Convegno Pontremoli, 21 febbraio 2020

“Prime riflessioni sulla riscossione delle entrate locali mediante accertamento esecutivo, ai sensi della L. 160/19


I funzionari responsabili della riscossione

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. finanziaria 2020) il legislatore è intervenuto nuovamente sulla normativa concernente i funzionari responsabili della riscossione.

In particolare, l’art. 1, comma 793, della finanziaria 2020 stabilisce che “Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti disposizioni di legge. Il mantenimento dell’idoneità all’esercizio delle funzioni è subordinato all’aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato”.

E’ necessario ricordare che la figura del funzionario responsabile per la riscossione è stata creata dal legislatore con il Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, (convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265): il funzionario responsabile della riscossione esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e, di conseguenza, in base all’art. 49 DPR 602/73, i compiti degli ufficiali giudiziari,

L’art. 4, comma 2 septies, del D.L. 209/2002 stabilisce infatti che “Ai fini di cui al comma 2-sexies il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall’articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”.

Tale comma fu poi abrogato dall’art. 7, comma 2, lett. gg-septies, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

Ma con la medesima legge di conversione (Legge 12 luglio 2011, n. 106), modificata dall’art. 14-bis, comma 1, lett. b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, è inserita all’art. 7, comma 2, la lettera gg-sexies che statuisce “ai fini di cui alla lettera gg-quater), il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’ articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell’ articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni”.

Tale comma è abrogato dall’art. 1, comma 814, lett. a), L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La figura del funzionario responsabile della riscossione non va confusa con il funzionario responsabile del tributo, il quale può sottoscrive gli atti impositivi, ma non può effettuare pignoramenti mobiliari e immobiliari.

Infatti, sarà solo il responsabile della riscossione a compiere le azioni che sono da ricondursi alla fase esecutiva.

Il funzionario responsabile della riscossione è quindi il soggetto del quale l’ente locale (o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’art. 52 D.Lgs. 446/97) deve avvalersi qualora svolga in proprio le funzioni di riscossione coattiva delle proprie entrate tributarie e patrimoniali secondo le norme del D.P.R. 602/1973 compatibili con quelle del R.D. 639/1910.

Secondo la normativa vigente prima della legge finanziaria del 2020, poiché si richiamava l’art. 42 del D. Lgs. 112/99, lo svolgimento di tale funzione poteva essere svolto unicamente da soggetti che avessero i seguenti requisiti:

a) diploma di scuola media superiore;

b) titolo di abilitazione allo svolgimento delle funzioni di “Ufficiale della Riscossione”, conseguita ai sensi di quanto previsto dalla Legge 11.1.1951 n. 56, dal D.P.R. 23 novembre 2000, n.402 (regolamento di cui all’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146) come previsto dall’art. 42 del D.Lgs.112/1999.

Tali norme prevedevano un concorso nazionale, bandito di concerto tra il Ministero dell’Economia e Finanze ed il Ministero dell’Interno, il cui ultimo bando reca la data del 15 dicembre 2003 ben prima dunque dell’entrata in vigore della Legge 248/2005 che ha interamente riformato il sistema della riscossione nazionale e locale.

La norma per la verità, nella previsione di una possibile carenza delle figure in questione,  stabiliva come tale concorso, qualora necessario, potesse essere indetto senza la necessità di osservare alcuna specifica cadenza temporale facendo riferimento solo all’esigenza e alla necessità delle amministrazioni.

Con la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, tali previsioni sono abbandonate.

E’ ora sufficiente un provvedimento di nomina da parte di un dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell’ente o il soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che provvede alla nomina di uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell’ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

Secondo una prima interpretazione, sembrerebbe quindi che la legge preveda espressamente solo alcuni requisiti per la nomina del funzionario della riscossione ma non affronta volutamente la problematica circa i corsi che devono essere superati per poter acquisire il titolo di idoneità all’esercizio delle funzioni demandate agli ufficiali della riscossione.

Pertanto, la decisione sui corsi è rimessa al soggetto che è deputato alla nomina del funzionario responsabile per la riscossione.

Occorre sottolineare che la norma, secondo una prima interpretazione, interviene per colmare un vuoto determinato dalla circostanza che i concorsi per diventare ufficiali di riscossione erano di pertinenza dell’Agenzia delle Entrate, la quale però a seguito delle modifiche intervenute in materia di riscossione erariale non ha avuto più interesse a organizzare tali concorsi.

Di tale situazione ne ha risentito l’apparato degli enti locali i quali non hanno più potuto disporre di personale idoneo allo svolgimento delle funzioni in questione.

