Decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33
Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2025, n. 71, S.O.
Testo in vigore dal 27 marzo 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2026
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Titolo IV
Riscossione mediante ruoli
Capo I
Ruolo, cartella di pagamento e responsabilità solidale
Sezione I
Disposizioni generali
ART. 89 Definizioni (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 1 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- Ai fini del presente testo unico si intende per:
- «agente della riscossione»: il soggetto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
- «ruolo»: l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione amezzo dell’agente della riscossione;
- «ufficio»: la struttura dell’Agenzia delle entrate, relativamente alle disposizioni del presente titolo, conesclusione dell’articolo 102, e a quelle della parte I, titolo VI, ovvero dell’ente creditore, relativamente alle disposizioni della parte I, titolo V e della parte II, titolo I, incaricata della gestione delle attività connesse alla riscossione mediante ruolo;
- «quota»: l’importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;
- «ambito»: la singola circoscrizione territoriale nella quale l’agente della riscossione è articolato, secondole disposizioni vigenti alla data del 30 settembre 2006.
Sezione II
Oggetto e specie dei ruoli
ART. 90 Oggetto e specie dei ruoli (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
- I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
- I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione.
ART. 91 Formazione e contenuto dei ruoli (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui opera l’agente della riscossione. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.
- Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione.
- Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.
- Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.
- L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 144;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 16 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
ART. 92 Importo minimo iscrivibile a ruolo (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 3, commi 10 e 11, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)
- A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento a ogni periodo d’imposta.
- La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi a un medesimo tributo.
ART. 93 Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo (articolo 14 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Sono iscritti a titolo definitivo nei ruoli:
- le imposte e le ritenute alla fonte liquidate ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, al netto dei versamenti diretti che risultano effettuati;
- le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;
- i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall’ufficio in base alle risultanze catastali;
- i relativi interessi e sanzioni.
ART. 94 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi (articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Le imposte, i contributi e i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall’ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell’atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
- Nel caso in cui sia stata presentata un’istanza di apertura di procedura amichevole ai sensi della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017, la sospensione del processo, disposta ai sensi dell’articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, comporta la sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1. In tal caso, la sospensione della riscossione è effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente e opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.
- La sospensione della riscossione degli importi di cui al comma 1 opera altresì in caso di accoglimento dell’istanza di cui all’articolo 96 del citato testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024.
- Le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche per l’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d’imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.
ART. 95 Iscrizioni nei ruoli straordinari (articolo 15-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- In deroga all’articolo 94, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l’intero importo risultante dall’avviso di accertamento, anche se non definitivo.
ART. 96 Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate (articolo 15-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
- In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, 173, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
- E’ esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
- versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all’articolo 38 del richiamato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
6. L’iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all’articolo 14 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro novanta giorni dalla scadenza.
ART. 97 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione e al controllo formale della dichiarazione o all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo. Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.
ART. 98 Interessi per dilazione del pagamento (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato ai sensi dell’articolo 105, comma 1, si applicano gli interessi al tasso stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
- L’ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed è riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.
- I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall’articolo 97.
ART. 99 Attribuzione degli interessi (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Gli interessi di cui agli articoli 97 e 98 spettano all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.
ART. 100 Consegna del ruolo all’agente della riscossione (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’ufficio consegna all’agente della riscossione ruoli separati per ciascuno degli ambiti territoriali cui essi si riferiscono, secondo le modalità indicate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono individuate le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli all’agente della riscossione avviene esclusivamente con modalità telematiche.
Sezione III
Cartella di pagamento
ART. 101 Cartella di pagamento (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi dell’articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio;
d) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 96.
