Decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33
Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2025, n. 71, S.O.
Testo in vigore dal 27 marzo 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2026
Disposizioni in materia di versamenti e riscossione
Titolo I
Disposizioni in materia di riscossione spontanea
Capo I
Disposizioni generali
ART. 1 Soggetti tenuti ai versamenti
- Le imposte sono riscosse mediante:
a) versamenti diretti del contribuente, del sostituto d’imposta e del responsabile d’imposta;
b) ritenuta diretta.
ART. 2 Sostituto e responsabile d’imposta (articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
- Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili e anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso.
- Il sostituito ha facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento dell’imposta.
- Chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento dell’imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa.
Capo II
Versamento unitario e compensazione
ART. 3 Oggetto (articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1, comma 98, legge 30 dicembre 2023, n. 213; articolo 34, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388; articolo 1, comma 72, legge 30 dicembre 2021, n. 234)
1.I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
2. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Resta impregiudicata la verifica sulla correttezza sostanziale del credito compensato. Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l’INPS.
3. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
4. Con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL sono definite la decorrenza dell’efficacia, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e dell’articolo 5, comma 4, e le relative modalità di attuazione.
5. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
- alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte;
- all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;
- all’imposta regionale sulle attività produttive e all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
- all’imposta prevista dal titolo V del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
- ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 10;
l. alle altre entrate individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore;
m. alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
n. alle tasse sulle concessioni governative;
o. alle tasse scolastiche.
6. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al primo periodo è fissata con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.
7. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
8. In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
9. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 7 e 8, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del presente articolo, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 2 milioni di euro per ciascun anno solare.
ART. 4 Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi (articolo 32-ter decreto-legge 29 novembre 2008,185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)
1.Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, nonché le amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, che per il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e delle ritenute operate alla fonte per l’imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative addizionali si avvalgono del modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo stesso modello «F24 enti pubblici» per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei contributi e premi dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.
2.Le somme di cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade disabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
3. Le modalità di attuazione, anche progressive, delle disposizioni contenute nel comma 1 sono definite:
- con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per i tributi erariali;
- con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.
ART. 5 Modalità di esecuzione dei versamenti unitari (articolo 2, comma 10-bis, decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; articolo 11, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; articolo 37, commi 49, 49-bis, 49-ter, 49-quater e 49-quinquies decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; articolo 1, comma 574, legge 27 dicembre 2013, n. 147)
- I soggetti indicati nell’articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, hanno facoltà di effettuare i versamenti unitari indicati nell’articolo 3 tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell’articolo 3 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
- A decorrere dal 1° luglio 2024, fermi restando i limiti già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 3 sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
- I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all’articolo 3, comma 5, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all’articolo 18.
- I soggetti che intendono effettuare la compensazione prevista dall’articolo 3, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate.
- L’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, presentate ai sensi dell’articolo 3 e del comma 2, del presente articolo, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito. Se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all’articolo 13, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 5 i crediti indicati nelle deleghe di pagamento presentate ai sensi dell’articolo 3 e del comma 2, del presente articolo, si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso la delega stessa, entro il termine indicato al medesimo comma 5. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della stessa, rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate. Le disposizioni di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.
- In deroga all’articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 3, fatta eccezione per i crediti indicati al medesimo articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h). La previsione di cui al primo periodo non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui all’articolo 6, comma 1, quarto periodo. Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui al primo periodo, resta ferma l’applicazione del citato articolo 6. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 ai meri fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.
- A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell’articolo3, utilizzano in compensazione il credito annuale o infrannuale dell’imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui al richiamato articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all’articolo 2409-bis del codice civile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli di cui al secondo periodo comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 69, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l’adozione di ulteriori provvedimenti. Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 3, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 3 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.
ART. 6 Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi (articolo 31 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
- A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’articolo 3, comma 1, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al primo periodo si applica la sanzione del 50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al secondo periodo, i termini di cui all’articolo 22 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. E’ comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l’importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d’imposta. Nell’ambito delle attività di controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull’osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi.
ART. 7 Versamento delle ritenute e compensazioni in appalti e subappalti (articolo 17-bis decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e articolo 35, comma 6-ter, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
1.In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, i soggetti di cui all’articolo 33, comma 1,residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 34 e 35, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al primo periodo è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
2 Al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all’articolo 8, comma 1, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall’impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.
5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:
- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nelcorso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti dellariscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma 2.
8. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5.
9. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume di affari registrato dai predetti soggetti nell’anno precedente sia costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, si applica il limite di cui all’articolo 3, comma 10, fissato in 2 milioni di euro.
ART. 8 Termini di versamento (articolo 18 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
- Le somme di cui all’articolo 3 devono essere versate entro il giorno 16 del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
- I versamenti dovuti da soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, per le quote contributive comprese entro il minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre.
- Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonché il termine previsto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a titolo di acconto del versamento relativo al mese di dicembre.
- I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
ART. 9 Modalità di versamento mediante delega (articolo 19 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; articolo 1 decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 e articoli 17 e 18, comma 1, decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)
- I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali e assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile a una banca convenzionata o a Poste italiane S.p.a. ai sensi del comma 4.
- L’intermediario della riscossione di cui al comma 1 rilascia al contribuente un’attestazione conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, recante l’indicazione dei dati identificativi del soggetto che effettua il versamento, la data, la causale e gli importi dell’ordine di pagamento, nonché l’impegno a effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto del delegante. L’attestazione deve recare altresì l’indicazione dei crediti per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di compensazione.
- La delega deve essere conferita dal contribuente anche nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate ai sensi dell’articolo 3. La parte di credito che non ha trovato capienza nella compensazione è utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
- Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e gli intermediari di cui al comma 1 sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto. Quest’ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in esso incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell’ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema. La convenzione ha durata triennale e può essere tacitamente rinnovata.
- Per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme cui si applicala disciplina dell’articolo 3, effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o l’intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future, su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative del presente articolo.
- Per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dell’articolo 3, il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definite le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, del presente articolo.
- I versamenti unitari possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile all’agente della riscossione convenzionato ai sensi del comma 8.
- Con convenzione sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, idati delle operazioni da trasmettere e le relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l’inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dall’agente della riscossione; quest’ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell’ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale.
- Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari da parte delle banche.
ART. 10 Pagamenti rateali (articolo 20 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
- Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS, a eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell’imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al comma 2, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia. La disposizione non si applica per le somme dovute ai sensi degli articoli 33, 34, 38, 39, 40, 42, 43, commi 1 e 2, 44, 45, commi da 1 a 6, 48, commi da 1 a 8, 50, 51, commi da 1 a 3, 53, 55, 56, commi 1 e 2, 57, 58.
- La misura dell’interesse è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244.
- La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata anche dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all’articolo 3, comma 1.
- I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese.
- Le disposizioni del comma 2 si applicano per il calcolo degli interessi di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395 per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione delle imposte e del contributo al Servizio sanitario nazionale.
ART. 11 Differimento degli adempimenti e dei versamenti (articolo 37, comma 11-bis, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
- Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 3 e 10, comma 4, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
ART. 12 Adempimenti degli intermediari della riscossione (articolo 21 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
1.Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, gli intermediari della riscossione di cui all’articolo 9, comma 1, versano le somme riscosse alla Tesoreria dello Stato, al netto del compenso a essi spettante. Si considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli festivi. 2. Entro il termine di cui al comma 1 gli intermediari predispongono e inviano telematicamente alla struttura di gestione di cui all’articolo 13 i dati riepilogativi delle somme a debito e a credito complessivamente evidenziate nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente destinatario.
2. Con convenzione, fermi restando i termini fissati dai commi 1 e 2, può essere stabilito che:
- entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega gli intermediari comunicano alla struttura di gestione l’importo presuntivo delle somme che verseranno ai sensi del comma1;
- entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa almenol’80 per cento delle predette somme.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità applicative nonché i criteri per i controlli relativi all’esecuzione del servizio da parte degli intermediari e le modalità di scambio dei dati fra gli interessati.
ART. 13 Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari (articolo 22 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
- Entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte degli intermediari della riscossione di cui all’articolo 9, comma 1, e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un’apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell’eventuale compensazione eseguita dai contribuenti.
- Gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti.
- La struttura di gestione di cui al comma 1 è individuata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità per l’attribuzione delle somme.
ART. 14 Pagamento con mezzi diversi dal contante (articolo 23 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
- I contribuenti possono mettere a disposizione degli intermediari convenzionati ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
- Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
ART. 15 Compensazione di crediti per spese, diritti e onorari di avvocato (articolo 1, commi 778, 779 e 780 legge 28 dicembre 2015, n. 208)
- Per gli anni dal 2016 al 2022, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui e, a decorrere dall’anno 2023, entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell’articolo 170 del medesimo testo unico, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.
- Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno2016.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l’attuazione delle misure di cui al comma 1 e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 2.
ART. 16 Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (articolo 28-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell’articolo 5-quater, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l’ente pubblico nazionale, la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’articolo 13, comma 3, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 3. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze formano i ruoli per l’agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla parte I, titolo VI.
- I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
ART. 17 Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati (articolo 28-sexies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 3, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 2, e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato.
- La compensazione dei crediti di cui al comma 1 è consentita sino a concorrenza dell’imposta a debito cherisulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative aiperiodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro centottanta giorni dalla data del 29 giugno 2024.
ART. 18 Versamenti in favore di enti previdenziali (articolo 28 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
- I versamenti unitari e la compensazione previsti dal presente capo si applicano anche all’INAIL e agli enti e casse previdenziali individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Capo III
Versamento di particolari entrate
ART. 19 Soppressione dei servizi autonomi di cassa (articolo 1 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
- I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1998.
- Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché quelli in materia di pagamento, già svolti a qualsiasi titolo dagli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio, sono disciplinati dagli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.
ART. 20 Ambito di applicazione (articolo 2 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
Ai fini del presente capo per entrate si intendono:
a) le tasse e imposte indirette e relativi accessori e sanzioni;
b) i canoni, proventi e relativi accessori, derivanti dalla utilizzazione di beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato;
c) le somme dovute per l’utilizzazione, anche senza titolo, dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato;
d) le entrate patrimoniali;
e) le entrate del Ministero dell’economia e delle finanze e delle altre amministrazioni dello Stato per le quali singole disposizioni ne prevedono il versamento a un ufficio finanziario;
f) le tasse e le entrate demaniali eventuali e diverse;
g) le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative;
h) le tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall’articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139;
i) i tributi speciali di cui alla tabella A allegato 5 del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174;
l) tutte le altre somme a qualsiasi titolo riscosse dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.
ART. 21 Determinazione delle entrate (articolo 3 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
- La determinazione delle entrate è effettuata dall’ufficio dell’ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l’autoliquidazione, dal soggetto interessato; con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento.
- Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilità di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.
ART. 22 Soggetti incaricati della riscossione (articolo 4 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
- Le entrate sono riscosse dall’agente della riscossione e dagli istituti di credito secondo le modalità di cui agli articoli 6, 7 e 8 del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.
- A seguito dell’entrata in funzione degli sportelli automatizzati che consentono l’acquisizione in tempo reale dei dati relativi ai pagamenti, il compito di riscuotere le entrate può essere affidato anche a Poste italiane S.p.a. con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
- A decorrere dal 1° gennaio 2004, il compenso spettante all’agente della riscossione, banche e Poste italiane S.p.a. è determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del servizio.
- Alla trasmissione dei dati analitici relativi a ogni singola operazione d’incasso effettuata dalle aziende di credito si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del regolamento concernente l’istituzione del conto fiscale, emanato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del Ministro delle finanze.
- L’agente della riscossione trasmette, mensilmente, entro il giorno 20 del mese successivo, i dati relativi a ciascuna operazione di riscossione e di pagamento, i dati analitici relativi a ciascuna operazione di accreditamento effettuata dagli istituti di credito, nonché ai singoli versamenti effettuati alla Tesoreria dello Stato e alle casse degli enti destinatari.
- Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati.
ART. 23 Modalità di riscossione di particolari tipologie di entrate (articolo 6 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
1.La riscossione delle tasse sulle concessioni governative, da corrispondere in modo ordinario, ai sensi del presente capo, è effettuata mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’Agenzia delle entrate o tramite modello di pagamento approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
2. La riscossione dei canoni di abbonamento alla radiotelevisione, delle relative tasse di concessione governativa, sanzioni, interessi e diritti è effettuata ai sensi della disciplina di cui ai titoli VI e VIII del testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.
3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle tasse per i servizi ipotecari e catastali e dei tributi speciali di cui all’articolo 20, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere agli uffici dell’Agenzia delle entrate è effettuata mediante:
- versamento unitario, ai sensi dell’articolo 3;
- contrassegni sostitutivi;
- carte di debito o prepagate;
- modalità telematiche;
- altri strumenti di pagamento elettronico.
4. Nel caso di pagamento contestuale di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse per i servizi ipotecari e catastali, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalità di cui all’articolo 22.
5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il versamento in Tesoreria dello Stato delle somme riscosse ai sensi del comma 3, e sono approvate le convenzioni che determinano i compensi agli intermediari. Gli intermediari provvedono comunque al versamento diretto alla Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
ART. 24 Distinta dei versamenti diretti (articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il versamento diretto è ricevuto dall’agente della riscossione in base a distinta di versamento.
- La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il domicilio fiscale, l’imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.
- Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.
- L’agente della riscossione rilascia quietanza di pagamento e appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.
- La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
- L’agente della riscossione non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al comma 2.
ART. 25 Disposizioni di rinvio in materia di riscossione coattiva (articolo 7 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
- Per la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui al presente capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 121 e 122.
- Per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il ruolo è formato dall’amministrazione o dall’ente competente a emettere l’ordinanza-ingiunzione.
ART. 26 Termini e modalità di versamento delle somme riscosse (articolo 8 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
- Entro il terzo giorno lavorativo successivo l’agente della riscossione versa, distintamente per capitolo e articolo, competenza e residui, alla competente Tesoreria dello Stato l’ammontare delle somme allo stesso accreditate al netto del 75 per cento della commissione di sua spettanza e dei pagamenti e delle anticipazioni effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente capo, nonché dei relativi compensi e, per la parte residua, delle somme oggetto di dilazione e di sgravio, usufruibili sui versamenti diretti.
- L’ammontare delle somme riscosse direttamente dall’agente della riscossione va versato distintamente per voce di entrata alla competente Tesoreria dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo alla riscossione al netto della commissione di sua spettanza, nonché delle altre somme di cui al comma 1.
- Le somme accreditate all’agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e all’articolo 219, alla competente Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell’economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalità stabilite dalla Tesoreria dello Stato.
ART. 27 Norma di rinvio (articolo 16 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
- Per quanto non previsto dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la riscossione delle imposte sui redditi di cui alla parte I, titoli IV e VI.
Capo IV
Disposizioni in materia di interessi per la riscossione dei tributi indiretti
ART. 28 Interessi moratori (articolo 1 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
- Sulle somme dovute all’erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura indicata nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [2].
Note:
[2]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 27 dicembre 2007, n. 244».
ART. 29 Computo degli interessi (articolo 2 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
- Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.
ART. 30 Computo degli interessi in particolari fattispecie (articolo 3 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
- In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l’imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l’autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele. Titolo II
Riscossione delle imposte sul reddito
Capo I
Ritenuta diretta
ART. 31 Riscossione per ritenuta diretta (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.
Capo II
Ritenute alla fonte
ART. 32 Termini per il versamento diretto (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1)
I versamenti diretti devono essere eseguiti:
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate le ritenute previste dagli articoli33, 34, 38, 39, 43, commi 1 e 2, 44, commi 3 e 5, 48, commi 3, 4 e 6, le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell’articolo 1, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, 692, e sono maturati i premi di cui all’articolo 45. Se l’importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 38 e 39, non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo;
- entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all’articolo 48, comma 2 maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenzaperiodica di interessi, premi e altri frutti per i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all’articolo 48, comma 1, maturati nel periodo d’imposta ancorché non corrisposti;
- entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all’articolo 55.
Sezione I
Ritenute sui redditi di lavoro e altri proventi
ART. 33 Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1.Gli enti e le società indicati nell’articolo 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, le società e associazioni indicate nell’articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’articolo 55 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, il curatore, il commissario liquidatore nonché il condominio quale sostituto d’imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all’articolo 51 dello stesso testo unico, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
2. I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all’estero d cui all’articolo 51, comma 8-bis, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono in ogni caso operare le relative ritenute.
3. La ritenuta da operare è determinata:
- sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui all’articolo 12 del citato testo unico sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 36 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173;
- sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;
- sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con i criteri di cui all’articolo 21 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico;
- sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con i criteri di cui all’articolo 19 dello stesso testo unico;
- sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, non compresi nell’articolo 17, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
4. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui al comma 3, lettere a) e b) e l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e delle detrazioni eventualmente spettanti a norma dell’articolo 15 dello stesso testo unico, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c) e f) dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell’anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all’estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell’imposta relativa ai predetti redditi prodotti all’estero. La disposizione del quinto periodo si applica anche nell’ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all’estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d’imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
5. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d’imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.
ART. 34 Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
- I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, che corrispondono redditi di cui all’articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, devono operare all’atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell’articolo 52 del predetto testo unico. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell’articolo 33 e, in particolare, i commi 3, 4 e 5. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento.
- Sulla parte imponibile dei compensi di cui all’articolo 52, comma 1, lettera d-bis), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali vigenti.
- Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento.
- Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è operata una ritenuta con l’aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
ART. 35 Ritenuta a titolo d’imposta sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (articolo 7 decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107)
1.I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 89, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità – triennio 2019-2021, del 23 gennaio 2024, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 218, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, tenuto conto anche di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
2. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto Sanità – triennio 2019-2021, rideterminati ai sensi dell’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento.
3. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 sono valutati in 72,8 milioni di euro per l’anno 2024,131,5 milioni di euro per l’anno 2025, 135,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 135,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
4. Gli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2 sono valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2024, 28,8 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026 e 29,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
5. Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d’imposta con riferimento ai compensi erogati a partire dall’8 giugno 2024. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
6. Agli oneri di cui ai commi 3 e 4, valutati in 88,4 milioni di euro per l’anno 2024, 160,3 milioni di euro per l’anno 2025, 165,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede:
- quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute;
- quanto a 23 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 7 giugno 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all’erario;
- quanto a 55,146 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- quanto a 32 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- quanto a 160,3 milioni di euro per l’anno 2025, 165,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere all’anno 2027 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, 213. Conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è ridotto di 160,3 milioni di euro per l’anno 2025, 165,9 milioni di euro per l’anno 2026 e 165,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.
ART. 36 Ritenute a titolo d’imposta sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto (articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis, decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47)
- Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 17 per cento.