La norma della legge di bilancio ha inteso superare tale criticità lasciando una piena libertà in materia.

Una situazione analoga si è verificata con la Finanziaria 2007 che ha previsto all’articolo 1, commi 158, 159 e 160 la possibilità per i Comuni di nominare i messi notificatori.

I messi si occupano delle notifiche degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali e potranno essere nominati tra i dipendenti delle Amministrazioni locali, tra i soggetti che, per le attività svolte in precedenza, offrano garanzie all’ente ed ancora tra i soggetti abilitati di cui al D.Lgs. 446/97.

L’art. 45 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, rubricato “Messi notificatori” recita: ” Il concessionario per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l’intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell’ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare nè sostituire“.

Non esiste alcuna norma che qualifichi il rapporto che lega la figura del messo notificatore all’agente della riscossione, in quanto l’art. 12 del D. Lgs. 46/99 individua i soggetti che possono essere preposti all’attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi d’intimazione, e l’art. 45 del D. Lgs. 112/99 indica esclusivamente che tale “abilitazione” avvenga tramite nomina espressa da parte dell’agente della riscossione.

E’ indubbio che il legislatore abbia in tal senso ribadito come l’attività di notifica possa essere legittimamente svolta anche da soggetti non legati all’agente della riscossione da rapporto di lavoro subordinato, pur rendendo quest’ultimo responsabile del corretto svolgimento di tale attività.

L’agente della riscossione, in ottemperanza al disposto dell’art. 45 comma 2 citato, potrà con apposito atto di nomina, ai fini dell’attività di notifica delle cartelle e degli avvisi di pagamento, incaricare soggetti, che, in tal modo verranno ad assumere la qualifica di pubblico ufficiale nell’esperimento di tali mansioni, e che di conseguenza, ed ai sensi della citata norma, non potranno farsi sostituire nè rappresentare.

I soggetti che possono rivestire la qualità di messo notificatore possono individuarsi tra:

a) soggetti che agiscano in rapporto di lavoro dipendente o autonomo con aziende private, in particolare cooperative o agenzie di recapito, con le quali l’agente della riscossione potrà stipulare contratti di appalto per la gestione del servizio notifica, operanti all’esterno della struttura;

b) messi notificatori comunali o agenti della polizia municipale;

c) soggetti legati all’agente della riscossione da rapporto di lavoro dipendente o rapporti contrattuali diversi quale quello di lavoro autonomo, d’opera o di collaborazione continuativa.

Per l’ingiunzione fiscale sono legittimati alla notifica, in base all’art. 2 R.D. 639/1910, gli Ufficiali giudiziari o i messi addetti all’Ufficio del Giudice di Pace (ex uscieri addetti all’Ufficio di conciliazione). Sono inoltre legittimati i messi notificatori, istituiti dall’art. 1, commi 158, 159 e 160, Legge 27.12.2006 n. 296 (cd. “Finanziaria 2007”).

Stabilisce tale norma che: “158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. 159. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il superamento di un esame di idoneità. 160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non può farsi sostituire ne’ rappresentare da altri soggetti”.

Il messo notificatore può quindi essere nominato sia tra i dipendenti dell’Ente locale e tra quelli del concessionario.

Il messo notificatore è dunque, sempre e comunque, organo del pubblico potere che gli conferisce la potestà di notificare, e come tale è investito di pubbliche funzioni: egli è cioè, un organo amministrativo.

Concludendo, quindi, il soggetto deve essere investito delle funzioni di notificazione specificamente dal Comune, vuoi come dipendente dell’Amministrazione locale, vuoi anche come soggetto che svolge autonomamente le funzioni per le quali è stato nominato, vuoi anche quale soggetto messo a disposizione del Comune da altro operatore al quale, legittimamente, sia stato affidato il servizio; ciò che conta è unicamente che le funzioni di notificazione siano attribuite direttamente ed immediatamente dal Comune.

Il messo notificatore potrebbe essere nominato anche da più Comuni: in tal caso eserciterebbe le sue funzioni nel territorio dei Comuni che hanno proceduto alla sua nomina.

Recentemente (5 febbraio 2020) il dipartimento per gli affari di giustizia ha emanato le linee guida per i corsi di formazione per gli addetti alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in accordo con AGICOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Tuttavia, appaio evidenti alcune criticità che la norma solleva.

In primo luogo “il provvedimento di nomina”:

è evidente che se la nomina sarà effettuata da un soggetto affidatario dei servizi di cui all’art. 52, comma 5, lettera b) il provvedimento si concretizzerà in un atto redatto e firmato dal legale rappresentante della società, senza particolari formalità.

