Cass. civ. Sez. III Ord., 27-10-2020, n. 23661


Svolgimento del processo

Nel 2006 M.R. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale di Caltanissetta, la Montepaschi Serit S.p.a. chiedendo la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agenzia in suo danno e basata su sette cartelle esattoriali dell’importo complessivo di Euro 2.469,44.

L’attrice sostenne che gli importi di due cartelle non erano dovuti dal momento che una era stata annullata con sentenza del Giudice di pace e che, per un’altra, era pendente un ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale. In relazione alle altre cartelle, l’attrice dedusse il difetto di notifica e, per una di esse, anche la prescrizione del diritto di credito vantato, sicchè, a tutto voler concedere, il presunto credito della convenuta sarebbe stato pari ad Euro 1.768,40, con conseguente illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Evidenziò, inoltre, la notevole sproporzione esistente tra l’importo a debito ed il valore del bene ipotecato e sostenne che tale comportamento della convenuta le aveva cagionato danni non patrimoniali dovuti a stress, turbamento e ansia. Chiese, pertanto, che il Tribunale ordinasse alla convenuta di cancellare l’ipoteca così come iscritta e condannasse la medesima al risarcimento dei predetti danni non patrimoniali, nonchè al risarcimento dei danni al nome e all’immagine.

Si costituì in giudizio la società convenuta che rappresentò di avere provveduto, in autotutela, alla cancellazione dell’ipoteca, sostenne l’assoluta insussistenza dei presupposti su cui fondare il chiesto risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e chiese il rigetto della domanda di condanna formulata ex art. 96 c.p.c., comma 2, e la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Preso atto di quanto rappresentato dalla convenuta, con le memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, l’attrice modificò la propria domanda chiedendo, in ogni caso, la condanna della convenuta, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 2, nonchè all’ulteriore risarcimento dei danni non patrimoniali ex art. 2043 c.c. dovuti allo stress, al turbamento e all’ansia e alla lesione del buon nome e dell’immagine.

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 574/2010, depositata il 3 giugno 2010, accolse la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 2, e, per l’effetto, condannò la convenuta al pagamento della somma di Euro 4.000,00 in favore dell’attrice, oltre agli interessi legali dalla data di quella pronuncia; dichiarò inammissibile la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e condannò la convenuta alle spese.

In particolare, il Giudice di primo grado, pur dando atto della avvenuta cancellazione ipotecaria, ritenne che tale circostanza non potesse, da sola, giustificare una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, attesa la necessità di provvedere sulle altre istanze formulate dalle parti, non essendo del tutto venuto meno l’interesse a proseguire il giudizio. Quel medesimo Giudice ritenne, inoltre, di accogliere la richiesta di condanna formulata dall’attrice ex art. 96 c.p.c., comma 2, reputando sanzionato da detta norma un comportamento non necessariamente caratterizzato da mala fede o colpa grave ed essendo, quindi, sufficiente, ad integrare la violazione, l’avere operato senza la normale prudenza o con colpa lieve. Il Tribunale adito ritenne che il comportamento della società convenuta (che aveva iscritto ipoteca per somme almeno in parte non dovute, essendo stata una cartella annullata con sentenza del Giudice di pace, un’altra non notificata, altre notificate ad indirizzo diverso da quello di residenza all’epoca della debitrice) avesse integrato i presupposti per la pronuncia di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., comma 2.

Tale convincimento, ulteriormente rafforzato dalla considerazione della sproporzione esistente tra il valore del bene ipotecato ed il credito vantato, consentiva, secondo il Tribunale, di ritenere il comportamento della società convenuta caratterizzato, quanto meno, dalla colpa lieve.

Il Giudice di prime cure dichiarò, invece, inammissibile l’ulteriore richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c., sulla considerazione che la fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., comma 2, si pone in rapporto di specialità con la norma per prima indicata, non essendo “configurabile un concorso, nemmeno alternativo, tra i due tipi di responsabilità”.

