*** vigente al 1 Marzo 2018 ***

 

TITOLO II
RISCOSSIONE COATTIVA

((Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI))

Art. 45.

(((Riscossione coattiva).

  1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme

iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo.))

 

Art. 46.

(((Delega ad altro concessionario).

  1. Il concessionario cui e’ stato consegnato il ruolo, se

l’attivita’ di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega puo’ riguardare anche la notifica della cartella.

  1. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a

ruolo e’ eseguito al delegato.))

Art. 47.

(Gratuita’ delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche).

 

  1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari

eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonche’ la trascrizione dell’assegnazione prevista dall’articolo 85 in esenzione da ogni ((tributo)) e diritto. ((57))

  1. I conservatori sono altresi’ tenuti a rilasciare in carta libera

e gratuitamente al concessionario l’elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

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AGGIORNAMENTO (57)

Il  D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193 ha disposto con l’art. 4, comma 1

che  la  modifica  apportata al comma 1 si applica a decorrere dal 1°

luglio 1999.

Art. 47-bis.

(Gratuita’ di altre attivita’ e misura dell’imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili).

 

  1. I competenti uffici dell’Agenzia del territorio rilasciano

gratuitamente ai concessionari ((e ai soggetti da essi incaricati)) le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attivita’ di cui all’articolo 79, comma 2.

  1. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui

vendita e’ curata dai concessionari, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.

Art. 48.

(((Tasse e diritti per atti giudiziari).

  1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed

in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla meta’ e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

  1. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non puo’

abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio.))

Art. 48-bis.

(Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

 

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa’ a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a ((cinquemila))euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e’ inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu’ cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita’ di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa’ per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto. ((94))
  2. Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, l’importo di cui al comma 1 puo’ essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.

 

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AGGIORNAMENTO (94)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l’art. 1, comma 988) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1º marzo 2018.

((Capo II
EPROPRIAZIONE FORZATA

Sezione I
DISPOSIZIONI GENERALI))

Art. 49.

(Espropriazione forzata).

 

  1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo ((…)); il concessionario puo’ altresi’ promuovere azioni cautelari e conservative, nonche’ ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

1-bis. I pagamenti delle somme dovute all’ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell’ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall’ente creditore al concessionario della riscossione. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)).

1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)).

1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 159)).

  1. Il procedimento di espropriazione forzata e’ regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalita’ previste dall’articolo 26.
  2. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione.

Art. 50.

(Termine per l’inizio dell’esecuzione).

 

  1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando e’

inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

  1. Se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica

della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica ((, da effettuarsi con le modalita’ previste dall’articolo 26.)) di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

  1. L’avviso di cui al comma 2 e’ redatto in conformita’ al modello

approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

Art. 51.

(((Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi gia’ iniziati).

  1. Qualora sui beni del debitore sia gia’ iniziato un altro

procedimento di espropriazione, il concessionario puo’ dichiarare al giudice dell’esecuzione di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga e’ esercitata. La dichiarazione e’ notificata al creditore procedente ed al debitore.

  1. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore

procedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l’importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi gia’ iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

  1. Il concessionario puo’ esercitare il diritto di surroga fino al

momento dell’aggiudicazione o dell’assegnazione.))

Art. 52.

(Procedimento di vendita).

 

  1. La vendita dei beni pignorati e’ effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessita’ di autorizzazione dell’autorita’ giudiziaria.
  2. L’incanto e’ tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione.

2-bis. Il debitore ha facolta’ di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 ((, 79 e 80, comma 2, lettera b),)) con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale e’ interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e’ rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso.

((2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facolta’ di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b).

2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi e’ necessita’ di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, puo’ comunque esercitare la facolta’ prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81.))

Art. 53.

(Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione).

 

  1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi ((duecento))giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
  2. Se il pignoramento e’ stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell’ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione.

Art. 54.

(((Intervento dei creditori).

  1. I creditori che intendono intervenire nell’esecuzione debbono

notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell’articolo 499 del codice di procedura civile.

  1. L’intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di

partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

  1. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata

per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l’assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data.))

Art. 55.

(((Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati).

  1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di

procedura civile, il concessionario non puo’ chiedere l’assegnazione dei beni pignorati, ne’ rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona.))

Art. 56.

(((Deposito degli atti e del prezzo).

  1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova

degli adempimenti prescritti dall’articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell’esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.

  1. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la

somma ricavata dalla vendita e’ consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

  1. Se nell’esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi

diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata e’ sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell’esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l’ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l’eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore.))

