Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto, sez. II, 05 aprile 2024 n. 339
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:
La società ********************** – Srl quale concessionaria del servizio di accertamento e riscossione IMU per conto del Comune di Due Carrare, ha impugnato la sentenza n.596/2021 pronunciata il 16.11.2021 dalla sezione 1 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova, oggi Corte di Giustizia tributaria di primo grado Pado**********************va, e depositata il 09.12.2021, che ha accolto il ricorso in riassunzione n. 75/2021 promosso Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della provincia di Padova (c.f. 00222610289), contro l’avviso di accertamento n. 72, per IMU, per l’annualità2014 del Comune di Due Carrare, già radicato avanti alla C. Trib. Provinciale di La Spezia che con la sentenza n. 30/2021 ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, a spese compensate.
Con il richiamato avviso di accertamento la società ****** srl, concessionario del servizio del Comune di Due Carrare, contestava per il 2014 a A.T.E.R. maggiore IMU per €. 4.938,00.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la ****** srl chiedendo il rigetto del ricorso e ribadendo la legittimità degli atti accertativi.
La Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con la citata sentenza n. 596/2021 ha accolto il ricorso, annullando l’atto impositivo, ritenendo che per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M.2008, ricorrevano i presupposti per l’esenzione dal pagamento dell’imposta IMU. La società ********************** Srl ha proposto ricorso in appello esponendo errata e/o falsa applicazione della norma portata all’art. 13 del D.L. n. 201/2011, relativamente al riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli alloggi sociali ovvero agli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, al contrario ritiene che nessuna esenzione dal pagamento dell’IMU spetti ad ATER dal momento che nell’edilizia sovvenzionata (quella gestita da ATER in funzione di ex IACP) non è ravvisabile un utilizzo diretto degli immobili stessi da parte della medesima e, dall’altro, che il godimento degli immobili da parte dei cittadini meno abbienti o bisognosi è assoggettato al pagamento di pigioni sia pure inferiori a quelle di mercato. Conclude per l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, di confermare la legittimità degli avvisi di accertamento. Con vittoria di spese di giudizio.
L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Padova si è costituita ritualmente in giudizio, preliminarmente eccepisce l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione sulla statuizione che ha ritenuto gli alloggi richiamati nell’avviso di accertamento rientrano negli “alloggi sociali”, e quindi conseguenzialmente che ad essi non si applichi l’IMU. Dunque, sul punto la sentenza si sarebbe resa definitiva. Con le controdeduzioni contesta tutto quanto ex adverso eccepito, atteso l’assoluta fondatezza dell’appello in punto di fatto e di diritto. Propone appello incidentale condizionato nel caso di accoglimento di quello principale, ritenendo che i primi Giudici hanno omesso di pronunciarsi sulla circostanza, che “xxxxx srl” non ha mai contestato espressamente che gli immobili, oggetto di contestazione, fossero fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, l’accertamento avrebbe dovuto essere comunque interamente annullato. I primi Giudici non si sarebbero pronunciati nemmeno sul cambio di aliquota, dal 5,50% al 9,10%, che è del tutto illegittimo e conseguentemente chiede di ripristinare quella del 5,50% di cui al primo avviso di accertamento.
Conclude, in via principale, per l’inammissibilità e/o per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata; in via subordinata, per l’accoglimento dell’appello incidentale condizionato. In ogni caso, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio e degli onorari del presente grado.
L’appellata principale ha proposto memorie insistendo per la definitività della sentenza sui capi non impugnati, che si sono resi definitivi. Insiste, quindi, per la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell’Appello di parte ricorrente.
All’odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che l’art. 7 del d.lgs. n. 504/92 (“Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della L. n. 421/92”), prevede, al comma I, lett. i), tra i beni esentati dall’ICI(applicabile anche all’IMU), “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c),del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. n. 917/86 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all’imposta indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a) della L. n. 222/85”. La Corte di Cassazione (cfr. Sez. Un., 26 novembre 2008, n. 28160; Cass., 20 luglio 2016, n. 14913;Cass., 4 giugno 2014, n. 12495; Cass., 6 dicembre 2013, n. 27418; Cass., 11 maggio 2012, n. 7385) ha affermato che le previste esenzioni “presuppongono il ricorrere di una duplice condizione costituita dall’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dall’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito”; il diritto all’esenzione presuppone che l’utilizzo, pur indiretto, dell’unità immobiliare avvenisse con modalità non commerciali, così come ritenuto nella decisione della Commissione dell’Unione Europea del 19 dicembre 2012, al fine di evitare che il regime dell’esenzione si risolvesse in un aiuto di Stato; così che era necessario, al fine dell’esclusione del carattere economico dell’attività, che quest’ultima fosse svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico (cfr. Cass., 30 settembre 2019, n. 24308; Cass., 5 settembre 2019, n. 22223; Cass., 15marzo 2019, n. 7415; Cass., 8 luglio 2016, n. 13970).
