La sezione tributaria civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 24200/2024, ha specificato che gli enti no profit non possono usufruire dell’esenzione IMU in caso di omessa presentazione della dichiarazione anche se l’immobile ha un’utilizzazione mista.

Il caso ha preso avvio a seguito del ricorso per Cassazione promosso da un Comune avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che riconosceva l’esenzione dell’imposta IMU per l’anno 2012 ad un OP.FR., nonostante quest’ultima non avesse provveduto a redigerne la dichiarazione.

La Commissione tributaria Toscana riconosceva l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base di alcune valutazioni:

L’art. 91-bis D. L. 24 gennaio 2012, n. 1 non prevede alcuna decadenza dal diritto al beneficio fiscale per effetto della violazione dell’obbligo dichiarativo, inoltre il contribuente ha la facoltà di dimostrare in sede contenziosa le condizioni del diritto all’esenzione.

Anche in assenza di un utilizzo diretto del bene da parte della contribuente, il diritto all’esenzione restava valido. Come precisato dalla nota ministeriale n. 4/2013, il bene era stato concesso in comodato gratuito ad un altro ente non commerciale riconosciuto dall’autorità ecclesiastica e con i medesimi fini istituzionali volti al perseguimento dell’attività religiosa e di culto. L’ente proprietario e l’ente utilizzatore apparivano quindi identici nei fini e in un rapporto di strumentalità tra loro, vi erano difatti clausole nel comodato che prevedevano la risoluzione immediata del contratto in caso in cui l’ente utilizzatore avesse svolto un’attività diversa da quella di religione e di culto.

Il comune interessato contestava quanto stabilito dalla Commissione tributaria formulando 3 motivi di impugnazione:

In primis una falsa applicazione ad opera del giudice regionale dei decreti applicativi sulla materia. Contrariamente a quanto stabilito dal giudice regionale, per gli enti che intendono godere del beneficio, vi è un obbligo dichiarativo da rispettare in relazione agli anni di imposta contestati attraverso l’apposito modello ministeriale e comunque entro un determinato termine finale.

Il secondo motivo di ricorso riguardava un contrasto in materia di gerarchia delle fonti, l’immobile era difatti concesso per la quasi totalità dei fabbricati in comodato gratuito ad altra associazione e secondo l’orientamento del giudice di legittimità vi deve essere un’utilizzazione diretta del bene. Su questo punto è ravvisabile una mancanza di valore vincolante alla nota ministeriale n. 4/2013.

Infine l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, l’ente utilizzatore non aveva ottenuto il riconoscimento di ente ecclesiastico ma solamente quello di “associazione privata di fedeli”. Doveva quindi essere accertata se l’effettiva attività svolta era commerciale o meno.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dal comune nel suo primo motivo che assume valore assorbente rispetto alle altre censure.

E’ pacifico che la contribuente non abbia effettuato in relazione all’anno d’imposta 2012 la dichiarazione di cui all’art. 91-bis D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, essendo stata presentata solamente dopo la notifica dell’avviso di accertamento e quindi “La questione su cui la Corte è chiamata a fornire risposta è se detta dichiarazione, di cui pure occorre chiarire la natura di atto negoziale o di mera scienza, debba, a pena di decadenza, essere presentata entro un determinato termine”.

Per giungere alle proprie conclusioni, la Corte ha analizzato il quadro normativo di riferimento partendo dalla precedente disciplina in tema di ICI che non prevedeva alcun obbligo dichiarativo volto al conseguimento dell’esenzione dal pagamento dell’imposta prevista dall’art. 7, comma 1 lett. i del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

La disciplina IMU che in materia di esenzioni rinvia al medesimo articolo, ha subito una serie di modifiche culminate con la previsione da parte del legislatore che, ai fini dell’esenzione dell’art. 7, comma 1 lett. D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, vi deve essere la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente da effettuarsi tramite l’apposto modello ministeriale ed in un determinato termine finale, ovvero entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Il legislatore ha inoltre previsto la facoltà per gli enti non commerciale di usufruire dell’esenzione IMU anche nel caso in cui l’immobile abbia un’utilizzazione mista. Rientrano in questa casistica, sia le ipotesi in cui sia possibile identificare l’immobile o le porzioni di immobili adibiti esclusivamente all’attività non commerciale, sia le ipotesi in cui non sia possibile accatastarla autonomamente. Nella seconda ipotesi, l’esenzione spetta in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile che deve risultare da apposita dichiarazione. Il quadro normativo aggiornato è servito ad adeguare la disciplina interna con quella eurounitaria in tema di aiuti di Stato. L’esenzione ICI prevista dall’art. 7, comma 1 lett. D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è stata difatti ritenuta incompatibile dalla Commissione dell’Unione Europea nella decisione 2013/284. 

In definitiva, la disciplina può essere così riassunta: gli enti non commerciali possono usufruire dell’esenzione IMU, anche nel caso in cui l’immobile abbia un’utilizzazione mista, a patto di presentare una dichiarazione da effettuarsi tramite l’apposito modello ministeriale ed entro un determinato termine finale, individuato di regola al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione non deve essere presentata negli anni in cui non vi sono variazioni. Lo scopo di tale obbligo dichiarativo è quello di agevolare l’ente impositore nel controllare la veridicità dei dati comunicati in modo da evitare problematiche in sede di verifica ex post o anche in sede giudiziaria. Inoltre per mezzo della dichiarazione entro un termine perentorio, potranno essere previste le risorse finanziarie sui cui potrà contare il rispettivo comune il tutto a garanzia del buon finanziamento dell’amministrazione pubblica.

Ferrante Vittorio Gabelli

Dottore in Giurisprudenza