Convegno Lerici, 30 novembre 2018

“L’attuazione degli strumenti di deflazione anche alla luce del Decreto n. 119/18, c.d. Pace Fiscale”

L’art. 3 del D. L. 119/18, rubricato “Definizione agevolata dei  carichi affidati all’agente della riscossione, a seguito degli emendamenti approvati dal Senato, in data 27 novembre 2018 è stato modificato nel seguente modo:

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di  mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro  il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo [EMENDAMENTO 3.17], le somme:
  2.             a) affidate all’agente della riscossione a titolo di  capitale e interessi;
  3.             b) maturate a favore  dell’agente della riscossione,  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di  rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
  4. Le rate previste dal comma 1  scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.  Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
  5. a) In un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
  6. b) Nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 percento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre dell’anno 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020 [EMENDAMENTO 3.100].
  7. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono  dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo  19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  8. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i  propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  9. Il  debitore  manifesta all’agente  della riscossione la sua volonta’ di procedere alla definizione di cui al  comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita’  e in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi’ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto  dal comma 1.
  10. Nella dichiarazione  di cui al comma 5 il  debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi  in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e  nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio e’ subordinata all’effettivo  perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  11. Entro il 30 aprile 2019  il debitore puo’ integrare,  con le modalita’ previste dal  comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  12. Ai fini  della determinazione  dell’ammontare delle somme  da versare ai sensi del comma 1,  lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia’ versati  a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonche’,   ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese  per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di

precedenti pagamenti  parziali, ha gia’ integralmente  corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1,  per beneficiare degli effetti della definizione  deve comunque manifestare la sua volonta’ di aderirvi con le modalita’ previste dal comma 5.

  1. Le somme relative ai  debiti definibili, versate  a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  2.   A seguito   della presentazione   della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
  3.             a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  4.             b) sono sospesi, fino alla scadenza  della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti  da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  5.             c) non possono essere  iscritti nuovi fermi amministrativi  e ipoteche, fatti salvi quelli gia’   iscritti alla data di presentazione;
  6.             d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  7.             e)  non possono  essere proseguite   le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  8.             f) il debitore non e’ considerato inadempiente  ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

f bis) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015 [EMENDAMENTO 3.100].

  1. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione  di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di  scadenza di ciascuna di esse.
  2. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’  essere effettuato:
  3.             a)  mediante  domiciliazione  sul conto corrente  eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
  4.             b)  mediante  bollettini   precompilati,   che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al  comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita’ previste dalla lettera a) del presente comma;
  5.             c) presso gli sportelli dell’agente  della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni  di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le  modalita’

previste dal decreto del Ministro dell’economia e  delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  1. Limitatamente  ai debiti definibili  per i quali e’ stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
  2.             a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente  revocate e non possono essere accordate nuove  dilazioni  ai sensi dell’articolo  19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  3.             b) il pagamento della prima o unica rata  delle somme dovute a titolo di definizione  determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non  si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
  4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui e’  stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), comma 2 [EMENDAMENTO 3.1000] la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di

prescrizione e decadenza per  il recupero dei carichi oggetto  di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per  i quali la definizione non ha prodotto effetti:

  1.             a) i versamenti effettuati sono acquisiti  a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito  dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito  residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero;
  2.             b) il pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602.
  3. bis Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti gli interessi [EMENDAMENTO 3.32]
  4. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi  affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai  sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilita’ di effettuare il pagamento del debito,  anche falcidiato, con le modalita’ e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.
  5. Sono esclusi dalla definizione di  cui al comma 1 i debiti risultanti  dai carichi affidati agli agenti della   riscossione recanti:
  6.             a) le somme dovute a titolo di recupero  di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio, del 13 luglio 2015;
  7.             b) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della Corte dei conti;
  8.             c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  9.             d)  le sanzioni  diverse da quelle  irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
  10. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice  della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente  agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  11. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche’ in  tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei

crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e  111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  1. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24,  l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli  enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate,  lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che  si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento. All’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. All’articolo 1, comma 684, della legge  23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:  «Le comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli agenti  della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o  cessano di avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia   delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli  consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita’ di consegna partendo dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno successivo al 2026.».
  3.  Fatto  salvo quanto  previsto dall’articolo  4, l’integrale pagamento, entro il termine  differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e  8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che e’ effettuato in dieci rate consecutive  di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30  giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme  dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresi’, a seguito del pagamento della  prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
  4.   Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019,  in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
  5. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti  relativi ai carichi per i quali non e’ stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformita’ alle  previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai  sensi del comma 5 e’ improcedibile.
  6. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il  pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal  fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di  cui al comma 12, lettera c); si applicano altresi’, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
  7. bis. Le disposizioni del comma 14 – bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019 [EMENDAMENTO 3.32].
  8. Possono essere definiti, secondo le disposizioni  del presente articolo, anche i debiti relativi ai  carichi gia’ oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
  9.             a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22  ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
  10.             b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16  ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto  all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita’ al  comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge  n. 148 del 2017.

 

PRIMO COMMENTO:

La norma in commento disciplina la c.d. “rottamazione ter”, ricalcando a grandi linee i due precedenti provvedimenti attuati con il Decreto  Legge n. 148/2017 (c.d. “rottamazione bis”) e il Decreto Legge n. 193/2016 (c.d. definizione agevolata), ma con la fondamentale differenza di avere fino a 5 anni per pagare.

La “rottamazione ter” consente di sanare tutti gli affidamenti effettuati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, ammettendo quindi i crediti erariali affidati all’agente della riscossione nell’ultimo trimestre dello scorso anno, che erano stati esclusi dalla “rottamazione bis”.

Ciò che rileva è pertanto la data in cui il credito erariale è stato materialmente inviato all’agente della riscossione, e non quello in cui è stata notificata la cartella di pagamento.

La norma consente di sanare tutti i debiti, diversi da quelli indicati nell’articolo 5 del medesimo decreto, e cioè somme derivanti dal recupero degli aiuti di Stato; i crediti da condanna della Corte dei Conti; le sanzioni di carattere penale; le sanzioni diverse da quelle fiscali e contributive.

I debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il vantaggio è quindi rappresentato dall’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora.

Tra i debiti che possono essere oggetto della rottamazione ter il legislatore ricomprende anche quelli “che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n.  3”.

Si tratta cioè delle ipotesi di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali. In tali ipotesi è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell’ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata nel capo II della predetta legge.

Ricordiamo che per “sovraindebitamento” si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche’ la definitiva incapacita’ del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

In tali ipotesi il contribuente che intenderà usufruire della definizione agevolata, avrà la possibilita’ di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalita’ e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

Per le multe stradali, come nel passato, la sanatoria riguarda solo gli interessi semestrali previsti dall’articolo 27 della Legge 689/81, mentre la sanzione resta dovuta.

Per usufruire dei benefici previsti dalla rottamazione ter è necessario effettuare il pagamento di quanto dovuto, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di diciotto rate consecutive di pari importo, le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; quelle maturate a titolo di aggio sulle somme e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il novellato comma 2 (Emendamento approvato dal Senato in data 27/11/18) mantiene ferma la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, mentre per il pagamento rateale, il numero massimo delle rate viene elevato da dieci a diciotto, eliminando la possibilità che tali rate siano tutte di pari importo.

Viene dunque precisato l’ammontare della prima e della seconda rata, che sono pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione. È inoltre modificato il termine di scadenza delle rate; per la prima e la seconda rata rimane fermo il termine del 31 luglio e del 30 novembre dell’anno 2019. Con riferimento alle restanti rate, si chiarisce che esse sono di pari ammontare e scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

E’ importante sottolineare che per poter usufruire dei benefici accordati dalla “rottamazione ter” non è possibile dedurre dal totale da pagare le somme che sono già state corrisposte a titolo di sanzioni, interessi di mora e interessi da precedente dilazione.

In sostanza quindi coloro che avevano già aderito alla Definizione agevolata prevista dal Decreto Legge n. 148/2017 ma, per qualsiasi motivo, non sono stati in grado di saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre 2018, possono regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018, pagando anche la rata in precedenza fissata per il giorno 31 ottobre 2018.

Senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione bis”) ripartito in eventuali 18 rate (5 anni) con le prime due scadenze il 31 luglio e il 30 novembre del 2019. Mentre le restanti rate scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.

La norma in commento stabilisce, quindi che i contribuenti che pagano gli importi scaduti per la precedente rottamazione (luglio, settembre e ottobre) entro il 7 dicembre 2018 rientreranno automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).

Ecco la ragione secondo la quale senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 una nuova “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17.

Ciò che caratterizza la nuova rottamazione è la tempistica dei pagamenti, molto più ampia rispetto alle precedenti formulazioni: sono previsti 5 anni con il pagamento in diciotto rate, le prime due a decorrere dal 2019.

Sulle rate successive alla prima si applica l’interesse del 2% annuo.

Il procedimento per ottenere la “rottamazione ter” prevede da un lato l’obbligo per gli agenti della riscossione di fornire “ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet”, e dall’altro l’attivazione del debitore che deve manifestare “all’agente della riscossione la sua volonta’ di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione”.

Il contribuente che vuole usufruire dei benefici previsti dal D.L. n. 119/2018 deve quindi presentare all’agente della riscossione “una dichiarazione”, redatta su apposito modulo che lo stesso agente ha pubblicato sul proprio sito internet.

Tale dichiarazione riveste i caratteri della promessa di pagamento e ricognizione di debito, prevista nell’art. 1988 c.c.. Si tratta, cioè, di una dichiarazione unilaterale di volontà a carattere recettizio, con la quale un soggetto promette di pagare un’altra persona, dispensando colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, ed ha efficacia probatoria.

Secondo la tesi dominante (che vede nella promessa di pagamento e nella ricognizione di debito dichiarazioni confessorie) la norma risponde alla volontà legislativa di agevolare chi riceva l’una o l’altra di tali promesse unilaterali, atteso che tale soggetto non è tenuto a provare il rapporto fondamentale sottostante.

In conformità all’art. 1334 c.c., la ricognizione di debito è efficace nel momento in cui perviene a conoscenza del destinatario creditore.

Nella dichiarazione, che andrà presentata entro il 30 aprile 2019, utilizzando il modulo predisposto dall’agenzia delle Entrate – Riscossione, che dovrà essere reso disponibile entro 20 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge, il contribuente debitore dovrà altresì “scegliere il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1”.

A sua volta, entro la fine di giugno 2019, l’agente della riscossione dovrà trasmette al contribuente, che ha presentato la dichiarazione, la comunicazione con l’indicazione delle somme dovute.

Il comma 6 della norma in esame disciplina l’ipotesi in cui il contribuente abbia un contenzioso pendente, per alcuni o tutti i carichi oggetto della possibile richiesta di rottamazione ter.

La norma prevede l’obbligo per il contribuente di dichiarare “l’eventuale pendenza di giudizi” e di assumere “l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi”.

Anche questo legislatore si pone sulla scia di scelte operate da diversi anni, con lo scopo di eliminare o diminuire notevolmente il contenzioso con il fisco.

Non bisogna dimenticare, infatti che nel decreto in esame è previsto l’articolo 6 rubricato “Definizione agevolata delle controversie tributarie” che mira proprio a diminuire le cause pendenti, e a cui s rimanda per il relativo commento.

Ad una prima lettura, sembrerebbe che la dichiarazione debba essere presentata sia presso gli uffici degli agenti della riscossione, territorialmente competenti, sia presso le commissioni tributarie giurisdizionalmente competenti della causa pendente.

Il soggetto che deve presentare la dichiarazione, quello che tecnicamente viene definito “la parte più diligente”, nel silenzio della legge, appare il contribuente, cioè colui che ha un interesse maggiore ad ottenere la sospensione della causa pendente dinanzi alla commissione tributaria.

Il contribuente dovrà pertanto presentare istanza di sospensione in via autonoma, poiché la norma parla di “pendenza di giudizi” e quindi sottintende che il contribuente abbia già depositato presso la commissione ricorso.

Generalmente, dinnanzi ad un’istanza di sospensione, il Presidente della Commissione Tributaria, prima ancora di assegnare la causa ad una delle Sezioni, assegna la questione alla prima camera di consiglio utile, disponendo affinché la Segreteria ne dia comunicazione alle parti almeno 10 giorni liberi prima di tale data.

