Vigente al: 24-10-2018

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Capo I

Disposizioni in materia di pacificazione fiscale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali e finanziarie indifferibili;

 Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate nelle riunioni del 15 e del 20 ottobre 2018;

 Sulla proposta del Presidente del  Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto  con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

  1.  Il contribuente puo’  definire il contenuto  integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi  dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia  di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita’ produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attivita’ finanziarie all’estero e  imposta sul valore aggiunto. E’ possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non e’ stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno  1997, n. 218.
  2. Le dichiarazioni di cui al  comma 1 devono essere presentate entro  il 31 maggio 2019 con le modalita’ stabilite   da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600 e all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all’articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere  utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917.
  4. In caso  di processo  verbale di constatazione  consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115  e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 puo’ essere presentata  anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui  maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
  5.  Le imposte  autoliquidate  nelle dichiarazioni   presentate, relative a tutte  le violazioni constatate per ciascun  periodo d’imposta, devono essere versate, senza applicazione  delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma   1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro  il 31 maggio 2019.
  6.  Limitatamente  ai debiti relativi   alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo  1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
  7.  La definizione  di cui al comma  1 si perfeziona con  la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i  termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2,  3, 4,

del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E’ esclusa  la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241.

  1. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli  effetti del presente articolo e il competente ufficio procede  alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
  2. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27  luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta  fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui  al comma 1, i termini di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633 e all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
  3. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore  dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono  emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Art. 2

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

  1. Gli avvisi  di accertamento,  gli avvisi di rettifica  e di liquidazione, gli atti  di recupero notificati entro  la data di entrata in vigore del  presente decreto, non impugnati e  ancora impugnabili alla stessa data,  possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per  le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se piu’ ampio, entro il  termine

di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la  data di entrata in vigore del presente decreto.

  1. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di  cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera  b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la  data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme  complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
  2. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli  2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,  sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente  decreto possono essere perfezionati ai sensi dell’articolo 9 del medesimo  decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all’articolo 8, comma  1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
  3. La definizione di cui a commi 1,  2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro  i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, commi 2, 3, 4  del decreto legislativo 19 giugno

1997, n. 218, con un  massimo di venti rate  trimestrali di pari importo. E’ esclusa la compensazione prevista  dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.  In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo  e

il competente ufficio prosegue  le ordinarie attivita’ relative  a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

  1.  Limitatamente  ai debiti relativi   alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall’articolo 114, paragrafo  1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013,

fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso  articolo 114.

  1. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui  all’articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
  2. La definizione perfezionata  dal coobbligato giova in favore degli altri.
  3. Con uno o piu’ provvedimenti del  direttore dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate  le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo.

Art. 3

Definizione  agevolata dei   carichi affidati   all’agente della riscossione

  1. I debiti, diversi da quelli di cui all’articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di  mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro  il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:
  2. a) affidate all’agente della riscossione a titolo di  capitale e interessi;
  3. b) maturate a favore  dell’agente della riscossione,  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di  rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
  4. Le rate previste dal comma 1  scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.  
  5. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono  dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso  del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell’articolo  19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. L’agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i  propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
  7. Il  debitore  manifesta all’agente  della riscossione la sua volonta’ di procedere alla definizione di cui al  comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalita’  e in conformita’ alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla  data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresi’ il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto  dal comma 1.
  8. Nella dichiarazione  di cui al comma 5 il  debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi  in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e  nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio e’ subordinata all’effettivo  perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso  contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
  9. Entro il 30 aprile 2019  il debitore puo’ integrare,  con le modalita’ previste dal  comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
  10. Ai fini  della determinazione  dell’ammontare delle somme  da versare ai sensi del comma 1,  lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi gia’ versati  a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonche’,   ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese  per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di

precedenti pagamenti  parziali, ha gia’ integralmente  corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1,  per beneficiare degli effetti della definizione  deve comunque manifestare la sua volonta’ di aderirvi con le modalita’ previste dal comma 5.

