Convegno Lerici, 30 novembre 2018

“L’attuazione degli strumenti di deflazione anche alla luce del Decreto n. 119/18, c.d. Pace Fiscale”

L’art. 4 del D. L. 119/18, rubricato “Definizione agevolata dei  carichi affidati all’agente della riscossione, non ha subito modifiche a seguito degli emendamenti proposti al Senato.

PRIMO COMMENTO:

Con la presente disposizione il legislatore interviene per migliorare l’attività degli agenti della riscossione annullando i vecchi debiti a ruolo non incassati, di importo residuo non superiore a mille euro.

Il nuovo Governo ha spiegato l’operazione parlando di «pulizia del magazzino», dando così un colpo di spugna lungo undici anni e annullando i debiti a ruolo di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. Ne saranno interessati i contribuenti che negli anni dal 2000 al 2010 hanno ricevuto cartelle di pagamento per importi non superiore a mille euro e non le hanno pagate.

L’importo del debito residuo di mille euro, per singolo carico, va calcolato alla data di entrata in vigore del decreto, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Per debito di importo residuo fino a mille euro, si devono intendere anche le cartelle di ammontare superiore a mille euro, per le quali sono stati effettuati dei versamenti, che hanno ridotto il debito entro il limite, e le cartelle per le quali è stata presentata dal contribuente debitore la richiesta di rottamazione ter disciplinata dall’art. 3 del presente decreto.

Il decreto stabilisce che l’annullamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2018, per consentire il regolare svolgimento degli adempimenti.

Ai fini del conseguente discarico, senza oneri a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica (allegato 1 del Decreto Direttoriale del MEF 15/6/15 pubblicato in G.U. n. 142 del 22/6/15).

Esplicitamente il legislatore richiama la procedura prevista dall’articolo 1, comma 529, della Legge 228/2012.

Per comprendere la “portata” di tale disposizione è necessario premettere che l’art. 1 Legge 228/2012 ha dato al contribuente la facoltà di presentare all’agente della riscossione, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione o di un qualsiasi atto della procedura cautelare o esecutiva, una dichiarazione con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’Ente creditore prima della formazione del ruolo o la successiva cartella di pagamento o  l’ancor successivo avviso di intimazione sono interessati da una condizione ostativa della loro validità o efficacia, tipizzata dalla norma (prescrizione o decadenza del diritto di credito, intervenuta anteriormente all’esecutività del ruolo; provvedimento di sgravio emesso dall’Ente creditore; sospensione amministrativa concessa a qualunque titolo dall’Ente creditore; sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’Ente creditore, emesse in un giudizio al quale l’Agente della riscossione non abbia preso parte; pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell’Ente creditore).

Entro dieci giorni dalla data di presentazione di tale dichiarazione, che il contribuente può presentare anche con modalità telematiche, l’Agente della riscossione è obbligato a trasmettere quest’ultima all’Ente creditore, con tutta la documentazione allegata, al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni addotte dal debitore e di ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi.

A tal fine, la norma di cui all’art. 1, comma 539, Legge 228/2012 (così come modificata dall’art. 1, comma 1, lettera b) nn. 1) e 2), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159) prevede che l’Ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo di posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio, ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.

Fino a tale momento resta sospeso il termine di 200 giorni, trascorso il quale il pignoramento dell’Agente della Riscossione perde efficacia (art. 53, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 602).

La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.

In base all’art. 1, comma 540, Legge 228/2012, “In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito”.

E’ evidente che, qualora l’agente della riscossione abbia già notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione trasmessa ai sensi del precedente comma 539, il sollecito di cui al successivo comma 544 non avrebbe più ragion d’essere, essendovi già la certezza che il debitore sia edotto della pretesa creditoria azionata nei suoi confronti.

In conclusione, si deve osservare come, al di là delle pur considerevoli differenze, l’avviso bonario ed il sollecito di pagamento (o, a seguito dell’art. 1, comma 544, Legge 228/2012, la “comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”) restino accomunati da alcune considerevoli analogie.

Innanzitutto, entrambi non sono redatti in conformità ad un modello ministeriale, ma sono al contrario caratterizzati da una tendenziale libertà di forma (fatta salva la previsione dell’art. 1, comma 544, Legge 228/2012 che la comunicazione inviata al debitore debba contenere il “dettaglio delle iscrizioni a ruolo”).