L’ipotesi descritta dal legislatore nell’art. 3, sembra tuttavia ricadere nei casi di eccezionale urgenza, quando cioè il Presidente della Commissione concedere la sospensione interinale, inaudita altera parte, dell’atto impugnato.

Infatti la norma prevede la sospensione automatica operata dal giudice come conseguenza diretta alla “presentazione di copia della dichiarazione” e “nelle more del pagamento delle somme dovute”.

In caso di “perfezionamento della definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione, con la produzione in giudizio, “della documentazione attestante i pagamenti effettuati”, la norma prevede che il giudice tributario dichiari l’estinzione del giudizio, presumibilmente ai sensi dell’art. 46 D. Lgs. 546/92, cioè con dichiarazione di cessata materia del contendere.

In caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui il contribuente debitore non ottenga o non ottemperi alla definizione agevolata, su istanza di una delle parti “il giudice revoca la sospensione”.

In questo caso il legislatore prevede genericamente “su istanza di una delle parti”: appare ovvio che in tale ipotesi sarà presumibilmente l’ufficio dell’agente della riscossione ad attivarsi per ottenere la revoca della sospensione, in quanto il contribuente ha tutto l’interesse a mantenere una sospensione che può durare anche da diversi anni.

Abbiamo detto che il contribuente dovrà presentare all’agente della riscossione apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019 scegliendo altresi’ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. La data del 30 aprile 2019 deve essere considerata il termine ultimo entro il quale il contribuente potrà presentare la dichiarazione poiché il legislatore ha previsto altresì che il contribuente possa integrare la dichiarazione iniziale sempre entro il termine ultimo del 30 aprile 2019.

Particolare attenzione deve essere posta per la determinazione dell’ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere  a) e b).

La norma stabilisce infatti che per accedere alla “rottamazione ter” le somme da versare devono essere conteggiate tenendo presente gli importi già versati a titolo di capitale, interessi, aggio e rimborso spese per la notifica della cartella di pagamento e per le eventuali procedure esecutive.

In tal caso, se il debitore, in base al predetto calcolo, con pagamenti parziali ha già pagato l’intero importo deve presentare la dichiarazione richiesta dal comma 5 per godere dei benefici della rottamazione ter, evitando così di pagare le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive. Nel caso in cui non presenti la dichiarazione di voler aderire alla definizione agevolata, il contribuente dovrà corrispondere in toto le somme che sono state richieste dall’agente della riscossione, anche se i carichi dovuti rientrano nelle caratteristiche richieste dal comma 1 della norma.

Il comma 9 disciplina una disposizione nuova, apparentemente di carattere generale, secondo cui tutte le somme relative ai debiti definibili versate anche prima della definizione “restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”.

Occorrerà stabilire con chiarezza il perimetro di tale norma.

In primo luogo, è evidente che il riferimento non può essere alla generalità dei debiti potenzialmente definibili ma unicamente a quelli che il debitore indica nell’istanza di rottamazione. In tale eventualità, la disposizione in esame sembra prescrivere che anche se l’interessato non porta a buon fine la definizione agevolata, le somme medio tempore pagate sono comunque irripetibili. Ciò, si direbbe, anche se si tratta di importi in contestazione.

E’ sufficiente che il contribuente debitore presenti, presso l’agente della riscossione, la dichiarazione di definizione agevolata dei carichi affinchè si blocchino nuove misure cautelari, quali il fermo amministrativo e l’iscrizione di ipoteca.

Allo scopo, occorre la presentazione della domanda di sanatoria, in seguito alla quale non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, neppure se è stato già notificato il preavviso di fermo o la comunicazione preventiva di ipoteca.

La cancellazione del vincolo consegue solo al perfezionamento della procedura di rottamazione. Le ipoteche già iscritte prima della trasmissione dell’istanza invece permangono comunque sino al buon esito della sanatoria.

Non possono altresì essere avviate nuove procedure esecutive.

Quelle in corso non possono essere proseguite, con la sola eccezione del caso in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Quest’ultima previsione riguarda le procedure di pignoramento, mobiliare o immobiliare, in cui si procede con la vendita all’asta dei beni pignorati.