- I soggetti indicati negli articoli 33 e 44, applicano l’imposta di cui al comma 1 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L’imposta è versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo. L’imposta è imputata a riduzione del fondo. Nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni, compreso l’anno 2001, è dovuto l’acconto dell’imposta sostitutiva commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. L’acconto può essere commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni che maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto. L’acconto è versato entro il giorno 16 del mese di dicembre. Si applicano gli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18.
- Ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è utilizzabile anche il credito di imposta sui trattamenti di fine rapporto previsto dall’articolo 3, comma 213, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
ART. 37 Ritenuta sulle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) (articolo 76 legge 30 dicembre 1991, n. 413)
- Le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera(AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, sono assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d’imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia. Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, di cui alla legge 13 giugno 2023, n. 83 [3], non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia.
- La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate.
- Le somme ovunque corrisposte da parte dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l’intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta di cui ai commi 1 e 2.
Note:
[3]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «legge 16 giugno 2023, n. 83».
ART. 38 Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi (articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
- I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell’interesse di terzi o per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l’obbligo di rivalsa. La predetta ritenuta deve essere operata dal condominio quale sostituto d’imposta anche sui compensi percepiti dall’amministratore di condominio. La stessa ritenuta deve essere operata sulla parte imponibile delle somme di cui all’articolo 53, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sull’intero ammontare delle somme di cui al medesimo articolo 53, comma 2, lettera c). La ritenuta è elevata al 20 per cento per le indennità di cui all’articolo 17, comma 1, lettere c) e d) dello stesso testo unico, concernente tassazione separata. La ritenuta non deve essere operata per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese.
- Salvo quanto disposto nel comma 4, se i compensi e le altre somme di cui al comma 1 sono corrisposti a soggetti non residenti, deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di imprese. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero e quelli corrisposti a stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
- Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai compensi di importo inferiore a 25,82 euro corrisposti dai soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera c), del richiamato testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreché non costituiscano acconto di maggiori compensi.
- I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, corrisposti a non residenti sono soggetti a una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare. E’ operata, altresì, una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
ART. 39 Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (articolo 25-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
- I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, escluse le imprese agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle società dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito.
- La ritenuta è commisurata al 50 per cento dell’ammontare delle provvigioni indicate nel primo comma. Se i percipienti dichiarano ai loro committenti, preponenti o mandanti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20 per cento dell’ammontare delle stesse provvigioni.
- La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza,purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata.
- Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell’importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell’anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
- Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano alle provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio eturismo, dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone, dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche; dalle aziende e istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell’esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei, dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni a esse rese direttamente, dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima, dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame, nonché dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali e artigiane non aventi finalità di lucro.
- Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 114, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. Per le prestazioni derivanti da mandato di agenzia si applicano le disposizioni indicate nei commi da 1 a 5.
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono determinati i criteri, i termini e le modalitàper la presentazione della dichiarazione indicata nel comma 2. Tali modalità devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata della predetta dichiarazione. La dichiarazione non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 36 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
- Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
ART. 40 Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore (articolo 25-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
- Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
- La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunga l’importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.
- Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomìni tramite conticorrenti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 36 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
ART. 41 Ritenute sui bonifici relativi a spese con diritto a deduzioni o detrazioni di imposta (articolo 25 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
- A decorrere dal 1° luglio 2010, le banche e le Poste italiane S.p.a. operano una ritenuta dell’11 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all’articolo 3. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
ART. 42 Ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi (articolo 25-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
- I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, applicano ai compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in relazione alle cessioni di tartufi, una ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica all’aliquota fissata dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito ed è commisurata all’ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.
ART. 43 Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici (articolo 28 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 27-bis decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51; articolo 8, nono comma, legge 22 dicembre 1984, n. 887; articolo 12, comma 1, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)
- I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente.
- Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4 percento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma 1 e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti a imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
- Per i contributi erogati dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo,dalle regioni, dalle province, dai comuni nonché dai loro consorzi e associazioni e dalle comunità montane a favore di aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, per la copertura dei relativi disavanzi non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 e all’articolo 44, comma 4.
- Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubbliciservizi di trasporto in regime di concessione e in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 e all’articolo 44, comma 4.
- Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui al comma 2.
ART. 44 Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato (articolo 29 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all’articolo 33, devono effettuare all’atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:
- sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle lettere b) e c), aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui all’articolo 33, comma 3;
- sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valorediversi da quelli di cui alla lettera a) e sulla parte imponibile delle indennità di cui all’articolo 51, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con l’aliquota applicabile allo scaglione di reddito più elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all’atto del pagamento o, in mancanza, con l’aliquota del primo scaglione di reddito;
- sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, con i criteri di cui all’articolo 21 dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2 del medesimo testo unico;
- sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con i criteri di cui all’articolo 18, dello stesso testo unico;
- sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all’articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non compresi nell’articolo 17, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l’aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.
2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all’anno, il conguaglio di cui all’articolo 33, comma 4, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste all’articolo 33, comma 4, intende adottare. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell’anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell’anno successivo, l’ammontare delle somme corrisposte, l’importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l’ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell’articolo 33, comma 5.
3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all’atto del pagamento, una ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all’atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi da 1 a 3 non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta.
5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 34, 38, 39, 43 e 48 effettuano all’atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.
ART. 45 Ritenuta sui premi e sulle vincite (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 5 decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 e articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18)
- I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giuochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. Le ritenute alla fonte non si applicano se il valore complessivo dei premi derivanti da operazioni a premio attribuiti nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro; se il detto valore è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano con riferimento ai premi che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
- L’aliquota della ritenuta è stabilita nel 10 per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi dibeneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20 per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe, nel 25 per cento in ogni altro caso.
- Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga ilpremio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all’imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.
- La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giuochi di abilità e dei concorsipronostici esercitati dallo Stato, è compresa nel prelievo operato dallo Stato, in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.
- La ritenuta sulle vincite dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpiconazionale italiano e dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è compresa nell’imposta unica prevista dalle leggi vigenti.
- L’imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore e al libro è compresa nell’importo dei dirittierariali dovuti a norma di legge.
- Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste quando corrisponde i premi indicati nell’articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, e la Federazione italiana sport equestri (FISE), quando corrisponde i premi ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall’articolo 43, comma 2, con l’obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.
- Sui contributi corrisposti all’allevatore quale incentivo dell’attività allevatoria il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste deve operare all’atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 7 con l’obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle società dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.
- Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro; se l’ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
ART. 46 Ritenute su redditi diversi (articolo 25 legge 13 maggio 1999, n. 133)
- Sulla parte imponibile dei redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall’articolo 11 dello stesso testo unico, concernente la determinazione dell’imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all’imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta è a titolo d’imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a euro 20.658,28 ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al richiamato articolo 11 del citato testo unico, la parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
ART. 47 Ritenute su pagamenti eseguiti a seguito di pignoramento (articolo 21, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449)
- Le disposizioni in materia di ritenute alla fonte previste nel presente capo, nonché l’articolo 11, commi 5, 6, 7 e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base a ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni, deve essere operata una ritenuta alla fonte. In quest’ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 33 e seguenti del presente capo, devono operare all’atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20 per cento, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Sezione II
Ritenute sui redditi di capitale
ART. 48 Ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale (articolo 26 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 10, comma 1, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; articolo 1, comma 44, legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1.I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai possessori.
2. Poste italiane S.p.a. e le banche operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi e altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati. La predetta ritenuta è operata dalle banche anche sui buoni fruttiferi da esse emessi. Non sono soggetti alla ritenuta:
- gli interessi e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere abanche con sede all’estero o a filiali estere di banche italiane;
- gli interessi derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra le banche ovvero tra le banche e Posteitaliane S.p.a.;
- gli interessi sui depositi e conti correnti intestati al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché gliinteressi sul «Fondo di ammortamento dei titoli di Stato» di cui all’articolo 2, comma 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e sugli altri fondi finalizzati alla gestione del debito pubblico.
3. Quando gli interessi e altri proventi di cui al comma 2 sono dovuti da soggetti non residenti, la ritenuta ivi prevista è operata dai soggetti di cui all’articolo 33 che intervengono nella loro riscossione.
4.I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, che corrispondono i proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero intervengono nella loro riscossione operano sui predetti proventi una ritenuta con aliquota del 26 per cento ovvero con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), del presente testo unico e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Nel caso dei rapporti indicati nel richiamato articolo 44, comma 1, lettera g-bis), la predetta ritenuta è operata, in luogo della ritenuta di cui al comma 3, anche sugli interessi e gli altri proventi maturati nel periodo di durata dei predetti rapporti. 5. Le ritenute previste nei commi da 1 a 4 sono applicate a titolo di acconto nei confronti di:
- imprenditori individuali, se i titoli, i depositi e conti correnti, nonché i rapporti da cui gli interessi e altri proventi derivano sono relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo.
5.La ritenuta di cui al comma 4 è applicata a titolo di acconto, qualora i proventi derivanti dai titoli sottostanti non sarebbero assoggettabili a ritenuta a titolo di imposta nei confronti dei soggetti a cui siano imputabili i proventi derivanti dai rapporti ivi indicati. Le predette ritenute sono applicate a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso. Non sono soggetti, tuttavia, a ritenuta i proventi indicati nei commi 3 e 4 corrisposti a società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, alle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e alle stabili organizzazioni delle società ed enti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera d).
6. I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, operano una ritenuta del 26 per cento a titolo d’acconto, con obbligo di rivalsa, sui redditi di capitale da essi corrisposti, diversi da quelli indicati nei commi da 1 a 5 e da quelli per i quali sia prevista l’applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale. La predetta ritenuta è operata anche sugli interessi e altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all’impresa erogante, e si applica a titolo d’imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito di soggetti non residenti e a titolo d’acconto, in ogni altro caso.
