Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Abruzzo, Sezione 1, sent., 21 ottobre 2024 n. 725


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello il contribuente impugna la sentenza resa dalla corte di Giustizia Tributaria di I^ grado di L’Aquila n. 114/24, con la quale il Giudice in Composizione Monocratica rigettava il ricorso, nulla disponendo in ordine alle spese del grado di giudizio. Nell’atto di gravame l’appellante si riporta a tutte le osservazioni ed eccezioni formulate in primo grado in particolare si sofferma sulla illegittimità della delibera della Giunta del Comune di XXXXXX per chè in contrasto con l’art. 7 del Regolamento IUC, approvato con delibera consiliare n.8 del 13.05.2014. Infatti, all’art. 7 del detto Regolamento viene statuito: “Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio …. al fine di agevolare il versamento dell’imposta in via ordinaria da parte dell’Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuiti periodicamente alle aree fabbricabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall’Ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall’osservatorio immobiliare dell’Ufficio del Territorio”. Pertanto, la delibera di Giunta n. 35 del 22.05.2012 non aveva i requisiti previsti dalla norma regolamentare del 2014. Il Comune avrebbe potuto con atto di Giunta adottare una nuova delibera oppure poteva non avvalersi di tale facoltà e determinare negli avvisi di accertamento in rettifica le motivazioni a supporto dell’an e del quantum della pretesa tributaria anche nel rispetto della legge 160 del 2019. Ulteriore motivo di gravame attiene l’illegittimità degli accertamenti perché privi di motivazione; sul punto vengono richiamati l’art. della Legge 212/00 e l’art. 1 comma 162 della legge 296/2006. Altresì, l’appellante nel ritornare sul valore delle aree edificabili richiama