L’art. 13 del d.l. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), rubricato “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” prevede la non applicazione dell’IMU “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24giugno 2008”.
L’art. 1 di tale decreto fissa la definizione di “alloggio sociale”, individuandola nella “unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche “quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico” destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l’offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all’accesso alla proprietà della casa, perseguendo l’integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari. L’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.”
Infatti, l’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, tanto più che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie, prevedendo espressamente con lo stesso articolo 13 del D.L. n.201/2011, al comma 10, un’agevolazione consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.
La Circolare MEF 3/DF del 2012 (come la successiva 1/DF del 2020), nel fornire delucidazioni in merito alla “detrazione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP”, chiarisce che “L’art. 13, comma 10 prevede, altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).Occorre precisare che la disposizione in materia di detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201del 2011, deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio1977, n. 616. E’ appena il caso di accennare che tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche. Tuttavia, si sottolinea che il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento. A proposito delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati ,l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13”.
Dunque, affinché gli immobili di proprietà degli IACP destinati alla locazione possano ritenersi esenti dal pagamento dell’IMU è necessario riscontrare tutte le condizioni e gli elementi fissati nella succitata definizione di “alloggio sociale”: l’uso residenziale dell’unità immobiliare; la locazione permanente; il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione; del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato; il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.
Ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in materia, occorre partire dall’ordinanza n. 214/2011 con cui la Corte Costituzionale, in tema di determinazione dell’aliquota ICI, affrontando il tema relativo al trattamento fiscale delle unità immobiliari di proprietà degli IACP destinate ad abitazione principale, chiariva che già l’art. 1 del d.l. n. 93/2008 ha escluso dall’ICI sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, operando una assimilazione tra le due categorie di beni in ragione del requisito oggettivo della comune destinazione ad abitazione principale.
In base quindi al presupposto oggettivo, relativo alla natura degli alloggi assegnati in locazione dagli IACP, il legislatore, all’art. 13 succitato, rispettivamente ai commi 2 e 10, distingue tra “alloggi sociali” -oggetto di specifica esenzione – e meri alloggi – oggetto di sola detrazione.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28160/2008, hanno poi chiarito, in tema di esenzione ICI degli immobili degli ex IACP, che “Comunque risolutiva in proposito è l’innovazione legislativa introdotta con il Decreto Legge n. 93 del 2008 convertito con modificazioni con Legge n. 126del 2008 a norma del cui articolo 1, comma 1, “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”. Il comma 3, del medesimo articolo dispone che “l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 6, comma3 bis, e dall’articolo 8, comma 4, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 6 comma 4, ed l’articolo 8, commi 2 bis e 2 ter”. Il chiaro carattere innovativo della norma, che sulla base di una “logica” (non quella della strumentalità dell’immobile all’esercizio nel medesimo di una determinata attività da parte dell’ente) diversa da quella sottesa all’esenzione riconosciuta dal Decreto Legislativo n.504 del 1992 articolo 7 comma 1, lettera i), esclude dall’imposta gli immobili IACP con decorrenza 1gennaio 2008, comprova che tali immobili non godevano di alcuna esenzione nel previgente regime del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 ma solo di una riduzione di imposta riconosciuta in ragione del valore sociale dell’attività svolta da tali enti, che, per insindacabile scelta del legislatore, “attutiva” il rilievo dell’economicità della gestione.
Quindi, rispetto alla previsione dell’esenzione riconosciuta dall’art. 7 d.lgs. n. 546/92 – strutturato sul requisito soggettivo dell’imposta e sulla strumentalità dell’immobile all’esercizio nel medesimo di una determinata attività da parte dell’ente – l’intervento normativo di cui al d.l. n. 93/2008 ha comportato un mutamento di prospettiva, rilevando, ora, il requisito oggettivo da individuarsi nel concetto di “alloggio sociale”, come chiarito dal D.L. 93/2008, art. 1, comma 3 – che a sua volta richiama l’art. 8, comma 4 del D.L. 546/92 – e confermato, da ultimo, dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 2, lett. b).
