1.Premessa.

Negli ultimi anni, il Legislatore ha dimostrato una crescente tendenza ad espandere l’ambito applicativo delle notifiche a mezzo posta elettronica certificata, per gli evidenti vantaggi che tale modalità di notifica presenta, sia in termini di risparmio di costi, sia in termini di certezza della ricezione della notifica da parte del destinatario.

Tale tendenza ha interessato non solo l’ambito strettamente processuale, sia civile che tributario, ma anche la notifica degli atti di accertamento tributario e della riscossione.

  1. L’estensione della notifica mediante posta elettronica certificata in ambito processuale.

In ambito processuale, si ricordano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni:

  • dell’art. 136 c.p.c., che ammette la comunicazione di cancelleria a mezzo posta elettronica certificata “nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”;
  • dell’art. 149-bisp.c., che disciplina la notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall’Ufficiale giudiziario;
  • dell’art. 3-bis Legge 21.01.1994 n. 53 (inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 19, n. 2), Legge 24.12.2012 n. 228 e successivamente modificato dall’art. 19, comma 1-bis, D.L. 27.06.2015 n. 83 convertito in Legge 06.08.2015 n. 132), che consente a tutti gli avvocati la notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali con modalità telematiche, ossia a mezzo di posta elettronica certificata, senza necessità di autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, né di tenuta del registro cronologico (a differenza di quanto avviene per le altre modalità di notifica “in proprio” da parte degli avvocati);
  • dell’art. 16-bislgs. 31.12.1992 n. 546 (inserito dall’art. 9, comma 1, lettera h), D.lgs. 24.09.2015 n. 156), che disciplina le comunicazioni e le notificazioni per via telematica nell’ambito del processo tributario, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 per ciò che riguarda le comunicazioni telematiche e con la decorrenza e le modalità previste dai Decreti di cui all’art. 3, comma 3, Decreto Ministero delle Finanze 2.12.2013 n. 163 (e, quindi, con decorrenza diversificata da Regione a Regione) per quanto riguarda le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata tra le parti e i depositi telematici. Ad oggi, peraltro, la facoltà di utilizzare le notifiche telematiche ed il processo tributario telematico risulta esteso a tutte le Regioni d’Italia, sebbene caratterizzato da un regime di mera facoltatività e dall’assenza di obbligatorietà (a differenza di quanto avviene per il processo civile telematico).

 

  1. La notifica mediante posta elettronica certificata della cartella di pagamento.

In materia di notifica di atti tributari e della riscossione, il primo atto, rispetto al quale è stata ammessa la notifica mediante posta elettronica certificata, è stata la cartella di pagamento.

In tal senso dispone l’art. 26, comma 2, DPR 29.09.1973 n. 602, inserito dall’art. 38, comma 4, lettera b), D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in Legge 30.07.2010 n. 122; poi sostituito dall’art. 14, comma 1, D.lgs. 24.09.2015 n. 159 (che aveva introdotto, con decorrenza dal 1° giugno 2016, addirittura l’obbligo dell’utilizzo della notifica a mezzo p.e.c. per le cartelle dirette a società, imprese individuali, professionisti e, in genere, soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’Indice nazionale INI-PEC) e, infine, nuovamente modificato dall’art. 7-quater, comma 9, D.L. 22.10.2016 n. 193 convertito in Legge 01.12.2016 n. 225, che ha codificato il testo della norma attualmente vigente.

Quest’ultimo stabilisce che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

Rispetto al testo introdotto dall’art. 14, comma 1, D.lgs. 24.09.2015 n. 159, l’art. 26, comma 2, DPR 602/1973 attualmente vigente configura di nuovo come facoltà, e non più come obbligo, l’esecuzione via p.e.c. della notifica della cartella di pagamento ai soggetti tenuti per legge ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’Indice nazionale INI-PEC.

Tuttavia, sempre al fine di favorire il ricorso a tale modalità di notifica, l’art. 7-quater, comma 10, D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito in Legge 01.12.2016 n. 225, ha previsto che le notificazioni delle cartelle e degli altri atti della riscossione, relativi alle imprese individuali o costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi o elenchi e agli altri soggetti che hanno richiesto la notificazione all’indirizzo di posta elettronica certificata, eventualmente eseguite con modalità diverse dalla posta elettronica certificata nel periodo dal 1° giugno 2016 (data di entrata in vigore dell’obbligo di notifica via p.e.c., sancito dal precedente testo normativo) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto, sono rinnovate mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e i termini di impugnazione degli stessi atti decorrono, in via esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione.

 

  1. La notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi e degli atti relativi ad operazioni catastali e relative sanzioni.

