Cass. civ., sez. V, ord., 29 luglio 2025 n. 21765


FATTI DI CAUSA 

  1. La CGT-2 della Campania con la sentenza n. 5012/14/2023 rigettava l’appello proposto dalla XXX S.p.A., in qualità di concessionario della riscossione del comune di Omissis, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’ IMU dovuta per il 2015, in ragione della intervenuta maturazione del termine decadenziale. 

I giudici di appello osservavano che le censure erano da ritenere infondate in quanto risultava pacifico che l’atto era stato consegnato all’ufficio postale in data 25.03.2021, ma era pervenuto nella sfera di conoscibilità della società contribuente, attraverso l’immissione dell’avviso di deposito nella cassetta postale, in data 30.03.2021 e, quindi, oltre il termine quinquennale così come prorogato, fino al 26.03.2021, dall’art. 67, commi 1 e 4, del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020. 

  1. La XXX S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, illustrato con successiva memoria. 
  2. La YYY s.r.l. è rimasta intimata. 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

  1. Con un unico motivo parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c. violazione e falsa applicazione della legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, degli artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e 149 c.p.c., della legge n. 890 del 1982, art. 4, comma 3, degli artt. 2935 e 2948 c.c., dell’art. 67, comma 1 e 4 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, in quanto la CGT Campania aveva erroneamente ritenuta “prescritta” l’IMU per l’anno 2015, mentre nella vicenda di specie trattavasi di ipotesi di decadenza per la quale vale il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione e, nel caso di specie, l’avviso di accertamento impugnato era stato consegnato per la notifica in data 25 marzo 2021, quindi entro il 26 marzo 2021 (termine scaturito dalla legislazione emergenziale Covid-19).
  1. Il ricorso è fondato. 

2.1. Va richiamato il principio per cui in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria, e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta a pena di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, Rv. 663252 – 01). 

2.2. Occorre, poi, ricordare che il d.l. n. 18 del 2020, art. 67, c. 1, conv. in l. n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (dunque per un periodo di 85 gg.) dei «termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori», ed ha espressamente previsto che «Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159» (c. 4); disposizione quest’ultima che, a sua volta, prevede che «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.» (art. 12, c. 1, cit.). 

2.3. Ed, ancora, ai sensi dell’art. 67, c. 1, cit., sono stati, così, sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori; e detta sospensione, – che riguarda (anche) gli atti di controllo (ad es. delle dichiarazioni) e di accertamento, – si applica nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali), posto che la disposizione non opera alcuna distinzione; detta sospensione opera in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (art. 67, c. 4, cit.) e comporta, allora, che il termine di decadenza (quinquennale) è rimasto sospeso nel periodo sopra indicato (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine. 

2.4. Questa Corte ha, di recente, precisato che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto con il quale il Tribunale, rigettando l’opposizione allo stato passivo presentata dall’Agenzia delle entrate, ha erroneamente rilevato il decorso del termine quinquennale di prescrizione in relazione al periodo intercorrente tra la data di notifica dell’avviso di accertamento e quella di inoltro dell’istanza di insinuazione allo stato passivo, senza considerare il periodo di sospensione collegato all’emergenza Covid). (Cass. Sez. 1, 15/01/2025, n. 960, Rv. 673835 – 01). 

  1. Orbene nella fattispecie il termine decadenziale veniva a perfezionarsi in data 26 marzo 2021 sicché la spedizione del 25 marzo 2021, sulla scorta dei cennati principi, era tempestiva. 
  2. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ai fini di un nuovo esame della controversia -ed anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità – alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. 


COMMENTO –Con l’ordinanza 29 luglio 2025, n. 21765 in commento, la Corte di Cassazione è stata chiamata a risolvere una controversia in tema di IMU 2015 chiarendo, in applicazione delle fonti positive, quale sia il momento determinante della notificazione ai fini della decadenza e quale incidenza produca, sul relativo computo, la sospensione emergenziale prevista dall’art. 67 del d.l. 18/2020.

Il giudizio trae origine dalla sentenza della CGT-2 Campania che aveva ritenuto tardivo l’avviso di accertamento perché pervenuto nella sfera di conoscibilità della contribuente il 30 marzo 2021, sebbene l’ente avesse consegnato l’atto all’operatore postale il 25 marzo 2021.

La Corte accoglie il ricorso del concessionario, rilevando che la fattispecie attiene alla decadenza dall’azione accertativa ex art. 1, comma 161, l. 296/2006 e che, per verificare la tempestività, rileva la data di consegna per la notifica; applicando inoltre la sospensione ex art. 67, il termine quinquennale — che per l’annualità 2015 scadeva al 31 dicembre 2020 — risultava differito al 26 marzo 2021. 

Il percorso argomentativo si apre con il richiamo espresso al principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, come definito dalle Sezioni Unite. In materia di atti di imposizione, la notificazione “trova sempre applicazione” secondo tale principio; ne consegue che, “per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”

La Corte innesta il dictum sul fondamento normativo dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973, chiarendo l’irrilevanza, ai fini che qui interessano, della natura recettizia dell’atto impositivo. 

A questa regola di metodo sul “quando” si collega la ricostruzione del “quanto” incida, sul calendario della decadenza, la sospensione Covid. 

L’ordinanza trascrive il dato letterale dell’art. 67 del d.l. 18/2020 (conv. l. 27/2020): sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 “dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso” degli uffici degli enti impositori, con rinvio — “anche in deroga” all’art. 3, comma 3, l. 212/2000 — all’art. 12, commi 1 e 3, d.lgs. 159/2015, che estende la sospensione ai termini di prescrizione e di decadenza. 