2. In deroga alle disposizioni del comma 1, l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
- alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione al concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 106 e 111 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
2. alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l’annullamento del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 119 e 120 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019;
b) per i crediti rientranti nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 57 del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della proposta di transazione di cui all’articolo 63 del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al citato articolo 63, comma 8, del decreto legislativo n. 14 del 2019, ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara l’annullamento dell’accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione del decreto di apertura del concordato minore ovvero della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
- alla pubblicazione della sentenza che revoca l’omologazione del concordato minore, ai sensi degli articoli 81, comma 5 e 82 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019;
- alla pubblicazione della sentenza che revoca l’omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli articoli 71, comma 5, e 72 del decreto legislativo n. 14 del 2019.
3. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui al comma 2, lettere a) e b) viene dichiarata la liquidazione giudiziale del debitore, l’agente della riscossione procede all’insinuazione al passivo ai sensi dell’articolo 188, comma 4, senza necessità di notificare la cartella di pagamento.
4. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
5. La cartella di pagamento contiene anche l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo.
6. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo.
7. Il comma 2 e gli articoli 189 e 191 continuano ad applicarsi, nei limiti stabiliti dal presente articolo, alle procedure di cui all’articolo 390, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.
ART. 102 Notificazione della cartella di pagamento (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dall’agente della riscossione nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e agente della riscossione, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 3 o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
- La notifica della cartella può essere eseguita con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.
- Nei casi previsti dall’articolo 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune.
- L’agente della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento e ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.
- Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai debitori non residenti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600.
ART. 103 Comunicazioni al domicilio digitale (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Gli atti e le comunicazioni dell’agente della riscossione dei quali la legge non prescrive la notificazione possono essere portati a conoscenza dei destinatari con le modalità e ai domicili digitali stabiliti dall’articolo 60-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
ART. 104 Modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli dell’agente della riscossione, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell’operazione, ove previsti, sono a carico del contribuente.
- Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dall’agente della riscossione nella cartella di pagamento.
- Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l’indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell’imposta pagata.
- Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l’assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.
ART. 105 Dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 13, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
- Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- ottantaquattro rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- novantasei rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- centootto rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
2. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
- per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
- per le somme di importo fino a 120.000 euro:
- da ottantacinque a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da novantasette a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da centonove a un massimo di centoventi rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1°gennaio 2029.
3. Ai fini di cui al comma 2, la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo:
- per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, all’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore e all’entità del debito da rateizzare e di quello residuo eventualmente già in rateazione;
- per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), all’indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 3 e sono altresì individuati:
- particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente;
- specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti di cui al comma 3, lettera b), ai quali non è possibile applicare i parametri di cui alla stessa lettera b).
5. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per il numero massimo di rate ivi previsto, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
6. Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1, 2 e 5 preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
7. A seguito della presentazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 10:
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
8. Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 144, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di cui ai commi 1 e 2.
9. Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
10. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- il carico non può essere nuovamente rateizzato.
11. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, al massimo previsto dai commi 1 e 2, per ciascuna delle condizioni ivi previste.
12. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.
13. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione e il relativo pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, salvo che nelle parti compatibili con quelle di cui al regolamento CEE 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione.
15. Alle richieste di rateazione presentate fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente alla data dell’8 agosto 2024.
16. Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, effettua il monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo. In base alle risultanze di tale monitoraggio, il numero massimo di rate previsto dal comma 1, lettera c), potrà essere aumentato fino a centoventi, con apposita disposizione di legge, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2031.
17. Restano ferme le disposizioni introdotte durante il periodo emergenziale di cui all’articolo 68, comma 2ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’articolo 13-decies, commi 4, 5 e 5-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
ART. 106 Effetti della richiesta di rateazione della cartella di pagamento in caso di responsabilità sussidiaria (articolo 25-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- In caso di responsabilità sussidiaria, quando il debitore principale ottiene la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la prescrizione del diritto di credito è sospesa anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale. L’agente della riscossione dà immediata notizia ai coobbligati in via sussidiaria della richiesta di rateazione avanzata dal debitore principale, del numero di rate richieste e della durata del piano di rateazione.