7. Ferme restando le disposizioni in tema di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ritenuta di cui al comma 6 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione europea, enti individuati all’articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione europea o investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.
8. La ritenuta sui proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, prevista nel comma 1 deve essere operata anche sulla differenza tra la somma corrisposta ai possessori dei titoli alla scadenza e il prezzo di emissione.
9. I gestori di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche con l’aliquota prevista dal comma 1.
ART. 49 Versamento dell’acconto delle ritenute sugli interessi dei conti correnti, depositi e buoni fruttiferi (articolo 35 decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249; articolo 7, comma 12, decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.425 e articolo 5 decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307)
- Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente alla Tesoreria dello Stato in acconto dei versamenti di cui all’articolo 32, comma 1, un importo pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
- Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 16 giugno e il 16 ottobre. Quando cadono in giorni non lavorativi per le aziende di credito i termini suddetti sono anticipati al giorno lavorativo precedente.
- Se l’ammontare del versamento risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l’acconto si riferisce, la somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell’articolo 77, con gli interessi di cui all’articolo 83.
- In caso di omesso o ritardato versamento rispetto alle scadenze indicate nel comma 2 o di versamento effettuato in misura insufficiente si applicano le disposizioni dell’articolo 10, comma 2, e dell’articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
- Il versamento in acconto è fissato al 50 per cento per ciascuna delle due scadenze.
- A decorrere dal 29 novembre 2004, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a Poste italiane S.p.a. e, relativamente alle ritenute sugli interessi e gli altri proventi dei libretti di risparmio postale, a Cassa depositi e prestiti S.p.a.
ART. 50 Esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta per i non residenti (articolo 26-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
- Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nell’articolo 44, comma 1, lettere a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi e altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-bis e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, qualora siano percepiti da soggetti residenti all’estero, di cui all’articolo 67, comma 1.
- I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all’articolo 68, comma 2.
- Qualora i rapporti di cui all’articolo 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, abbiano a oggetto azioni o strumenti finanziari similari alle azioni di cui allo stesso articolo 44, l’esenzione di cui al comma 1 non si applica sulla quota del provento corrispondente all’ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto.
ART. 51 Ritenuta a titolo d’imposta per determinati redditi di capitale (articolo 26-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
- Sui redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’impresa di assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
- Sui redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quinquies), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, applicano una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura prevista dall’articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997.
- Sui redditi di capitale indicati nei commi 1 e 2, dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti residenti nel territorio dello Stato è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi con aliquota del 26 per cento. L’imposta sostitutiva può essere applicata direttamente dalle imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 33, che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. Nel caso in cui l’imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale, l’imposta sostitutiva è applicata dai soggetti di cui all’articolo 33 attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti da tali contratti. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni. Nel caso in cui i redditi siano percepiti direttamente all’estero si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
- I redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da assoggettare a ritenuta, ai sensi dell’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, o a imposta sostitutiva, ai sensi del comma 1 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al periodo precedente.
ART. 52 Ritenuta a titolo d’imposta e versamento dell’imposta sulle riserve matematiche e dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi (articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies, decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265)
- A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 25 settembre 2002, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un’imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta, da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall’articolo 6 della legge 26 settembre 1985, 482, e dell’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 51; a decorrere dall’anno 2007, se l’ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all’imposta versata ai sensi del primo periodo del presente comma e del comma 2 per il quinto anno precedente, la differenza può essere computata, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell’articolo 3 anche oltre il limite previsto dal comma 10 del medesimo articolo, ovvero ceduta a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall’articolo 86. Se nel 2013 l’ammontare del credito d’imposta non ancora compensato o ceduto a norma delle disposizioni precedenti, aumentato dell’imposta da versare, eccede il 2,50 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, l’imposta da versare per tale anno è corrispondentemente ridotta; in ciascuno degli anni successivi tale percentuale è ridotta di 0,1 punti percentuali fino al 2024 ed è pari all’1,25 per cento a partire dal 2025.
- La percentuale indicata nel comma 1 è aumentata a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, allo 0,50 per cento.
- Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
- A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 sia pplicano anche alle imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi. L’imposta di cui al comma 1 è commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi specificate relativo ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 1 e 3 ovvero possono nominare un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme dovute.
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche ai soggetti di cui all’articolo 51, comma 3, terzo periodo. L’imposta di cui al comma 1 è commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d’imposta segnalano i contraenti nei confronti dei quali non è stata applicata l’imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell’articolo 93.
ART. 53 Esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta per gli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell’Unione europea (articolo 26-quater decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; articolo 23, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)
1. Gli interessi e i canoni pagati a società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile organizzazione, situata in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono esentati da ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
- da società ed enti che rivestono una delle forme previste dall’allegato A del presente testo unico, cherisiedono, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, all’imposta sul reddito delle società;
- da una stabile organizzazione, situata nel territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di regimi diesonero, all’imposta sul reddito delle società, di società non residenti aventi i requisiti di cui al comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano inerenti all’attività della stabile organizzazione stessa.
2. I soggetti beneficiari degli interessi e dei canoni hanno diritto all’esenzione se:
- la società che effettua il pagamento o la società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento,detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
- la società che riceve il pagamento o la società la cui stabile organizzazione riceve il pagamento detienedirettamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il medesimo pagamento;
- una terza società avente i requisiti di cui al comma 4, lettera a), detiene direttamente una percentuale non inferiore al 25 per cento dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione effettua il pagamento sia nella società che riceve il pagamento o nella società la cui stabile organizzazione riceve il medesimo pagamento;
- i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c), detenuti nelle società ed enti residenti nel territorio dello Stato, sono quelli esercitabili nell’assemblea ordinaria prevista dagli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis del codice civile;
- le partecipazioni che attribuiscono i diritti di voto di cui alle lettere a), b) e c) sono detenute ininterrottamente per almeno un anno.
Ai fini del presente articolo:
a) si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l’uso o la concessione in uso:
- del diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografichee il software;
- di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti oper informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico; 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
b) si considerano interessi, i redditi da crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e, in particolare,i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli e prestiti;
c) non si considerano interessi:
- gli utili di cui all’articolo 44, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- le remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui agli articoli 44, comma 2, lettera a) e 109, comma 9, lettera a), del medesimo testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche per la quota che non comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;
- i pagamenti relativi a crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto agli interessi incambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
- i pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per iquali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di cinquanta anni dalla data di emissione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica se:
- le società beneficiarie dei redditi di cui al comma 3 e le società le cui stabili organizzazioni sono beneficiarie dei medesimi redditi, rivestono una delle forme previste dall’allegato A del presente testo unico, risiedono ai fini fiscali in uno Stato membro, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea e sono assoggettate, senza fruire di regimi di esonero, a una delle imposte indicate nell’allegato B del presente testo unico, ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte;
- gli interessi e i canoni pagati alle società non residenti di cui alla lettera a) sono assoggettati a una delle imposte elencate nell’allegato B;
- le società non residenti di cui alla lettera a) e le stabili organizzazioni situate in un altro Stato membro di società aventi i requisiti di cui alla lettera a) sono beneficiarie effettive dei redditi indicati nel comma 3; a tal fine, sono considerate beneficiarie effettive di interessi o di canoni:
- le predette società, se ricevono i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non di intermediario, quale agente, delegato o fiduciario di un’altra persona;
- le predette stabili organizzazioni, se il credito, il diritto, l’utilizzo o l’informazione che generano i pagamenti degli interessi o dei canoni si ricollegano effettivamente a tali stabili organizzazioni e i suddetti interessi o canoni rappresentano redditi per i quali esse sono assoggettate nello Stato membro in cui sono situate a una delle imposte elencate nell’allegato B o, in Belgio, all’«impôt des non-residents/belasting der niet-verblijfhouders», in Spagna all’«impuesto sobre la Renta de no Residentes» ovvero a un’imposta identica o sostanzialmente simile applicata in aggiunta o in sostituzione di dette imposte.
5. Se il soggetto che effettua il pagamento dei canoni e degli interessi di cui al comma 3 controlla o è controllato, direttamente o indirettamente, dal soggetto che è considerato beneficiario effettivo, ovvero entrambi i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, da un terzo, e l’importo degli interessi o dei canoni è superiore al valore normale determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l’esenzione di cui al comma 1 si applica limitatamente al medesimo valore normale.
6. Ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al comma 1, deve essere prodotta un’attestazione dalla quale risulti la residenza del beneficiario effettivo e, nel caso di stabile organizzazione, l’esistenza della stabile organizzazione stessa, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato in cui la società beneficiaria è residente ai fini fiscali o dello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, nonché una dichiarazione dello stesso beneficiario effettivo che attesti la sussistenza dei requisiti indicati nei commi 2 e 4. La suddetta documentazione va presentata ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), entro la data del pagamento degli interessi o dei canoni e produce effetti per un anno a decorrere dalla data di rilascio della documentazione medesima.
7. La documentazione di cui al comma 6 deve essere conservata fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento degli interessi o dei canoni, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate modifiche agli allegati A e B conformemente a quanto stabilito in sede unionale.
9. In difetto dei requisiti indicati nel comma 4, lettera c), i soggetti di cui all’articolo 33 applicano una ritenuta del 5 per cento sugli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che gli interessi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:
- negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1996, n. 220;
- garantiti dai soggetti di cui all’articolo 33 che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante. L’atto di garanzia è in ogni caso soggetto a imposta di registro con aliquota dello 0,25 per cento.