Inoltre, per entrambe le tipologie di atto è espressamente esclusa la notifica ai sensi dell’art. 26 DPR 602/1973, essendo sufficiente l’invio “mediante posta ordinaria”.

Se per l’avviso bonario, caratterizzato dall’atipicità, ciò non pone alcun particolare problema, non altrettanto può dirsi per la comunicazione di cui all’art. 1, comma 544, Legge 228/2012 (né per i solleciti di pagamento ex art. 7, comma 2, lettera gg-quinquies), D.L. 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011, durante il periodo della loro vigenza).

Per tali atti, tipizzati da apposite normative speciali, si è posto (e si continua a porre) il non trascurabile problema delle modalità con cui l’agente della riscossione, che abbia proceduto all’invio mediante posta ordinaria, possa documentare in giudizio l’attività svolta e, dunque, il corretto adempimento di tali prescrizioni normative. L’invio mediante posta ordinaria non consente infatti di avere prova della ricezione della comunicazione da parte del destinatario o del suo perfezionamento mediante compiuta giacenza.

Anche il sollecito di pagamento ha infine posto il problema dell’ammissibilità della sua immediata ed autonoma impugnazione.

La giurisprudenza di merito, che finora ha avuto modo di esprimersi in materia, ha ritenuto anche tale atto autonomamente ed immediatamente impugnabile, sulla scorta delle medesime argomentazioni che hanno suffragato l’impugnabilità dell’avviso bonario.

Il comma 2 della disposizione in commento prevede che con riferimento ai debiti che saranno “annullati”:

  •         le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto restano definitivamente acquisite;
  •         le somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto sono imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza di questi, sono rimborsate.

Ciò significa che tutto ciò che il contribuente ha versato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, e cioè fino al 24 ottobre 2018, sarà imputato dall’agente della riscossione secondo le regole disciplinate nell’art. 31 del D.P.R. 602/73.

Quindi l’agente della riscossione dovrà imputare i pagamenti parziali o in acconto “sulle rate scadute comprese le indennita’ di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario”.

Infatti l’imputazione e’ fatta, “rata per rata, iniziando dalla piu’ remota, al debito d’imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita’ di mora e non puo’ essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita’ di mora.

Per i debiti d’imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d’imposta meno garantite e fra imposte o quote d’imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota”.

A partire dal 25 ottobre 2018 invece le somme che saranno versate dai contribuenti saranno “imputate alle rate da corrispondere per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento o, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza di questi, sono rimborsate”.

Il rimborso dovrà avvenire ai sensi dell’art. 22, commi 1 -bis, 1 – ter e 1 – quater, del D. Lgs. 112/99.

Il richiamato articolo 22 detta i termini di riversamento delle somme riscosse dall’agente agli enti creditori.

L’agente della riscossione, offre la restituzione di somme eccedenti, almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste, all’avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalita’ di restituzione dell’eccedenza.

In caso di mancata erogazione del rimborso, nel termine di tre mesi dalla notificazione della comunicazione, l’agente riversa le somme eccedenti all’ente creditore ovvero, se tale ente non e’ identificato ne’ facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilita’ speciale.

Il riversamento e’ effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell’importo delle spese di notificazione trattenute dall’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

Per tale ragione l’agente della riscossione presenta all’ente creditore la richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto legge e fino al 31 dicembre 2018, riversate a norma dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999.  In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Di particolare importanza appare la procedura per ottenere il rimborso delle spese per le procedure esecutive sostenute dall’agente della riscossione per porre in riscossione i crediti che sono oggi oggetto di annullamento.

Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione ai debiti annullati, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei Comuni, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Il rimborso sarà effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato.

Per i carichi relativi alle entrate locali l’agente della riscossione dovrà essere presentare la richiesta del rimborso al singolo ente creditore, che vi provvede direttamente, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e negli stessi termini sopra specificati.

Sono esclusi dalla cancellazione dei debiti fino a mille euro i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: risorse proprie tradizionali; Iva riscossa all’importazione; somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Questi carichi resteranno in affidamento agli agenti della riscossione, che potranno continuare le loro operazioni.

Prof. Avv. Federica Simonelli

(Unicusano – Roma)