Diversamente dalle precedenti rottamazioni, nell’attuale versione della sanatoria nulla è precisato con riferimento ai pignoramenti presso terzi.

E’ opportuno ricordare che in precedenza, qualora il terzo pignorato avesse reso la dichiarazione di essere debitore del soggetto iscritto a ruolo, si verificava l’assegnazione del credito all’agente della riscossione, con l’effetto che il pignoramento proseguiva. Era stato altresì precisato che la procedura esecutiva continuava anche con riferimento ai crediti a maturazione futura (per esempio ratei futuri di stipendi e canoni di locazione).

L’unico temperamento era costituito dal fatto che se l’agente della riscossione incassava un importo maggiore di quello derivante dalla definizione l’eccedenza doveva essere restituita.

Il silenzio della norma in esame sul punto lascerebbe intendere che la trasmissione dell’istanza bloccherebbe sempre e comunque i pignoramenti presso terzi.

Se ciò è corretto, dunque, l’Agente della riscossione dovrà astenersi dal dar seguito ai pignoramenti già notificati e non ancora conclusi.

Per la lettera f) del comma 10, la presentazione della dichiarazione comporta altresì che il debitore non è considerato moroso nei riguardi dell’agente della riscossione, con un duplice effetto positivo.

In primo luogo, in caso di crediti nei confronti di una Pubblica amministrazione per oltre 10mila euro, la relativa corresponsione non sarà oggetto di sospensione da parte dell’ente pubblico (articolo 48 bis, D.P.R. 602/73).

Ugualmente, l’erogazione dei crediti d’imposta da parte delle Entrate non potrà essere oggetto di pignoramento da parte dell’Agente della riscossione (articolo 28 ter, D.P.R. 602/73).

Nel corso dell’esame in Commissione, con l’approvazione dell’emendamento 3.100 (che inserisce la lettera f-bis) al comma 10), si propone di collegare alla definizione agevolata un ulteriore effetto relativo al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Con le modifiche in esame, si estende alla “nuova” definizione la norma (articolo 54 del D.L. n. 50 del 2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina – di cui all’articolo 3 del D.M. 30 gennaio 2015 – ai fini del rilascio del documento.

Un altro elemento da segnale è che la presentazione della dichiarazione sospende sia i termini di prescrizione che quelli di decadenza.

In merito alla prescrizione, abbiamo già visto che la dichiarazione riveste i caratteri della ricognizione di debito, prevista nell’art. 1988 c.c., e pertanto in qualità di dichiarazione unilaterale di volontà a carattere recettizio i termini di prescrizione sono inevitabilmente interrotti.

L’atto di riconoscimento di debito di cui all’art. 1988 c.c., affinché possa produrre effetto interruttivo della prescrizione a norma dell’art. 2944 del c.c., non solo deve provenire dal soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto stesso, ma anche e soprattutto deve manifestare, in modo chiaro ed univoco, l’intenzione ricognitiva del diritto altrui, tale da escludere che la dichiarazione medesima possa essere effettuata ad altri fini incompatibili con la volontà di riconoscere il diritto altrui. Così si è espressa la giurisprudenza più recente che ha superato l’orientamento precedente che al predetto fine interruttivo della prescrizione richiedeva semplicemente un atto volontario con la consapevolezza anche implicita dell’esistenza del credito altrui (cass. civ., 6651/2003; 19253/2004).

Oggi la giurisprudenza richiede un quid pluris consistente nella manifestazione espressa ed univoca dell’intenzione da parte del dichiarante di riconoscere il diritto altrui.

Ai sensi dell’art. 2964 c.c la prescrizione può essere interrotta o sospesa, la decadenza non può mai essere interrotta e può essere sospesa solo nei casi espressamente indicati dalla legge.

L’interruzione è come il tasto “reset”, quando un termine è interrotto, cioè, esso ricomincia a decorrere.  L’interruzione deve avvenire prima che il termine scada, altrimenti il diritto non potrà più essere esercitato. Quando un termine è di prescrizione, esso può essere prolungato infinitamente attraverso una successione di atti di interruzione, tra cui la costituzione in mora da parte del creditore, o il riconoscimento del debito da parte del debitore.