  1. Le somme relative ai  debiti definibili, versate  a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
  2.   A seguito   della presentazione   della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
  3. a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  4. b) sono sospesi, fino alla scadenza  della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti  da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  5. c) non possono essere  iscritti nuovi fermi amministrativi  e ipoteche, fatti salvi quelli gia’   iscritti alla data di presentazione;
  6. d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  7. e)  non possono  essere proseguite   le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  8. f) il debitore non e’ considerato inadempiente  ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  9. Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione  di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di  scadenza di ciascuna di esse.
  10. Il pagamento delle somme dovute per la definizione puo’  essere effettuato:
  11. a)  mediante  domiciliazione  sul conto corrente  eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
  12. b)  mediante  bollettini   precompilati,   che l’agente della riscossione e’ tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al  comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalita’ previste dalla lettera a) del presente comma;
  13. c) presso gli sportelli dell’agente  della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni  di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.  145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le  modalita’

previste dal decreto del Ministro dell’economia e  delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

  1. Limitatamente  ai debiti definibili  per i quali e’ stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
  2. a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente  revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  3. b) il pagamento della prima o unica rata  delle somme dovute a titolo di definizione  determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non  si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
  4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui e’  stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di

prescrizione e decadenza per  il recupero dei carichi oggetto  di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per  i quali la definizione non ha prodotto effetti:

  1. a) i versamenti effettuati sono acquisiti  a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito  dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito  residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attivita’ di recupero;
  2. b) il pagamento non puo’ essere rateizzato ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 602.
  3. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi  affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai  sensi del capo II, sezione

prima, della legge 27 gennaio 2012, n.  3, con la possibilita’ di effettuare  il pagamento del debito, anche falcidiato,  con le modalita’ e nei tempi eventualmente previsti  nel decreto di omologazione dell’accordo o del piano del consumatore.

  1. Sono esclusi dalla definizione di  cui al comma 1 i debiti risultanti  dai carichi affidati agli agenti della   riscossione recanti:
  2. a) le somme dovute a titolo di recupero  di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio, del 13 luglio 2015;
  3. b) i crediti derivanti da pronunce di condanna  della Corte dei conti;
  4. c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  5. d)  le sanzioni  diverse da quelle  irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai  contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
  6. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice  della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente  agli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

  1. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione  di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonche’ in  tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei

crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e  111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

  1. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24,  l’agente della riscossione e’ automaticamente discaricato dell’importo residuo. Al fine di consentire agli  enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti  alle quote discaricate,  lo stesso agente della riscossione trasmette,  anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l’elenco dei debitori che  si

sono avvalsi delle disposizioni di cui al  presente articolo e dei codici tributo per  i quali e’ stato effettuato il versamento. All’articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.  193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  1. All’articolo 1, comma 684, della legge  23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo e’ sostituito dal seguente:  «Le comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli agenti  della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o  cessano di avvalersi delle societa’ del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i  ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli  consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualita’ di consegna partendo dalla piu’ recente, entro il 31 dicembre di ciascun  anno successivo al 2026.».
  2.  Fatto  salvo quanto  previsto dall’articolo  4, l’integrale pagamento, entro il termine  differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 6 e  8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,  in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018,  determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che e’ effettuato in dieci rate consecutive  di

pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre  di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti,  dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A  tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico  dei

debitori interessati,  l’agente della riscossione  invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini  precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze,  anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’articolo 4. Si applicano le  disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresi’, a seguito del  pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).

  1. Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare,  entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento  delle rate differite ai sensi del comma 21.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, i debiti  relativi ai carichi per i quali non e’ stato effettuato l’integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformita’ alle  previsioni del comma 21 non possono essere

definiti  secondo le  disposizioni del  presente articolo  e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai  sensi del comma 5 e’ improcedibile.

  1. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio  2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all’articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il  pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal  fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l’agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di  cui al comma 12, lettera c); si applicano altresi’, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facolta’, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
  2. Possono essere definiti, secondo le disposizioni  del presente articolo, anche i debiti relativi ai  carichi gia’ oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
  3. a) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22  ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
  4. b) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16  ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto  all’integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformita’ al  comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge  n. 148 del 2017.

Art. 4

Stralcio dei debiti fino a mille  euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010

  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore  del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorche’ riferiti  alle cartelle per le quali e’ gia’ intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del  conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via  telematica, in conformita’ alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo  1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
  3. a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in  vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
  4. b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del  presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi  per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata  anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza  anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter  e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. A tal fine, l’agente della riscossione presenta all’ente  creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate  ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l’agente della riscossione e’ autorizzato a compensare  il relativo importo con le somme da riversare.
  5. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste  in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma  1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l’agente  della riscossione

presenta,  entro il 31  dicembre 2019,  sulla base dei  crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze. Il rimborso e’ effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con  onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta e’ presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita’ e nei termini previsti dal secondo periodo.

  1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonche’ alle risorse proprie tradizionali previste  dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul  valore aggiunto riscossa all’importazione.