Avverso la sentenza di primo grado Serit Sicilia S.p.a. propose appello, cui si oppose M.R., la quale, in via subordinata, chiese l’accoglimento dell’appello incidentale pure proposto.

La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza n. 92/2017, pubblicata in data 8 maggio 2017, rigettò le domande proposte dalla M. e la condannò alla restituzione, in favore di Serit Sicilia S.p.a., delle somme eventualmente pagate in dipendenza della sentenza appellata, con gli interessi legali maturati dal di del pagamento e sino alla data di effettiva restituzione, con integrale compensazione tra le parti delle spese dei due gradi del giudizio di merito.

Avverso la sentenza della Corte territoriale M.R. ha proposto ricorso per cassazione, basato su cinque motivi e illustrato da memorie.

Ha resistito con controricorso Riscossione Sicilia S.p.a., già Serit Sicilia S.p.a..

Motivi della decisione

  1. E’ fondata l’eccezione sollevata dalla ricorrente nelle memorie – e comunque rilevabile d’ufficio – di inammissibilità del controricorso perchè notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., essendo stato il ricorso notificato il 7 dicembre 2017 ed essendo stato il controricorso notificato in data 19 gennaio 2018 (venerdì), oltre, quindi, il termine ultimo di cui alla citata norma (16 gennaio 2018, martedì).
  2. Con il primo motivo, rubricato “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 e 346 c.p.c.; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso ultra petita”, la ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe accolto la domanda di responsabilità aggravata statuendo che, per procedere alla valutazione equitativa del danno ex art. 96 c.p.c., appariva opportuno procedere tenendo conto dei parametri di commisurazione del ristoro elaborati dalla giurisprudenza CEDU, previo richiamo del principio affermato dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 28507/2005 e precisando che l’applicazione analogica di tali parametri si fondava sul fatto che il processo era “derivato esclusivamente dall’illecito comportamento posto in essere, mediante l’iscrizione di ipoteca, dalla Serit e dal fatto che la stessa non aveva provveduto alla cancellazione dell’ipoteca in tempo utile ad evitare l’instaurazione del giudizio…”. Da ciò, secondo la ricorrente, “si inferirebbe” l’accoglimento della domanda nei confronti della convenuta per aver questa causato il processo. Pertanto, ad avviso della M., la convenuta sarebbe “stata condannata dal Tribunale a risarcire i danni causati per effetto del processo in sè, che è causa di ansia, di stress, di dispendio di tempo e di energie suscettibile di risarcimento, mutuando l’orientamento citato della Suprema Corte a Sezioni Unite, tanto da liquidare il risarcimento secondo i parametri di indennizzo previsti per il ristoro del danno da eccessiva durata del processo”.

Secondo la ricorrente si tratterebbe di un capo distinto ed autonomo della decisione che, sanzionando l’abuso del processo da parte della convenuta, avrebbe condannato quest’ultima a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1.

Risulterebbero sussistenti ed evidenziati dal Tribunale nisseno tutti gli elementi per emettere – come in effetti avvenuto, secondo la M. – la pronuncia ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, avendo il Tribunale accertato che solo in corso di causa la convenuta aveva cancellato l’ipoteca e che aveva iscritto ipoteca per un credito inesistente, almeno parzialmente.

Ad avviso della ricorrente, quindi, vi sarebbero gli elementi per ritenere che la convenuta sarebbe stata sanzionata anche come litigante temerario, essendo stata emessa una statuizione distinta ed autonoma che si aggiungerebbe all’ulteriore capo di sentenza con il quale sarebbe stata accertata la responsabilità della convenuta anche ai sensi del comma 2 del già indicato articolo codice di rito.

Non avendo la Serit Sicilia mosso alcuna censura al capo della decisione di primo grado relativa all’accertamento della sua responsabilità ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1 (come peraltro pure chiesto dalla M. sia nelle conclusioni dell’atto di citazione che nella memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6), tale capo, ad avviso della ricorrente, non avrebbe potuto essere più rimesso in discussione dalla Corte di appello che, nel giudicare dell’esistenza dei presupposti di tale norma, avrebbe violato gli artt. 112 e 346 codice di rito.