La sospensione della prescrizione, a differenza della interruzione, non comporta un reset. Cioè, il termine non ricomincia a decorrere dall’inizio, ma semplicemente i giorni in cui è sospeso non sono calcolati. E’ come se fossero cancellati dal calendario. Come se non esistessero.

Le cause di sospensione della prescrizione sono individuate dalla legge.

In pratica quello di decadenza è un termine che si applica una sola volta ed una volta spirato è morto e sepolto, quello di prescrizione, invece, è un termine che teoricamente potrebbe rinnovarsi all’infinito.

Quando una decadenza è impedita, si continuano ad applicare le norme sulla prescrizione.

In pratica decadenza e prescrizione convivono sullo stesso diritto.

Tutti i diritti hanno una prescrizione, senza necessità che la legge lo specifichi diritto per diritto. Quando la durata del termine di prescrizione non è esplicitamente indicata, allora questa è di 10 anni. Al contrario un diritto è sottoposto a termine di decadenza solo ed esclusivamente se ciò è espressamente previsto dalla legge per quel diritto.

Abbiamo visto che la norma prevede da un lato l’obbligo per gli agenti della riscossione di fornire “ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet”, e dall’altro l’attivazione del debitore che deve manifestare “all’agente della riscossione la sua volonta’ di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione”.

Una volta ricevuta la dichiarazione contenente la volontà di procedere alla definizione agevolata, l’agente della riscossione deve comunicare ai soggetti richiedenti, entro il 30 giugno 2019, “l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse”.

L’agente della riscossione dovrà pertanto comunicare al contribuente – debitore che la sua richiesta è stata accettata, quindi che ha carichi che possono essere “rottamati” godendo dei benefici indicati, predisporre il c.d. piano di ammortamento con l’ammontare delle singole rate e delle relative scadenze.

Il comma 12 disciplina le modalità di pagamento delle somme dovute:

  1.      a)  mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
  2.      b)  mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita’ previste dalla lettera a) del presente comma;
  3.      c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

In particolare, è sempre ammesso il pagamento tramite compensazione con i crediti certificati verso la Pubblica amministrazione, derivanti da appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali.

Al contrario, poiché non è ammesso il pagamento con F24, non è possibile utilizzare in compensazione i crediti d’imposta.

La “rottamazione ter” deve armonizzarsi con quelle precedentemente richieste dal contribuente.

L’avvenuta decadenza da dilazioni non costituisce in alcun caso una causa ostativa all’accesso alla nuova sanatoria, quindi possono essere definiti anche i carichi contenuti in dilazioni in qualsiasi tempo scadute, non hanno rilievo neppure le rate scadute a fine 2016, riferite a dilazioni in essere al 24 ottobre 2016.

La nuova formulazione conferma tuttavia il divieto di rateizzare le somme residue, se il debitore decade dalla rottamazione ter.

Nelle precedenti versioni della sanatoria era disposto che il divieto non operasse ogniqualvolta il debitore avesse presentato l’istanza di sanatoria entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. A maggior ragione ciò valeva qualora la cartella non fosse stata ancora notificata. Nella formulazione attuale questa esclusione non è contemplata.

È indubbiamente difficile che, ad esempio, a novembre prossimo, quando dovesse essere presentata l’istanza di rottamazione ter, non siano ancora state notificate cartelle riferite a ruoli trasmessi lo scorso anno. Tuttavia tale circostanza non può escludersi del tutto.

In ogni caso, occorre prendere atto che anche in questi casi la decadenza dalla procedura agevolata determina sempre la preclusione all’ulteriore dilazione delle somme ancora dovute.

Per le dilazioni pregresse, si dispone che con la presentazione della domanda sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi a dilazioni in essere alla data della trasmissione della stessa sino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata (31 luglio 2019).

La sospensione dunque riguarda solo i piani di rientro che non siano a loro volta scaduti alla data di trasmissione dell’istanza, anche se richiesti e accordati poco prima di questa.

Le medesime regole valevano in occasione delle precedenti sanatorie, ma le similitudini si fermano qui.

La norma in esame prescrive infatti che alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese … sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni” e la differenza con l’assetto previgente è notevole.