Art. 5

Definizione  agevolata dei   carichi affidati   all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea

  1.  I debiti  relativi ai  carichi affidati  agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al  31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2,  paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione possono essere estinti  con le modalita’, alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 3, con le seguenti deroghe:
  2. a)  limitatamente  ai debiti relativi  alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014,  il debitore e’ tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b):

  1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di  mora previsti dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;

  2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2  per cento annuo;

  1.    b) entro il 31 maggio 2019 l’agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l’elenco dei singoli carichi compresi  nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l’importo degli interessi di  mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita’;
  2. c) entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica ai debitori  che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai  fini della definizione, nonche’ quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza  di ciascuna di esse;
  3. d) il pagamento dell’unica o della prima rata delle somme  dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la  seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31  luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;
  4. e)  limitatamente  ai debiti relativi  alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;  
  5. f) l’Agenzia delle dogane  e dei monopoli, al fine  di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti  alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base  all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 609/14, specifica richiesta all’agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede  a comunicare, con le stesse modalita’, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in  caso positivo, a fornire l’elenco dei codici tributo per i quali e’ stato effettuato il versamento.

Art. 6

Definizione agevolata delle controversie tributarie

  1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in  cui e’ parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e  grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite,  a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi e’ subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore  della controversia. Il valore della controversia e’ stabilito ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di  soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima   o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata  alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere  definite con il pagamento:
  3. a)  della  meta’ del  valore della  controversia in  caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  4. b) di  un quinto  del valore della  controversia in caso  di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
  5.  Le controversie  relative esclusivamente  alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite  con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia  in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale  non cautelare, sul merito o sull’ammissibilita’ dell’atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di  entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso   di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non e’ dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche  con modalita’ diverse dalla presente definizione.
  6. Il presente articolo si applica  alle controversie in cui il ricorso in primo grado e’ stato notificato alla controparte entro  la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il  processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
  7. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
  8. a) le risorse  proprie tradizionali  previste dall’articolo  2, paragrafo 1, lettera a), delle  decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  9. b) le somme dovute a titolo di recupero  di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio, del 13 luglio 2015.
  10. La definizione si perfeziona con la presentazione della  domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti  ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano  mille euro e’ ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in  un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno  2019 alla data del versamento. E’ esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
  11.  Nel caso  in cui le  somme interessate  dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di  definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia e’ in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018  delle somme di cui al comma 21 dell’articolo 3.
  12. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia  autonoma e’ presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
  13.  Dagli  importi  dovuti ai  sensi del presente  articolo si scomputano quelli gia’ versati a  qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non da’  comunque luogo alla restituzione delle somme gia’ versate ancorche’ eccedenti rispetto a quanto dovuto per  la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce  giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  14. Le controversie definibili  non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta  al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente  articolo. In tal caso il processo e’ sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro  tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di  definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
  15. Per le controversie definibili sono sospesi  per nove mesi i termini di impugnazione, anche   incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonche’ per  la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata  in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
  16. L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalita’ previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego e’ impugnabile entro sessanta giorni  dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia e’ richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale puo’ essere  impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
  17. In mancanza di istanza di trattazione presentata  entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il  processo e’ dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione  della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti  non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.  
  18. La definizione perfezionata dal  coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia  piu’ pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
  19. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore  dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’  di attuazione del presente articolo.
  20. Ciascun ente territoriale puo’ stabilire,  entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla  giurisdizione tributaria in cui e’ parte il medesimo ente

Art. 7

Regolarizzazione  con versamento volontario  di periodi d’imposta precedenti

  1.  Le societa’  e le associazioni  sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI,  possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all’articolo 9,  per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo  di 30.000 euro di imponibile annuo.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresi’ avvalersi:
  3. a) della definizione agevolata degli  atti del procedimento di accertamento prevista dall’articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle  maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l’imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per  cento

delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;

  1. b) della definizione agevolata delle liti pendenti  dinanzi alle commissioni tributarie di cui all’articolo 6 con il versamento del:

  1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per  cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui,  alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

  2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento  delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di  soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria  nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla  data di entrata in vigore del presente decreto;

  3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento  delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza  in giudizio della societa’ o associazione sportiva nell’ultima o unica  pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata  in vigore del presente decreto.

  1. La definizione agevolata di cui al presente articolo e’ preclusa se l’ammontare delle  sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d’imposta,  per il quale e’ stato emesso avviso d’accertamento o e’ pendente reclamo o ricorso, e’

superiore ad  euro 30 mila  per ciascuna imposta,  IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma  la possibilita’ di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti  di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con  le regole ivi previste.