Con circolare n.1/DF del 18 marzo 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fornendo ulteriori chiarimenti in materia di applicazione dell’imposta municipale propria ex art. 1, commi da 738 a 782 della legge di bilancio 2020, si è espressa nel senso che “[…] gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato.”
La questione, oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, è stata affrontata recentemente dalla Corte di Cassazione, con sentenza n° 20135/2019, che ha affermato anche laddove si fosse trattato di alloggi sociali non sarebbe stata comunque applicabile l’invocata esenzione IMU, posto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge”.
Nel caso che ci occupa, gli alloggi ATER in questione non presentano le caratteristiche di alloggio sociale di cui all’art. 13 d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 102/2013, e come si evince dalla relazione tecnica allegata al decreto; ad essi si applicherà il solo comma 10 del medesimo art. 13, che prevede la detrazione dell’imposta nella misura di euro 200.
L’appello incidentale condizionato deve essere rigettato poiché le eccezioni sono infondate, atteso la prevalenza del principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. Cass. n. 13535/2018), inteso quale esigenza che alla domanda di giustizia debba, per quanto possibile essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito. Da questo principio discende che, anche quando si debba giudicare dell’ammissibilità d’una impugnazione, il giudicante deve badare non al rispetto di clausolari astratti o formule di stile, ma alla sostanza ed al contenuto effettivo dell’atto. L’appellante ha impugnato la sentenza contestando ampiamente il capo della pronuncia in cui i primi Giudici hanno ritenuto gli alloggi oggetto di accertamento dovevano essere esclusi dall’assoggettamento all’I.M.U. in quanto alloggi sociali, ecce- pendo che nessuna esenzione dal pagamento dell’IMU spetti ad ATER dal momento che nell’edilizia sovvenzionata (quella gestita da ATER in funzione di ex IACP) non è ravvisabile un utilizzo diretto degli immobili stessi come richiamata dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008 (v. pagg. 3 e 4 appello).
In conclusione, per le ragioni sopra rappresentate deve essere accolto l’appello principale, rigettato l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiarata la legittimità dell’avviso di accertamento.
Per quanto alle spese di giudizio, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni ritenute evidenti in relazione alla sussistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, si delineano specifiche circostanze per la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 5, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello principale, rigetta l’appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la legittimità dell’avviso di accertamento.
COMMENTO –Per mezzo della sentenza n. 339 del 05/04/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto ha stabilito che gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi case popolari (ex-Iacp) non soddisfano le caratteristiche di alloggio sociale e, pertanto, non possono beneficiare dell’esonero dall’IMU ma solo della detrazione di 200 euro. La CGT di II grado del Veneto infatti ha accolto l’appello dell’ente impositore, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento IMU 2014 emesso nei confronti dell’ATER.
Andando a ripercorrere con ordine i passaggi di questo giudizio va precisato come in primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con la sentenza n. 596/2021, accoglieva il ricorso, annullando l’atto impositivo emesso dall’ente e ritenendo che per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 2008, sussistevano i presupposti per l’esenzione dal pagamento dell’IMU. La società con Concessionaria per conto dell’ente presentava ricorso in appello, sostenendo l’errata e/o falsa applicazione della norma dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguardo al riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli alloggi sociali, ovvero per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
La società iscritta all’albo dei Concessionari, affermava che nessuna esenzione dal pagamento dell’IMU fosse di spettanza dell’ATER, in quanto, nell’edilizia sovvenzionata (quella gestita da ATER come ex IACP), non si riscontra un utilizzo diretto degli immobili da parte della stessa. Inoltre, sottolineava che il godimento degli immobili da parte dei cittadini meno abbienti o bisognosi è soggetto al pagamento di pigioni, sebbene inferiori a quelle di mercato. La società concludeva chiedendo l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza impugnata, la conferma della legittimità degli avvisi di accertamento, con condanna alle spese di giudizio.
Va ricordato in proposito, come l’art. 13 del d.l. n. 201/2011, intitolato “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria”, esenta dall’IMU “i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”. Tuttavia, l’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela che gli immobili assegnati dagli ex IACP non coincidono con gli alloggi sociali. Il legislatore, infatti, ha disciplinato in modo autonomo e diverso le due fattispecie, prevedendo con lo stesso articolo 13 del D.L. n. 201/2011, al comma 10, una detrazione di 200 euro per gli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati.
