Cass. civ., sez. V, 07.06.2019 n. 15456  


 FATTI DELLA CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. La questione sottoposta a questa Corte dalla Agenzia delle Entrate con l’impugnazione della sentenza della commissione regionale del Lazio in data 10 novembre 2017, n.6428 è se le imposte ipotecaria e catastale relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in trust in parte autodichiarato debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto da essa Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla commissione la quale, confermando la sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittima la pretesa avanzata dall’Agenzia nei confronti di I. O., di F. P. e di G. C., quali disponenti e, la C., anche in veste di trustee del trust istituito con atto registrato il 7 maggio 2012).
  2. Le parti intimate non hanno svolto difese.
  3. La commissione ha richiamato la sentenza di questa Corte n.21614/2016, relativa a fattispecie di trust autodichiarato ed ha affermato che l’atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l’effetto traslativo che ai sensi del d.lgs. 31 ottobre 1990, n.347 costituisce il presupposto di applicazione dell’imposta ipotecaria e dell’imposta catastale in misura proporzionale avendo avuto invece un effetto solo “segregativo”.
  4. L’Agenzia lamenta omesso esame di un fatto decisivo per la controversia costituito da ciò che, nel caso di specie, a differenza che nel caso venuto all’esame della ricordata sentenza 21614/2016, non si tratta di trust autodichiarato in quanto solo uno dei tre disponenti era stato nominato trustee; lamenta inoltre violazione degli artt. 2, 10 d.lgs.347/1990, 1 tariffa allegata al medesimo d.lgs. 2, commi 47, 48, 49, d.l. 262/2006 convertito dalla I. 286/2006.
  5. I due motivi, che possono essere esaminati in modo congiunto perché strettamente connessi, non sono fondati. Questa Corte ha evidenziato che “è illogico” affermare applicabili in misura proporzionale le imposte, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perché a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l’obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza -che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali- si verifica solo al momento del trasferimento finale al beneficiari (così la sentenza n.25478/2015; negli stessi termini le sentenze n.25479/2015, n.25480/2015, n.975/2018 e n.13141/2018). Quanto evidenziato ha, per chiare ragioni, valenza per trust autodichiarati e per trust non autodichiarati. La decisione impugnata si sottrae alle censure.
  6. Il ricorso deve essere rigettato.
  7. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate.

PQM

rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di, Consiglio dell’8 maggio 2019.


 

COMMENTO

L’atto pubblico di conferimento di immobili in trust, dal disponente al trustee, non è soggetto ad imposta ipotecaria e catastale, attesa la natura non traslativa del trasferimento, il cui effetto è semplicemente  segregativo, poiché il diritto del trustee è limitato all’obbligo di destinazione e non implica produzione di ricchezza in capo al trustee, venendo meno l’indice di capacità contributiva, che si manifesta al momento del trasferimento finale ai beneficiari, i quali  con l’acquisto della piena proprietà, che è espressione di ricchezza, diventano soggetti passivi delle imposte proporzionali. La questione è stata decisa dalla Cassazione sez. 5, con sentenza pubblicata in data 07.06.2019, n.15456. L’agenzia delle Entrate, dopo il rigetto dell’appello, motivato sulla natura segregativa e non traslativa del conferimento di beni in trust, quindi, non assoggettabile ad imposta ipotecaria e catastale, proponeva ricorso per Cassazione, ritenendo errata la decisione della CTR, poiché veniva richiamato un principio applicabile solo al trust autodichiarato, ove coincide la figura del disponente con il fiduciario, non rientrante nella fattispecie concreta. Ed invero, il problema era già stato risolto nel trust autodichiarato, ove il settlor e il fiduciario coincidono, con la sentenza 21614/2016 della Cassazione, secondo cui non si verifica l’effetto traslativo. Con il ricorso per Cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha contestato il richiamo espresso della CTR alla sopra indicata sentenza, atteso che nella fattispecie non si tratta di trust autodichiarato.   Secondo la Cassazione, anche nel trust non autodichiarato “è illogico” applicare imposte in misura proporzionale per la trascrizione e la voltura di atti, già sin dal momento del trasferimento dei beni al trustee con l’atto dispositivo, che segue l’atto di costituzione del trust, poiché il trustee ha un diritto limitato e temporaneo che non implica trasferimento di ricchezza, avendo il trasferimento semplicemente natura segregativa. L’art. 11, comma 2, della convenzione dell’Aja del 1985, sancisce tra gli altri: “la separazione dei beni dal patrimonio personale del trustee e la recuperabilità dei beni nel trust, attraverso la revoca degli atti di disposizione compiuti dal trustee in violazione degli obblighi che risultano dall’atto istitutivo del trust”, quale conseguenza dell’effetto segregativo del trust. Ciò significa che il trustee non acquista un diritto pieno ed esclusivo, bensì condizionato al raggiungimento dello scopo del trust e, quindi, limitato al suo ufficio, secondo la volontà del disponente (settlor). A ben vedere, non si tratta, quindi, di un trasferimento di ricchezza suscettibile di essere qualificato quale indice di capacità contributiva che, invece, si manifesta solo allorquando lo scopo del trust si è realizzato con il trasferimento dei beni immobili ai beneficiari. Ciò vale sia per il trust autodichiarato che per il trust non autodichiarato, atteso che solo il trasferimento della piena proprietà è indice di capacità contributiva, poiché trasferisce ricchezza. Con le predette motivazioni, la Cassazione ha affermato il suddetto principio di diritto a prescindere dalla coincidenza di settlor e fiduciario nella stessa persona, caratteristica del trust  autodichiarato.

Dott. Francesco Rubera