Art. 8

Definizione agevolata  delle imposte di consumo  dovute ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

  1. E’ ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per  i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo,  ai sensi dell’articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento  degli importi dovuti, con le modalita’ stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
  2. Ai fini della  definizione di cui  al comma 1, il soggetto obbligato manifesta  all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la volonta’ di avvalersene, facendo pervenire all’Agenzia stessa,  entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalita’ e in conformita’ alla modulistica che l’Agenzia  medesima pubblica sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la data di pubblicazione delle modalita’ e della  modulistica da parte dell’Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all’Agenzia entro sessanta giorni  dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.
  3.   Nella   dichiarazione   deve essere indicato   l’ammontare dell’imposta dovuta ai  sensi dell’articolo 62-quater, commi  1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504. Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in  parte, agli adempimenti di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  29 dicembre 2014, la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve  altresi’ dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.
  4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione dei  provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma  1 nonche’ delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli  atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo   e’ sospeso    a domanda della    parte diversa dall’Amministrazione  finanziaria, fino al perfezionamento   della definizione di cui al comma 1.
  5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento, entro  sessanta giorni dalla comunicazione, dell’intero importo comunicato dall’Agenzia delle dogane e  dei monopoli ai sensi del comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
  6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della  dichiarazione di cui al comma 2, l’Agenzia delle dogane e  dei monopoli comunica al soggetto obbligato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1.
  7.  L’ammontare   complessivo delle   somme dovute comunicato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata  in caso di pagamento rateale, e’ versato dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell’Agenzia stessa.
  8. Nella dichiarazione, il soggetto  obbligato puo’ esprimere la volonta’ di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile,  delle somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell’articolo 1 della legge  10 giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilita’. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di  versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell’ultima rata non pagata.
  9. La definizione agevolata perde di efficacia,  qualora l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di  prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicita’  dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.

Art. 9

Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale

  1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere  errori od omissioni ed integrare, con le modalita’ previste  dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro  il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,  delle

imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute  e dei contributi previdenziali, dell’imposta regionale sulle  attivita’ produttive e dell’imposta sul valore aggiunto. L’integrazione  degli imponibili e’ ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile

annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e  comunque di non oltre il 30 per cento di quanto gia’ dichiarato.  Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui  e’ possibile l’integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di  100.000 euro, nonche’ in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico  delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’integrazione degli  imponibili e’ comunque ammessa sino a 30.000 euro.

  1. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno  di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
  2. a) un’imposta  sostitutiva determinata  applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un’aliquota pari al  20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali,  delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive;
  3. b) un’imposta sostitutiva determinata applicando  sulle maggiori ritenute un’aliquota pari al 20 per cento;
  4. c) l’aliquota media per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto  tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili,  e il volume d’affari dichiarato, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non e’ possibile  determinare l’aliquota media, si applica l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  5. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:
  6. a) inviare una  dichiarazione integrativa  speciale all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 3  del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322, per uno o piu’ periodi d’imposta per i quali, alla data di entrata in  vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l’accertamento  di cui all’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all’articolo 57 del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  7. b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione  di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi  della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241; il versamento puo’ essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal  caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
  8. Se i  dichiaranti  non eseguono  in tutto o in  parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di  cui al comma 3, lettera b), la dichiarazione integrativa speciale e’  titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili  in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresi’ dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30  per cento delle somme non versate, ridotta alla meta’ in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.
  9. Nella dichiarazione integrativa  speciale di cui al presente articolo non possono  essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli  8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per  il rimborso di ritenute, acconti e crediti d’imposta precedentemente non dichiarati, ne’ per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni  d’imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l’importo dell’eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor  credito spettante in base alla dichiarazione integrativa e’ versata secondo le modalita’ previste dal presente articolo.
  10. Ai soli elementi oggetto dell’integrazione si applica l’articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  
  11. La dichiarazione integrativa speciale  e’ irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di  cui al presente articolo non e’ esperibile:
  12. a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato  le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta  dal 2013 al 2016;
  13. b) se la richiesta e’ presentata  dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche,  inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attivita’ di accertamento amministrativo o di procedimenti  penali, per violazione di norme

tributarie, relativi all’ambito di applicazione  della procedura di cui al presente articolo.