Differente il caso in cui la nomina provenga dall’ente perchè in questo caso la norma parla di “provvedimento” del dirigente o del responsabile apicale dell’ente, cioè del Sindaco.

Quest’ultimo può adottare manifestazioni di volontà attraverso “decreti”, cioè provvedimenti amministrativi finalizzati al buon funzionamento della macchina amministrativa.

Per mezzo del decreto, ad esempio, il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi ai dirigenti e quelli di collaborazione esterna, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Invece, nel caso in cui la nomina del funzionario responsabile venga effettuata dal dirigente, avrà la forma della “determina” (o più propriamente determinazioni).

Le determinazioni sono gli atti amministrativi tipici con cui i dirigenti assumono le decisioni necessarie per realizzare gli obiettivi affidati dalla Giunta amministrativa.

Con le determinazioni, che possono avere o meno rilevanza contabile, i dirigenti impegnano l’amministrazione verso l’esterno.

Le determinazioni dirigenziali sono state introdotte nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, che, agli articoli 3, 16 e 17, definiva le attribuzioni dei dirigenti assegnandogli “la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”. Le determinazioni vengono affisse all’albo pretorio per 10 giorni, (ed è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR)

Si tratta in entrambi i casi di atti amministrativi che devono avere una specifica forma e che possono eventualmente essere impugnati nelle sedi opportune.

La nomina può essere effettuata solo nei confronti di soggetti che abbiano determinate caratteristiche:

– devono essere dipendenti dell’ente locale o del soggetto affidatario del servizio;

– devono avere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

– devono avere qualità morali e di condotta di cui all’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

– non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

– sono esclusi coloro che non sono inseriti nell’elettorato politico attivo, coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

– devono aver superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.

 Le funzioni:

La norma prevede che i funzionari responsabili della riscossione esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, e quindi, in base all’art. 49, comma 3 del DPR 602/73, le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari.

L’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale, dipendente pubblico in forza presso il tribunale, il quale svolge funzioni ausiliarie del giudice.

In particolare, le funzioni principali riguardano l’attività di notifica degli atti giudiziari e l’esecuzione forzata.

a) Per quanto concerne l’attività di notifica l’ufficiale della riscossione in calce all’originale ed alla copia, prima che venga consegnata, redige una relazione, da lui datata e sottoscritta, con cui certifica l’eseguita notificazione, che fa piena prova fino a querela di falso delle indicazioni in essa contenute circa le operazioni e ricerche da lui fatte, la persona alla quale è stata consegnata la copia ed il luogo della consegna.

Fanno, invece, fede fino a prova contraria le altre circostanze menzionate nella relata di notifica che l’ufficiale giudiziario/di riscossione riferisce non quale risultato di una sua immediata conoscenza dei fatti, ma come suo giudizio personale sugli stessi, espresso in base a dichiarazioni ricevute o ad informazioni da lui assunte, come, ad esempio, il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica o la sua temporanea assenza dall’abitazione.

L’attività svolta dall’ufficiale giudiziario/di riscossione deve trovare riscontro unicamente nella relazione prevista dall’art. 148 C.P.C., senza che le risultanze di tale relazione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore, ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell’ufficio notifiche, le quali sono estranee al procedimento di notificazione e prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti.

Nel caso in cui si debba procedere a notificare un avviso di accertamento previsto dall’art. 1, comma 792, L. 160/19, se facciamo un parallelo con l’avviso di accertamento esecutivo di cui all’art. 29 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge 122/2010, dobbiamo considerarlo, atto impoesattivo, che cumula in sé, in modo indissolubile, tre distinte funzioni: quella di accertamento, quella di titolo esecutivo e quella di precetto.

Pertanto, l’atto impoesattivo c.d. primario deve essere notificato in senso proprio, tramite un agente della notificazione che deve redigere e sottoscrivere la relativa relata, in considerazione della sua attitudine ad acquisire efficacia esecutiva.

Gli atti impoesattivi secondari possono essere inviati direttamente dall’Ufficio che li ha formati, anche avvalendosi del servizio postale. Il difetto di notifica dell’atto impoesattivo primario implica il mancato perfezionamento dell’atto stesso e l’inesistenza giuridica dei relativi effetti (Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sez. 3, 11.06.2019 n. 757)

In senso conforme si era già espressa la Commissione Tributaria Regionale di Brescia che, con sentenza n. 4314/25/2018, aveva affermato il principio secondo il quale “Ha luogo una fattispecie di radicale nullità del primo atto impoesattivo notificato dall’Ufficio direttamente per posta al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, e non tramite l’agente della notificazione e, dunque, senza la redazione di alcuna relata di notificazione, configurandosi, in tal caso, violazione dell’art.60, D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art.29, D.L. n. 78 del 2010.”

