OMMENTO: In un precedente editoriale pubblicato su questa rivista lo scorso luglio, si era dato conto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n. 172 del 25/07/2023) del decreto di individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU).

Tale decreto, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, appare di vitale importanza per la gestione del tributo maggiormente rappresentativo per la fiscalità locale. L’art. 1, comma 757, primo periodo, della legge n. 160 del 2019 dispone infatti che, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’apposita applicazione resa disponibile nel portale del federalismo fiscale. L’applicazione informatica consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate appunto con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che formerà parte integrante della delibera stessa. La norma prevede inoltre che sempre per mezzo del suddetto decreto siano stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.

 Il decreto in parola, che come detto è stato emanato ai sensi dall’art. 1, commi 756, 757, 764 e 767, della L. n. 160 del 2019,   ha richiesto tre anni per giungere alla sua gestazione, e troverà effettiva applicazione, ai sensi del relativo art. 7, soltanto a decorrere dall’anno di imposta 2024. In ragione della sua portata innovativa e della complessità dell’applicazione informatica, adottata in attuazione delle disposizioni della legge n. 160 del 2019, l’obbligo di utilizzare l’applicazione stessa è stato fissato a partire dall’anno di imposta 2024. Al solo scopo di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, in vista dell’obbligatorietà sancita a decorrere dall’anno prossimo, la stessa è stata però resa disponibile già dallo scorso mese di ottobre 2023.

La portata innovativa del decreto e dello strumento informatico predisposto dal MEF per garantirne la corretta applicazione da parte dei comuni, si interseca inevitabilmente con un altro aspetto particolarmente innovativo nella gestione delle finanziaria degli enti locali, ovvero la recente introduzione dei correttivi ai principi contabili apportati dal  D.M. 25 luglio 2023. La modifica ai principi contabili infatti avendo dettato tempistiche molto stringenti per l’approvazione del bilancio 2024/2026, impone agli uffici tributi ed entrate dei comuni di cimentarsi proprio in questi giorni  nella verifica circa la compatibilità delle aliquote IMU da proporre per l’annualità 2024 rispetto alle fattispecie approvate con il DM 7 luglio 2023 pubblicato nella G.U. 25 luglio 2023, n. 172. Lavoro questo, che è assolutamente necessario porre in essere al fine di garantire previsioni di entrata attendibili nell’elaborazione del bilancio di previsione di prossima approvazione.

L’applicativo in questione, a cui gli enti possono accedere tramite l’apposito portale del Federalismo Fiscale, altro non è che la traduzione in termini informatici delle prescrizioni contenute nell’allegato A del decreto, contenente le diverse fattispecie ammesse ai fini della differenziazione delle aliquote. Nel presente scritto vedremo come sia assolutamente necessario da parte degli uffici tributari degli enti approcciarsi ai contenuti del decreto, ed al relativo applicativo informatico con la massima attenzione e tempestività. 

Volendo entrare nel dettaglio, gli enti, nell’accingersi a determinare le aliquote da porre in approvazione per l’anno 2024 devono porre attenzione principalmente sui seguenti aspetti di maggior rilevanza.

Prima di tutto va posta attenzione sulle fattispecie che, sulla base della normativa della c.d. nuova IMU sopra richiamata, sono state individuate ai fini della diversificazione delle aliquote IMU nel modo seguente:

  1. a) abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
  2. b) fabbricati rurali ad uso strumentale;
  3. c) fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
  4. d) terreni agricoli; 
  5. e) aree fabbricabili; 
  6. f) altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D). 

In secondo luogo, va tenuto in considerazione il fatto che il comune ha facoltà, con delibera di natura regolamentare,  di introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle predette fattispecie esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate nell’allegato A che costituisce parte integrante del citato decreto.

Infine, nell’esercizio di tale facoltà, il comune potrà adottare aliquote differenziate rispetto alle fattispecie principali sopra individuate, esclusivamente nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione. 

In considerazione di quanto fin qui esposto è evidente che non sarà possibile per gli enti discostarsi da quanto contemplato nel citato allegato A del D.M., è pertanto necessario che gli stessi procedano tempestivamente a verificare la rispondenza delle aliquote oggi in essere rispetto ai criteri dettati dal Ministero prima di procedere alla riproposizione delle stesse per il prossimo anno. Qualora infatti una o più aliquote differenziate non dovessero risultare conformi ai criteri anzidetti l’applicativo non consentirà il loro inserimento e le stesse non potranno essere riproposte per il prossimo anno, con conseguente necessità per l’ente di rideterminare l’imposta dovuta ed il relativo gettito.