Art. 57.

(((Opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi).

  1. Non sono ammesse:
  2. a) le opposizioni regolate dall’articolo 615 del codice di

procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilita’ dei beni;

  1. b) le opposizioni regolate dall’articolo 617 del codice di

procedura civile relative alla regolarita’ formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

  1. Se e’ proposta opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi,

il giudice fissa l’udienza di comparizione delle parti avanti a se’ con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell’udienza, l’estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione.))

Art. 58.

(Opposizione di terzi).

 

  1. L’opposizione prevista dall’articolo 619 del codice di procedura

civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

  1. L’opposizione non puo’ essere proposta quando i mobili pignorati

nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a ((loro)) appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore ((o dei medesimi coobbligati)).

  1. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del

debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell’azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprieta’ del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

  1. a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se

presentata;

  1. b) al momento in cui si e’ verificata la violazione che ha dato

origine all’iscrizione a ruolo, se non e’ prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non e’ comunque stata presentata;

  1. c) al momento in cui si e’ verificato il presupposto

dell’iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Art. 59.

(((Risarcimento dei danni).

  1. Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione puo’ proporre azione

contro il concessionario dopo il compimento dell’esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.

  1. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio

anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori.))

Art. 60.

(((Sospensione dell’esecuzione).

  1. Il giudice dell’esecuzione non puo’ sospendere il processo

esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno.))

Art. 61.

(Estinzione del procedimento per pagamento del debito).

 

  1. Salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, il procedimento

di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all’ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce ((la prova dell’avvenuto pagamento)).

((Sezione II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
MOBILIARE))

Art. 62.

(Disposizioni particolari sui beni pignorabili).

 

((1. I beni di cui all’articolo 515, terzo comma, del codice di procedura civile, anche se il debitore e’ costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attivita’ del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito.))

((1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia e’ sempre affidata al debitore ed il primo incanto non puo’ aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.))

  1. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall’articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell’espropriazione presso il debitore ancorche’ i fondi stessi siano affittati.

Art. 63.

(((Astensione dal pignoramento).

  1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o

desistere dal procedimento quando e’ dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 58, comma 3, in virtu’ di titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione puo’ essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.))

Art. 64.

(((Custodia dei beni pignorati).

  1. Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del codice

di procedura civile e dall’articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati e’ affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non puo’ essere nominato custode.

  1. Il concessionario puo’ in ogni tempo disporre la sostituzione

del custode.

  1. In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i

beni pignorati sono presi in consegna dal comune.))

Art. 65.

(((Notifica del verbale di pignoramento).

  1. Il verbale di pignoramento e’ notificato al debitore.
  2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un

suo rappresentante, e’ eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.))

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AGGIORNAMENTO (42)

Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha disposto (con l’art. 5, comma 4, lettera c) che al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, le parole: “alla stessa data” sono sostituite dalle seguenti: “allo stesso anno”.

Art. 66.

(Avviso di vendita dei beni pignorati).

 

  1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario

affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente ((la descrizione dei beni e)) l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo del primo e del secondo incanto.

  1. Il primo incanto non puo’ aver luogo prima che siano decorsi

dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non puo’ aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.

  1. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice puo’

ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita’ commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente.

Art. 67.

(((Incanto anticipato).

  1. Se vi e’ pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando

la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell’esecuzione puo’ autorizzare il concessionario a procedere all’incanto in deroga ai termini previsti dall’articolo 66.))

Art. 68.

(((Prezzo base del primo incanto).

  1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa

o di mercato, il prezzo base del primo incanto e’ determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.

  1. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso

per gli oggetti preziosi, il prezzo base e’ stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi e’ richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.))

Art. 69.

(((Secondo incanto).

  1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del

codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla meta’ del prezzo base del primo incanto.))

Art. 70.

(((Beni invenduti).

  1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il

concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla meta’ del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

  1. I beni rimasti invenduti anche dopo l’applicazione delle

disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l’asporto, e’ invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell’invito.

  1. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non

ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale.))

Art. 71.

(((Intervento degli istituti vendite giudiziarie).

  1. Per l’asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche

registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario puo’ avvalersi degli istituti previsti dall’articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

  1. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalita’ di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante.))

((Sezione III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONE
PRESSO TERZI))

Art. 72.

(((Pignoramento di fitti o pigioni).

  1. L’atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al

debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell’articolo 543 del codice di procedura civile, l’ordine all’affittuario o all’inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

  1. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento si procede,

previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.))

