TITOLO III
SANZIONI
Art. 92.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 92-bis.
(((Mancata o irregolare documentazione probatoria)
- E’ soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche’ degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell’articolo 92.))
Art. 93.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 94.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 95.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 96.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
Art. 97.
Morosita’ nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)).
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.
Art. 98.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 99.
Versamento delle ritenute sui dividendi
Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione e’ deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.
Art. 100.
Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi
Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.
Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu’ dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.
Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell’art. 15 del presente decreto.
Le disposizioni dell’art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.
La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi e’ ripartita in ((due rate consecutive)) con le scadenze indicate nell’art. 18.
Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.
Art. 100-bis
((Acconti di imposte sui redditi dell’anno 1974
I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita’ stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.
Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attivita’ delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 ne’ per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa’ cooperative e loro consorzi esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l’ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.
Nei casi di trasformazione o fusione di societa’, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorche’ l’iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.))
Art. 100-ter
((Ammontare degli acconti
Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura:
a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell’art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);
c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;
d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;
e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.
L’aliquota di cui alla lettera a) e’ ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell’anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.
Dall’ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma e’ dedotto un ammontare pari alle ritenute d’acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.))
Art. 100-quater
((Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l’anno 1974
Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l’anno 1974 o per il primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.
Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi imponibili di societa’ ed associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.
Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall’imposta locale sui redditi dovuta per l’anno 1974.
Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15, secondo comma, e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa’ trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della societa’ risultante dalla trasformazione o fusione o della societa’ incorporante.
Se gli acconti d’imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1974 o agli accertamenti d’ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sara’ effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d’imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d’imposta successivo.))
Art. 100-quinquies
Riscossione degli acconti
((Gli acconti d’imposta di cui all’art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non e’ soggetta all’autorizzazione dell’intendente di finanza prevista dall’art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)).
La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il diritto alla riscossione dell’intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.
Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l’annotazione “acconti d’imposta per l’anno 1974”.
Art. 100-sexies
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))
Art. 101.
Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi
I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
Art. 102.
Responsabilita’ solidale e privilegi relativi a tributi soppressi
Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.
Art. 103.
Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato
Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorieta’ dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche’ ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura ((ferma restando l’autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione)).
Art. 104.
Disposizioni abrogate
A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.
Art. 105.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi’, 29 settembre 1973
LEONE
RUMOR – COLOMBO – TAVIANI
– LA MALFA – GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 34. – VALENTINI