Proprio a tale fine, nel mese di ottobre 2023 i comuni hanno potuto svolgere una fase di tipo sperimentale, potendo gli stessi solamente testare le funzionalità dell’applicativo informatico e limitandosi a simulare l’elaborazione del “prospetto”. Dal mese di novembre è invece possibile elaborare il Prospetto per l’anno di imposta 2024, e a decorrere dal mese di gennaio 2024, sarà messa a disposizione dei comuni anche la funzionalità di trasmissione del prospetto al MEF, per l’anno di imposta 2024, ai fini della successiva pubblicazione da parte di quest’ultimo sul sito internet www.finanze.gov.it

Entrando poi nel merito degli aspetti prettamente operativi è utile ricordare che i comuni, indipendentemente dal fatto che intendano o meno procedere alla diversificazione delle aliquote, rispetto alle fattispecie principali definite dalla normativa IMU dettata dalla L. 160/2019,  sono in ogni caso tenuti ad elaborare e trasmettere al Dipartimento delle finanze del MEF, lo specifico “prospetto” recante le fattispecie di interesse che vengono selezionate, tramite l’applicazione informatica resa disponibile sul portale del MEF. L’obbligatorietà della redazione del “prospetto” è infatti rafforzata dalla previsione normativa contenuta nell’art. 1, comma 757 della L. 160/2019, in forza della quale le delibere di approvazione delle aliquote che risultino prive del “prospetto”, non sono idonee a produrre effetti per i conseguenti versamenti dei contribuenti. A tal proposito è opportuno evidenziare che con un comunicato dello scorso settembre, il Dipartimento delle finanze del MEF ha reso noto  attraverso la pubblicazione di apposite linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU, le indicazioni operative per l’utilizzo dell’applicazione informatica. 

Riguardo alla tempistica invece, a parte le scadenze legate all’approvazione delle delibere di approvazione delle aliquote, il comune è tenuto a inserire il “prospetto”, per l’anno di riferimento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell’anno stesso nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale in modo che possa essere pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del MEF entro il 28 ottobre.

 Si segnala come gli enti dovranno poi prestare particolare attenzione rispetto  alle conseguenze della eventuale mancata pubblicazione. A tal proposito la normativa dettata dalla L. 160/2019 prevede due distinte ipotesi:

  • nel primo anno in cui l’applicazione del Prospetto diventa obbligatoria (ovvero per l’anno 2024), in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità e nei termini sopra indicati, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 dell’art. 1 della L. n. 160 del 2019. Tali aliquote di base, poi, continueranno ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo dette modalità. 
  • dall’anno successivo a quello di approvazione della delibera secondo le procedure sinora indicate, invece, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si torna al regime ordinario e si applicheranno le aliquote vigenti nell’anno precedente.

Infine, nel caso in cui ci sia discordanza tra il “prospetto” approvato e la delibera di approvazione delle tariffe, o il relativo regolamento di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel “prospetto”. Nel caso invece di erronea indicazione degli estremi della delibera recante un “prospetto” già pubblicato, sono consentite le correzioni degli estremi medesimi e la ritrasmissione dello stesso attraverso l’apposita procedura disponibile all’interno dell’applicazione informatica seguendo le indicazioni che verranno rese note dall’apposita circolare. In tale ipotesi la correzione dei dati di un “prospetto” già pubblicato sarà consentita esclusivamente in caso di difformità tra i dati trasmessi e quelli risultanti dal prospetto effettivamente approvato da parte dell’organo competente.

Da ultimo è interessante ricordare che, in forza dell’art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, le fattispecie individuate dal decreto del 7 luglio possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Quindi, nel caso di clamorose sviste o dimenticanze da parte del MEF oppure per esigenze legate a modifiche normative di contesto, sarà comunque possibile veder integrato l’elenco che, seppur alleggerito rispetto alla moltitudine delle aliquote IMU sino ad oggi in vigore nei comuni italiani, resta comunque molto nutrito. Con la messa a disposizione dell’applicazione informatica i comuni hanno iniziato ad elaborare le loro simulazioni  sulle proprie aliquote, ma da una prima analisi sembra stiano emergendo diverse criticità, legate proprio  alla vastità delle fattispecie differenziabili individuate dal decreto.

Sulla questione si deve tenere in considerazione il fatto che molti enti hanno in passato deliberato aliquote legate a fattispecie decisamente articolate e peculiari che oggi difficilmente possono trovare piena corrispondenza con le ipotesi elencate nell’allegato A del decreto citato e dovranno essere rimodulate in modo da rientrare nelle relative maglie dettate dai principi ispiratori del decreto, con un inevitabile “sfoltimento” delle aliquote approvate. 

Certamente questo andrà a discapito delle politiche fiscali con le quali negli anni le diverse amministrazioni hanno cercato di venire incontro ad esigenze di carattere locale e potrà altresì generare un certo malcontento tra diverse categorie che non potranno più godere di specifiche agevolazioni ma, d’altra parte, tale risvolto era di fatto inevitabile visto l’intento posto dal legislatore nella predisposizione del decreto, volto appunto al raggiungimento di una maggiore omogeneità e semplificazione nell’individuazione delle aliquote IMU dei quasi ottomila comuni italiani.

                                                            Dott. Francesco Foglia