2.1. Il motivo va disatteso.

Ed invero le doglianze con lo stesso proposte muovono da una interpretazione della sentenza di primo grado da parte dell’attuale ricorrente che non può essere condivisa, essendo, invece, evidente che quel Tribunale ha accolto la domanda proposta dalla M. ex art. 96 c.p.c., comma 2, come espressamente precisato al terzo rigo sia di p. 3 che di p. 4, al primo rigo dell’ultima pagina nonchè al n. 1) del dispositivo della sentenza di primo grado.

Nè il riferimento al parametro CEDU quale criterio di liquidazione del danno può ritenersi indicativo dell’accoglimento della domanda attorea ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, stante il chiaro tenore della sentenza impugnata già evidenziato e, in particolare, alla luce di quanto precisato nei due ultimi righi di p. 4 e nei primi due righi di p. 5 della sentenza del Tribunale.

Pertanto, non si rinviene alcun capo distinto della decisione di primo grado di accoglimento della domanda attorea ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1 non impugnato dall’appellante principale, e, dunque, non sussiste la lamentata violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. da parte della Corte di merito che non ha, quindi, deciso ultra petita.

  1. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo del mancato rilievo del giudicato interno (art. 324 c.p.c.)”, sul rilievo che l’omessa impugnativa del capo della decisione che avrebbe accolto la domanda dell’attrice ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, avrebbe comportato il giudicato interno parziale, sicchè la Corte di merito non avrebbe potuto riesaminare la questione già decisa e non impugnata, ma avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’inammissibilità del gravame.

3.1. Il motivo è infondato, non sussistendo, per le ragioni già evidenziate nello scrutinio del primo motivo, l’asserito giudicato interno.

  1. Con il terzo motivo, deducendo “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo dell’omessa applicazione alla fattispecie dell’art. 96 c.p.c., comma 2″, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto la non applicabilità dell’art. 96 c.p.c., comma 2 alla fattispecie in esame, in quanto norma riferibile alla sola ipoteca giudiziale laddove, invece, la “Serit Sicilia S.p.a. ha iscritto ipoteca legale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 ipoteca non riconducibile alla fattispecie disciplinata dall’art. 96, comma 2″, sostenendo la M. che la disposizione del codice di rito citata ricomprenderebbe anche la fattispecie all’esame, evidenziando pure che la Corte di appello ha dichiarato non dovuto il risarcimento del danno “senza rigettare l’opposizione ovvero accertare la eventuale debenza del credito e/o la legittimità della iscrizione di ipoteca, disapplicando quanto previsto dall’art. 96 c.p.c., comma”.

4.1. Il motivo è infondato, avendo la Corte di merito correttamente escluso l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 2, alla fattispecie in esame, in applicazione del principio, espressamente richiamato nella sentenza impugnata e secondo cui “L’iscrizione di ipoteca, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., nè è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale il cui adempimento il legislatore abbia inteso garantire; essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale disciplinata dall’art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo” (Cass. 7/03/2016, n. 4464; v. anche Cass., ord., 20/12/2017, n. 30569).

Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (Cass., sez.un., 18/09/2019) ed è atto solo preordinato all’esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela (Cass. 30/05/2018, n. 13618).

Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha escluso l’applicabilità dell’art. 96 c.p.c., comma 2, che, tra l’altro e per quanto qui rileva, fa espresso riferimento al caso in cui il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui è iscritta ipoteca giudiziale oppure è iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, evidenziandosi pure che non è pertinente il riferimento fatto dalla ricorrente all’ordinanza 22/09/2017, n. 22159 di questa Corte, riguardante una fattispecie processualmente e sostanzialmente non omogenea a quella all’esame.