Art. 72-bis.

(Pignoramento dei crediti verso terzi).

 

  1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi puo’ contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:
  2. a) nel termine di ((sessanta))giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
  3. b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L’atto di cui al comma 1 puo’ essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione procedente non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l’indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non e’ soggetto all’annotazione di cui all’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

  1. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72, comma 2.

Art. 72-ter.

(Limiti di pignorabilita’).

  1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall’agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.
  2. Resta ferma la misura di cui all’articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

((2-ter. Ai medesimi fini previsti dai commi precedenti, l’Agenzia delle entrate acquisisce le informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, accedendo direttamente, in via telematica, alle specifiche banche dati dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.))

Art. 73.

(Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi).

 

  1. ((Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se))il terzo, presso

il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o e’ dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell’esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo.

((1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente

articolo puo’ essere effettuato dall’agente della riscossione anche con le modalita’ previste dall’articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita)).

Art. 74.

(Vendita e assegnazione dei crediti pignorati).

 

  1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per

((la riscossione)) dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo.

  1. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso

lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, puo’ cedere il credito all’erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilita’.

  1. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere.

Art. 75.

(((Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni).

  1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le

province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell’esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l’avvenuto pagamento del credito per il quale si e’ proceduto.

  1. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti

corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge.))

Art. 75-bis.

(((Dichiarazione stragiudiziale del terzo).

  1. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1,

l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, puo’ chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che e’ iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

  1. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 e’ fissato un

termine per l’adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All’irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell’agente della riscossione procedente e con le modalita’ previste dall’articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui e’ stata rivolta la richiesta.

  1. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento

dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l’informativa prevista dall’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)).

((Sezione IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
IN
MATERIA
DI
ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE))

Art. 76.

(Espropriazione immobiliare).

 

  1. Ferma la facolta’ di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
  2. a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprieta’ del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;

a-bis) non da’ corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica;

  1. b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
  2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore ((dei beni)), determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passivita’ ipotecarie aventi priorita’ sul credito per il quale si procede, e’ inferiore all’importo indicato nel comma 1.

 

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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l’art. 32, comma 7, lettera a)) che il limite di importo di cui al comma 1 del presente articolo, e’ ridotto a cinquemila euro.

Art. 77.

(Iscrizione di ipoteca).

 

  1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede.

1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo’ iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, ((anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2,)), purche’ l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. (81)

  1. Se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell’articolo 79, il concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all’espropriazione.

2-bis. L’agente della riscossione e’ tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ iscritta l’ipoteca di cui al comma 1. (78)

 

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AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l’art. 7, comma 2, lettera gg-decies)) che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non puo’ iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l’importo complessivo del credito per cui lo stesso procede e’ inferiore complessivamente a:

1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unita’ immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

2) ottomila euro, negli altri casi”.

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AGGIORNAMENTO (81)

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l’art. 3, comma 6) che “La disposizione di cui al comma 1-bis dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Art. 78.

(Avviso di vendita).

 

  1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell’articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:
  2. a) le generalita’ del soggetto nei confronti del quale si procede;
  3. b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
  4. c) l’indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all’articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
  5. d) il giorno, l’ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
  6. e) l’importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d’imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione gia’ maturate;
  7. f) il prezzo base dell’incanto;
  8. g) la misura minima dell’aumento da apportare alle offerte;
  9. h) l’avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell’aggiudicatario;
  10. i) l’ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;
  11. l) il termine di versamento del prezzo di cui all’articolo 82, comma 1;
  12. m) l’ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all’espropriazione e i frutti di essi.
  13. Entro cinque giorni dalla trascrizione l’avviso di vendita e’ notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non puo’ procedersi alla vendita.

((2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma 2, il primo incanto non puo’ essere effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo.))

Art. 79.

(Prezzo base e cauzione).

 

  1. Il prezzo base dell’incanto e’ pari all’importo stabilito a

norma dell’articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ((, moltiplicato per tre)).

  1. Se non e’ possibile determinare il prezzo base secondo le

disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo e’ stabilito con perizia dell’ufficio del territorio.

  1. La cauzione prevista dall’articolo 580 del codice di procedura

civile e’ prestata al concessionario ed e’ fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base. (25)

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AGGIORNAMENTO (25)

Il  D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l’art. 76, comma

1)  che  “Il  limite di cui all’articolo 79, terzo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e’ elevato

a lire 500 mila”.