Quindi secondo la CTR di Brescia gli atti c.d. impoesattivi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non possono essere spediti direttamente per posta raccomandata con avviso di ricevimento, ma devono essere notificati tramite agente notificatore, derivandone altrimenti la giuridica inesistenza e/o comunque l’insanabile nullità.

Riguardo all’atto impoesattivo c.d. primario, l’art. 29 D.L. 78/2010, al primo comma, lettera a), primo periodo, parla di “notificazione” senza ulteriori specificazioni, rinviando a quanto disposto dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973, che disciplina la notificazione eseguita tramite messi (mentre, per gli atti impoesattivi c.d. secondari, l’art. 29, comma 1, lettera a), secondo periodo, consente espressamente che la notifica possa avvenire anche direttamente, ossia senza l’intermediazione di messi notificatori, mediante raccomandata con avviso di ricevimento).

Tale disposizione legislativa deve essere intesa “nel senso di ammettere la notifica “anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento” per i soli atti impoesattivi secondari” (Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sez. 3, 11.06.2019 n. 757).

Tale differente disciplina viene giustificata per la circostanza che l’art. 29, comma 1, lettera b), D.L. 78/2010 stabilisce che gli atti impoesattivi c.d. primari divengano esecutivi, una volta trascorso il termine utile per la proposizione del ricorso, legittimando l’agente della riscossione a procedere ad espropriazione forzata sulla base dell’atto avente efficacia di titolo esecutivo, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento.

La circostanza che la decorrenza del termine inizia dal compimento della notificazione dell’atto impoesattivo primario attribuisce alla notificazione dell’atto stesso carattere costitutivo e produttivo dell’effetto dell’atto, che rientra pertanto nella categoria degli atti recettizi in senso stretto; l’efficacia costitutiva della notificazione dell’atto per la produzione dei suoi effetti, inoltre, esclude la configurabilità di ipotesi di equipollenza, ivi compresa quella del raggiungimento dello scopo dell’atto, elaborata in riferimento agli atti processuali civili”.

In applicazione di tali principi, la pronuncia sopra richiamata ha quindi concluso per la giuridica inesistenza e l’improduttività di ogni effetto, relativamente all’atto impoesattivo c.d. primario spedito al destinatario direttamente dall’Ufficio con plico raccomandato con avviso di ricevimento, senza una formale notificazione tramite l’intermediazione dell’organo notificatorio.

La disciplina particolare per questo tipo di atto, anche in ordine alla sua notificazione, è propria in ragione della sua idoneità ad incidere direttamente in forma esecutiva sul patrimonio del soggetto che ne è ii destinatario.

La norma espressamente prescrive dunque che l’atto stesso debba essere “notificato” e della “notifica” derivi, con il decorso di un ulteriore termine, l’effetto di titolo esecutivo.

Un precedente giurisprudenziale a tale interpretazione è rinvenibile anche nella sentenza della Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, sez. 1, 05.05.2017 n. 156, secondo cui “La norma – i.e.: l’art. 29 D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010- tuttavia sembra porre una distinzione tra questo atto, c.d. primario, ed eventuali atti successivi, c.d. secondari, laddove stabilisce che “L’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti… nonché in caso di definitività dell’atto di accertamento impugnato”.

Il legislatore, quindi, prevede espressamente la possibilità di eseguire la notifica per posta solo per gli atti secondari, tacendo sulle modalità di notifica degli atti primari per i quali, pertanto, deve applicarsi la normativa esistente in tema di notifica degli accertamenti”.

Tale normativa è ovviamente identificabile nell’art. 60 DPR 29.09.1973 n. 600, “che richiama il procedimento di cui agli artt. 137 c.p.c., con alcune modificazioni e non prevede la notifica diretta per posta”.

Tale conclusione risulta rafforzata dalla considerazione che l’art. 14 Legge 890/1982 “nel prevedere la possibilità per gli uffici finanziari di notificare gli atti direttamente a mezzo della posta, fa salvo il disposto dell’art. 60 precitato, con esclusione della possibilità di avvalersi del servizio postale”.

La richiamata pronuncia conclude quindi che “non si vede, diversamente opinando, per quale motivo il legislatore avrebbe dovuto, nell’art. 29, comma 1, d.l. 31.5.2010 n. 79 (i.e.: 78), distinguere tra atti primari e secondari prevedendo solo per questi ultimi la possibilità di notificare direttamente per posta”.