ART. 54 Ritenute sugli interessi e sui proventi dei titoli atipici (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)
- I soggetti indicati nell’articolo 33, comma 1, che hanno emesso titoli o certificati di massa, diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d’investimento collettivo del risparmio operano una ritenuta del 26 per cento, con obbligo di rivalsa, sui proventi di ogni genere corrisposti ai possessori, compresa la differenza tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione. Se i proventi sono corrisposti da altri soggetti per conto degli emittenti, la ritenuta è operata da essi. La ritenuta deve essere operata anche quando gli emittenti o i soggetti incaricati riacquistano dai possessori i titoli o certificati o li negoziano per loro conto, corrispondendone il prezzo; in tal caso la ritenuta da applicare in sede di rimborso o di successiva negoziazione dei titoli o certificati è determinata al netto di quella già operata.
- La ritenuta prevista nel comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
- imprenditori individuali, qualora i titoli o i certificati da cui i proventi derivano sono relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al predetto articolo 73, comma 1, lettera d). La predetta ritenuta è applicata a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società e in ogni altro caso.
3. I soggetti che corrispondono i proventi devono versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.
4. Se i titoli o i certificati di cui al comma 1 sono a emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata, i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, devono versare entro il 31 marzo di ciascun anno, a titolo di anticipazione delle relative ritenute, un importo risultante dall’applicazione di una aliquota pari al 9 per cento, sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre dell’anno precedente, dei titoli o dei certificati non ancora rimborsati alla stessa data, esclusi quelli emessi in tale anno, e il valore complessivo preso a base del precedente versamento annuale, diminuito della quota corrispondente ai titoli o certificati rimborsati e aumentato del valore, secondo il prezzo di emissione, di quelli emessi nell’anno precedente; il primo versamento deve essere effettuato entro il 31 marzo del secondo anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l’emissione dei titoli o certificati, con riguardo al loro maggiore valore rispetto al prezzo di emissione. Se al 31 dicembre di un anno il valore dei titoli o dei certificati risulta diminuito, l’ammontare della differenza è computato in diminuzione ai fini del versamento relativo all’anno successivo. All’atto del rimborso dei titoli o dei certificati la differenza da assoggettare a ritenuta a norma dei commi 1 e 2 è determinata al netto della corrispondente quota dei versamenti annuali eseguiti successivamente all’emissione dei titoli o dei certificati rimborsati; se l’ammontare della quota stessa risulta superiore a quello della ritenuta, spetta il rimborso dell’eccedenza.
5. Ai fini della disciplina stabilita dal comma 4 i soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, del riacquisto o della negoziazione dei titoli o certificati devono presentare la dichiarazione ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche se non vi è stata corresponsione di proventi. Altri adempimenti e modalità di attuazione della disciplina di cui al comma 4 possono essere stabiliti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per i titoli e i certificati di cui al comma 1 emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso comma 1. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986, nonché dalle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al predetto articolo 73, comma 1, lettera d). Nell’ipotesi di titoli o certificati a emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nel comma 4 e provvedere agli adempimenti stabiliti nel comma 5 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
7. I titoli e i certificati di cui ai commi 1 e 4 devono recare l’indicazione del prezzo di emissione.
8. I soggetti emittenti o, se diversi, quelli incaricati del pagamento dei proventi, o del riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati, devono annotare giornalmente in un apposito registro tenuto e numerato a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le operazioni di emissione, rimborso, riacquisto e negoziazione dei titoli o certificati, con la indicazione delle somme ricevute o erogate in relazione a esse, e le operazioni di distribuzione di proventi.
9. Relativamente alle ritenute, ai versamenti e alle dichiarazioni previsti dal presente articolo e al registro previsto nel comma 8 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle degli articoli 77 e 81 del testo unico sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
10. Le disposizioni dell’articolo 48, comma 6, non si applicano ai proventi dei titoli e dei certificati di cui ai commi da 1 a 6.
11. Per i proventi delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito, di cui all’articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, resta ferma la disciplina stabilita nell’articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.
12. Il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato provvede altresì agli adempimenti stabiliti dai commi 5 e 7 con riferimento al valore dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.
ART. 55 Ritenuta sui dividendi (articolo 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
- Le società e gli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all’articolo 47, comma 7, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del medesimo testo unico nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico, non relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del medesimo testo unico. La ritenuta è applicata altresì dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel primo periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nell’articolo 47, comma 2, del medesimo testo unico.
- Nei casi di cui all’articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la ritenuta prevista dai commi 1 e 6 si applica sull’intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
- In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle società e altri enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l’importo corrispondente all’ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni a essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente alla data individuata dall’articolo 109, comma 2, lettera a), del citato testo unico.
- La ritenuta è operata a titolo d’imposta e con l’aliquota del 26 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti indicati nel comma 5, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L’aliquota della ritenuta è ridotta all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al predetto regolamento (UE) 2019/1238 e, dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al secondo periodo e dalle società ed enti indicati nel comma 5, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza degli undici ventiseiesimi della ritenuta, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
- La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
- Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, a contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l’associante è soggetto non residente, qualificati e non qualificati ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del medesimo testo unico, è operata una ritenuta del 26 per cento a titolo d’imposta dai soggetti di cui all’articolo 33, comma 1, che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta è operata a titolo d’acconto sull’intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del citato testo unico, salvo che sia avvenuta la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui all’articolo 47-bis, comma 3, dello stesso testo unico, che è rispettata, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, la condizione di cui al medesimo articolo 47-bis, comma 2, lettera b). La disposizione del primo periodo non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del predetto testo unico delle imposte sui redditi emessi da società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta è, altresì, operata sull’intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del citato testo unico.
- Le ritenute del comma 6 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
- Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti egli associati in partecipazione dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attività di impresa. Le ritenute di cui ai commi 1 e 6, sono operate con l’aliquota del 26 per cento e a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società.
- Per gli utili corrisposti a soggetti residenti e assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta o all’imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.
ART. 56 Ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti (articolo 27-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e articolo 2, comma 2, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49)
- Le società che detengono una partecipazione diretta, non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della ritenuta di cui all’articolo 55, commi 4 e 5, se:
- rivestono una delle forme previste nell’allegato I, parte A, della direttiva n. 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011;
- risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerate, ai sensi diuna Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea;
- sono soggette, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte indicate nella predetta direttiva; d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
2. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all’articolo 89, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.
3. La percentuale indicata nei commi 1 e 4, è ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1°gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.
4. Ai fini dell’applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente possieda i requisiti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), nonché una dichiarazione della società che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.
5. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a richiesta della società beneficiaria dei dividendi, i soggetti di cui all’articolo 33 possono non applicare la ritenuta di cui all’articolo 55, commi 4 e 5. In questo caso, la documentazione di cui al comma 4 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite specifiche modalità di attuazione mediante approvazione di appositi modelli.
6. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall’ordinamento nazionale mediante l’applicazione dell’articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
ART. 57 Ritenuta a titolo d’imposta sugli utili derivanti dalle azioni in deposito accentrato presso Monte Titoli S.p.A. (articolo 27-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
- Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni di cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è applicata, in luogo della ritenuta di cui all’articolo 55, commi 1, 4 e 5, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse aliquote e alle medesime condizioni previste dal predetto articolo.
2. L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dai soggetti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all’articolo 82, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché dai soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.
3. I soggetti di cui al comma 2 accreditano, con separata evidenza, l’ammontare dell’imposta sostitutiva applicata sugli utili di cui al comma 1 al conto unico istituito ai sensi dell’articolo 64, comma 1, con valuta pari alla data dell’effettivo pagamento degli utili. I medesimi soggetti addebitano l’imposta sostitutiva ai percipienti, all’atto del pagamento, con valuta pari a quella con la quale sono riconosciuti gli utili stessi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 65.
4. Per gli utili di cui al comma 1 spettanti a soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura prevista dalla convenzione i soggetti di cui al comma 2 acquisiscono:
- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, dalla quale risultino i datiidentificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili ha laresidenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. L’attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell’anno successivo a quello di presentazione.
5. Nell’ipotesi di applicazione del comma 4 non spetta il rimborso di cui all’articolo 55, comma 4, terzo periodo. Sugli utili di pertinenza di enti od organismi internazionali che godono dell’esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia, i soggetti di cui al comma 2 non applicano l’imposta sostitutiva.
6. Ove ricorrano le condizioni previste dall’articolo 56, comma 1, l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 non è applicata, a condizione che i soggetti di cui al comma 2 acquisiscano:
- la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 56, comma 1;
- una certificazione delle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti la ricorrenza dei requisiti di cui all’articolo 55, comma 1.
7. I soggetti di cui al comma 2 conservano la documentazione di cui ai commi 4 e 6 fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta in corso alla data di pagamento degli utili, e comunque fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.
8. Gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e gli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2, residenti in Italia e provvede a:
- versare l’imposta sostitutiva di cui al presente articolo;
- effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745;
- conservare la documentazione prevista nei commi 4 e 6;
- fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al comma 1.
9. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere previste modalità semplificate per l’attribuzione ai soggetti non residenti del credito d’imposta sui dividendi, nei casi in cui detta attribuzione sia prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l’Italia e il Paese di residenza del beneficiario e per l’acquisizione della documentazione di cui ai commi 4 e 6 nei casi in cui le azioni siano depositate presso organismi esteri di investimento collettivo aderenti al sistema Monte Titoli. Con gli stessi decreti di cui al primo periodo possono essere approvati modelli uniformi per l’acquisizione dell’attestazione di cui al comma 4, lettera b) e può essere previsto che la medesima attestazione produca effetti anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 67 e 68, purché da essa risulti la sussistenza delle condizioni di cui al citato articolo 67.