  1. Con il quarto motivo, proposto in via subordinata, deducendo “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sotto il profilo della disapplicazione degli artt. 2043, 2059, 1226 c.c.“, si censura la sentenza impugnata “per non aver la Corte di merito accolto il gravame proposto in via incidentale subordinata dall’appellata, odierna ricorrente, non riconoscendole il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti ai sensi dell’art. 2043 c.c., omettendo di procedere alla valutazione equitativa degli stessi”.
  2. Con il quinto motivo, pure proposto in via subordinata, si lamenta “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sotto il profilo dello omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: motivazione apparente del capo della sentenza della Corte d’Appello che ha rigettato la richiesta di liquidazione equitativa del danno ex art. 2043 c.c.”.

Sostiene la ricorrente che la statuizione sul punto della Corte non avrebbe realmente esaminato la domanda in parola nè avrebbe valutato gli assunti a sostegno dell’istanza di liquidazione equitativa del danno da lei formulata; in particolare la Corte non avrebbe valutato quanto allegato in relazione al fatto che l’iscrizione di ipoteca sull’unico immobile della ricorrente è ostensibile a tutti, in quanto riportata nei pubblici registri, tale da ledere il buon nome della presunta debitrice;

non sarebbero stati parimenti considerati i vari profili della domanda di danno non patrimoniale “sotto l’aspetto reputazionale, sotto l’aspetto del peggioramento di vita per lo stress e l’ansia causata”, non sarebbe stato considerato che “l’aggressione e di un bene importante del modesto patrimonio della contribuente risultava tale da compromettere la piena disponibilità e l’accesso al credito etc.” e nemmeno sarebbe stata valutata la “richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale formulata in via equitativa”.

  1. Entrambi i motivi proposti in via subordinata vanno disattesi.

Ed invero la Corte territoriale ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. sul rilievo che “l’appellata incidentale ha omesso di fornire la benchè minima prova di aver subito un danno concretamente valutabile che possa fondare il diritto al risarcimento” ai sensi della norma citata, sicchè la decisione sul punto è motivata, dovendosi ritenere tale affermazione relativa anche ad eventuali prove per presunzioni. Peraltro va osservato che i danni allegati erano sicuramente provabili, sia pure facendo eventualmente ricorso a presunzioni, e non erano certo in re ipsa, come pure sostenuto dalla ricorrente a p. 3 della memoria difensiva ex art. 183 c.p.c., comma 6, e comunque va evidenziato che, secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa dei danni è dall’art. 1226 c.c. rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando la stessa, in relazione alle peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa (Cass., ord., 4/04/2019, n. 9339), il che evidentemente la Corte di merito, nel rigettare tutte le domande proposte dalla M., ha ritenuto non ricorrere nella specie.

  1. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
  2. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di cassazione, stante l’inammissibilità per tardività del controricorso.
  3. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020


COMMENTO: Secondo l’orientamento espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione in commento, l’iscrizione di ipoteca, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati al pagamento dell’imposta, non è riconducibile all’ipoteca legale prevista dall’art. 2817 c.c., né è ad essa assimilabile, mancando un preesistente atto negoziale l’adempimento del quale il legislatore abbia inteso garantire. Essa, peraltro, neppure può accostarsi all’ipoteca giudiziale disciplinata dall’art. 2818 c.c., con lo scopo di rafforzare l’adempimento di una generica obbligazione pecuniaria ed avente titolo in un provvedimento del giudice, in quanto quella in esame si fonda su di un provvedimento amministrativo; infine, non costituisce neanche un atto dell’espropriazione forzata, con la conseguente inapplicabilità dell’art. 96, comma 2, c.p.c. che, del resto, fa espresso riferimento al caso nel quale il giudice accerta l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca oppure è stata iniziata o compiuta l’esecuzione forzata. 

L’art. 77 del D.P.R. 602/1973 disciplina un’ipotesi di ipoteca, dove il ruolo, e quindi anche l’accertamento esecutivo o l’ingiunzione fiscale, viene ad assumere la funzione di titolo per l’iscrizione.