ART. 107 Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali (articolo 28-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- I soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e relativi interessi e sanzioni possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati nell’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche a epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all’acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d’imposta.
- La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione, deve essere presentata al Ministero della cultura.
- Il Ministero della cultura attesta per ogni singolo bene l’esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1, l’interesse dello Stato ad acquisirli.
- Le condizioni e il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita un’apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero della cultura, da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e da un rappresentante dell’Agenzia delle entrate. Nella proposta di cessione l’interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.
- La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al comma 1.
- L’interessato può revocare la propria proposta di cessione all’atto dell’audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero della cultura.
- Il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero della cultura, a pena di decadenza, la propria accettazione.
- Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell’accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.
- Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al comma 4 e la dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.
- Dopo il trasferimento dei beni, l’interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l’importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel comma 1, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.
- Qualora l’interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel comma 1 l’importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.
- Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.
- Qualora l’amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro della cultura con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede ai sensi del comma 7.
ART. 108 Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d’imposta (articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
- In sede di erogazione di un rimborso d’imposta di ammontare superiore a 500 euro comprensivi di interessi, l’Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all’agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulle contabilità speciali di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 10 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011, le somme da rimborsare.
- Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l’agente della riscossione notifica all’interessato una proposta di compensazione, tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, sospendendo l’azione di recupero e invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
- In caso di accettazione della proposta, l’agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell’articolo 219, comma 1, entro i limiti dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’iscrizione a ruolo.
- In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l’agente della riscossione comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l’adesione dell’interessato alla proposta di compensazione. In tal caso, le somme di cui al comma 1 restano a disposizione dell’agente della riscossione, fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di messa a disposizione, per l’avvio dell’azione esecutiva.
- Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione, i limiti e le condizioni per l’applicazione del presente articolo.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi delle imposte indirette erogati dall’Agenzia delle entrate.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 5.
- A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni del presente articolo non operano per i ruoli di ammontare non superiore a 1.500 euro.
ART. 109 Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (articolo 28-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- A partire dal 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture, prestazioni professionali e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Ai fini di cui al primo periodo, la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla parte I, titolo VI. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.
ART. 110 Quietanze (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 24 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l’agente della riscossione deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente nei propri sistemi informativi.
- Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell’agente della riscossione espressamente autorizzati.
- L’agente della riscossione può compilare le quietanze anche con mezzi informatici, in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
ART. 111 Interessi di mora (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Decorso inutilmente il termine previsto dall’articolo 101, comma 4, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.
ART. 112 Imputazione dei pagamenti (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’agente della riscossione non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.
- Tuttavia, se il contribuente è debitore di rate scadute, il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull’ammontare delle prime, compresi gli interessi di mora e le spese esecutive maturati sulle somme iscritte a ruolo.
- Nei riguardi delle rate scadute l’imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d’imposta, alla sanzione e poi al debito per interessi di mora e non può essere fatta alle spese esecutive maturate sulle somme iscritte a ruolo, se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relativi interessi di mora.
- Per i debiti d’imposta già scaduti l’imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote d’imposta meno garantite e fra imposte o quote d’imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.
- Per quanto non regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.
Sezione IV
Responsabilità solidale per imposte, sanzioni e interessi
ART. 113 Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- I nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sanzioni e interessi iscritti o iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per la base alla voltura catastale.
- Tuttavia, nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l’Ufficio dispone, su richiesta dell’interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all’agente della riscossione di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.
ART. 114 Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi (articolo 33 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Quando il presupposto dell’imposta si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento dell’imposta, sanzioni e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.
- La solidarietà di cui al comma 1 non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.
ART. 115 Responsabilità solidale per l’imposta sui redditi delle persone fisiche (articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Le persone i cui redditi per l’accertamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell’imposta, sanzioni e interessi iscritti a nome di quest’ultimo.
- La responsabilità solidale stabilita dal comma 1 opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell’aliquota.
- Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi 1 e 2, le persone indicate nell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del predetto testo unico sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni a esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l’anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.
ART. 116 Solidarietà del sostituto di imposta (articolo 35 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sanzioni e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido.
ART. 117 Responsabilità e obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci (articolo 36 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle società che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
- La disposizione contenuta nel comma 1 si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.
- I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al comma 1 nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria.
- Le responsabilità previste dai commi da 1 a 3 sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.
- La responsabilità di cui ai commi da 1 a 4 è accertata dall’ufficio con atto motivato da notificare ai sensi dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Si applica l’articolo 118, comma 1.
Capo II
Sospensione della riscossione
Sezione I
Sospensione amministrativa
ART. 118 Sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il ricorso contro il ruolo di cui all’articolo 65 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 non sospende la riscossione; tuttavia, l’ufficio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, con provvedimento motivato trasmesso telematicamente all’agente della riscossione e notificato al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.
- Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo.
ART. 119 Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali (articolo 19-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative a un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Sezione II
Sospensione legale
ART. 120 Sospensione legale della riscossione (articolo 1, commi 537-542, legge 24 dicembre 2012, n. 228)
1. Gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione» ai fini del presente articolo, sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 2.
2. Ai fini di quanto stabilito al comma 1, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
- da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
- da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
- da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.
3. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma2, il concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L’ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all’articolo 150, comma 1.
4. La reiterazione della dichiarazione di cui al comma 2 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.
5. In caso di mancato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 3 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 1 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 2 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
6. Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 2, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
7. I concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l’automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo.
Titolo V
Estensione delle disposizioni sulla riscossione mediante ruolo
ART. 121 Entrate riscosse mediante ruolo (articolo 17 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.
- Può essere effettuata mediante ruolo affidato all’agente della riscossione la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all’articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Continua, comunque, a effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data del 1° luglio 1999.
- Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
- In caso di emanazione dell’autorizzazione di cui al comma 4, la società interessata procede all’iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo comma, del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
ART. 122 Estensione delle disposizioni in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo (articolo 18 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 75, 76, 77, 79, 83, 86, alla parte I, titolo IV, capo I e capo II, sezione I, e al titolo VI, si applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate riscosse mediante ruolo a norma dell’articolo 121 e alle relative sanzioni e accessori.
ART. 123 Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate (articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289)
- Le disposizioni dell’articolo 92 si applicano esclusivamente alle entrate tributarie erariali e alle entrate tributarie regionali.
- Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
- Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l’esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d’imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
- Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
- Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’unità di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.
ART. 124 Disposizioni applicabili alle entrate da iscrivere a ruolo entro termini di decadenza (articolo 18-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Le disposizioni previste dagli articoli 91, comma 3, e 101, comma 5, si applicano esclusivamente alle entrate per la cui iscrizione a ruolo è previsto un termine di decadenza.
ART. 125 Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi (articolo 19 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Le disposizioni previste dagli articoli 75, 76, 77, 83, 86, 113, 114, 115 e 116 si applicano alle sole imposte sui redditi.
ART. 126 Disposizioni applicabili alle sole entrate tributarie dello Stato (articolo 20 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Le disposizioni contenute negli articoli 95, 97 e 107, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
ART. 127 Ambito di applicazione dell’articolo 108 (articolo 20-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all’articolo 108 il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
ART. 128 Presupposti dell’iscrizione a ruolo (articolo 21 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall’articolo 131 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall’articolo 121 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.
ART. 129 Decreti di attuazione (articolo 22 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- I decreti e i provvedimenti previsti dagli articoli 100, 101, comma 4, 104, comma 3, 111 e 146, comma 3,sono adottati anche per le entrate diverse dalle imposte sui redditi.
- Resta fermo quanto disposto dall’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133.
ART. 130 Iscrizioni a ruolo a titolo provvisorio e termini di decadenza (articolo 23 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Le disposizioni previste dall’articolo 94, comma 1, nonché i termini di decadenza di cui all’articolo 101, comma 1, si applicano anche all’imposta sul valore aggiunto.
