Cass. civ. sez. VI – 5, ord. 21 febbraio 2020, n. 4587
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18593-2018 proposto da:
M.C.M., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della … SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato …; – ricorrenti –
Contro
COMUNE DI RIETI; – intimato –
avverso la sentenza n. 7412/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
Svolgimento del processo
che:
- M.C.M. e la soc. … srl proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento per omesso pagamento della TASI per l’anno di imposta 2014 riferita all’immobile in comproprietà dei contribuenti ubicato in (OMISSIS).
- La Commissione Tributaria Provinciale di Rieti rigettava il ricorso.
- Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i ricorrenti e l’adita Commissione Tributaria del Lazio rigettava l’appello rilevando che la rendita catastale, sulla cui base si fondava l’atto impositivo, era stata attribuita dalla competente Agenzia del Territorio e gli appellanti erano a conoscenza della rendita dal momento che la stessa risultava dall’atto costitutivo di ipoteca.
- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo. Il Comune di Rieti non si è costituito, restando intimato.
Motivi della decisione
Che:
- Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 -, i contribuenti lamentano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, dell’art. 116 c.p.c., comma 1, e dell’art. 2967 per aver la CTR ritenuto possibile dare per dimostrata la notifica della attribuzione della rendita ai contribuenti nonostante l’atto materiale della notifica non fosse stato acquisito al processo.
- Il motivo è fondato.
2.1 La L. n. 342 del 2000, art. 74, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso decreto legislativo, art. 2, comma 3. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
2.2 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “In tema d’ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14/09/2016, Rv. 640963 – 01); 2.3 Orbene, pur se l’atto attributivo della rendita non ha natura costitutiva ma dichiarativa, è certo che la notificazione dell’attribuzione o della modificazione prevista dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, è condizione di efficacia degli atti impositivi fondati sull’attribuzione della stessa con decorrenza 1 gennaio 2000 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12320 del 15/06/2016, Rv. 640083 – 01).
2.4 I contribuenti sostengono di non aver mai avuto notifica da parte dell’Agenzia del Territorio del provvedimento di attribuzione della nuova rendita e di aver avuto conoscenza della nuova rendita solo nel 2016 con la notifica dell’atto di accertamento del Comune di Rieti.
2.5 La CTR ha ritenuto che la prova della notifica sia evincibile dal numero di protocollo di notifica della rendita risultante certificato catastale estratto a seguito di visura e dalle risultanze dell’atto di costituzione di ipoteca, registrato presso l’Ufficio della conservatoria dei registri immobiliari di Rieti che riportava la rendita catastale di Euro 8.005,08 corrispondente a quella posta a base dell’accertamento.
2.6 Ritiene il Collegio che, poiché la norma sopra richiamata subordina la produzione degli effetti dell’attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l’atto dell’Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento non può essere ricercata aliunde ma deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell’atto ritualmente notificato che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale.
- Il ricorso va, quindi, accolto e la causa non necessitando di altri accertamenti in punto di fatto può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso proposto dal contribuente.
4 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Avuto riguardo all’alterno andamento dei giudizi le spese del merito vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso.
Condanna il Comune di Rieti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 800 per compensi oltre Euro 200 per esborsi rimborso forfettario ed accessori di legge. Compensa tra le parti le spese relative ai giudizi di merito.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2020
COMMENTO:
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4587 del 21 febbraio 2020, ha chiarito alcuni concetti relativi all’efficacia degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati.
Nel caso di specie, i ricorrenti agivano, proponendo ricorso avverso l’avviso di accertamento per omesso pagamento della TASI per l’anno di imposta 2014 riferita ad un loro immobile, in comproprietà.
Rigettato il ricorso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, i ricorrenti proponevano appello, rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale.
Secondo la CTR, la rendita catastale, sulla cui base si fondava l’atto impositivo, era stata attribuita dalla competente Agenzia del Territorio e gli appellanti erano a conoscenza della rendita dal momento che la stessa risultava dall’atto costitutivo di ipoteca.
A questo punto, la contribuente, mediante un unico motivo, proponeva ricorso per Cassazione.
Lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, dell’art. 115 c.p.c., comma 1, dell’art. 116 c.p.c., comma 1, e dell’art. 2967, dato che la CTR aveva ritenuto possibile dare per dimostrata la notifica dell’attribuzione della rendita ai contribuenti, nonostante l’atto materiale della notifica non fosse stato acquisito al processo.
La L. n. 342 del 2000, art. 74, prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui al D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21 e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui allo stesso decreto legislativo, art. 2, comma 3. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai comuni interessati”.
Secondo il consolidato orientamento della Corte “In tema d’ICI, la L. n. 342 del 2000, art. 74, nel disporre che gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell’Agenzia del territorio, si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l’impugnazione ma ciò non esclude l’applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita.” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18056 del 14 settembre 2016).
Secondo quanto affermato dal Collegio, sebbene l’atto attributivo della rendita abbia natura dichiarativa e non costitutiva, è certo che la notificazione dell’attribuzione o della modificazione prevista dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, sia condizione di efficacia degli atti impositivi fondati sull’attribuzione della stessa con decorrenza 1° gennaio 2000 (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12320 del 15 giugno 2016).
I contribuenti negavano di aver ricevuto una notifica da parte dell’Agenzia del Territorio del provvedimento di attribuzione della nuova rendita, sostenendo di averne avuto conoscenza solamente nel 2016 (con la notifica dell’atto di accertamento del Comune di Rieti).
Tuttavia, aveva affermato la CTR che la prova della notifica possa essere evincibile dal numero di protocollo di notifica della rendita risultante certificato catastale, estratto a seguito di visura, e dalle risultanze dell’atto di costituzione di ipoteca, registrato presso l’Ufficio della conservatoria dei registri immobiliari di Rieti che riportava la rendita catastale di Euro 8.005,08 corrispondente a quella posta a base dell’accertamento.
Quindi, secondo la Suprema Corte, poiché la norma sopra richiamata subordina la produzione degli effetti dell’attribuzione della nuova rendita alla notificazione e che da tale momento decorre anche il termine per impugnare l’atto dell’Agenzia del Territorio, la prova della cognizione del nuovo classamento deve essere fornita esclusivamente attraverso la produzione dell’atto ritualmente notificato, che assolve alla funzione tipica ed essenziale di conoscenza legale.
La Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso.
Dott.ssa Eleonora Cucchi
Unicusano- Roma