L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Padova si è costituita ritualmente in giudizio, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione della statuizione che ha ritenuto gli alloggi richiamati nell’avviso di accertamento come “alloggi sociali” e, conseguentemente, esenti dall’IMU. Pertanto, su questo punto, la sentenza sarebbe divenuta definitiva.
Con le controdeduzioni, l’ATER contestava tutto quanto eccepito dalla parte avversa, sostenendo l’assoluta infondatezza dell’appello sia in fatto che in diritto. Proponeva inoltre un appello incidentale condizionato, nel caso di accoglimento di quello principale, affermando che i primi giudici non si sono pronunciati sulla circostanza che il Concessionario non ha mai contestato espressamente che gli immobili oggetto di contestazione fossero fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, l’accertamento avrebbe dovuto essere interamente annullato.
La CGT di II grado del Veneto nel merito specificava che l’art. 13 del d.l. n. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), rubricato “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” prevede la non applicazione dell’IMU “ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
L’art. 1 di tale decreto fissa la definizione di “alloggio sociale”, individuandola nella unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.
L’alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall’insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Rientrano nella definizione di cui al comma 2 gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche “quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico” destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l’offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all’accesso alla proprietà della casa, perseguendo l’integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari. L’alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale, costituisce standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.
Secondo i giudici Veneti, “l’analisi delle disposizioni in materia di IMU rivela che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, tanto più che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie, prevedendo espressamente con lo stesso articolo 13 del D.L. n.201/2011, al comma 10, un’agevolazione consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati”.
Sempre i giudici della CTR Veneta richiamano il dettato della Circolare MEF 3/DF del 2012 (come la successiva 1/DF del 2020), la quale nel fornire delucidazioni in merito alla detrazione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP”, chiarisce che “L’art. 13, comma 10 prevede, altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)”.
Occorre precisare che la disposizione in materia di detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.
E’ appena il caso di accennare poi come tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell’aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche. Tuttavia, si sottolinea che il comma 9, dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento. A proposito delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, l’art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13.
Dunque, conclude il collegio regionale, affinché gli immobili di proprietà degli IACP destinati alla locazione possano ritenersi esenti dal pagamento dell’IMU “è necessario riscontrare tutte le condizioni e gli elementi fissati nella succitata definizione di “alloggio sociale”: l’uso residenziale dell’unità immobiliare; la locazione permanente; il ricorrere della funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale e la riduzione; del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato; il fatto che si tratti di alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà”.
Ripercorrendo l’evoluzione giurisprudenziale in materia, occorre partire dall’ordinanza n. 214/2011 con cui la Corte Costituzionale, in tema di determinazione dell’aliquota ICI, affrontando il tema relativo al trattamento fiscale delle unità immobiliari di proprietà degli IACP destinate ad abitazione principale, chiariva che già l’art. 1 del d.l. n. 93/2008 ha escluso dall’ICI sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, operando una assimilazione tra le due categorie di beni in ragione del requisito oggettivo della comune destinazione ad abitazione principale.
In base quindi al presupposto oggettivo, relativo alla natura degli alloggi assegnati in locazione dagli IACP, il legislatore, all’art. 13 succitato, rispettivamente ai commi 2 e 10, distingue tra “alloggi sociali” – oggetto di specifica esenzione – e meri alloggi – oggetto di sola detrazione.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 28160/2008, hanno poi chiarito, in tema di esenzione ICI degli immobili degli ex IACP, che “Comunque risolutiva in proposito è l’innovazione legislativa introdotta con il Decreto Legge n. 93 del 2008 convertito con modificazioni con Legge n. 126 del 2008 a norma del cui articolo 1, comma 1, “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”. Il comma 3, del medesimo articolo dispone che “l’esenzione si applica altresì nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 6, comma3 bis, e dall’articolo 8, comma 4, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992 articolo 6 comma 4, ed l’articolo 8, commi 2 bis e 2 ter”. Il chiaro carattere innovativo della norma, che sulla base di una “logica” (non quella della strumentalità dell’immobile all’esercizio nel medesimo di una determinata attività da parte dell’ente) diversa da quella sottesa all’esenzione riconosciuta dal Decreto Legislativo n.504 del 1992 articolo 7 comma 1, lettera i), esclude dall’imposta gli immobili IACP con decorrenza 1gennaio 2008, comprova che tali immobili non godevano di alcuna esenzione nel previgente regime del Decreto Legislativo n. 504 del 1992 ma solo di una riduzione di imposta riconosciuta in ragione del valore sociale dell’attività svolta da tali enti, che, per insindacabile scelta del legislatore, “attutiva” il rilievo dell’economicità della gestione.