  1.  La procedura  non puo’, altresi’,   essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attivita’ finanziarie e  patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all’articolo  5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno  esercitato l’opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori   redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo  a carico delle societa’ da essi partecipate.
  2. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura  di cui al presente articolo al fine di far emergere attivita’  finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore  provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3  del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e’ punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all’articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 agosto 1990, n. 227. Resta ferma l’applicabilita’ degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell’articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
  3. L’Agenzia delle entrate e gli altri organi dell’Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalita’ per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
  4. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore  dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le  modalita’ di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonche’ sono emanate le ulteriori disposizioni  necessarie per l’attuazione dei precedenti commi.
  5. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma  3, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione,  al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto  Fondo e’ altresi’ eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante   dall’emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze  – Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.

Capo II

Disposizioni in materia di semplificazione fiscale e di innovazione del processo tributario

Art. 10

Disposizioni  di semplificazione  per l’avvio della fatturazione elettronica

  1. All’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto  2015, n. 127, dopo il secondo periodo e’ inserito il seguente:  «Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di  cui ai periodi precedenti:
  2. a) non si applicano se la fattura e’ emessa con le  modalita’ di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione  della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo  1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
  3. b) si applicano con riduzione dell’80 per cento a condizione  che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione  dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».

Art. 11

Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture

  1. All’articolo 21 del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:  
  2. a) al comma 2, dopo  la lettera g) e’ inserita  la seguente: «g-bis) data in  cui e’ effettuata la cessione  di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e’ corrisposto in  tutto o in parte il corrispettivo, sempreche’ tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;
  3. b) al comma 4, il primo periodo e’ sostituito dal  seguente: «La fattura e’ emessa entro dieci giorni    dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.».
  4. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere  dal 1° luglio 2019.

Art. 12

Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse

  1. All’articolo 23 del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma e’ sostituito dal seguente:  «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione,  entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione  delle operazioni. Le fatture di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a  quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».

Art. 13

Disposizioni  di semplificazione  in tema di registrazione  degli acquisti

  1. All’articolo 25 del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:  
  2. a) al primo comma, le parole «Il contribuente  deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle  emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai  beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17,»;
  3. b) al secondo comma, le parole «il  numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.

Art. 14

Semplificazioni in tema di detrazione dell’IVA

  1. Nell’articolo 1, comma  1, del decreto del Presidente  della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo  e’ aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo  precedente puo’ essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a  quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.».

Art. 15

Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica

  1. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto  2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite  dalle seguenti: «o stabiliti».

Art. 16

Giustizia tributaria digitale

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 16-bis:

  1) la rubrica e’  sostituita dalla seguente:  «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;

  2) nel comma 1, il quarto periodo e’ sostituito  dal seguente:

«La comunicazione si intende perfezionata con la  ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;

  3) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi  di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non  sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per  cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di  cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell’articolo 16.»;

  4) il comma 3 e’ sostituito  dal seguente: «3. Le parti,  i consulenti e gli organi tecnici indicati nell’articolo  7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali  i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con    modalita’ telematiche,  secondo le disposizioni  contenute nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013,  n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente  di sezione, se il ricorso e’ gia’ iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato  possono autorizzare il deposito con modalita’ diverse da quelle telematiche.»;

     5) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: «3-bis. I  soggetti che stanno in giudizio senza assistenza   tecnica ai sensi dell’articolo 12, comma 2, hanno facolta’  di utilizzare, per le

notifiche e i depositi, le modalita’ telematiche indicate  nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo  atto difensivo dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le comunicazioni e le notificazioni.»;

  1. b) dopo l’articolo 25, e’ aggiunto il seguente:  

 «Art. 25-bis (Potere di certificazione di  conformita’). – 1. Al fine del deposito e della notifica con  modalita’ telematiche della copia informatica, anche per immagine,  di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento  formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di  cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre 1997, n. 446, attestano la conformita’ della copia al predetto atto secondo le modalita’ di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  1. Analogo potere di attestazione di conformita’ e’  esteso, anche per l’estrazione di copia analogica, agli  atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato  dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell’articolo 14  del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n.  163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria.  Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato  alle comunicazioni telematiche dell’ufficio di segreteria, equivalgono all’originale anche se  privi dell’attestazione di conformita’ all’originale da parte dell’ufficio di segreteria.
  2. La copia informatica  o cartacea munita dell’attestazione  di conformita’ ai sensi dei commi precedenti  equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o  del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
  3. L’estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.  
  4. Nel compimento dell’attestazione di conformita’  i soggetti di cui al presente articolo assumono ad  ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.».
  5. L’articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le  parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalita’ prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai  relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalita’ prescelta da controparte nonche’ dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalita’ analogiche.
  6. In tutti i casi in cui  debba essere fornita la prova  della notificazione o della comunicazione  eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile  fornirla con modalita’ telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono  l’ente

impositore,  l’agente della  riscossione ed i  soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell’articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n.  53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attivita’ assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