Sezione III
Ritenuta sui proventi da partecipazione a OICR
ART. 58 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici (articolo 26-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
1.Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dagli OICR immobiliari, e a quelli istituiti in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 54, comma 12, limitatamente alle quote o azioni collocate nel territorio dello Stato, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le SICAF, i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di cui all’articolo 54, comma 12, e quelli di cui all’articolo 33 incaricati della loro negoziazione, operano una ritenuta del 26 per cento. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2.I soggetti non residenti di cui al comma 1, secondo periodo, nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a:
- versare la ritenuta di cui al comma 1;
- fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
3.La ritenuta di cui al comma 1 si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime, al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
La ritenuta di cui al comma 1 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
- imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del medesimo articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.
5.Non sono soggetti a imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell’articolo 67 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni. Il predetto possesso è attestato dal deposito dei titoli presso un intermediario residente in Italia.
6. La ritenuta di cui al comma 1 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
7. Ai fini dell’applicazione della ritenuta di cui al comma 1 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
8. Nel caso di società di gestione estera che istituisce e gestisce in Italia organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui al comma 1 è applicata direttamente dalla società di gestione estera operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell’articolo 33 che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme. In caso di negoziazione la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al citato articolo 33 incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società autorizzata ai sensi dell’articolo 82 del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. Il percipiente è tenuto a comunicare, ove necessario, i dati e le informazioni utili per la determinazione dei redditi consegnando, anche in copia, la relativa documentazione o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva nella quale attesti i predetti dati e informazioni.
9. I proventi di cui al comma 1 percepiti senza applicazione della ritenuta al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale sono assoggettati a imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta.
ART. 59 Ritenuta sui proventi delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero (articolo 10-ter legge 23 marzo 1983, n. 77)
- Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
- La ritenuta del 26 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi dicui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari, non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
- I proventi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati al netto di una quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 601 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui ai decreti adottati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c) e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di individuazione della quota dei proventi di cui al primo periodo.
- Nel caso di società di gestione del risparmio italiana che istituisce e gestisce all’estero organismi di investimento collettivo del risparmio, la ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata direttamente dalla società di gestione italiana operante all’estero ai sensi delle direttive 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e 2011/61/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011. In caso di negoziazione, la ritenuta è applicata dai soggetti indicati nell’articolo 33, incaricati della loro negoziazione. Qualora le quote o azioni dei predetti organismi siano immesse in un sistema di deposito accentrato, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui al predetto articolo 33 presso i quali le quote o azioni sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato, nonché dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. I soggetti non residenti nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 1 residenti in Italia e provvede a versare la ritenuta e a fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell’amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
- Ai fini dell’applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario. Ai medesimi fini si considera rimborso la conversione di quote o azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo organismo di investimento collettivo. In questi casi, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista.
- La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
- imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta.
7.La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.
8. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 siano collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 33, che intervengono nella loro riscossione.
9. I proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero, diversi dagli OICR immobiliari e da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto. Il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
10. Sui proventi di cui al comma 9 i soggetti indicati all’articolo 33, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 26 per cento a titolo d’acconto delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 8.
11. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto estero di cui ai commi 1 e 2 possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote o azioni possedute da soggetti residenti in Paesi con i quali siano in vigore le predette convenzioni.
12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.
ART. 60 Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari esteri (articolo 13, commi da 2 a 7, decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44)
1.Sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari di diritto estero, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni, operano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto o di liquidazione delle quote o azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni medesime. Il costo di sottoscrizione o di acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.
2. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di:
- imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa ai sensi dell’articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del predetto testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
- società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui al comma 1, lettera d), del predetto articolo.
3. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. La ritenuta non è operata sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nel caso in cui le quote o azioni siano collocate all’estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all’estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all’articolo 33, che intervengono nella loro riscossione.
5. I redditi conseguiti dall’organismo collettivo del risparmio immobiliare di diritto estero e rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza ai partecipanti residenti in Italia, diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell’organismo. La percentuale di partecipazione all’organismo è rilevata al termine del periodo d’imposta o, se inferiore, al termine del periodo di gestione dell’organismo, in proporzione alle quote di partecipazione da essi detenute. Ai fini della verifica della percentuale di partecipazione nell’organismo si tiene conto delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo societario è individuato ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile anche per le partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. Si tiene altresì conto delle partecipazioni imputate ai familiari indicati nell’articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Il partecipante è tenuto ad attestare al sostituto d’imposta la percentuale di possesso di quote di partecipazioni detenute ai sensi del presente comma.
6. I redditi degli organismi imputati ai sensi del comma 5 concorrono alla formazione del reddito complessivo del partecipante indipendentemente dalla percezione e proporzionalmente alla sua quota di partecipazione. In assenza di informazioni sui redditi conseguiti dall’organismo, il risultato annuale della gestione dell’organismo riferibile a ciascuna quota concorre alla formazione del reddito complessivo del partecipante. Ai redditi imputati non si applica la ritenuta del 26 per cento sui proventi percepiti.
7. Per i partecipanti, diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio dell’organismo, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, in caso di cessione, il costo è aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai partecipanti ed è altresì diminuito, fino a concorrenza dei risultati di gestione imputati, dei proventi distribuiti ai partecipanti. Le plusvalenze realizzate dai medesimi soggetti mediante la cessione di quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari non conformi alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011 e il cui gestore non sia soggetto a forme di vigilanza, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare.
ART. 61 Casi di esclusione dall’applicazione della ritenuta alla fonte su interessi e proventi corrisposti a OICR (articolo 32, comma 9-bis, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134)
- La ritenuta di cui all’articolo 48, comma 1, non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La composizione del patrimonio e la tipologia di investitori devono risultare dal regolamento dell’organismo. La medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.
Sezione IV
Ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati
ART. 62 Casi di esenzione dalla ritenuta (articolo 1 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
- La ritenuta del 26 per cento di cui all’articolo 48, comma 1, non si applica sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell’articolo 71, comma 4, lettera c), e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all’articolo 63. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui alla parte I, titolo I, capo II.
- Le disposizioni incompatibili con la disciplina di cui alla presente sezione sono soppresse.
ART. 63 Ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi, premi e altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari per i soggetti residenti (articolo 2 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
- Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 62, nonché nella misura del 12,50 per cento gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia, e delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e delle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati e territori, per la parte maturata nel periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato:
- persone fisiche;
- soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escluse le società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle a esse equiparate;
- enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all’articolo 74 del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, esclusi gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle società.
2. Sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento, per la parte maturata nel periodo di possesso, gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari dovuti da soggetti non residenti. L’imposta è applicata nella misura del 12,50 per cento anche sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all’estero a decorrere dal 10 settembre 1992, indipendentemente dalla scadenza.
3. L’imposta di cui al comma 2 si applica sugli interessi e altri proventi percepiti dai soggetti indicati al comma 1.
4. L’imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare, dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono nella riscossione degli interessi, premi e altri frutti ovvero, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli di cui ai commi 1 e 2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, per trasferimento dei titoli si intendono le cessioni e qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporta il mutamento della titolarità giuridica dei titoli.
5. Per i buoni postali di risparmio l’imposta sostitutiva è applicata da Poste italiane S.p.a. conformemente a quanto disposto dall’articolo 66, comma 2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite particolari modalità applicative della presente disciplina, anche agli effetti dell’articolo 68.
ART. 64 Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione della ritenuta a titolo d’imposta (articolo 3 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1.Gli intermediari di cui all’articolo 63, comma 4, istituiscono un «conto unico» destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative a operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo:
- accredito dell’ammontare dell’imposta sostitutiva commisurata all’importo degli interessi, premi o altrifrutti scaduti, nonché alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza e il prezzo di emissione dei titoli;
- accredito dell’ammontare dell’imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciutial venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito;
- addebito dell’ammontare dell’imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall’acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito.
I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all’addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), e all’accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell’articolo 63, commi 1 e 3, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate.
2. Ai fini dell’applicazione del comma 1:
- l’accredito di cui alla lettera a) del comma 1 deve essere effettuato con riferimento al giorno di scadenza delle cedole e dei titoli;
- gli accrediti e gli addebiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere effettuati con riferimento alla data di regolamento delle operazioni.
3. Se in una operazione intervengono più intermediari di cui all’articolo 63, comma 4, l’imposta sostitutiva relativa a tale operazione è accreditata o addebitata al «conto unico» dell’intermediario presso il quale il soggetto, per conto o a favore del quale l’operazione è stata effettuata, intrattiene il rapporto di deposito o di gestione dei titoli.
4. Il trasferimento a un altro deposito costituito presso il medesimo o altro intermediario, è equiparato a un’operazione di compravendita agli effetti del comma 1, lettere b) e c), intendendosi per redditi riconosciuti nel corrispettivo quelli maturati fino alla data in cui l’operazione si considera eseguita. Per i titoli indicati nell’articolo 63, comma 2, si considerano cessioni anche i prelievi dai depositi costituiti presso gli intermediari.
5. Qualora i titoli di cui all’articolo 63, comma 1, al di fuori delle ipotesi di trasferimento effettuato con l’intervento di uno dei soggetti intermediari di cui all’articolo 63, comma 4, vengano immessi in un deposito di pertinenza di soggetti diversi da quelli nei cui confronti si applica l’imposta sostitutiva, l’intermediario presso il quale è costituito il deposito accredita il «conto unico» dell’ammontare dell’imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui al comma 1, lettera a), maturati fino alla data dell’immissione.