Art. 80.

(Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita).

 

  1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l’avviso di vendita e’ inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed e’ affisso, a cura dell’ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell’esecuzione e all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

((1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita e’ pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione.))

((2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice puo’ disporre:

  1. a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicita’ commerciale;
  2. b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice puo’ nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e puo’ assegnare ad esso la funzione di custode del bene.))

((2-bis Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non puo’ essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso.))

Art. 81.

(((Secondo e terzo incanto).

  1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di

offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall’avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

  1. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto,

il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto.))

Art. 82.

(((Versamento del prezzo).

  1. L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta

giorni dall’aggiudicazione.

  1. Se il prezzo non e’ versato nel termine, il giudice

dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell’ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l’aggiudicatario inadempiente e’ tenuto al pagamento della differenza.))

Art. 83.

(((Progetto di distribuzione).

  1. Se vi e’ intervento di altri creditori, il concessionario

deposita nella cancelleria del giudice dell’esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate.))

Art. 84.

(((Distribuzione della somma ricavata).

  1. Il giudice dell’esecuzione, se non vi sono creditori

intervenuti, provvede a norma dell’articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.

  1. In caso di intervento di altri creditori, il giudice

dell’esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell’articolo 596 del codice di procedura civile.))

Art. 85.

(Assegnazione dell’immobile allo Stato).

 

  1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il ((prezzo base del terzo incanto)), depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento. (77)
  2. Il giudice dell’esecuzione dispone l’assegnazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale e’ stata disposta l’assegnazione non puo’ essere inferiore a sei mesi.
  3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell’ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell’ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo.

 

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AGGIORNAMENTO (77)

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 – 28 ottobre 2011, n. 281 (in G.U. 1a s.s. 2/11/2011, n. 46) ha dichiarato “l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 85, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo «per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede», anziche’ per il prezzo base del terzo incanto”.

((Capo III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA
DI ESPROPRIAZIONE DI
BENI MOBILI REGISTRATI))

Art. 86.

(Fermo di beni mobili registrati).

 

  1. Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, il concessionario puo’ disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

((2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati e’ avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara’ eseguito il fermo, senza necessita’ di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile e’ strumentale all’attivita’ di impresa o della professione)).

  1. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo e’ soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita’, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo. (65)

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AGGIORNAMENTO (65)

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l’art. 3, comma 41) che “Le disposizioni dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all’emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo’ essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalita’ di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503”.

((Capo IV
PROCEDURE CONCORSUALI

Sezione I
FALLIMENTO E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA))

Art. 87.

(Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo).

 

  1. Il concessionario puo’, per conto dell’Agenzia delle entrate,

presentare il ricorso di cui all’articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  1. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su

iniziativa di altri creditori, e’ dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura.

((2-bis L’agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all’Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalita’ indicate nell’articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell’Agenzia medesima.))

Art. 88.

(((Ammissione al passivo con riserva).

  1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il

credito e’ ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  1. Nel fallimento, la riserva e’ sciolta dal giudice delegato con

decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando e’ inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio e’ stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

  1. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario

liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all’elenco dei crediti ammessi.

  1. Il provvedimento di scioglimento della riserva e’ comunicato al

concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, puo’ proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

  1. Se all’atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione

finale dell’attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell’articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 117 della medesima legge.))

Art. 89.

(((Esenzione dell’azione revocatoria).

  1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla

revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.))

((Sezione II
CONCORDATO PREVENTIVO
E AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA))

Art. 90.

(((Ammissione del debitore al concordato preventivo o all’amministrazione controllata).

  1. Se il debitore e’ ammesso al concordato preventivo o

all’amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attivita’ necessaria ai fini dell’inserimento del credito da esso portato nell’elenco dei crediti della procedura.

  1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il

credito e’ comunque inserito in via provvisoria nell’elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.))

Art. 91.

Espropriazione di navi e aeromobili

 

All’espropriazione di navi e aeromobili si applicano le norme di questo titolo sull’espropriazione immobiliare il termine ad adempiere fissato nell’avviso di mora e’ ridotto a ventiquattro ore.

La trascrizione dell’avviso di vendita deve essere eseguita nei registri e con le modalita’ previste dal codice della navigazione per il pignoramento.

Il prezzo base dell’incanto e’ determinato dal pretore sentito, secondo i casi, il registro navale italiano o il registro aeronautico italiano.

Non e’ applicabile l’art. 87 del presente decreto. ((48))

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nel disporre (con l’art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede piu’ l’art. 91.