In passato, infatti, solo con il pagamento della prima rata si realizzava la revoca ope legis della rateazione pendente alla data di presentazione della domanda. Si dava così al debitore una via d’uscita in extremis dalla procedura di rottamazione, rappresentata dall’omissione del pagamento della prima rata e dalla riattivazione della dilazione pregressa.

In questo caso l’agente della riscossione, d’ufficio, procedeva a ripartire il debito residuo nel numero di rate non pagate del piano originario. Era l’unica strada per uscire dalla rottamazione senza perdere il beneficio del termine e dunque essere esposti alle azioni di recupero dell’Agente della riscossione.

Con la formulazione odierna si giunge alla conclusione, sotto il profilo strettamente letterale, che l’effetto della revoca della dilazione precedente consegue al solo decorso del termine del 31 luglio 2019, senza che allo scopo sia necessario il pagamento della prima rata. Se così fosse però non si comprenderebbe il significato della sospensione dei pagamenti delle rate in scadenza, che si ottiene con la presentazione della domanda. Se infatti si è di fronte a una dilazione meramente sospesa non è chiaro in quali casi possa essere riattivata.

Con il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata, le procedure esecutive in corso, precedentemente sospese, si estinguono del tutto, salvo l’ipotesi, già esaminata, in cui si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Il pignoramento dunque viene a perdere qualsiasi efficacia.

Ne deriva ulteriormente che se il debitore decade dopo la definizione, è vero che le azioni esecutive possono riprendere ma a tale scopo l’agente della riscossione dovrà notificare un nuovo atto di pignoramento.

Secondo quanto precisato in occasione della rottamazione bis, inoltre, il pagamento della prima rata dovrebbe anche determinare la sospensione dei fermi amministrativi già iscritti.

Il comma 14 disciplina l’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento di una sola rata (ovvero dell’unica soluzione) relativa alle somme “rottamate”. Analogamente a quanto prescritto per il passato, la definizione non produce effetti; i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo.

In tale ipotesi l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero coattivo del debito residuo, il cui pagamento non può più essere rateizzato (cfr. anche articolo 6, comma 4 del decreto-legge n. 193 del 2016).

Con l’approvazione dell’emendamento 3.1000 la Commissione in sede referente propone una modifica di carattere formale al presente comma.

La Commissione, in sede referente, ha approvato un emendamento (emendamento 3.32 testo 2) che propone di inserire nel corpo dell’articolo il nuovo comma 14-bis, che mitiga il regime del ritardato versamento. Ai sensi delle norme proposte, non si produce l’effetto di inefficacia della definizione (previsto dal comma 14) se il ritardo nel pagamento delle rate non supera i 5 giorni; né sono dovuti interessi.

Dobbiamo ricordare che in tema di riscossione, già l’articolo 3 del decreto legislativo 159/2015 aveva introdotto l’articolo 15-ter nel Dpr 602/1973, che ha per titolo “Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’agenzia delle Entrate”:  ritardi di breve durata ovvero errori di limitata entità non comportano l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione. Secondo tale disposizione, il contribuente non decade dal beneficio della rateazione qualora, alternativamente, si verifichi un insufficiente versamento  della rata, per una frazione non superiore al 3% della rata e, in ogni caso, a 10.000 euro ovvero, in caso di tardivo versamento della prima rata, non superiore a 7 giorni.

A questo punto il legislatore dovrà coordinare le due norme che prevedono un diverso termine che si ponga in ossequio del principio del c.d. “lieve inadempimento”.

La disciplina della “rottamazione ter”  ha effetti anche sulle prime due versioni della rottamazione dei ruoli (Decreto  Legge n. 148/2017: c.d. “rottamazione bis” e Decreto Legge n. 193/2016: c.d. definizione agevolata).

In particolare, mentre i soggetti decaduti dalla prima definizione agevolata possono essere ammessi alla nuova disciplina, per i debitori interessati alla rottamazione bis occorre fare delle distinzioni.

