Cass. civ., Sez. III, Ord., 2 luglio 2024, n. 18152


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere – Rel.

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18270/2022 R.G. proposto da:

A.A., rappresentata e difesa dall’avvocato …, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;        – ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato …;                          – contro ricorrente –

nonché contro

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE                                                                                                                             – intimata –

avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 556/2022 depositata il 14/01/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

Svolgimento del processo

  1. A.A., dinanzi al Giudice di Pace di Roma, proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento, che ad essa era stata notificata in data 8 agosto 2018, chiedendo accertarsi l’insussistenza del credito relativo alla cartella di pagamento, afferente ad una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada risalente all’anno 2008, per intervenuta prescrizione ex art. 28 della legge n. 689/1981 a seguito del decorso del termine quinquennale tra la data di notificazione del verbale di accertamento della violazione (di seguito, per brevità, VAV) e la data di notificazione della cartella di pagamento.

Nel contraddittorio di Roma Capitale e dell’Agenzia delle Entrate, il Giudice di Pace, con sentenza n. 22463/2020, rigettava l’opposizione sul rilievo che l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere sollevata impugnando la cartella di pagamento, ritualmente notificata, e non già l’intimazione di pagamento, non essendo quest’ultimo il primo atto idoneo a porre parte opponente nelle condizioni di esercitare validamente il suo diritto di difesa.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva impugnazione la A.A., deducendo che l’opposizione all’esecuzione è ammissibile senza alcun limite temporale per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.

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