numerose sentenze di merito CTR Sardegna 344/2019, CTR L’Aquila 188/14 e di Cassazione 23682 /22, Cass25506/06. Conclude l’appellante chiedendo l’accoglimento dell’appello con conseguenziale riforma della sentenza impugnata in quanto ingiusta ed illegittima. Con controdeduzioni all’appello il Comune di XXX eccepisce l’assoluta infondatezza dell’appello proposto dal contribuente atteso che ripropone i motivi già vagliati dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L’Aquila e ritenuti infondati in fatto ed in diritto ed inerente una illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione ed una illegittimità della modalità di determinazione della base imponibile ai fini IMU delle aree edificabili. La parte appellante si limita a contestare i valori senza di contro comprovare un diverso valore, e ciò in contrasto con il principio processuale che vuole che la parte che eccepisce dimostri la fondatezza delle proprie affermazioni. La P.A. rileva che l’atto di imposizione risulta adeguatamente motivato, infatti la parte ricorrente è stata messa in grado di poter esercitare il proprio diritto di difesa cfr. Cassazione Civile Sez. I, 20 luglio 1995 n. 7885; Cassazione Civile Sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1209, Cassazione Civile Sez. I, 22 dicembre 1999, n. 14427, Cass., Sez. Tributaria, Sent. 8 agosto 2003 n. 11994, Cassazione Sez. Trib. 1 luglio 2004, n. 12068. Con riferimento alla seconda eccezione l’appellata P.A. osserva che ai fini IMU per le aree edificabili, il legislatore ha richiamato le disposizioni contenute negli artt. 2 e 5, D.Lgs. n. 504/1992 e pertanto l’imposizione IMU delle aree edificabili segue le regole proprie della normativa ICI: D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2: “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (…)”. Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. b), D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 agli effetti dell’Ici (ora IMU), per area edificabile si deve intendere l’ area utilizzabile a scopo edificatorio in base al verificarsi agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità reali e concrete di edificazione stabilite in conformità ai criteri previsti ai fini dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, pertanto un’area è da considerarsi «fabbricabile» se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della regione e dall’adozione di strumenti attuativi. Cosicchè l’edificabilita’ di un’area, per l’applicabilita’ del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. Conclude l’appellato Comune chiedendo il rigetto dell’atto di appello e la conferma della sentenza impugnata con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giudizio. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Abruzzo Sezione I^, esaminati gli atti di causa, valutata la natura della controversia e interpretata la normativa da applicare, respinge l’appello e conferma la decisione di primo grado. Compensa tra le parti le spese del grado. Il Collegio con riferimento al primo motivo di appello osserva che l’avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” e soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni volta che l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an” e il “quantum debeatur”. Non puo’ pertanto essere dichiarata la nullita’ per carenza di motivazione di un avviso di accertamento che indichi il presupposto della maggiore imposizione e renda palese la fonte informativa sottostante alla rettifica operata dall’ufficio finanziario. Pertanto, l’avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di aver piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa. Il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento Ici/Imu richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa; la Cassazione con la sentenza n. 5509/2024, ha rigettato il ricorso di un contribuente nei confronti del Comune accertatore che contestava l’avviso emesso nei suoi confronti perché non motivato. Quanto al secondo motivo di appello la Corte rileva che i Supremi Giudici di Cassazione in concomitanza della sentenza n. 25506/2006 pronunciata a sez. unite, (confermato dalla sentenza n. 11440 del 12 maggio 2010) richiamando proprio la previsione normativa di cui all’art. 36, c. 2 del richiamato D.L. n. 223/2006, non hanno esitato ad attribuirle alla stessa valenza interpretativa, ribadendo, nella circostanza, che l’edificabilità di un’area trova la sua conditio sufficiente nell’inserimento della stessa almeno in uno strumento urbanistico generale vigente; e che, pertanto, la presenza di piani attuativi o particolareggiati, non può che influire sulla potenzialità edificatoria dell’area, e, quindi, sul corrispondente valore venale in comune commercio così come vigente all’1 gennaio dell’anno d’imposta considerato. In particolare, la Suprema Corte in concomitanza della pronuncia di cui sopra (sent. sez. unite n. 25506/2006) proprio con riferimento al più volte richiamato art. 2, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 ha disposto la disgiunzione «ovvero» consente di annoverare tra le possibili interpretazioni dell’art. 2, c. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 504/1992 anche quella secondo cui il richiamo ai criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità, si riferisce esclusivamente all’utilizzabilità edificatoria dell’area. Anche la Suprema Corte Costituzionale a seguito di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 504/1992 quale interpretato dagli artt. 11 quaterdicies, c. 16 del D.L. n. 203/2005 convertito con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 248/2005 e art. 36 c. 2 del D.L. n. 223/2006, con riferimento, alla questione di legittimità, agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nonché, al principio di affidamento dei cittadini nella certezza giuridica, ha espressamente disposto richiamando proprio l’orientamento assunto dalla stessa Corte di cassazione in concomitanza della richiamata pronuncia a sezioni unite n. 25506/2006. In considerazione della particolarità della questione, nonchè della esigua somma dell’accertamento la Corte ritiene di compensare tra le parti le spese del grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di II^ grado dell’Abruzzo rigetta l’appello e compensa tra le parti le spese del grado di giudizio.


COMMENTO –La sentenza n. 725/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado dell’Abruzzo rappresenta un’importante pronuncia in tema di obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento IMU. La Corte affronta, in particolare, la questione della sufficienza della motivazione negli atti impositivi, stabilendo principi fondamentali per la tutela del diritto di difesa del contribuente. La massima espressa chiarisce che: «L’avviso di accertamento IMU, secondo la Suprema Corte, risulta correttamente motivato quando viene data la possibilità al destinatario dello stesso di avere piena contezza della pretesa tributaria, al fine di poter esercitare il suo diritto di difesa».

Questa affermazione si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale ampio, che sarà oggetto di un’analisi dettagliata nel prosieguo dell’articolo.

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento IMU emesso da un Comune Abruzzese. Il ricorrente contestava la legittimità dell’atto impositivo sotto diversi profili, tra cui la violazione dell’obbligo motivazionale e la determinazione errata del valore delle aree edificabili.

In primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di L’Aquila rigettava il ricorso, ritenendo l’atto adeguatamente motivato e conforme ai criteri normativi previsti. Avverso tale decisione, il contribuente proponeva appello insistendo sulla carenza di motivazione dell’avviso e sull’illegittimità della delibera comunale utilizzata per la determinazione dei valori venali.

