La produzione di documenti e l’integrazione dei motivi nel processo tributario

 L’art. 24, comma 1, D.lgs. 546/92, distingue l’ipotesi in cui i documenti siano allegati agli atti di parte da quella in cui siano stati depositati separatamente: nella prima ipotesi la norma richiede che dei documenti venga redatto un elenco negli atti di parte (ricorso, controdeduzioni, memoria difensiva, atto di intervento) ai quali vengono allegati. Nella seconda eventualità, in cui il deposito dei documenti non sia contestuale a quello degli atti di parte, sarà invece necessario predisporre un indice degli stessi, contenuto in un’apposita nota, sottoscritta, e depositata in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti.

Il termine ultimo per il deposito di documenti è invece sancito dall’art. 32, comma 1, D.lgs. 546/92, in venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione.

Il principio di immodificabilità della domanda, quale principio fondamentale del processo tributario, comporta per il contribuente il divieto, una volta proposto il ricorso e salvo che si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio, di integrare i motivi già evidenziati nell’atto introduttivo del giudizio. 

La norma del secondo comma dell’art. 24 D.lgs. 546/92 ammette l’integrazione dei motivi del ricorso, che sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altri parti o per ordine della Commissione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l’interessato ha notizia di tale deposito. Essa rappresenta l’eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell’avversa parte processuale manifestata attraverso l’accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un’esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.

La facoltà di integrare i motivi è consentita solo innanzi alla Commissione tributaria provinciale, in quanto l’oggetto del processo di appello concerne il thema decidendum fissato dalle parti in primo grado.

E’ dunque la non conoscenza dei documenti depositati dalle altre parti, spontaneamente o per ordine del giudice, a legittimare l’integrazione dei motivi, che dovrà effettuarsi nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui l’interessato ha notizia del deposito di nuovi documenti.

L’integrazione deve avvenire con un atto avente i requisiti del ricorso, da notificare alla controparte con le modalità previste dall’art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. 546/92, e da depositare in segreteria ai sensi dell’art. 22 D.lgs. 546/92.

La fissazione dell’udienza di trattazione della controversia, precedente all’avvenuta conoscenza dei documenti depositati, comporta che l’interessato, a pena d’inammissibilità, debba dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti.

In tal caso la trattazione o l’udienza devono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente (art. 24, comma 3, D.lgs. 546/92).

La norma non consente dunque alcuna discrezionalità alla Commissione tributaria la quale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge per l’integrazione dei motivi e la relativa richiesta dell’interessato, è tenuta a disporre il rinvio dell’udienza o della trattazione.

 I termini per il deposito di documenti.

Le parti costituite possono depositare nuovi documenti sino a venti giorni liberi prima della data dell’udienza di trattazione.

Trattandosi di termini liberi, si dovranno escludere dal computo sia il giorno della presentazione degli atti che quello dell’udienza, in applicazione della regola generale di cui all’art. 155, comma 1, c.p.c. Anche in tale ipotesi, poiché i termini per il deposito sono “a ritroso”, e quindi si computano dalla data dell’udienza di trattazione, si ritengono non applicabili i commi 4 e 5 dell’art. 155 c.p.c., ai sensi dei quali “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che scadono nella giornata del sabato”. Tali disposizioni operano infatti con esclusivo riguardo ai termini c.d. “a decorrenza successiva”, e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di un’abbreviazione di quell’intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo.

Pertanto, laddove il termine di cui all’art. 32, comma 1, D.lgs. 546/92 scada in un giorno festivo o di sabato, in via prudenziale si deve considerare la scadenza del termine anticipata al giorno precedente non festivo.

Il termine previsto per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti e tra queste ed il giudice, per cui la mancata osservanza determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.

La possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa, difatti, soltanto con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all’inosservanza dei termini perentori, come previsto dall’art. 153 c.p.c.

I documenti possono essere depositati esclusivamente dalle parti costituite, come si deduce dal fatto che i termini si computano dalla data dell’udienza di discussione, della quale è dato avviso solo alle parti costituite: ciò non esclude, tuttavia, che le parti non costituite possano costituirsi nel momento stesso in cui depositano i documenti, e successivamente depositare memorie illustrative, nel rispetto dei termini dell’art. 32, comma 2, D.lgs. 546/92.