La Corte precisa inoltre che la disciplina si applica “nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche, perciò, agli enti locali)” e che il termine di decadenza “è rimasto sospeso… (pari a 85 gg.) con conseguente proroga (appunto di 85 gg.) dello stesso termine”. 

Il cuore nomofilattico è condensato nella massima, organicamente inserita nel ragionamento: “la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”. 

La Corte richiama a sostegno l’Ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, della Prima Sezione (Rv. 673835-01). In questa luce, nell’odierna fattispecie il termine decadenziale “veniva a perfezionarsi in data 26 marzo 2021 sicché la spedizione del 25 marzo 2021… era tempestiva”. 

Nel solco delle pronunce di legittimità del 2025, la decisione consente di precisare l’assetto vigente: con il provvedimento del Primo Presidente 23 gennaio 2025, n. 1630, la Corte ha già fatto proprio l’indirizzo di Cass. 15 gennaio 2025, n. 960, affermando in via generale che la sospensione di 85 giorni comporta il differimento dei termini in corso ed è applicabile a tutti gli enti impositori, senza distinzioni.

La fonte istituzionale chiarisce che l’art. 67 ha sospeso i termini relativi alle attività impositive e, tramite il rinvio all’art. 12 del d.lgs. 159/2015, ha comportato lo spostamento in avanti delle relative scadenze per una durata corrispondente. 

Sul versante del coordinamento tra regole, la Sezione tributaria — con la sentenza 30 giugno 2025, n. 17668 — ha escluso che il differimento di 85 giorni possa sommarsi alla finestra speciale di notifica dettata dall’art. 157 del d.l. 34/2020 per gli atti “in scadenza” nel 2020: in tali ipotesi, il termine si determina esclusivamente secondo la disciplina speciale, “senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67”. L’indicazione delimita il perimetro applicativo delle due misure emergenziali, riconoscendo la specialità dell’art. 157 rispetto alla regola generale fondata sull’art. 12 del d.lgs. 159/2015.

Ricostruite le premesse, l’applicazione al caso concreto non presenta residui interpretativi. L’avviso IMU riferito all’anno 2015 soggiace alla decadenza quinquennale ex art. 1, comma 161, l. 296/2006; il decorso è stato sospeso dall’8 marzo al 31 maggio 2020, con conseguente proroga di 85 giorni della scadenza, dal 31 dicembre 2020 al 26 marzo 2021; ai fini della tempestività rileva la data di consegna all’operatore per la notificazione (25 marzo 2021). 

La diversa data di conoscibilità (30 marzo 2021) è irrilevante, poiché la verifica della decadenza si effettua, per il notificante, sul momento della consegna. Di qui la cassazione con rinvio della sentenza regionale che aveva confuso la decadenza con la prescrizione e aveva ancorato il termine alla ricezione. 

L’Ordinanza offre così tre punti stabili per l’interpretazione e la prassi. 

In primo luogo, la scissione soggettiva — nella declinazione delle Sezioni Unite — governa anche gli atti impositivi degli enti locali: l’ente soddisfa il termine decadenziale con la consegna all’ufficiale giudiziario o al servizio postale, indipendentemente dalla successiva conoscenza del contribuente. 

In secondo luogo, la sospensione ex art. 67 ha carattere generale e opera come proroga lineare: il termine in corso si sposta in avanti per una durata pari a 85 giorni, applicandosi “nei riguardi di tutti gli enti impositori (anche… agli enti locali)”. 

In terzo luogo, le misure emergenziali non si cumulano oltre il disegno legislativo: quando ricorrono i presupposti dell’art. 157 del d.l. 34/2020, la finestra speciale di notifica assorbe la regola generale e ne esclude l’ulteriore applicazione. 

Le ricadute operative per le annualità anteriori al 2020 sono immediate. Per l’IMU 2015 la scadenza si colloca al 26 marzo 2021 e la tempestività si misura sulla data di consegna entro tale limite; per le annualità successive, il medesimo metodo conduce a scadenze ricalcolate aggiungendo 85 giorni al 31 dicembre del quinto anno, salvo che intervengano discipline speciali ratione temporis non cumulabili. 

L’impostazione corrisponde alla ratio dell’art. 12 del d.lgs. 159/2015 — gestione uniforme degli “eventi eccezionali” sul decorso dei termini — e consente di ricondurre a unità il contenzioso maturato negli ultimi anni. 

In conclusione, l’ordinanza n. 21765/2025 applica in modo coerente tre principi: distingue correttamente tra decadenza dall’azione accertativa e prescrizione del credito; individua, ai fini della tempestività, il momento perfezionativo della notificazione dal lato del notificante secondo la regola della scissione soggettiva; riconosce all’art. 67 del d.l. 18/2020 un effetto di differimento del termine (e non una mera sospensione interna al periodo). 

Nel caso concreto, l’atto è tempestivo perché consegnato all’operatore postale entro la scadenza così ricalcolata; ne consegue la cassazione della decisione che aveva assunto la data di conoscenza del destinatario quale parametro di verifica. 

L’assetto normativo e giurisprudenziale maturato nel 2025 è qui recepito e applicato con continuità, assicurando criteri di computo certi e confermando l’estensione della disciplina emergenziale anche agli enti locali.

Dott. Francesco Foglia