  1. La  partecipazione  delle parti all’udienza  pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 546, puo’ avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata  da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo  tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione  con modalita’ tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita’ delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita’ di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega  in audiovisione e’ equiparato all’aula di udienza. Con uno o piu’ provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, sono individuate le regole  tecnico-operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l’udienza pubblica a distanza. Almeno un’udienza per ogni mese e  per ogni sezione e’ riservata alla trattazione di controversie per le quali e’ stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.
  2. Le disposizioni di cui alla lettera a),  numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in  primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art.  25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 26.

Capo III

Altre disposizioni fiscali

Art. 17

Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

  1. All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto  2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal  1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di   cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente  all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione  elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24,  primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019  ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in  ragione della tipologia di attivita’ esercitata.»;
  3. b) al comma 6  le parole «optano  per» sono sostituite  dalla seguente: «effettuano»;
  4. c) dopo il comma 6-bis sono aggiunti i seguenti:

 «6-ter. Le operazioni  di cui all’articolo 22  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuate  nelle zone individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di  concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere documentate, in  deroga al comma 1, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge  10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, nonche’  con l’osservanza delle relative discipline.

 6-quater. I soggetti che effettuano  cessioni di farmaci, tenuti all’invio  dei dati al Sistema tessera sanitaria,   ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei  redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi  3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.  175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo  di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al  Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall’Agenzia delle entrate anche per    finalita’ diverse dall’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 6-quinquies. Negli anni 2019 e 2020 per l’acquisto o  l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la  memorizzazione e la trasmissione di cui al comma 1, al soggetto e’ concesso un contributo complessivamente pari al 50 per cento della spesa sostenuta,  per un massimo di euro 250 in caso di acquisto e di euro 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Il contributo e’ anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed e’  a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d’imposta di  cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita’ attuative, comprese le modalita’ per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonche’ ogni  altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto. Il limite di spesa previsto e’ pari a euro 36,3 milioni per l’anno 2019 e pari ad euro 195,5 milioni per l’anno 2020.».

  1. A decorre dal 1° gennaio 2020:
  2. a) l’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e’ abrogato;
  3. b) all’articolo 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
  4.   al comma 1, le parole «compresi coloro che hanno  esercitato l’opzione di cui all’articolo 2, comma 1,» sono soppresse;
  5.   al comma 2,  dopo le parole  «n. 633» sono aggiunte  le seguenti: «, fatta salva la tenuta del registro di  cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’obbligo di tenuta dei registri ai  fini dell’imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalita’ di cui all’articolo 18, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi dell’articolo 26.

Art. 18

Rinvio lotteria dei corrispettivi

  1. All’articolo 1  della legge 11 dicembre  2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) il comma 540, e’ sostituito dal seguente:  «540. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti,  persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio  di attivita’ di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo  2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione  e’ necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita’  di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.»;
  3. b) il comma 543 e’ abrogato;
  4. c)  il comma  544 e’ sostituito  dal seguente: «544.   Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, sono disciplinante le modalita’ tecniche relative alle  operazioni di estrazione, l’entita’ e il numero dei premi messi a disposizione, nonche’ ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione della lotteria.  Il divieto di pubblicita’ per giochi e scommesse, previsto dall’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica  alla lotteria di cui al comma 540.».
  5. Al fine di  garantire le risorse  finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e  le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria, e’ istituito un Fondo iscritto  nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere  si provvede ai sensi dell’articolo 25.

Art. 19

Disposizioni in materia di accisa

  1.  A decorrere  dal 1°dicembre  2018, al testo  unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nella Tabella A,

al punto 11, nella colonna «Impieghi», il  periodo da «In caso di produzione combinata»  fino a «quinquennio di riferimento» e’ sostituito dal seguente: «In caso di generazione combinata di energia elettrica e calore utile, i quantitativi  di combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

