Decreto legislativo 24 marzo 2025 n. 33
Testo unico in materia di versamenti e di riscossione.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 2025, n. 71, S.O.
Testo in vigore dal 27 marzo 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2026
Titolo VII
Mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in uno Stato membro UE
ART. 192 Ambito di applicazione (articolo 1 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1.Le disposizioni del presente titolo si applicano ai crediti relativi:
- ai tributi e ai dazi, di qualsiasi tipo, riscossi da uno Stato membro o dalle sue ripartizioni territoriali o amministrative, o per conto di essi, comprese le autorità locali, ovvero per conto dell’Unione;
- le restituzioni, gli interventi e le altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
- i contributi e gli altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
- penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa relative ai crediti di cui alle lettere a), b) e c), per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta, irrogate dalle autorità amministrative competenti in materia di accertamento e di riscossione o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta delle suddette autorità amministrative;
- corrispettivi per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano dazi o tributi;
- interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali l’assistenza reciproca può essere chiesta.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
- ai contributi previdenziali obbligatori dovuti a uno Stato membro o a una ripartizione dello stesso o a organismi di previdenza sociale di diritto pubblico;
- ai corrispettivi diversi da quelli di cui al comma 1, lettera e);
- ai diritti di natura contrattuale quali corrispettivi per pubblici servizi;
- a qualsiasi sanzione pecuniaria di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita.
ART. 193 Definizioni (articolo 2 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1.Ai fini del presente titolo si intende per:
- «autorità richiedente»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che presenta una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 192;
- «autorità adita»: un ufficio centrale di collegamento, un ufficio di collegamento o un servizio di collegamento di uno Stato membro che riceve una domanda di assistenza per uno dei crediti di cui all’articolo 192;
- «ufficio centrale di collegamento»: l’ufficio nazionale responsabile principale dei contatti con la Commissione e con gli altri Stati membri ai fini dell’attività di mutua assistenza;
- «ufficio di collegamento»: l’ufficio nazionale responsabile dei contatti con gli altri Stati membri per l’attività di mutua assistenza relativa ai crediti di cui all’articolo 192, comma 1;
- «persona»:
- una persona fisica;
- una persona giuridica;
- un’associazione di persone priva di personalità giuridica alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici;
- un istituto giuridico di qualunque natura e forma, con o senza personalità giuridica, che possiede o gestisce beni che, compreso il reddito da essi derivato, sono soggetti a uno dei tributi cui si applica il presente decreto;
f. «titolo uniforme (UIPE)»: il titolo che riporta il contenuto del titolo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente e che consente l’esecuzione nello Stato membro adito. Esso costituisce l’unica base per le misure di recupero e le misure cautelari adottate nello Stato membro adito e non è oggetto di alcun atto di riconoscimento, completamento o sostituzione in detto Stato membro;
g. «modulo standard di notifica (UNF)»: il modulo che accompagna la richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro