Cass. civ., SS.UU., ord., 26.07.2019 n. 20403


FATTI DI CAUSA

  1. La società  XXXXX in liquidazione nel 2017 otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di XXXXXX per il pagamento di alcune fatture relative al contratto di appalto concluso nel 1998, avente ad oggetto la “Rilevazione generale del territorio del comune di Serrara Fontana, agli effetti del censimento delle unità immobiliari – verifica e controllo delle tasse ed imposte comunali”; 2. – Il Comune di Serrara Fontana proponeva opposizione, deducendo che le pretese avanzate avessero ad oggetto il pagamento del compenso per l’attività di riscossione dell’aggio esattoriale, e che non fosse maturato il diritto di credito della società ingiungente non essendosi verificate le condizioni, previste dall’art. 1 del contratto di appalto e cagli artt. 11 e 12 del capitolato, per la riscossione del corrispettivo (ovvero il verificarsi della riscossione effettiva delle somme iscritte nei ruoli tributari ICI, TARSU e ICIAP).
  2. – Alla prima udienza il Comune opponente eccepiva a verbale il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice contabile, e con memoria del febbraio 2018, reiterava  l’eccezione di difetto di giurisdizione; la società opposta sosteneva invece che il compenso dovutole fosse determinato in percentuale sugli avvisi di accertamento emessi a seguito del censimento e approvati dal Comune, e non fosse condizionato all’avvenuta riscossione delle somme intimate.
  3. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli – sezione distaccata di Ischia – rog. n. 276\2017, il Comune di XXXXXX propone regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere del credito per cui è contesa, nei confronti della società CE.R.In. s.r.l. in liquidazione, che non svolge attività difensiva in questa sede. Il Comune ricorrente sostiene che la società operasse come esattore comunale, e che il contratto tra le parti avesse ad oggetto la riscossione di aggio esattoriale. Evidenzia che ciò emerga dalla stessa comparsa di risposta avversaria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove la società opposta qualificava essa stessa la sua pretesa come relativa all’aggio esattoriale, e, per ribattere all’avversaria eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa, precisava appunto che i corrispettivi richiesti con il decreto ingiuntivo erano chiesti a titolo di aggio esattoriale, che ha natura retributiva (Cass. n.3524 del 2018, n. 1311 del 2018), invocando di conseguenza l’applicabilità della prescrizione decennale. Il ricorrente segnala inoltre che la giurisprudenza di legittimità sia uniformemente orientata nel senso che le controversie in materia di aggio esattoriale rientrino nella giurisdizione della Corte dei conti, avendo ad oggetto la verifica contabile dei rapporti di dare e avere tra le parti. Richiama Cass. S.U. n. 15658 del 2006, che ha espresso il seguente principio di diritto “il giudizio relativo alla verifica dei rapporti di dare e avere tra l’ente impositore e la società concessionaria della riscossione nonché del risultato contabile finale di detti rapporti va promosso dinanzi all’autorità competente a giudicare sui rapporti di coloro che abbiano avuto maneggio di denaro dello Stato e di pubblica amministrazione cioè alla Corte dei conti”. – Il regolamento è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380- ter c.p.c.„ del pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice contabile. 
  4. – La Procura generale, sulla base del contenuto della domanda risultante dalla comparsa di risposta della creditrice opposta (riprodotta nel ricorso del Comune) ritiene che le parti abbiano concluso una convenzione avente ad oggetto il rapporto esattoriale e conclude richiamando la giurisprudenza di legittimità, che attribuisce alla giurisdizione contabile la verifica dei rapporti di dare e avere tra l’agente contabile e l’amministrazione. 