ART. 131 Iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali (articolo 24 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di consegna del ruolo all’agente della riscossione, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore.
- L’ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 132, l’iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento.
- Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice.
- In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 132.
- Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore.
- Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi.
- Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all’agente della riscossione.
- Resta salvo quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
ART. 132 Termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali (articolo 25 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1.I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
- per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento; in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell’ente;
- per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
ART. 133 Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi (articolo 26 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Le disposizioni dell’articolo 105, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie dall’articolo 236, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.
- Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.
ART. 134 Accessori dei crediti previdenziali (articolo 27 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- In deroga all’articolo 111, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall’articolo 101, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
ART. 135 Sospensione amministrativa della riscossione (articolo 28 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall’articolo 46 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
ART. 136 Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie (articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
- Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell’articolo 154, comma 1, e le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
- A esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all’articolo 157.
ART. 137 Esito negativo del terzo incanto nell’espropriazione forzata immobiliare (articolo 30 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- La disposizione prevista dall’articolo 186, si applica solo se si procede per entrate tributarie dello Stato.
- Negli altri casi, se nelle procedure di espropriazione forzata immobiliare il terzo incanto ha esito negativo, il procedimento si estingue qualora, nel termine di sessanta giorni da tale incanto, l’agente della riscossione non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
ART. 138 Limiti all’applicazione delle disposizioni sulle procedure concorsuali (articolo 31 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
- Le disposizioni previste dagli articoli 189 e 191, comma 2, non si applicano se le contestazioni relative alle somme iscritte a ruolo sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
ART. 139 Riscossione spontanea a mezzo ruolo (articolo 32 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1.La riscossione spontanea a mezzo ruolo è effettuata nel numero di rate previsto dalle disposizioni relative alle singole entrate; le rate scadono l’ultimo giorno del mese. Si considera riscossione spontanea a mezzo ruolo quella da effettuare, nei casi previsti dalla legge:
- a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento;
- quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore.
2.Nel caso previsto dal comma 1, lettera a):
- su richiesta dell’ente creditore, possono essere regolate con convenzioni da stipulare con l’agente della riscossione:
- le procedure di formazione e consegna dei ruoli;
2. limitatamente alla fase antecedente la notifica della cartella di pagamento, le modalità di richiesta del pagamento al debitore e di riversamento delle somme riscosse e la remunerazione per lo svolgimento del servizio;
3. i termini di notifica della cartella di pagamento;
4. le penalità per l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
b) in mancanza della richiesta di cui alla lettera a), la cadenza delle eventuali rate è indicata dall’ente creditore e l’agente della riscossione può far precedere la notifica della cartella di pagamento dall’invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa. In ogni caso, l’agente della riscossione invia tale comunicazione in modo che la prima o unica rata di pagamento cada entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
3.Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), l’agente della riscossione provvede alla notifica della cartella di pagamento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo.
4. Se il ruolo emesso per la riscossione spontanea è ripartito in più rate, l’intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
Titolo VI
Riscossione coattiva
Capo I
Disposizioni generali
ART. 140 Riscossione coattiva (articolo 45 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’agente della riscossione procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora, e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo, previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede.
ART. 141 Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche (articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dall’agente della riscossione, nonché la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 186 in esenzione da ogni tributo e diritto.
- I conservatori sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all’agente della riscossione l’elenco delle trascrizioni e iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
ART. 142 Gratuità di altre attività e imposte di registro e di bollo (articolo 47-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 66 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- I competenti uffici rilasciano gratuitamente all’agente della riscossione e ai soggetti da esso incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all’articolo 180, comma 2.
- Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dall’agente della riscossione, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di 10 euro.
- Sono esenti dalle imposte di registro e di bollo gli atti e le copie relativi alle procedure esecutive svolte per la riscossione delle entrate iscritte a ruolo.