              +————————-+———–+

              |a) oli vegetali non      | 0,194 kg |

              |modificati chimicamente  | per kWh |

              +————————-+———–+

              |        | 0,220 mc  |

              |b) gas naturale       |  per kWh  |

              +————————-+———–+

              |c) gas di petrolio    | 0,173 kg  |

              |liquefatti        |  per kWh  |

              +————————-+———–+

              |        | 0,186 kg  |

              |d) gasolio        |  per kWh  |

              +————————-+———–+

              |e) olio combustibile e   | |

              |oli minerali greggi, | 0,194 kg  |

              |naturali       | per kWh  |

              +————————-+———–+

              |f) carbone, lignite e |        |

              |coke (codici NC 2701, | 0,312 kg  |

              |2702 e 2704)        |  per kWh  |

              +————————-+———–+

  1. All’articolo 3-bis  del decreto-legge 2 marzo  2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) a decorrere dal 1°dicembre 2018, il comma 1 e’ abrogato;
  3. b) nel comma 2, le parole  «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2018».
  4. All’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 24 giugno  2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  agosto 2014, n. 116, nella lettera b), le parole «da adottare entro  il 30 novembre 2018» sono soppresse.

Art. 20

Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari Cooperativi

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 70-ter, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:

«1-bis. Il vincolo finanziario si considera altresi’ sussistente  tra i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un Gruppo Bancario di  cui all’articolo 37-bis del

testo unico di cui al  decreto legislativo 1°  settembre 1993, n.385.»;

  1. b) all’articolo 70-septies, comma 2, e’  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Gruppi IVA costituiti tra i soggetti di  cui al comma 1-bis dell’articolo 70-ter, il rappresentante di gruppo e’ la societa’ capogruppo  di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».
  2. Per l’anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA  da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo  1° settembre 1993, n. 385, ha effetto se presentata entro il 31 dicembre 2018 e se a tale data sussistono i vincoli finanziario, economico  e organizzativo di cui all’articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il vincolo finanziario si considera  sussistere se a tale data e’ stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

Titolo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 21

Ferrovie dello Stato

  1. E’ autorizzata la spesa di 40 milioni di euro  per l’anno 2018 per il finanziamento del contratto  di programma – parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  la societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  2. E’ autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per  l’anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte  investimenti 2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e la societa’ Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi dell’articolo 26.

Art. 22

Fondo garanzia e FSC

  1. Al Fondo di garanzia per le  piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, sono assegnati 735 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si provvede quanto a 300 milioni per  l’anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 gia’ destinate al predetto  Fondo ai sensi dell’articolo 1, comma 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e per la rimanente quota ai sensi dell’articolo 26.

Art. 23

Autotrasporto

  1. Al fine di  favorire gli interventi  per la ristrutturazione dell’autotrasporto e’ incrementata di 26,4 milioni per l’anno 2018 la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui  all’articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:
  2. a) quanto a  10,4 milioni  di euro per l’anno  2018 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo  1, comma 1230 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  3. b) quanto a 16 milioni di euro a mediante  utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai  sensi dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che  alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state riassegnate  ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 16 milioni,  definitivamente al bilancio dello Stato.
  4. In relazione all’articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e’ incrementato di 15 milioni di euro per l’anno 2018 da assegnare  all’autorita’ di sistema portuale del mar ligure occidentale.
  5. All’onere derivante dalle disposizioni di cui  al comma 2, si provvede per 15 milioni di euro mediante  corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato,  entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1997, n. 454 non  utilizzate al termine del periodo di operativita’ delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti sui c/c n. 211390 e n. 211389 accesi presso BNL Spa.

Art. 24

Missioni internazionali di pace

  1.  Al fine  di garantire   la prosecuzione   delle missioni internazionali per l’anno 2018, il fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e’  incrementato di euro 130 milioni per il medesimo anno 2018.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi dell’articolo 26.

Art. 25

Disposizioni  in materia di  CIGS per riorganizzazione  o crisi aziendale

  1.  All’articolo  22-bis, comma  1, del decreto  legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole «organico superiore  a 100 unita’ lavorative e» sono soppresse ed e’ aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi  3 e 5, puo’ essere concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta’ sino al limite massimo di 12  mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero di personale gia’ dichiarato nell’accordo di cui all’articolo 21, comma 5, e si realizzino le condizioni di cui al comma 2.».

Art. 26

Disposizioni finanziarie

  1. Il fondo  per la riduzione  della pressione fiscale  di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013,  n. 147 e’ incrementato di 390,335 milioni di euro per l’anno 2019,  1.639,135 milioni di euro per l’anno 2020, 2.471,935 milioni di euro per l’anno 2021, 2.303,135 milioni di euro per l’anno 2022, 2.354,735 milioni di euro per l’anno 2023, 1.292.735 milioni  di euro per l’anno 2024, 1.437,735 milioni di euro per l’anno 2025, 1.579,735 milioni di euro per l’anno 2026, 1.630,735 milioni di euro per l’anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro  annui a decorrere dall’anno 2028. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.
  2. Il Fondo per  la compensazione  degli effetti finanziari  non previsti a legislazione vigente  conseguenti all’attualizzazione di contributi  pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2,   del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ incrementato di  700 milioni di euro per l’anno 2020, di 900 milioni di euro per l’anno 2021,  di 1.050 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.150 milioni di euro per l’anno 2023. Le predette risorse  sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica.

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16,  comma 4, 17, 18, 20, 21, 22, 24, e dai commi 1 e 2 del presente articolo  e dagli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a) del presente  comma, pari a 1.323.000.000 euro per l’anno 2018, a 462.500.000 euro per l’anno 2019, a  1.872.500.000 euro per l’anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l’anno 2021, a 2.385.700.000 euro  per l’anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l’anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l’anno 2024, a  1.544.600.000 euro per l’anno 2025, a 1.642,600 milioni di euro per l’anno 2026, 1.677,600 milioni di  euro per l’anno 2027 e 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2028 e, che aumentano, ai fini  della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a 1.743.544.737 euro per l’anno 2018, a  481.170.390 euro per l’anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l’anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l’anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l’anno  2022, a 3.551.176.417 euro per l’anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l’anno 2024 e a 1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025,  al 2027, si provvede:
  2. a) quanto a 589.305.117 euro per l’anno 2018,  che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a  818.805.117 euro per l’anno 2018 e a 20.500.000 euro per l’anno 2019,  mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e  ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’elenco 1 allegato  al presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad accantonare e a rendere  indisponibili le suddette somme. Entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e  delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di  spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
  3. b) quanto 150 milioni euro per  l’anno 2018, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio  dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite, nel predetto limite, definitivamente al bilancio dello Stato;
  4. c) quanto a 70 milioni di euro per l’anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell’ambiente  e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota  di 35 milioni, versate all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all’erario. I decreti di cui al comma 3 dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30  del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione  a investimenti con finalita’ ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
  5. d) quanto  a 20 milioni  di euro per l’anno  2018, mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione  di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848. Il Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede   agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale,   per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni Unite,  per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018
  6. e) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante le somme di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legge 30  dicembre 2009, n. 195, iscritte nel conto dei residui nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare  che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario.
  7. f) quanto  a 10 milioni  di euro per l’anno  2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondi  di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »  dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018,  allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
  8. g) quanto a 462.500.000 euro per  l’anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l’anno  2020, a 2.512.800.000 euro per l’anno 2021,  a 2.385.700.000 euro per l’anno 2022, a 2.395.600.000 euro  per l’anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l’anno 2024 e a  1.689.600.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025, che aumentano  in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per  l’anno 2018, a 460.670.390 euro per l’anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l’anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l’anno  2021, a 3.444.868.857 euro per l’anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
  9. h)  quanto  a 23.943.052  euro per l’anno   2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel  conto dei residui del fondo di conto capitale dello stato di previsione  del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 49, comma  2, lettere b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che  sono versate, nell’anno 2018, all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario;
  10. i) quanto a 16,614 milioni di  euro per l’anno 2018, mediante utilizzo   delle somme relative ai    rimborsi corrisposti dall’organizzazione  delle Nazioni Unite, quale corrispettivo  di prestazioni rese dalle Forze armate italiane  nell’ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all’articolo 8,  comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che alla  data di entrata in vigore, del presente decreto-legge non sono ancora riassegnate al fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge  21 luglio 2016, n. 145 e che restano acquisite all’entrata del bilancio dello Stato;
  11. l) quanto a 300 milioni per l’anno 2018  mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 di cui all’articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
  12. m) quanto a  300 milioni di  euro per l’anno 2018,  mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo  1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al Fondo  per le esigenze indifferibili. Conseguentemente, le risorse del fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della  legge n. 190 del 2014, accantonate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, pari a 300 milioni  di euro per l’anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell’indebitamento netto dell’operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza  S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
  13. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate  dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze  e’ autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario,  previa richiesta dell’amministrazione

competente, il Ministero dell’economia e delle finanze puo’  disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l’emissione di ordini  di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 27

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in vigore il giorno successivo  a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 23 ottobre 2018

MATTARELLA

Conte, Presidente del  Consiglio dei ministri

Tria, Ministro dell’economia e  delle finanze

Di  Maio,  Ministro  dello sviluppo economico  e del lavoro e delle politiche sociali   

Toninelli, Ministro    delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Bonafede