Art. 91-bis.

(Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi).

 

  1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprieta’ del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.
  2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresi’, a darne comunicazione al debitore.
  3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo e’ soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita’, i termini e le procedure per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 nel disporre (con l’art. 16, comma 1) la sostituzione del Titolo II non prevede piu’ l’art. 91-bis.

TITOLO III
SANZIONI

Art. 92.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 92-bis.

(((Mancata o irregolare documentazione probatoria)

  1. E’ soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della

maggiore imposta liquidata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, chi, a richiesta dell’ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonche’ degli oneri deducibili, delle detrazioni d’imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l’imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell’articolo 92.))

Art. 93.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 94.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 95.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 96.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

Art. 97.

Morosita’ nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli

 

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2000, N. 74)).

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471.

Art. 98.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 1997, N. 471))

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 99.

Versamento delle ritenute sui dividendi

 

Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell’art. 1 della legge

29 dicembre 1962, n. 1745, la cui distribuzione e’ deliberata anteriormente al 1 gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

Art. 100.

Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi

 

Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del

testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.

Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtu’ dell’art.

82 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e relativi a periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974 rimangono in vigore gli articoli 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

Per i ricorsi proposti dal 1 gennaio 1974 si applicano le

disposizioni dell’art. 15 del presente decreto.

Le disposizioni dell’art. 176 del citato testo unico operano per le

iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1 gennaio 1974.

La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei

ruoli principali e suppletivi e’ ripartita in ((due rate consecutive)) con le scadenze indicate nell’art. 18.

Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi

restano a carico del contribuente.

Art. 100-bis

((Acconti di imposte sui redditi dell’anno 1974

I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi

presentata nell’anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalita’ stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all’anno 1974 o al primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.

Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza

mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attivita’ delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 ne’ per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa’ cooperative e loro consorzi esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1

gli acconti non sono dovuti quando l’ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

Nei casi di trasformazione o fusione di societa’, avvenute

posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorche’ l’iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti.))

Art. 100-ter

((Ammontare degli acconti

Gli acconti d’imposta sono dovuti nella misura:

  1. a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di

categoria B dei soggetti indicati nell’art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

  1. b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di

categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);

  1. c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di

categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

  1. d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza

mobile di categoria C/1;

  1. e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui

redditi dei fabbricati.

L’aliquota di cui alla lettera a) e’ ridotta al 7,50 per cento per

i soggetti indicati negli articoli 6 e 26, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi

imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell’anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

Dall’ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla

lettera c) del primo comma e’ dedotto un ammontare pari alle ritenute d’acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi.))

Art. 100-quater

((Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l’anno 1974

Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di

ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche o dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l’anno 1974 o per il primo periodo d’imposta ricadente nell’anno stesso.

Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi imponibili di societa’

ed associazioni di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

Gli acconti d’imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni

e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall’imposta locale sui redditi dovuta per l’anno 1974.

Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli articoli 15,

secondo comma, e 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle societa’ trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della societa’ risultante dalla trasformazione o fusione o della societa’ incorporante.

Se gli acconti d’imposta sono di ammontare superiore alle imposte,

cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell’anno 1974 o agli accertamenti d’ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, il rimborso sara’ effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d’imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d’imposta successivo.))

Art. 100-quinquies

Riscossione degli acconti

 

((Gli acconti d’imposta di cui all’art. 100-bis sono iscritti in

ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell’anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non e’ soggetta all’autorizzazione dell’intendente di finanza prevista dall’art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)).

La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venire meno il

diritto alla riscossione dell’intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate

speciali cartelle di pagamento recanti l’annotazione “acconti d’imposta per l’anno 1974.

Art. 100-sexies

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576))

Art. 101.

Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi

 

I termini per proporre ricorsi o istanze, pendenti al 1 gennaio

1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Art. 102.

Responsabilita’ solidale e privilegi relativi a tributi soppressi

 

Per i tributi di cui all’art. 100, secondo comma, seguitano ad

applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 103.

Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato

 

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto,

concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l’esecutorieta’ dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonche’ ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura ((ferma restando l’autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate agli esattori circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione)).

Art. 104.

Disposizioni abrogate

 

A decorrere dal 1 gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui

al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

Art. 105.

Entrata in vigore

 

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma addi’, 29 settembre 1973

 

LEONE

 

RUMOR – COLOMBO – TAVIANI

– LA MALFA – GIOLITTI

 

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi’ 15 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 34. – VALENTINI