Infatti, la costituzione del resistente può avvenire anche oltre il termine di cui all’art. 23 D.lgs. 546/92; tuttavia, per quanto riguarda le modalità di presentazione dei documenti, l’art. 32 D.lgs. 546/92 richiama espressamente la disciplina contenuta nell’art. 24, comma 1, D.lgs. 546/92, che distingue il caso dei documenti allegati agli atti di parte da quello in cui siano depositati separatamente. Nella prima ipotesi i documenti devono essere elencati negli atti di parte (ricorso, controdeduzioni, memoria difensiva, atto di intervento) cui sono allegati. Se, invece, i documenti vengono prodotti separatamente da tali atti, dovrà essere redatta un’apposita nota di produzione-documenti, datata e sottoscritta dalla parte, da depositare in originale, e con tante copie quante il numero delle parti, comprese quelle non costituite, in quanto, in mancanza del riferimento alle sole parti costituite, per “numero delle parti” deve intendersi “tutte quelle esistenti”.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione dei documenti, la disposizione in commento parla di “deposito” nella segreteria della Commissione adita e, pertanto, si dovrà verificare se sia consentita la trasmissione degli stessi mediante il servizio postale.

Alla luce del mancato divieto da parte della legge, che all’art. 22, comma 1, D.lgs. 546/92 consente al ricorrente di costituirsi in giudizio con tale modalità, si ritiene legittima la trasmissione a mezzo posta dei documenti integrativi. Tuttavia, nel caso di trasmissione per posta occorre ricordare che il rischio per il ritardo nella consegna grava sul mittente poiché, ai fini del computo e dell’osservanza dei termini, si deve avere riguardo alla data in cui gli atti giungono alla segreteria, e non a quella della spedizione. Non può infatti applicarsi il disposto dell’art. 16, comma 5, D.lgs. 546/92, in quanto non si è in presenza di una comunicazione o notificazione, ma di un deposito.

L’eventuale ritardo rispetto ai termini prescritti dall’art. 32, comma 1, D.lgs. 546/92 implica l’inammissibilità dei documenti. Del deposito dei documenti la segreteria della Commissione non è tenuta a dare alcun avviso alle parti, che ne potranno prendere conoscenza solo di loro iniziativa. È infatti onere delle parti provvedere presso le segreterie a tali verifiche, prendere visione e ritirare le copie, usando diligenza, assiduità e sistematicità nella consultazione dei fascicoli.

 Il deposito delle memorie illustrative.

Le parti hanno facoltà di depositare, entro il termine libero di dieci giorni prima dell’udienza di trattazione, le c.d. memorie illustrative il cui scopo è quello di illustrare, con ulteriori e più ampie argomentazioni, le ragioni dell’impugnativa, e non quella di introdurre nuove censure.

Le memorie illustrative non possono infatti contenere motivi nuovi, ma solo integrare l’illustrazione di quelli già addotti dal ricorrente o dall’Ufficio tributario negli atti introduttivi.

Per motivi “nuovi” devono intendersi quelli che si traducono in una pretesa oggettivamente diversa da quella originaria, basata su differenti presupposti, che introduce nel processo tributario nuovi temi di indagine e determina uno spostamento dei termini della contestazione tale da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio, mentre con l’espressione “memorie illustrative” il Legislatore ha voluto precisare che le parti, una volta proposti il riscorso e le controdeduzioni, non possono proporre nuove domande e nuove eccezioni, potendo unicamente precisare, sviluppare ed arricchire le conclusioni già formulate.

Inoltre, nelle memorie illustrative non possono essere esposte nuove eccezioni di rito o di merito, non rilevabili d’ufficio, ossia non possono essere dedotti fatti impeditivi, modificativi, estintivi del diritto fatto valere in precedenza non allegati.

Sono tuttavia da considerare esperibili le eccezioni rilevabili anche d’ufficio dal giudice, poiché in questo caso non si tratta di introdurre nuovi temi di indagine, ma di sollecitare poteri ufficiosi non soggetti a preclusioni ed esercitabili fino alla chiusura della pubblica udienza o allo spirare del termine per il deposito delle repliche.

Le memorie devono essere depositate almeno dieci giorni liberi prima dell’udienza unitamente alle copie per le altre parti, per consentire a quest’ultime di predisporre in un congruo termine eventuali repliche.

Da ciò consegue che, anche nel caso in cui le memorie vengano trasmesse via fax, il momento rilevante, ai fini della determinazione della tempestività o meno della presentazione, non è quello in cui viene effettuato il fax, ma quello successivo in cui viene effettuato il deposito delle copie inviate alle altre parti, che devono avere, assieme al giudice, la garanzia di dieci giorni liberi anteriori all’udienza .  

Prof. Bruno Cucchi

Diritto processuale tributario

Università “N. Cusano” Roma