Le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 26774 del 15 ottobre 2024, hanno rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della subordinazione del godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione, ai fini IMU, per essere l’immobile adibito ad abitazione principale.
Il caso ha preso avvio a seguito del ricorso per Cassazione promosso da un Comune avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto 2 distinti appelli, quello principale proposto dall’ente locale e quello incidentale proposto dalla contribuente.
Con la sentenza di primo grado la Commissione tributaria provinciale di Brescia (oggi Corte di Giustizia tributaria di secondo grado) aveva accolto il ricorso della contribuente avverso tre avvisi di accertamento riguardanti l’ICI per gli anni 2009,2010 e 2011. Con tali atti il Comune aveva disconosciuto il diritto della contribuente a beneficiare dell’agevolazione riguardante l’abitazione principale, abitazione della quale era comproprietaria al 50% con il coniuge, non legalmente separato, il quale aveva però trasferito la propria residenza anagrafica, che si presumeva quindi costituire sua dimora abituale in un diverso comune.
La Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della subordinazione del godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione, ai fini IMU, per essere l’immobile adibito ad abitazione principale. In particolare si porta all’attenzione della Corte la definizione di “abitazione principale” per le agevolazioni ICI, che include la dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari. Tale concetto solleva profili di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., in quanto tale definizione potrebbe risultare discriminatoria e irragionevole, penalizzando ingiustamente le famiglie in cui i coniugi non convivono per ragioni diverse dalla disgregazione dell’unità familiare.
Le SS.UU., dopo aver esplicato una ricostruzione storico normativa delle discipline ICI e IMU, culminata con il richiamo doveroso alla sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022, che ha rivoluzionato l’esenzione IMU per l’abitazione principale, hanno esplicato le motivazioni che hanno portato la consulta a dichiarare l’illegittimità costituzionale delle antecedenti disposizioni in materia di IMU:
In primis nell’ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile: l’art. 13, comma 2, quarto e quinto periodo, del d. l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella l. n. 214/2011, come modificato dall’art 1, comma 707, lettera b), della l. n. 147/2013 deve essere inteso come una norma di esenzione e non di esclusione in merito alla non assoggettabilità del tributo sull’abitazione principale essendo essa stessa una deroga rispetto ai principi strutturali dell’IMU. I motivi sono da ritrovarsi nel raggiungimento di finalità extrafiscali individuate nel favorire l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione (art.47, secondo comma, Cost.), risulta quindi irrilevante la situazione personale del possessore dell’immobile, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di un’unione civile o singolo in quanto il riferimento al nucleo familiare non può essere assunto per negare il diritto al beneficio a causa della violazione dell’art. 3 Cost.
Come secondo punto le SS.UU. hanno sottolineato, combinando la già citata sentenza n.209/2022 con il disposto dell’art 53, primo comma Cost., la natura dell’imposta: infatti essendo l’IMU un’imposta “reale” e non “personale”, ai fini del godimento dell’esenzione, non sarà rilevante la relazione del soggetto con il proprio nucleo familiare ma bensì solamente elementi quali la natura, la destinazione e lo stato dell’immobile.
Il terzo elemento riguardante l’interpretazione della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022 è quello in cui si ritiene violato l’art. 31 Cost. in considerazione della dimensione ordinamentale e sociale che la consulta vuole attribuire alla famiglia. A causa del quadro socio-economico moderno che spinge sempre più persone unite in matrimonio o unione civile a vivere in luoghi diversi stabilendo residenze disgiunte per motivazioni lavorative e non, la consulta ha ritenuto l’irragionevolezza delle precedenti disposizioni che “ finiscono con il penalizzare, ai fini del godimento dell’esenzione, i coniugi o le persone legate da unione civile che convivono rispetto a quelle che non convivono, ponendosi in contrasto, oltre che con i già menzionati art. 3 e 53, primo comma, anche con l’art. 31 Cost…”.
Con la sentenza n. 209/2022 la Corte costituzionale ha quindi riscritto le norme delle quali ha dichiarato l’illegittimità costituzionale espungendo dal già richiamato art.13, comma2, quarto periodo, del d. l. n. 201/2011 dopo la parola “il possessore” quelle immediatamente successive “e il suo nucleo familiare.”.
In risposta al quesito, le Sezioni Unite hanno ritenuto: ”rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall’art. 1 comma 173, lett. b) della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 e 53, primo comma Cost., nella parte in cui, nel subordinare il godimento da parte del soggetto passivo dell’agevolazione di cui alla citata norma all’essere l’immobile adibito ad abitazione principale «intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica», stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»”.
Per concludere, l’ICI, al pari dell’IMU, è un’imposta “reale” riferita ad un bene immobile facente parte del patrimonio personale del contribuente.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2022 in materia di IMU ha eliminato il riferimento al nucleo familiare del possessore dell’immobile, ma ha confermato la necessità della compresenza di dimora abituale e residenza anagrafica per beneficiare dell’esenzione.
Ferrante Vittorio Gabelli
Dottore in Giurisprudenza