6. Per le operazioni indicate nel presente articolo, che non comportino il pagamento di corrispettivi, il soggetto che dispone l’operazione deve versare all’intermediario l’ammontare dell’imposta sostitutiva da accreditare nel «conto unico». L’intermediario ha la facoltà di non eseguire l’incarico ricevuto o di non effettuare la restituzione materiale dei titoli fino a quando il soggetto interessato non abbia versato l’imposta sostitutiva dovuta ai sensi del presente comma.
7. Il saldo positivo fra gli accrediti e gli addebiti nel «conto unico» risultante alla fine di ciascun mese deve essere versato secondo le modalità e nei termini previsti dall’articolo 65. Il saldo negativo costituisce il primo addebito del mese successivo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità per i rimborsi.
8. Per i titoli senza cedola aventi durata non superiore a dodici mesi, di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759, le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano coerentemente con la previsione contenuta nel periodo anzidetto, secondo la quale la differenza tra il valore nominale e il prezzo di emissione è considerata interesse anticipato.
ART. 65 Disposizioni in tema di versamento della ritenuta a titolo d’imposta (articolo 4 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
- I soggetti di cui all’articolo 63, comma 4, provvedono al versamento diretto dell’imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico di cui all’articolo 64, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Entro il termine previsto dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, gli stessi soggetti devono comunicare all’amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all’anno solare precedente, con le modalità previste con decreto del Ministro dell’economia e finanze.
- I soggetti di cui all’articolo 63, comma 1, che abbiano percepito nel periodo d’imposta interessi, premi ealtri frutti delle obbligazioni e titoli similari ivi indicati, sui quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 63 e 64, devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi la parte degli interessi, premi e altri frutti maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel relativo periodo d’imposta, versando l’imposta sostitutiva con le modalità e nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.
- Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia diimposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
- La violazione dell’obbligo di comunicazione di cui al comma 1, è punita con la sanzione amministrativada euro 2.065 a euro 20.658.
- Nel caso in cui gli uffici accertino che gli intermediari di cui all’articolo 63, comma 4 non abbiano applicato in tutto o in parte l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti, al pagamento della stessa nonché degli interessi di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, sono tenuti in solido sia l’intermediario che il contribuente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 nei confronti degli intermediari medesimi.
ART. 66 Casi particolari di assolvimento della ritenuta a titolo d’imposta (articolo 5 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
- Gli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’articolo 63, commi 1 e 2, conseguiti, anche dai soggetti di cui all’articolo 63, commi 1 e 2, nell’esercizio di attività commerciali, assoggettati a imposta sostitutiva di cui all’articolo 63 concorrono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 91, comma 1, lettera b), e 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a formare il reddito d’impresa e l’imposta sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 22 e 79 del predetto testo unico.
- Per i titoli di cui all’articolo 63, commi 1 e 2, non depositati presso gli intermediari di cui all’articolo 63,comma 4, gli interessi, premi, e altri frutti, da chiunque percepiti alla scadenza delle cedole o del titolo, sono in ogni caso soggetti all’imposta sostitutiva a cura dell’intermediario che li eroga. Qualora i redditi di cui all’articolo 63, comma 1, siano corrisposti direttamente dal soggetto che ha emesso il titolo, l’imposta sostitutiva è applicata da quest’ultimo soggetto e le disposizioni dell’articolo 64 non si applicano se detto soggetto non rientra fra gli intermediari di cui all’articolo 63, comma 4. Restano fermi i termini e le modalità di versamento, nonché le disposizioni in tema di accertamento e di sanzioni, previsti dall’articolo 65.
ART. 67 Esenzione dalla ritenuta a titolo d’imposta per i soggetti non residenti (articolo 6 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1.Non sono soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all’articolo 63, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Non sono altresì soggetti a imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:
- enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui alprimo periodo;
- banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
ART. 68 Procedura per la non applicazione della ritenuta a titolo d’imposta nei confronti dei non residenti (articolo 7 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1.Ai fini dell’applicazione dell’articolo 67, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con l’Agenzia delle entrate.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:
- un’autocertificazione dell’effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 1 per la non applicazione dell’imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l’investitore istituzionale stesso e l’autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L’autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità;
- i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi e altri frutti, non soggetti a imposta sostitutiva, di sua pertinenza.
3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una società di intermediazione mobiliare residente.
4. La mancata acquisizione della dichiarazione di cui al comma 2, lettera a) da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. La predetta dichiarazione non è acquisita relativamente agli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui al comma 2, lettera b) o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la società di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell’1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non può in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all’articolo 69, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono.
ART. 69 Conservazione delle evidenze e comunicazione all’amministrazione finanziaria delle posizioni soggette a ritenuta a titolo d’imposta (articolo 8 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1.La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 68, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all’imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non è applicata ai sensi delle norme della presente sezione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 64.
2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 68, comma 1, è tenuta a comunicare all’amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 71, comma 4, gli elementi di cui all’articolo 68, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati a imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente:
- da soggetti non residenti;
- da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all’estero.
3. Nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione di cui al comma 2, da parte della banca e della società di intermediazione di cui all’articolo 68, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.
4. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 68 non si applicano ai proventi dei titoli depositati dalle banche centrali aderenti al Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dalla Banca centrale europea (BCE), direttamente o indirettamente, presso i soggetti indicati dalla BCE nella lista dei sistemi di regolamento dei titoli, idonei per le operazioni di credito del SEBC.
5. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 68 non si applicano altresì ai proventi non soggetti a imposizione in forza dell’articolo 67 quando essi sono percepiti da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, da Banche centrali estere o da organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
ART. 70 Intermediari non residenti (articolo 9 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1.Sono equiparati alle banche e alle società di intermediazione mobiliare di cui all’articolo 68, comma 1,gli enti e le società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con l’Agenzia delle entrate.
2.Gli enti e le società di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell’applicazione della presente sezione una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 82 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede:
- al versamento dell’imposta sostitutiva per conto dell’ente o della società rappresentata;
- alla conservazione della documentazione di cui all’articolo 68, comma 2, lettera a);
- a fornire, su richiesta dell’amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l’individuazione degli interessi, premi e altri frutti corrisposti senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva, e dei relativi percettori.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere stabilite particolari modalità per l’assolvimento, da parte degli enti e delle società non residenti di cui al comma 1, degli adempimenti e degli obblighi previsti dagli articoli 68 e 69.
ART. 71 Altre disposizioni (articolo 11 decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)
1.La ritenuta di cui all’articolo 48, comma 1, è applicata a titolo d’imposta nei confronti degli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La presente disposizione si applica per gli interessi, premi e altri frutti maturati a partire dal 1° gennaio 1997.
2. Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni delle emissioni delle obbligazioni e titoli similari, ai fini della determinazione della differenza di emissione o di rimborso di cui all’articolo 44, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dell’articolo 48, comma 8, si considera prezzo di emissione quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito. Per i titoli diversi da quelli di Stato ed equiparati la disposizione si applica a condizione che la riapertura avvenga entro dodici mesi dalla data di emissione del prestito e che la differenza fra prezzo di emissione delle tranche successive e quello della prima tranche sia in valore assoluto non superiore all’1 per cento del valore nominale rapportato a ciascun anno di durata del prestito.
3. I riferimenti alle ritenute di cui all’articolo 48, comma 1, contenuti in provvedimenti emanati anteriormente alla data del 18 maggio 1996 si intendono come fatti anche alle imposte sostitutive di cui all’articolo 63.
4. Con uno o più decreti il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce:
- le caratteristiche del modello di attestazione di cui all’articolo 68, comma 2, lettera a), nonché le modalità e i termini di conservazione della stessa;
- il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all’amministrazionefinanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 68 e 69;
- l’elenco degli Stati e territori di cui all’articolo 67, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni; tale elenco è aggiornato con cadenza semestrale.
5. Con i decreti di cui al comma 4 sono stabilite le modalità per la rilevazione dei soggetti non residenti che possiedono buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi da banche residenti nel territorio dello Stato.
6. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Capo III
Acconti delle imposte sui redditi
ART. 72 Soggetti obbligati e determinazione dell’acconto (articolo 1 legge 23 marzo 1977, n. 97; articolo 11, commi da 18 a 21, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99; articolo 58 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; articolo 2, comma 5, decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5; articolo 1, comma 51, legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1.I contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal periodo d’imposta incorso al 31 dicembre 2013 e i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015 devono versare, a titolo di acconto dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in corso, un importo pari al 100 per cento dell’imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente è stata omessa la dichiarazione, l’acconto è commisurato al 100 per cento dell’imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto.
2. I coniugi che hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente possono effettuare separatamente il versamento dell’acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il 100 per cento dell’ammontare della rispettiva imposta lorda indicata nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, a lui spettante in base alla dichiarazione stessa ed è esonerato dal versamento se il detto ammontare risulta non superiore a euro 51,65.
3. Nel caso di successione apertasi durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell’acconto gli eredi non sono tenuti al versamento.
4. A decorrere dalla data del 27 ottobre 2019 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.
5.Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 4.
6. A decorrere dall’anno 2013 i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del citato articolo 6, comma 9. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.
7. Per gli intermediari finanziari, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta incorso:
- al 31 dicembre 2024, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota dell’1 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
- al 31 dicembre 2026, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinatanon applicando l’articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente alla quota del 3 per cento dell’ammontare dei componenti negativi ivi previsti;
- al 31 dicembre 2027 e al 31 dicembre 2028, non si tiene conto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
ART. 73 Acconto per i redditi sottoposti a tassazione separata (articolo 1, comma 3, decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)
- Per i redditi sottoposti a tassazione separata, di cui all’articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da indicare nella dichiarazione dei redditi e non soggetti a ritenuta alla fonte, è dovuto un versamento, a titolo di acconto, nella misura del 20 per cento. Il versamento è effettuato nei termini e con le modalità previsti per quello a saldo delle imposte sui redditi.