ART. 143 Tasse e diritti per atti giudiziari (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione.
- Nei casi previsti dal comma 1, l’agente della riscossione non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.
ART. 144 Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 48-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 85, legge 30 dicembre 2024, n. 207)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 240-bis del codice penale o del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 105 nonché ai risparmiatori di cui all’articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.
- Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a 2.500 euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.
- Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026.
- Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.
Capo II
Espropriazione forzata
Sezione I
Disposizioni generali
ART. 145 Espropriazione forzata (articolo 49 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44)
- Per la riscossione delle somme non pagate l’agente della riscossione procede a espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo; l’agente della riscossione può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
- I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore all’agente della riscossione.
- Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall’articolo 102.
- Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.
- In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, salvo il caso in cui l’Agenzia delle entrate abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi dell’articolo 120, comma 3, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
- Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell’erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell’esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell’evento lesivo, come definito dall’articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui all’articolo 20, commi da 1 a 4, della citata legge n. 44 del 1999.
ART. 146 Termine per l’inizio dell’esecuzione (articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’agente della riscossione procede a espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede, salve le disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione del pagamento.
- Se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall’articolo 102, di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
- L’avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica.
ART. 147 Esecuzione a seguito di misure cautelari adottate su iniziativa dell’ufficio (articolo 27, comma 7, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
- Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all’atto di contestazione, sono adottate ai sensi dell’articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell’agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest’ultimo può procedere all’esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del presente titolo, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall’articolo 177.
ART. 148 Surroga dell’agente della riscossione in procedimenti esecutivi già iniziati (articolo 51 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, l’agente della riscossione può dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente e al debitore.
- Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto all’agente della riscossione l’importo del suo credito, lo stesso agente resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.
- L’agente della riscossione può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.
ART. 149 Procedimento di vendita (articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura dell’agente della riscossione, senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria.
- L’incanto è tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.
- Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 165, 180 e 181, comma 3, lettera b), con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.
- Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 3, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 163 e 179, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all’articolo 181, comma 3, lettera b).
- Se la vendita di cui al comma 4 non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 3 al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 166 e 182.
- Nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente, ai sensi del comma 3, alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell’agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato, in deroga al comma 3, da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell’articolo 64, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all’agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l’effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all’agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita di cui al comma 3, ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l’agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all’articolo 209, comma 3, lettere a) e b).
ART. 150 Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione (articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
- Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, l’agente della riscossione, nell’ipotesi prevista dal comma 1 e in ogni altro caso di estinzione del procedimento, richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.
ART. 151 Intervento dei creditori (articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono notificare all’agente della riscossione un atto contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 499, secondo comma, del codice di procedura civile.
- L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.
- I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per il primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti dell’agente della riscossione, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.
ART. 152 Divieto per l’agente della riscossione di acquisto dei beni pignorati (articolo 55 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione non può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.
ART. 153 Deposito degli atti e del prezzo (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall’articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura dell’agente della riscossione, nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
- Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
- Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto a essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto all’agente della riscossione, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell’esecuzione autorizza lo stesso agente della riscossione a trattenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.
ART. 154 Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Non sono ammesse:
- le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;
- le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.
2. Se è proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando all’agente della riscossione di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.
ART. 155 Opposizione di terzi (articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.
- L’opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dall’agente della riscossione a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati.
- Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:
- alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;
- al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all’iscrizione a ruolo, se non è previstala presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;
- al momento in cui si è verificato il presupposto dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).
ART. 156 Risarcimento dei danni (articolo 59 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione può proporre azione contro l’agente della riscossione dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
- L’agente della riscossione risponde dei danni e delle spese del giudizio, salvi i diritti degli enti creditori.
ART. 157 Sospensione dell’esecuzione (articolo 60 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il giudice dell’esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.
