza che “… il precetto contenuto nel comma 1, dell’articolo 48-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 non può risultare condizionato dall’emanazione del menzionato regolamento, il quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative per rendere più efficace il dettato normativo, di per sé già attuabile e cogente”.

In seguito, l’art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007 n. 222, nell’apportare modifiche al testo della norma, ne subordinò espressamente l’operatività all’entrata in vigore del previsto regolamento ministeriale di attuazione.

Venne inoltre introdotto, all’interno della norma, un comma 2-bis, secondo cui “con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito”.

Il prescritto regolamento attuativo venne effettivamente adottato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008 n. 40, entrato in vigore il 29 marzo 2008 (peraltro limitatamente alle sole Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e alle società a totale partecipazione pubblica, mentre per le società a prevalente partecipazione pubblica l’art. 6, comma 1, D.M. 40/08 rinviava ad un successivo regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze).

Con successiva circolare n. 122 del 29.07.2009, prot. n. 54923, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvide a fornire alcuni chiarimenti, soprattutto in ordine alla corretta individuazione delle fattispecie da sottoporre all’obbligo di preventiva verifica.

La norma in esame impone alle  amministrazioni  pubbliche  e  alle  società a  prevalente partecipazione  pubblica  di  verificare,  anche in via telematica,  prima di  effettuare  un pagamento a qualunque titolo per un importo superiore  a diecimila  euro,  “…  se  il  beneficiario  e’ inadempiente all’obbligo di  versamento derivante  dalla  notifica  di una o piu’ cartelle di pagamento per  un ammontare  complessivo  pari  almeno  a  tale importo“.

Se si verifica tale  ipotesi, le  amministrazioni  pubbliche  e  le  società a prevalente capitale pubblico non possono procedere al pagamento e devono  segnalare tale circostanza all’agente della riscossione competente per territorio affinche’ provveda all’esercizio delle attività di riscossione.

Sotto il profilo soggettivo la norma riguarda:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;
  • le società a prevalente partecipazione pubblica.

I pagamenti che la pubblica amministrazione deve effettuare in favore del contribuente iscritto a ruolo vengono sospesi.

Il D.L. 262/2006 ha innanzitutto previsto una procedura che i predetti soggetti devono osservare prima di effettuare i pagamenti di qualsiasi natura purché l’importo a loro debito sia superiore a diecimila euro. In particolare deve essere verificato, anche telematicamente, prima di effettuare il pagamento, se il beneficiario “e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo”. Nel caso in cui tale verifica fornisca un esito positivo deve essere sospeso il pagamento segnalando la circostanza all’agente della riscossione territorialmente competente ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il Decreto 14/03/2008, n. 40, stabilisce le modalità attraverso cui le pubbliche amministrazioni devono verificare l’eventuale posizione debitoria del beneficiario del pagamento.

Così, nel caso di eventuali pagamenti superiori a € 10.000, i soggetti pubblici devono operare con la seguente modalità: verificare telematicamente con Equitalia s.p.a. la sussistenza di cause di morosità nei confronti del beneficiario; attendere cinque giorni dall’invio dell’interrogazione telematica; se entro tale termine non giunge nessuna risposta, il pagamento può avvenire, diversamente, se Equitalia comunica la morosità, si procede come segue: il pagamento deve essere sospeso per trenta giorni, sino a concorrenza dell’importo iscritto a ruolo. In tal senso, l’eventuale eccedenza deve quindi essere corrisposta al beneficiario. Entro trenta giorni, l’agente della riscossione procede a notificare l’atto di pignoramento presso terzi. Se entro tale termine intervengono pagamenti o provvedimenti dell’ente creditore che riducono la somma a ruolo, l’agente della riscossione ne dà tempestiva segnalazione all’ente pubblico, al fine di sbloccare parte delle somme da pagare; se entro trenta giorni l’agente della riscossione non notifica alcun atto di pignoramento, l’importo è libero da vincoli e può essere interamente pagato.

Da quanto appena emerso, risulta sicuramente appropriata la scelta del legislatore di fissare termini precisi per l’esaurimento della procedura, in modo da non sospendere i pagamenti per tempi indefiniti. In tal senso, pare opportuna la decisione di “obbligare” l’Amministrazione a prendere posizione e ad agire concretamente entro determinate tempistiche, soprattutto se si tiene conto dei tempi, spesso lunghi ed indeterminati, che caratterizzano il rapporto tra Amministrazione e contribuente.