Nella formulazione dell’art. 1, comma 792, lettera a) L. 160/19 invece il legislatore sembra non voler distinguere tra atti da notificare in due differenti modalità (la notificazione eseguita tramite messi o mediante raccomandata con avviso di ricevimento), poiché in tutto il corpo normativo della lettera a), il legislatore utilizza unicamente l’espressione “notifica” e pertanto, dovrà applicarsi esclusivamente la normativa esistente in tema di notifica degli accertamenti prevista dall’art. 60 DPR 29.09.1973 n. 600, “che richiama il procedimento di cui agli artt. 137 c.p.c., con alcune modificazioni e non prevede la notifica diretta per posta”.

Anche nel caso in cui l’ufficiale di riscossione proceda alla notifica di un’ingiunzione di pagamento che sono notificate “nella forma delle citazioni” (art. 2 R.D. 639/1910), e quindi con integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., restano fermi gli obblighi di compilazione della relata di notifica (art. 148 c.p.c) e di spedizione della raccomandata di “comunicazione di avvenuta notifica”, quando il plico venga consegnato a persona diversa dal destinatario (art. 7 Legge 890/1982).

Invece, per gli atti della riscossione di cui al Titolo II DPR 602/1973, notificati con le forme prescritte per la cartella di pagamento (art. 26 DPR 602/1973), costituisce ormai “diritto vivente” l’ammissibilità della “spedizione diretta” a mezzo posta, senza la compilazione della relata di notifica e la conseguente prova dell’intermediazione di uno dei soggetti abilitati dall’art. 26, comma 1, prima parte, DPR 602/1973 (si vedano, in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. V, 27.05.2011 n. 11708; Cass. civ., sez. V, 19.09.2012 n. 15746; Cass. civ., sez. V, 17.01.2013 n. 1091; Cass. civ., sez. V, 28.10.2013 n. 24274; Cass. civ., sez. V., 19.03.2014 n. 6395; Cass. civ., Sezioni Unite, 28.09.2016 n. 19071; Cass. civ., sez. V, ord., 13.07.2017 n. 17248; Cass. civ., sez. II, ord., 28.11.2017 n. 28399, Cass. civ. Sez. VI, Ord., 01.02.2018, n. 2549).

Quando l’agente della riscossione adotti tale modalità “semplificata” di notificazione si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della Legge 890/1982 (Cass. civ., sez. VI-5, ord., 13.06.2016 n. 12083; Cass. civ., sez. V, 04.04.2018 n. 8293; Cass. civ., sez. VI-5, ord., 12.11.2018 n. 28872; Cass. civ., sez. V, ord., 07.11.2019 n. 28690): per tale motivo, anche in caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario (incluso il portiere), non è necessario l’invio della comunicazione di avvenuta notifica.

Una conferma di tale assunto la possiamo rinvenire nella lettera l) dell’art. 1, comma 792, L. 160/19 laddove è espressamente previsto che “ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo, alla cartella di pagamento e all’ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a)”.

b) nonché le funzioni già attribuite al segretario comunale dall’articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

Il ruolo e le funzioni del segretario comunale sono indicati nell’art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, che prevede che ogni comune abbia un segretario titolare dipendente del Ministero dell’interno.

Per svolgere tale professione è necessario superare un concorso pubblico ed un corso-concorso di formazione per poi iscriversi all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il segretario comunale svolge una serie di compiti, i principali dei quali, sono di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi elettivi organi dell’ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Tuttavia, la norma in esame richiama le funzioni specifiche dell’art. 11 del RD 639/1910, e quindi le funzioni del funzionario della riscossione sono di fatto solo quelle di assistenza all’incanto, stesura del relativo atto che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto e la firma del segretario.

Si tratta quindi di funzioni di collaborazione alla procedura esecutiva e di autenticazione del relativo verbale di vendita. Gli atti redatti saranno pertanto pubblici e, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., faranno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Cass. pen. Sez. V Sent., 22-02-2019, n. 26616).

E’ bene tuttavia sottolineare che, secondo la giurisprudenza (Cass. civ. Sez. III Sent., 09-11-2017, n. 26519), “il pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’art.72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, non è un atto pubblico, bensì un atto processuale di parte, sicché l’attestazione ivi contenuta sulle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto lo stesso non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita , ex art. 49, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, tipiche del sub procedimento di notifica”.

Prof. Federica Simonelli

(Diritto della Riscossione Pubblica – Unicusano)