D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (Decreto Rilancia Italia): breve disamina.


Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, (Decreto Rilancia Italia) titolato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, interviene con alcune disposizioni, che sono oggetto di questa breve disamina, in materia di fiscalità nazionale e locale. Così in particolare:

Art. 24 (Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP)

In materia di IRAP non è dovuto il versamento del saldo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta.

Non è, altresì, dovuto il versamento della prima rata dell’acconto per l’anno 2020 dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; l’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.

Tale disposizione si applica esclusivamente alle imprese con ricavi fino a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 123 (Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa) .

Con l’abrogazione dell’articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e l’articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si è proceduto alla abolizione totale delle clausole di salvaguardia Iva.

Art. 126  (Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi)

Sono prorogati  i termini relativi alla prosecuzione o inizio della attività di riscossione avente ad oggetto i  versamenti fiscali e previdenziali  in scadenza il 31 maggio, già  rinviati al 30 giugno, per tutti i contribuenti che avevano i requisiti per fruire della precedente sospensione disposta con il Decreto “Liquidità”; tali  versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e con scadenza dell’ultima al 16 dicembre 2020. I versamenti in scadenza nel mese di giugno 2020 dovranno essere eseguiti nei termini ordinari.

E’, altresì, differito al 16 settembre 2020  (anche con pagamento in quattro rate) il  pagamento, in unica soluzione, delle ritenute d’acconto relative al periodo 17 marzo/31 maggio 2020, cui non abbiano provveduto i sostituti d’imposta nei confronti dei contribuenti con ricavi o compensi fino a 400.000 Euro, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Anche in tale ipotesi, il pagamento potrà essere rateizzato, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e con scadenza dell’ultima al 16 dicembre 2020.

Art. 138 (Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020)

L’art. 138 prevede disposizioni finalizzate all’allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

In particolare, relativamente all’IMU è stato abrogato il comma 779 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevedeva che “Per l’anno 2020, i comuni, […] possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 2020”.

Le delibere concernenti le aliquote ed il regolamento dell’imposta per l’anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020. Il termine del 31 luglio 2020 è stabilito dal comma 2, art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

L’art. 138 trova applicazione, oltre che per l’IMU, anche per la TARI, disponendo ai fini dell’allineamento dei termini per l’approvazione delle tariffe e delle relative aliquote con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come già specificato per l’IMU.

Anche relativamente alla TARI è stato abrogato il comma 4 dell’art. 107, D.L. 18/2020, il quale disponeva che: “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’art. 1, comma 683 bis, della L. 147/2013, è differito al 30 giugno 2020”.

In virtù dell’applicazione del citato art. 138, è stata abrogata la richiamata norma dell’art. 1, comma 683 bis, della L. 147/2013, in virtù della quale: “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l’anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all’art. 1, comma 169, della L. 296/2006,  approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”.

Le delibere concernenti le tariffe ed il regolamento della TARI e della Tariffa corrispettiva per l’anno 2020 possono essere approvate entro il 31 luglio 2020, termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2020, come previsto dall’ art. 107, comma 2, D.L. 18/2020.

Art. 144 (Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

I versamenti delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ed a seguito dei controlli formali in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il giorno antecedente l’entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 settembre 2020.

I versamenti delle somme, sempre a seguito dei controlli automatici ed a seguito dei controlli formali, in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del presente decreto ed il 31 maggio 2020, possono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni, o, comunque, effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art. 149. (Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta)

Ai sensi di tale norma, sono sospesi i versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta.

In particolare, sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 dovute con riferimento agli atti ivi indicati :

  1. a) atti di accertamento con adesione;
  2. b) accordo di conciliazione fuori udienza ex art. 48 ed in udienza ex art. 48-bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
  3. c) accordo di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
  4. d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70;
  5. e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione;
  6. f) atti di recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  7. g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

Con riferimento al processo tributario, è prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.

Le disposizioni di cui all’art. 149 si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili sopra richiamati, nonché  agli importi dovuti ai fini delle definizioni agevolate previste per i processi verbali di constatazione, per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, per la definizione delle controversie tributarie e per la regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti.

I versamenti prorogati da tale disposizione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art.152 (Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni)

La norma dispone che, nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto in esame ed il 31 agosto 2020, sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai concessionari della riscossione (soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità ed il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione ed ai concessionari della riscossione.

Art.153 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ovvero nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020,  non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.

 Art. 154 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione)

La norma dispone la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione  dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020.

La disposizione incide particolarmente in riferimento alle concesse dilazioni di cui all’articolo 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Così, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (ovvero decadenza dal beneficio della rateazione; ed intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione) il carico puo’ essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, non più cinque rate, bensì di dieci rate, anche non consecutive.

Il comma 3 dispone, inoltre, che il mancato ovvero insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate, da corrispondere nell’anno 2020, delle definizioni “agevolate” non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l’integrale versamento delle predette rate entro il termine del 10 dicembre 2020.

Relativamente a tali debiti, per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni, possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Art. 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ai sensi del quale “ i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si procede altresì agli invii dei seguenti atti, comunicazioni ed inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a)comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

  1. b) comunicazioni di cui all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  2. c) inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122;
  3. d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  4. e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;
  5. f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 641.

Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al presente comma sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno relativamente:

  1. a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  2. b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  3. c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Con riferimento agli atti sopra indicati e notificati nel 2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell’atto stesso.

 Art. 177 (Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

L’art. 177 dispone la non debenza della prima rata, anno 2020, dell’imposta municipale propria (IMU) relativa al settore turistico, ovvero per:

  1. a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  2. b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e le pensioni) e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi.

L’agevolazione è concessa a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Il terzo comma del citato art.177, prevede l’applicazione delle disposizioni nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.

Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

Le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

L’applicazione dell’esonero riguarda le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, ovvero:

  1. a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

Sempre a  far data dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive) e senza applicazione dell’imposta di bollo.

Per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, alla data e non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali alle attività sopra indicate, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all’art. 21 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, ed all’art. 146 del medesimo decreto, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il quarto comma dell’art. 181, dispone che per la posa in opera delle strutture amovibili sopra descritte, è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi del quale le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee sono rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.

Il quinto comma della norma in esame prevede infine che, per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l’anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Nel caso in cui non venga raggiunta l’intesa espressamente prevista dalla legge entro il termine di trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno e quindi non ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.

Dott.ssa Eleonora Cucchi

Unicusano – Roma