A decorrere dal 1° luglio 2017, sono inoltre notificabili mediante posta elettronica certificata gli avvisi di accertamento tributari in materia di imposte sui redditi.

In tal senso dispone l’attuale art. 60, settimo ed ultimo comma, DPR 29.09.1973 n. 600, aggiunto dall’art. 7-quater, comma 6, D.L. 22.10.2016 n. 193 convertito in Legge 01.12.2016 n. 225, secondo cui “ In deroga all’articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.

La predetta norma consente all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, degli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nell’INI-PEC.

Essa prevede inoltre un’articolata procedura, per il caso in cui la casella di posta elettronica certificata del destinatario risulti satura o l’indirizzo di posta non  risulti più valido ed attivo.

In particolare, se la casella di posta elettronica risulta satura, l’Ufficio deve effettuare un secondo tentativo di consegna, decorsi almeno sette giorni dal primo invio.

Se, anche a seguito di tale tentativo, la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante una procedura che “ricalca” quella prevista dall’art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità relativa e che prevede, in particolare, il compimento di tre distinti adempimenti, ossia:

  1. il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere S.c.p.a.;
  2. la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
  3. la spedizione al destinatario di una comunicazione dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.

Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza che gravano sul soggetto notificante, assume rilievo il momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata di quest’ultimo gli trasmette la ricevuta di accettazione, con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio.

Per il destinatario, la notifica si intende invece perfezionata alla data di avvenuta consegna, contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio, oppure, nei casi di impossibilità di consegna, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere S.c.p.a.

Risulta così codificato anche in questo ambito il principio della scissione del momento perfezionativo della notifica tra il soggetto che richiede la notificazione e quello che la riceve, introdotto per la prima volta, con riferimento alla notifica postale, dalla pronuncia Corte Costituzionale 26.11.2002 n. 477 ed oggi esplicitato dall’art. 149, comma 3, c.p.c.

In materia di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, tale principio assume particolare rilevanza non tanto nelle fattispecie di esito positivo della notifica stessa- posto che, in tal caso, la discrasia temporale tra la ricevuta di accettazione del messaggio (che attesta la sua avvenuta spedizione) e la ricevuta di consegna del medesimo (che certifica che lo stesso è stato reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata del destinatario) è in genere limitata a pochi secondi, o al massimo a pochi minuti- quanto piuttosto in quelle nelle quali si debba fare ricorso alla procedura di deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società Infocamere S.c.p.a. In tal caso, infatti, il soggetto notificante potrà considerare per sé perfezionata la notificazione, evitando prescrizioni e/o decadenze a proprio carico, con la generazione della ricevuta di accettazione, che attesta unicamente la spedizione del messaggio via p.e.c., malgrado tale procedimento non si sia in concreto perfezionato per causa imputabile al destinatario (i.e.: per saturazione della sua casella di posta elettronica certificata o per assenza di un indirizzo valido ed attivo). Per il destinatario, invece,  la notifica si considera perfezionata solo nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società InfoCamere S.c.p.a.: solo da tale momento, quindi, decorrono i termini di decadenza a carico del destinatario medesimo, in primis quello per l’impugnazione giudiziale dell’atto notificato.

L’attuale art. 60, ultimo comma, DPR 600/1973 prevede infine che, nelle more della piena operatività dell’anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all’art. 12, comma 3, D.lgs. 546/1992 (i.e.: difensori tecnici abilitati nell’ambito del processo tributario), ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all’art. 63, comma 2, secondo periodo, DPR 600/1973, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

L’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l’indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione diverse da quelle che prevedono il ricorso alla posta elettronica certificata.

In attuazione di tale norma, l’Agenzia delle Entrate ha emesso i Provvedimenti del 03.03.2017 e del 28.06.2017, con i quali è stato approvato il Modello per comunicare i dati relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica degli atti ai soggetti- persone fisiche e non- non obbligati a dotarsi di un indirizzo p.e.c. da inserire nell’Indice Nazionale, e sono state definite le modalità di comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dei dati relativi all’indirizzo di posta  elettronica certificata per la notifica degli atti.

Ancora, in base all’art. 7-quater, commi 11, 12 e 13, D.L. 193/2016 convertito in Legge 225/2016, possono essere notificati a mezzo p.e.c. gli atti relativi alle operazioni catastali e alle relative sanzioni, sempre a decorrere dal 1° luglio 2017. La predetta normativa rinvia interamente, per ciò che riguarda le modalità concrete dell’esecuzione di tali notifiche, alle procedure previste dall’art. 60, ultimo comma, DPR 600/1973.