Per giurisprudenza costante l’iscrizione dell’ipoteca, effettuata ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973, sugli immobili del debitore e dei coobbligati non è riconducibile all’ipoteca legale disciplinata dall’art. 2817 c.c., né all’ipoteca giudiziale prevista dall’art. 2818 c.c., e neppure a quella volontaria, prevista dall’art. 2821 c.c., fondandosi su un provvedimento amministrativo.

Nella specie si configura, quindi, un quartum genus derivante dalla combinazione delle tre fattispecie tipiche: 

quella volontaria, di cui difetta il consenso dell’altra parte;

quella legale, in quanto iscritta in modo automatico sugli immobili oggetto di negoziazione;

quella giudiziale, in quanto avente titolo in un provvedimento cui la legge riconosce tale effetto, laddove la richiesta di iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/1973 non è sorretta da un provvedimento giudiziale, bensì da un titolo esecutivo di natura amministrativa.

La ratio deve senz’altro ritrovarsi, come avviene generalmente per le ipoteche legali, nella tutela che la legge accorda a crediti in relazione alla loro causa e, soprattutto alla conseguente prevalenza, più o meno marcata, dell’interesse pubblico.

E’ l’inutile decorso di sessanta giorni, dal momento della notifica della cartella di pagamento, a rappresentare il requisito di riferimento, il cui sfumare attribuisce al ruolo la qualità di titolo per l’iscrizione.

Analogo termine è applicabile per l’avviso di accertamento esecutivo. Per l’ingiunzione fiscale, il termine è invece ridotto a trenta giorni (art. 2 R.D. 639/1910).

Procedendo nell’analisi esegetica del primo comma dell’art. 77 D.P.R. 602/1973, emerge la facoltà discrezionale che viene attribuita all’agente e al concessionario della  riscossione, di iscrivere ipoteca, qualora sia decorso il termine di sessanta giorni dal momento della notifica della cartella di pagamento, contrapposta alla doverosità di iscrizione espressa dal secondo comma, qualora le somme complessivamente iscritte a ruolo non superino il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione.

Nelle ipotesi diverse da quella prevista dal secondo comma dell’art. 77 citato (dove  l’iscrizione appare automatica), il concessionario o agente della riscossione devono valutare l’opportunità di procedere all’iscrizione.

Si procederà iscrizione ipotecaria proprio qualora l’agente e il concessionario della riscossione ritengano che vi sia timore che vengano a diminuire le garanzie del credito azionato.

L’obbligatorietà dell’iscrizione ipotecaria disciplinata nel secondo comma della norma in commento differisce di ulteriori sei mesi il termine per poter procedere ad esecuzione forzata, favorendo quindi il pagamento del debito; ma soprattutto, l’iscrizione è obbligatoria quando il debito è percentualmente di entità irrisoria rispetto al valore del bene da espropriare: “se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione”.

Il concessionario o agente della riscossione procederanno pertanto ad iscrivere ipoteca, qualora riterranno che per il contribuente sia possibile l’estinzione del debito, nel termine semestrale di “stallo” del procedimento esecutivo, determinatosi in seguito all’iscrizione ipotecaria, e soprattutto valuteranno il persistere della capienza nel patrimonio del debitore.

L’esecutato, in caso di inizio della procedura espropriativa, prima che siano decorsi sei mesi dalla data di iscrizione dell’ipoteca, ed il debito sia stato estinto, potrà agire in sede ordinaria per l’eventuale risarcimento del danno, dove possa dimostrare che egli avrebbe potuto nel richiamato termine semestrale adempiere il debito, ed eventualmente fornendo prove che il concessionario o agente della riscossione abbiano deliberatamente o colposamente  non osservato la disposizione del citato art. 77, ultimo capoverso, D.P.R. 602/1973.

Sembra pertanto legittimo affermare, per una serie di dettagliate circostanze, che l’inizio della procedura esecutiva immobiliare prima della decorrenza dei sei mesi dall’iscrizione di ipoteca, non ne concreti la nullità.

In primo luogo perché uno dei principi fondamentali in tema di nullità è quello della “tassatività”, che non ravvisa applicazione nel disposto dell’art. 77 D.P.R. 602/1973; secondariamente, perché la nullità travolge gli atti successivi dipendenti e nella fattispecie l’iscrizione ipotecaria e la successiva esecuzione immobiliare si presentano processualmente come atti autonomi, collegati da un legame normativo che prescinde dalle vicende processuali. Infine, poiché il Legislatore sembra voler concedere al contribuente un ulteriore beneficio temporale per adempiere il debito iscritto a ruolo, nel contempo, garantendo il concessionario o agente della riscossione in ordine alla possibilità di fruttuosa esecuzione.

La disposizione dell’art. 77 D.P.R. 602/1973, in certo modo si pone a colmare il vuoto lasciato dal vecchio art. 78 del predetto Decreto, che disponeva l’onere di preventiva esecuzione sui beni mobili che, in quanto risultata infruttuosa o insufficiente, legittimava la successiva procedura immobiliare. In tal senso si derogava all’art. 483 c.p.c., che lascia alla discrezione del creditore la scelta del mezzo di espropriazione.

Ricordiamo che l’art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 e successivamente modificato dall’art. 52, comma 1, lett. h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98  ha apportato modifiche anche all’istituto dell’ipoteca, introducendo il comma 1-bis all’art. 77 D.P.R.602/1973.

Quest’ultimo stabilisce che “l’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro”.

In ordine alla soglia per l’iscrizione ipotecaria si sono succedute pronunce giurisprudenziali fino a quando il Legislatore non è intervenuto rimodulando le soglie di debito fino a ventimila euro, oltre le quali l’agente della riscossione potrà iscrivere ipoteca sugli immobili del contribuente.

Per la giurisprudenza di legittimità, ai fini ai fini del calcolo della soglia limite per l’iscrizione di ipoteca nei confronti del contribuente rilevano i crediti che, sia pure iscritti al ruolo, siano oggetto di contestazione da parte di questi, in quanto il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario o l’agente della riscossione possono procedere ad espropriazione forzata, ovvero possono promuovere azioni cautelari conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 160 del 12 luglio 2011 è stata pubblicata la Legge n. 106/2011, di conversione del decreto legge 13 maggio 2011, n 70 (cd. “Decreto sviluppo”, a sua volta pubblicato nella G.U. n. 110 del 13 maggio 2011) concernente il “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia”, che, oltre ad aver introdotto diverse norme riguardanti la riscossione, ha apportato anche rilevanti modifiche in materia di contenzioso.

Ai sensi del Decreto Sviluppo 106/2011 (Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), l’agente della riscossione deve “pre-allertare” il contribuente con una comunicazione contenente l’avviso che, in assenza di pagamento entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione ipotecaria.

Nello specifico, l’art. 7, comma 2, lettera u-bis) del predetto decreto ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevedendo che l’agente della riscossione debba notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca. 

La norma recita infatti “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”.

Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. civ., Sezioni unite, 18 settembre 2014, sent. n. 19667) hanno ribadito e sostenuto che “in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario, l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presuppone una specifica comunicazione al contribuente, considerato che l’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, prescrive che gli atti impugnabili, elencati nell’art. 19 dello stesso decreto, devono essere impugnati entro sessanta giorni dalla relativa notificazione, che gli arti. 7 e 27-bis della legge 4 agosto 1990, n. 241, prevedono rispettivamente l’obbligo della comunicazione dell’avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, e un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, fra i quali rientra indubbiamente anche l’iscrizione ipotecaria, e che l’art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), prevede a sua volta che deve essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati; tali previsioni normative, pertanto, impongono che l’iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente, sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell’atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rìgidamente, e dove solo la notifica dell’atto impugnato può costituire rassicurante prova dell’effettivo rispetto del termine di impugnazione”.

Prof. Avv. Federica Simonelli

Università N. Cusano