ART. 158 Estinzione del procedimento per pagamento del debito (articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Salvo quanto previsto dall’articolo 143, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese ovvero gli esibisce la prova dell’avvenuto pagamento.
Sezione II
Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare
ART. 159 Disposizioni particolari sui beni pignorabili (articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- I beni di cui all’articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale della riscossione o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.
- Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore e il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
- I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati.
ART. 160 Astensione dal pignoramento (articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 155, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.
ART. 161 Custodia dei beni pignorati (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall’articolo 167, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L’agente della riscossione non può essere nominato custode.
- L’agente della riscossione può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
- In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.
ART. 162 Notifica del verbale di pignoramento (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.
- La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.
ART. 163 Avviso di vendita dei beni pignorati (articolo 66 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Per procedere alla vendita dei beni pignorati l’agente della riscossione affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del primo e del secondo incanto.
- Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
- Su istanza del debitore o dell’agente della riscossione, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.
ART. 164 Incanto anticipato (articolo 67 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esecuzione può autorizzare l’agente della riscossione a procedere all’incanto in deroga ai termini previsti dall’articolo 163.
ART. 165 Prezzo base del primo incanto (articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore a essi attribuito nel verbale di pignoramento.
- Tuttavia, quando l’agente della riscossione lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito l’agente della riscossione, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.
ART. 166 Secondo incanto (articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente a un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.
ART. 167 Beni invenduti (articolo 70 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, l’agente della riscossione entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o a un terzo incanto a offerta libera.
- I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle disposizioni del comma 1, sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito.
- Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, a enti di beneficenza e assistenza, secondo le determinazioni dell’agente della riscossione, che ne redige verbale.
ART. 168 Intervento degli istituti vendite giudiziarie (articolo 71 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, l’agente della riscossione può avvalersi degli istituti previsti dall’articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione a essi spettante.
Sezione III
Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi
ART. 169 Pignoramento di fitti o pigioni (articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovuti da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente all’agente della riscossione i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica e i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui l’agente della riscossione procede.
- Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.
ART. 170 Pignoramento dei crediti verso terzi (articolo 72-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 171, l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
- nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, per le restanti somme.
2. L’atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all’annotazione di cui all’articolo 234, comma 1.
3. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 169, comma 2.
ART. 171 Limiti di pignorabilità (articolo 72-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari a un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
- Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i 5.000 euro.
- Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
- Ai medesimi fini previsti dai commi da 1 a 3, l’Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.
ART. 172 Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi (articolo 73 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Salvo quanto previsto dal comma 2, se il terzo, presso il quale l’agente della riscossione ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi all’agente della riscossione, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.
- Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 può essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalità previste dall’articolo 170; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita.
ART. 173 Riscossione dei crediti assegnati (articolo 74 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’agente della riscossione, per riscuotere i crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.
ART. 174 Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni (articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e ogni altro ente sottoposto al controllo della Corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dall’agente della riscossione, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.
- La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.
ART. 175 Dichiarazione stragiudiziale del terzo (articolo 75-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 146, comma 1, l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 169 e 170 e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente testo unico, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.
- Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 35 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, 173. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall’articolo 18, commi da 2 a 7 del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, l’ufficio competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.
- L’agente della riscossione può procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
ART. 176 Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo (articolo 75-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- In coerenza con le previsioni dell’articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell’attività di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attività, nonché impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute.
- Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l’accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell’adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Sezione IV
Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare
ART. 177 Espropriazione immobiliare (articolo 76 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1.Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
- non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
- non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» individuato ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile;
- nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera 120.000 euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 178 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
2. L’agente della riscossione non procede all’espropriazione immobiliare se il valore dei beni, determinato a norma dell’articolo 180 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1.
ART. 178 Iscrizione di ipoteca (articolo 77 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 146, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.
- L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere a garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’articolo 177, commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 20.000 euro.
- Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il 5 per cento del valore dell’immobile da sottoporre a espropriazione determinato a norma dell’articolo 180, l’agente della riscossione, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, l’agente della riscossione procede all’espropriazione.
- L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1.
ART. 179 Avviso di vendita (articolo 78 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1.Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
a. le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
b. la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
c. l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
d. il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
e. l’importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d’imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate;
f. il prezzo base dell’incanto;
g. la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;
h. l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
i. l’ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
l. il termine di versamento del prezzo di cui all’articolo 183, comma 1;
m. l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.
2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita.
3. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 181, comma 3, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d).
ART. 180 Prezzo base e cauzione (articolo 79 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, moltiplicato per tre.
- Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, l’agente della riscossione richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia del competente ufficio.
- La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura civile è prestata all’agente della riscossione ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del 10 per cento del prezzo base.
ART. 181 Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita (articolo 80 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1.Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto, l’avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.
2. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.
3. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice può disporre:
- che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale;
- la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 180, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare a esso la funzione di custode del bene.
4. Nei casi di cui al comma 3, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 150, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 3, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso.
ART. 182 Secondo e terzo incanto (articolo 81 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.
- Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, l’agente della riscossione procede a un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.
ART. 183 Versamento del prezzo (articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione.
- Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; l’agente della riscossione procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l’aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.
ART. 184 Progetto di distribuzione (articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se vi è intervento di altri creditori, l’agente della riscossione deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
ART. 185 Distribuzione della somma ricavata (articolo 84 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
- In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dall’agente della riscossione, provvede a norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile.
ART. 186 Assegnazione dell’immobile allo Stato (articolo 85 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se il terzo incanto ha esito negativo, l’agente della riscossione, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento.
- Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l’assegnazione non può essere inferiore a sei mesi.
- In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se l’agente della riscossione, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.
Capo III
Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati
ART. 187 Fermo di beni mobili registrati (articolo 86 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 1, comma 611, lettera e), legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 [4])
- Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 146, comma 1, l’agente della riscossione può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri.
- La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione.
- L’agente della riscossione matura il diritto al rimborso della spesa prevista alla voce 16 della tabella di cui all’allegato A al decreto del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 2001, con l’avvio della procedura di iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l’invio della comunicazione di cui al comma 2 ovvero, se antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo amministrativo.
- Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- In caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all’agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o ai gestori degli altri pubblici registri.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Note:
[4]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 12 giugno 2011, n. 106».
Capo IV
Procedure concorsuali
ART. 188 Ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e domanda di ammissione al passivo (articolo 87 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- Relativamente ai debitori interessati dalle procedure di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l’ufficio iscrive a ruolo il credito e l’agente della riscossione provvede all’insinuazione del credito in tali procedure.
- Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i casi e le modalità con cui si può rinunciare alla domanda di ammissione al passivo.
- L’agente della riscossione può, per conto dell’ufficio, presentare il ricorso di cui all’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 14 del 2019.
- Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 3 o su iniziativa degli altri soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 14 del 2019, è sottoposto a liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa, l’agente della riscossione chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate, l’ammissione al passivo della procedura.
- L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi dell’articolo 104 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell’articolo 226, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.
ART. 189 Ammissione al passivo con riserva (articolo 88 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 208 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
- Nella liquidazione giudiziale, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o dell’agente della riscossione, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.
- Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza dell’agente della riscossione, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi.
- Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato all’agente della riscossione dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso l’agente della riscossione, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti. 5. Se all’atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell’attivo la riserva non risulta ancora sciolta, si applicano, rispettivamente, l’articolo 227, comma 1, lettera c) e l’articolo 232, comma 2, secondo periodo, del citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.
ART. 190 Esenzione dall’azione revocatoria (articolo 89 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall’articolo 166 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
ART. 191 Ammissione del debitore al concordato preventivo (articolo 90 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Se il debitore è ammesso al concordato preventivo, l’agente della riscossione compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.
- Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti all’articolo 108, comma 1, del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.