I debitori che hanno presentato istanza di definizione agevolata entro il 21 aprile 2017 e che non sono riusciti a far fronte alle rate da versare non hanno potuto fruire della rottamazione bis, limitatamente ai carichi inclusi nell’istanza stessa. Questi soggetti possono oggi accedere alla rottamazione ter, senza alcuna condizione, con conseguente facoltà di versare tutto il dovuto in 5 anni.  Non rilevano eventuali morosità riferite a dilazioni pregresse. Si è voluto così tener conto della maggiore difficoltà che hanno incontrato coloro i quali hanno fatto richiesta della sanatoria quando i tempi di pagamento erano molto ristretti.

Con riferimento alla rottamazione bis, le tipologie di carichi definibili erano tre:

  1. a) affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
  2. b) ante 2017;
  3. c) ante 2017 con rate scadute a fine 2016 o anche inclusi nella prima rottamazione ma poi esclusi perché il debitore non aveva pagato tutte le rate scadute a fine 2016, con riferimento alle dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016.

In quest’ultima ipotesi, si ricorderà che per essere ammessi alla rottamazione bis bisognava prima presentare la domanda entro il 31 maggio scorso e poi pagare per intero in una unica soluzione, entro lo scorso mese di luglio, le rate scadute a fine 2016.

Tale adempimento rappresentava la condizione per accedere alla seconda versione della definizione agevolata.

Vediamo quindi cosa accade con la rottamazione ter.

I soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) devono pagare le rate riferite ai mesi di luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 18.

Si tratta di una vera e propria riapertura dei termini che avviene senza maggiorazioni di sorta, poiché essa consegue ad una rimodulazione della scadenza di legge. Ne consegue che tutti i soggetti che hanno per esempio pagato in ritardo le rate di luglio e settembre sono automaticamente regolarizzati, purchè versino entro il 7 dicembre la rata di ottobre.

Nel contempo questa remissione in termini costituisce altresì una condizione per accedere ai benefici della rottamazione ter.

In particolare, una volta ottemperato all’onere, le somme residue, corrispondenti alle rate in scadenza, in origine, a novembre 2018 e febbraio 2019, potranno essere versate entro 5 anni, con applicazione degli interessi dello 0,3%. Viceversa, se non si rispetta la scadenza del 7 dicembre non solo decade la rottamazione bis ma non si è ammessi alla rottamazione ter, limitatamente ai medesimi carichi.

Le cose vanno meglio nei confronti dei soggetti sub c) (ripescati della rottamazione bis) che non abbiano pagato le rate scadute a fine 2016 entro luglio. In tale eventualità, i debitori sono stati esclusi dalla rottamazione bis ma proprio per questo possono rientrare nella rottamazione ter con un duplice effetto positivo.

Da un lato, la possibilità di fruire del più lungo periodo di dilazione di 5 anni, e dall’altro, l’irrilevanza delle rate scadute a fine 2016.

In ogni caso, anche per questa rottamazione ter  vale il principio fondamentale per cui, in caso di mancato rispetto del piano di ammortamento “i versamenti effettuati sono acquisiti  a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto” e non determinano l’estinzione del  debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.

In ultima analisi è necessario verificare la sorte delle somme, iscritte a ruolo, che restano escluse dalla rottamazione ter, cioè le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il Legislatore ha previsto un discarico automatico per l’agente della riscossione “dell’importo residuo”, cioè di quelle somme che restano falcidiate dalla rottamazione.

Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento.

La predetta previsione era già contenuta nell’art. 12 del Decreto Legge n. 193/2016 (c.d definizione agevolata), ma in questo caso il legislatore ha allungato i termini per la comunicazione agli enti impositori fino al 31 dicembre 2024.

Di conseguenza le “comunicazioni di inesigibilità relative alle  quote affidate  agli agenti della riscossione dal 1°  gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche  da soggetti creditori che hanno cessato o cessano  di avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia   ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli  consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita’ di consegna partendo dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno successivo al 2026”.

La norma va a modificare per l’ennesima volta i tempi di consegna delle comunicazioni di inesigibilità.

Le quote affidate agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2014, sono presentate, per i ruoli consegnati nell’anno 2014, entro il 31 dicembre 2017 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualita’ di consegna partendo dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017.

La peculiarità consiste nel fatto che la disposizione è applicabile anche per i soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia.

Prof. Avv. Federica Simonelli

(Unicusano – Roma)