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. – La Corte è chiamata a stabilire a quale plesso giurisdizionale devoluta la cognizione della domanda azionata in via monitoria dalla società XXXXX per ottenere dal Comune di XXXXXXX il corrispettivo contrattuale del contratto di appalto concluso tra le parti nel 1998, avente ad oggetto la rilevazione e il censimento degli immobili presenti sul territorio del Comune di XXXXXX, a fine dell’assoggettamento di tutti gli immobili siti nel territorio comunale al pagamento delle tasse ed imposte comunali.
  2. — La giurisdizione appartiene al giudice ordinario, cui spetta di conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano dalla stipulazione del contratta con la P.A. e quindi stabilire se le somme pretese dall’appaltatore come corrispettivo per l’esecuzione del contratto di servizi siano o meno dovute. 
  3. E’ noto che alla Corte dei conti è attribuita una giurisdizione tendenzialmente generale in materia di contabilità pubblica (ancorché secondo ambiti la cui concreta  determinazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore), e che tale giurisdizione riguarda ogni controversia inerente alla gestione di denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici da parte di un agente contabile (da ultimo, Cass. n. 10376 del 2319; Cass., Sez. ti., 7 maggio 2003, n. 6956; Cass., Sez. U., 16 novembre 2016, n. 23302; Cass., Sez. U., 24 dicembre 2018, n. 33362). Si è chiarito che gli elementi essenziali, ma al contempo sufficienti, perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, sono costituiti da carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e dalla natura parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della sua gestione; rimanendo irrilevanti, invece, la natura privatistica dei soggetto affidatario del servizio (Cass., Sez. U., 24  marzo 2017, n. 7663) e il titolo giuridico in forza dei quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (Cass., 1° giugno 2310, n. 13330). In questa prospettiva, è stata riconosciuta la qualifica di agente contabile alla società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, essendo quest’ultima incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento (Cass., Sez. U., 16 novembre 2016, n. 23302, cit.); ed è stata ricondotta di giudizio di conto ogni controversia, tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte ed ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare ed avere e il risultato finale di tali rapporti, rilevandosi che il giudizio di conto tra società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte e ‘ente impositore può essere instaurato, oltre che su  iniziativa officiosa, anche su iniziativa della stessa società concessionaria del servizio di riscossione, allorquando questa pretenda da parte dell’ente pubblico la corresponsione di compensi o la restituzione della cauzione versata (Cass., Sez. U., 18 giugno 2018, n. 16014).
  4. – Tanto premesso, deve escludersi che, nel caso di specie, ricorra la giurisdizione dei giudice contabile. La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petiturn sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass.,, Sez. U., 31 luglio 2018, n.20350). Ora, a controversia pendente dinanzi al giudice del merito non attiene alla riscossione e al versamento delle imposte e tasse, di pertinenza dell’Amministrazione comunale, sugli immobili individuati a seguito del censimento effettuato dalla società XXXXXXX, la quale non risulta investita dei compiti e dei poteri connessi alla riscossione, né concerne l’accertamento della regolarità di un documento contabile in sé e delle gestioni ivi rappresentate e non è qualificabile come agente contabile; essa riguarda, invece – sulla base della documentazione disponibile allo scopo di tale ricostruzione – la spettanza o meno, in favore della società appaltatrice, del corrispettivo per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali di ricognizione e censimento del territorio, per individuare tutti gli immobili ivi esistenti e consentire un maggior gettito comunale attraverso l’assoggettamento agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse comunali di un maggior numero di immobili rispetto a quelli risultanti in precedenza. Il mero fatto che il corrispettivo fosse stato determinato in percentuale sugli avvisi di accertamento emessi a seguito del censimento – come sostiene la società – o eventualmente anche in percentuale delle maggiori riscossioni – come sostiene il Comune – non altera la ripartizione della giurisdizione, atteso che delle riscossioni non risulta comunque che fosse incaricata la XXXXX.  Nel giudizio pendente si è al di fuori del maneggio, da parte dell’appaltatore, di denaro pubblico e non si fa questione alcuna relativamente ai rapporti di dare ed avere conseguenti all’attività di riscossione coattiva delle imposte comunali: avuto riguardo al petitum sostanziale, è in discussione debenza o meno del corrispettivo richiesto dalla società per la prestazione contrattuale resa nell’ambito di un contratto di servìzi.
  5. – E’ dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

Nulla sulle spese, non avendo la XXXX svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2019.


 

COMMENTO

Il procedimento monitorio per il recupero del corrispettivo del contratto di appalto per la rilevazione e il censimento degli immobili comunali, azionato dalla società di riscossione dei tributi locali contro il Comune, non rientra nella giurisdizione contabile, atteso che non riguarda i rapporti dare – avere in relazione alla riscossione e al versamento nelle casse comunali, ma in quella del Giudice ordinario, in ragione della natura privatistica del petitum. 

Nella fattispecie, il Comune ha sollevato un regolamento preventivo di giurisdizione avverso il decreto ingiuntivo del concessionario dei tributi locali. Sosteneva che la società operasse in qualità di esattore comunale e che il corrispettivo fosse l’aggio esattoriale, rientrante nella giurisdizione del Giudice contabile. 

Secondo il Comune, che richiama la costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 15658/2006), le controversie in materia di aggio esattoriale rientrano nella giurisdizione della Corte dei conti, atteso che la verifica dei rapporti dare- avere tra l’Ente impositore e la società concessionaria del servizio della riscossione va promossa dinanzi all’Autorità giudiziaria competente a conoscere i rapporti di coloro che hanno maneggio di denaro della Pubblica Amministrazione, ossia la Corte dei conti. 

Secondo le Sezioni Unite, affinché sussista giurisdizione della Corte dei conti, non solo il soggetto deve rivestire la qualifica di agente contabile, ossia avere in affidamento un servizio con maneggio di danaro pubblico, a prescindere dalla natura privatistica del soggetto affidatario, ma l’oggetto della contesa deve rientrare nei rapporti dare – avere in merito alla riscossione e al versamento nelle casse comunali di imposte e tasse. 

Nella fattispecie, la controversia non rientra nella giurisdizione contabile, atteso che la domanda non ha per oggetto i suddetti rapporti dare- avere, ma riguarda piuttosto la spettanza o meno, in favore della concessionaria, del corrispettivo per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali che derivano dal contratto di appalto, che è materia di cognizione del Giudice ordinario. Con le predette argomentazioni le Sezioni Unite hanno rigettato il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dal Comune.   

Dott. Francesco Rubera