ART. 74 Eccedenze e irregolarità nel versamento (articolo 2 legge 23marzo 1977, n. 97 e articolo 4 decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)
1.Se l’ammontare dell’acconto versato risulta superiore a quello dell’imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui si riferisce l’acconto, la somma versata in più è rimborsata ai sensi degli articoli 77 e 80, con gli interessi di cui agli articoli 83 e 84.
2. In caso di omesso o ritardato versamento dell’acconto previsto dall’articolo 72 ovvero di versamento effettuato in misura insufficiente si applica l’articolo 10, comma 2 e l’articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. La sanzione di cui al comma 2 per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive non si applica:
- in caso di omesso versamento di una o di entrambe le rate, se l’imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso, al netto delle detrazioni e crediti di imposta e delle ritenute di acconto, è di ammontare non superiore a euro 51,65 per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche nonché a euro 20,66 per i contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle società e per quelli soggetti all’imposta regionale sulle attività produttive;
- in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l’importo versato non è inferiore al 40 per centodella somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
- in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l’importo versato come prima rata oquello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso;
- quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l’acconto conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all’imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell’anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell’altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell’assistenza fiscale di cui agli articoli da 32 a 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall’ammontare della prima rata dell’acconto dovuto per il periodo di imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata.
Titolo III
Rimborsi
Capo I
Imposte sui redditi
ART. 75 Rimborso di ritenute dirette (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può presentare istanza al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate in base al proprio domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell’obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso.
- Avverso la decisione dell’ufficio, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza senza che sia intervenuta la decisione dell’ufficio, il contribuente può ricorrere alla corte di giustizia tributaria di primo grado secondo le disposizioni del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
- In caso di accoglimento del ricorso, al rimborso l’ufficio provvede mediante ordinativo di pagamento nei termini e modalità di cui all’articolo 127 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
ART. 76 Rimborso di versamenti diretti (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’ufficio competente in base al domicilio fiscale istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento.
2. L’istanza di cui al comma 1 può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. 3.
3. L’ufficio provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.
4. Si applica l’articolo 75, commi 2 e 3.
5. Quando l’importo del versamento diretto effettuato ai sensi dell’articolo 3 è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, l’ufficio provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento.
6. I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell’articolo 53, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui al citato articolo 53, comma 4, lettera a) o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dal citato articolo 53, comma 6, o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti.
7. Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al comma 6, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall’articolo 83, comma 1.
ART. 77 Rimborso d’ufficio (articolo 41 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all’ufficio, questo provvede a effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.
- La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l’ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, è superiore a quello dell’imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso articolo 36-bis.
- Nel caso di cui al comma 2, l’ufficio provvede al rimborso con ordinativo di pagamento.
ART. 78 Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio (articolo 30 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
- In caso di separazione legale o di divorzio il rimborso del credito dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, risultante da una precedente dichiarazione congiunta, può essere attribuito, per la quota di sua competenza, a ciascun coniuge personalmente. A tal fine, il coniuge che intende avvalersi di tale disposizione deve dare comunicazione scritta all’ufficio al quale è stata presentata la dichiarazione congiunta, della separazione legale o del divorzio sopravvenuti.
ART. 79 Esecuzione del rimborso (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Del rimborso disposto l’ufficio dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall’articolo 85.
- L’agente della riscossione è tenuto a rimborsare anche gli interessi di mora eventualmente riscossi. 3. Leliquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l’indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.
- L’elenco di rimborso è consegnato all’agente della riscossione il quale, sulla base di esso, restituisce alcontribuente le somme già riscosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora riscosse.
- Se il rimborso si riferisce a rate non ancora riscosse l’agente della riscossione annota l’avvenuta compensazione sui propri sistemi informativi.
ART. 80 Esecuzione del rimborso d’ufficio tramite procedura automatizzata (articolo 42-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Per l’esecuzione dei rimborsi previsti dagli articoli 76, comma 5, e 77, comma 2, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gli uffici si avvalgono della procedura di cui al presente articolo.
- Entro l’anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell’avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell’ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi e il totale delle partite di rimborso delle singole liste.
- L’applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, sulla base delle liste formate dagli uffici, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l’ammontare degli interessi calcolati a norma dell’articolo 84. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore della competente struttura centrale dell’Agenzia delle entrate o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l’esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità e il domicilio fiscale, nonché l’ammontare dell’imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso.
- Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dall’applicazione per la gestione automatizzata dei rimborsi, la competente struttura centrale dell’Agenzia delle entrate, in base a decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili anche mediante commutazione di ufficio in titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste italiane S.p.a. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l’indicazione del numero e dell’importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei titoli.
- Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accreditamento in conto corrente bancario a norma dell’articolo 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e i modi di estinzione mediante accreditamento.
- Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede 12 euro.
- Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione titoli di credito a copertura garantita relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dalla competente struttura centrale dell’Agenza delle entrate, dalla Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato e da Poste italiane S.p.a. che emette i titoli di credito a copertura garantita, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
ART. 81 Esecuzione del rimborso in conto fiscale (articolo 78, commi 27, 28, 29, 33, legge n. 413 del 1991; articolo 1, commi 4-bis e 4-ter, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
1.E’ istituito il conto fiscale, la cui utilizzazione è obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di partita IVA. L’obbligo di utilizzazione del conto fiscale non opera nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi congiuntamente con il coniuge.
2.Ciascun contribuente dovrà risultare intestatario di un unico conto sul quale dovranno essere registrati i versamenti e i rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all’imposta sul valore aggiunto. Per ovviare a particolari esigenze connesse all’esistenza di più stabilimenti, industriali o commerciali, dislocati sul territorio nazionale, potrà essere consentita dall’amministrazione finanziaria l’apertura di più conti intestati allo stesso contribuente.
3. Il conto fiscale è tenuto presso l’agente della riscossione.
4. I rimborsi sono pagati direttamente ai contribuenti dalla struttura di gestione prevista dall’articolo 13, a valere sulle risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
5. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente disposizione.
6. L’erogazione del rimborso è effettuata nei limiti e alle condizioni seguenti:
- entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente e attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell’ufficio competente e contestualmente all’erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia;
- il rimborso sarà erogato senza prestazione di specifiche garanzie ove l’importo risulti non superiore al 10per cento dei complessivi versamenti eseguiti sul conto, esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo, al netto dei rimborsi già erogati, nei due anni precedenti la data della richiesta;
- il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all’articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 633, di durata quinquennale. Non è dovuta garanzia nei casi in cui il rimborso venga disposto sulla base della comunicazione dell’ufficio competente.
ART. 82 Recupero di somme erroneamente rimborsate (articolo 43 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- L’ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maggiorato di dodici mesi.
- Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi all’articolo 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, 600, le somme che in base all’avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte a ruolo unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l’applicazione degli interessi ai sensi dell’articolo 97. Nell’avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l’ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi a ruolo.
ART. 83 Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate (articolo 44 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare di imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all’interesse del 1 per cento per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell’ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell’ordinativo emesso dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate o dell’elenco di rimborso.
- L’interesse di cui al comma 1 è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste negli articoli 76, comma 5 e 77, comma 2.
- L’interesse è calcolato dall’ufficio, che lo indica nello stesso elenco di sgravio ed è a carico dell’ente destinatario del gettito dell’imposta.
ART. 84 Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata (articolo 44-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all’articolo 80, l’interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell’ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d’imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso.
- Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all’articolo 80, che dispongono il rimborso d’imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 80. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d’imposta.
- Sia per il rimborso d’imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico titolo di credito a copertura garantita da parte di Poste italiane S.p.a.
- La quietanza relativa all’ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all’articolo 80, comma 4.
ART. 85 Cessione dei crediti di imposta richiesti a rimborso (articolo 43bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
- Le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui all’articolo 83, comma 1 sono dovuti al cessionario.
- Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 82, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l’ufficio procede al recupero delle somme stesse.
- L’atto di cessione deve essere notificato all’ufficio nonché all’agente della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all’articolo 81.
ART. 86 Cessione delle eccedenze rimborsabili nell’ambito del gruppo (articolo 43-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44)
- Le eccedenze dell’imposta sul reddito delle società risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti a un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all’ente dello stesso gruppo, senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
- Nei confronti dell’amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l’ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
- In caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del comma 2. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 33, comma 1, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, nella misura massima stabilita.
- Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l’ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall’inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e del decreto legislativo 18 agosto 2015, 136, e alle imprese, soggette all’imposta sul reddito delle società, indicate nell’elenco di cui all’articolo 38, comma 2, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 127 del 1991 e nell’elenco di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del predetto decreto legislativo n. 136 del 2015.
- Si applicano le disposizioni dell’articolo 85, comma 2.
- In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 3 tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 33, comma 1, del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024 nella misura massima stabilita. Capo II
Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi
ART. 87 Divieto di anatocismo (articolo 37, comma 50, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)
- Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell’articolo 1283 del codice civile.
ART. 88 Disposizioni in materia di interessi per il rimborso dei tributi indiretti (articolo 5 legge 26 gennaio 1961, n. 29)
- Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 a decorrere, rispettivamente, dalla data della domanda di rimborso e dalla data del versamento dell’imposta da rimborsare.