Quindi, rispetto alla previsione dell’esenzione riconosciuta dall’art. 7 d.lgs. n. 546/92 – strutturata sul requisito soggettivo dell’imposta e sulla strumentalità dell’immobile all’esercizio nel medesimo di una determinata attività da parte dell’ente – l’intervento normativo di cui al d.l. n. 93/2008 ha comportato un mutamento di prospettiva, rilevando, ora, il requisito oggettivo da individuarsi nel concetto di “alloggio sociale”, come chiarito dal D.L. 93/2008, art. 1, comma 3 – che a sua volta richiama l’art. 8, comma 4 del D.L. 546/92 – e confermato, da ultimo, dal D.L. 201/2011, art. 13, comma 2, lett. b).
Con circolare n.1/DF del 18 marzo 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, fornendo ulteriori chiarimenti in materia di applicazione dell’imposta municipale propria ex art. 1, commi da 738 a 782 della legge di bilancio 2020, si è espresso nel senso che “[…] gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti in questione rientrano in siffatta ipotesi di assimilazione e quindi di esenzione solo nel caso in cui anche tali alloggi siano riconducibili nella definizione di alloggio sociale di cui al decreto ministeriale appena citato.”
La questione, ricorda il giudice regionale Veneto, è oggetto di un ampio dibattito giurisprudenziale, ed è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, con sentenza n° 20135/2019, che ha affermato anche laddove si fosse trattato di alloggi sociali non sarebbe stata comunque applicabile l’invocata esenzione IMU, posto che l’esenzione di cui all’art. 13 comma 2, “opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse. Dal momento che le finalità di carattere sociali svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale non valgono ad escludere che quella da loro svolta nel concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato, sia un’attività di carattere economico ai sensi di legge”.
In sintesi, nel ricordare che come detto, la questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20135/2019, va rimarcato anche come in tale occasione la Suprema Corte ha stabilito che, anche se si trattasse di alloggi sociali, l’esenzione IMU non sarebbe applicabile poiché l’esenzione dell’art. 13 comma 2 richiede l’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e la loro destinazione esclusiva ad attività non produttive di reddito, escludendo l’utilizzazione indiretta anche con finalità di pubblico interesse.
Nel caso oggetto del presente contenzioso, a detta della Corte, gli alloggi ATER in questione non presentano le caratteristiche di alloggio sociale di cui all’art. 13 d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 102/2013, e come si evince dalla relazione tecnica allegata al decreto; ad essi si applicherà il solo comma 10 del medesimo art. 13, che prevede la detrazione dell’imposta nella misura di euro 200.
In buona sostanza i giudici hanno stabilito che la disposizione di detrazione dell’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, si applica anche agli enti di edilizia residenziale pubblica con finalità simili agli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616. Pertanto, affinché gli immobili degli IACP destinati alla locazione possano essere esenti dall’IMU, è necessario che soddisfino tutte le condizioni della definizione di “alloggio sociale”, inclusi l’uso residenziale, la locazione permanente, la funzione di interesse generale, la coesione sociale, la riduzione del disagio abitativo, e la realizzazione o il recupero da parte di operatori pubblici o privati con contributi o agevolazioni pubbliche per locazione temporanea di almeno otto anni.
In conclusione, per le ragioni sopra rappresentate i giudici della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 5, hanno accolto l’appello principale, rigettato l’appello incidentale e dichiarato di conseguenza la legittimità dell’avviso di accertamento. Nel caso di cui ci occupiamo in questo scritto pertanto è stato rilevato come gli alloggi dell’ATER in questione, non presentino le caratteristiche di alloggio sociale di cui all’art. 13 d.l. n. 201/2011, come modificato dal d.l. n. 102/2013, e conseguentemente i giudici hanno disposto che agli stessi si applicherà il solo comma 10 del medesimo art. 13, che prevede la detrazione dell’imposta nella misura di euro 200, ma non il regime di esenzione.
Dott. Francesco Foglia