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Abruzzo, nel confermare la decisione di primo grado, ha ribadito che l’obbligo motivazionale dell’avviso di accertamento IMU è soddisfatto quando l’atto consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di contestarla efficacemente. In particolare, la Corte afferma: «Il requisito motivazionale dell’avviso di accertamento richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa».

Questo principio è rafforzato dal richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 5509/2024, che ha ribadito la legittimità di avvisi motivati in modo da consentire al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. La Corte chiarisce, inoltre, che l’avviso di accertamento non deve contenere un’esposizione analitica dei calcoli, ma deve comunque rendere intelligibili gli elementi essenziali della pretesa.

Un ulteriore elemento chiave della decisione riguarda la possibilità per il Comune di avvalersi dei valori medi di mercato individuati tramite delibera di Giunta. Tale orientamento trova fondamento nell’art. 7 del Regolamento IUC approvato con delibera consiliare n. 8 del 13 maggio 2014, che consente di stabilire valori medi come parametro di riferimento, purché rispettino i criteri previsti dalla normativa vigente e siano accompagnati da una motivazione adeguata.

La sentenza analizzata trova solido fondamento normativo nella disciplina delineata dalla legge n. 296/2006, il cui art. 1, comma 162, stabilisce che l’obbligo di motivazione degli atti impositivi è finalizzato a garantire al contribuente la possibilità di comprendere e contestare la pretesa tributaria. Tale principio è ulteriormente rafforzato dall’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, che richiede l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che giustificano l’accertamento.

Con specifico riferimento alla determinazione del valore venale delle aree edificabili, la decisione richiama l’art. 2 e l’art. 5 del d.lgs. n. 504/1992, che disciplinano la base imponibile ai fini ICI, successivamente recepita nella normativa IMU attraverso l’art. 13 del d.l. n. 201/2011. Secondo tali disposizioni, il valore venale deve riflettere le potenzialità edificatorie desumibili dagli strumenti urbanistici generali, indipendentemente dalla necessità di strumenti attuativi.

La Corte, inoltre, si richiama a importanti precedenti giurisprudenziali che rafforzano la necessità di una motivazione chiara e sufficiente negli atti impositivi. In particolare, la sentenza Cass. n. 5509/2024 ha stabilito che la motivazione dell’avviso di accertamento deve garantire al contribuente la possibilità di esercitare un’efficace difesa, mentre la Cass. n. 25506/2006, a Sezioni Unite, ha chiarito che la determinazione del valore venale delle aree edificabili può basarsi sulle previsioni urbanistiche generali, senza richiedere piani attuativi.

La sentenza in commento, offre rilevanti spunti di riflessione sull’equilibrio tra l’obbligo motivazionale e il potere discrezionale delle amministrazioni locali nella determinazione dei valori imponibili. La decisione, pur rafforzando le garanzie procedurali del contribuente, consolida l’orientamento secondo cui il contribuente deve farsi carico dell’onere probatorio in caso di contestazione del valore attribuito.

Questo approccio, se da un lato garantisce l’efficienza amministrativa, dall’altro solleva questioni sulla difficoltà per i contribuenti di dimostrare l’inattendibilità dei valori di mercato fissati dall’amministrazione, specie quando basati su criteri generali e medie di mercato. Tali criticità impongono una riflessione sull’esigenza di maggiore trasparenza nella formazione dei valori e sul ruolo del giudice tributario nel sindacare la ragionevolezza delle determinazioni amministrative.

La sentenza n. 725/2024 della Corte di Giustizia Tributaria dell’Abruzzo si inserisce in un quadro giurisprudenziale che valorizza il principio di trasparenza e il diritto di difesa del contribuente, ma al tempo stesso rafforza il potere discrezionale delle amministrazioni locali nella determinazione del valore venale delle aree edificabili. Pur riconoscendo la legittimità di avvisi di accertamento basati su valori medi di mercato, la pronuncia evidenzia la necessità di un controllo rigoroso sui criteri adottati per la loro determinazione. Resta, pertanto, centrale il ruolo della giurisprudenza nel bilanciare le esigenze di efficienza amministrativa con la tutela dei diritti del contribuente.

Dott. Francesco Foglia