 

  1. La notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di accertamento relativi a tributi locali e delle ingiunzioni fiscali.

Fino  a poco tempo fa risultava invece più incerta l’ammissibilità della notifica mediante posta elettronica certificata degli avvisi di accertamento relativi a tributi locali e delle ingiunzioni fiscali.

Relativamente agli avvisi di accertamento dei tributi locali, in passato l’incertezza era principalmente motivata dall’assenza di una norma che rinviasse esplicitamente alle forme di notificazione di cui all’art. 60 DPR 600/1973.

Relativamente alle ingiunzioni fiscali, il tentativo di ammettere la notificazione a mezzo p.e.c. si fondava sul combinato disposto degli artt. 2 R.D. 14.04.1910 n. 639 (secondo cui l’ingiunzione fiscale è notificata “… nella forma delle citazioni”, e quindi con rinvio agli artt. 137 e ss. c.p.c.) e 149-bis c.p.c., che tuttavia non permette all’ente locale o al Concessionario di procedervi direttamente, richiedendo necessariamente l’intermediazione di un Ufficiale giudiziario, di un Ufficiale della riscossione o di un messo notificatore.

In entrambi i casi, il principale argomento contrario all’ammissibilità della notifica a mezzo posta elettronica certificata di tali atti era costituito dall’assenza di una normativa ad hoc, unita alla considerazione che, laddove il Legislatore aveva voluto autorizzare tale modalità di notifica, lo aveva fatto con una disposizione apposita.

Tale incertezza dovrebbe ad oggi ritenersi superata dall’entrata in vigore dell’art. 7- quater, comma 7, D.L. 22.10.2016 n. 193, convertito con modificazioni in Legge 01.12.2016 n. 225, secondo cui “Le disposizioni di cui al comma 6 – ossia della norma che ha introdotto l’attuale ultimo comma dell’art. 60 DPR 600/1973, disciplinando la notifica via p.e.c. degli avvisi di accertamento in materia di imposte sui redditi – si applicano alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017 la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

L’onnicomprensivo riferimento “alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati ai contribuenti” sembra idoneo ad includere nell’ambito applicativo della notifica via p.e.c. gli avvisi di accertamento tributari emessi dagli enti locali (“avvisi”) e addirittura anche le ingiunzioni fiscali (“altri atti”), purché la notifica sia stata effettuata a decorrere dal 1° luglio 2017 – e, quindi, senza “salvezza” di eventuali notifiche effettuate con tale modalità anteriormente a tale data, per le quali “resta ferma … la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Altro fondamento normativo per la notifica via p.e.c. di tali atti può infine trarsi dall’art. 6, comma 1-quater, D.lgs. 07.03.2005 n. 82 (cd. “Codice dell’amministrazione digitale”), inserito dall’art. 7, comma 1, lettera d), D.lgs. 13.12.2017 n. 217, pubblicato il 12.01.2018.

La predetta norma dispone che i soggetti indicati dall’art. 2, comma 2, D.lgs. 82/2005- ossia le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse, – notificano direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis D.lgs. 82/2005 i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario.

Sotto il profilo soggettivo, la norma si applica evidentemente sia ai Comuni ed altri Enti locali (i quali rientrano nella categoria delle “pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165”), sia i Concessionari iscritti all’albo ex art. 53 D.lgs. 446/1997 (i quali rientrano nella categoria dei “gestori di pubblici servizi … in relazione ai servizi di pubblico interesse”).

Sotto il profilo oggettivo, essa pone un fondamento normativo alla notifica tramite posta elettronica certificata dei verbali di contravvenzione stradale, degli avvisi di accertamento, delle ingiunzioni fiscali di cui all’art. 2 R.D. 639/1910, notificati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Tale elencazione appare peraltro meramente esemplificativa, e non esaustiva.

La norma richiamata specifica tuttavia che la conformità  della copia informatica all’originale del documento notificato deve essere attestata dal responsabile del procedimento, in conformità a quanto disposto agli articoli 22 e 23-bis D.lgs. 82/2005.

Tali norme disciplinano, rispettivamente, la copia informatica di un documento analogico (art. 22) e il duplicato informatico e la copia informatica di un documento informatico (art. 23-bis).

Pertanto, per poter procedere alla notifica mediante posta elettronica certificata dell’atto, è obbligatoria l’attestazione di conformità tra la copia di esso inviata via posta elettronica al contribuente e l’originale (analogico o informatico) dell’atto in possesso dell’Amministrazione o del gestore del servizio pubblico. Tale attestazione deve necessariamente provenire dal responsabile del procedimento di emissione dell’atto da notificare.

 

Dott.ssa Cecilia Domenichini

(Unicusano- Roma)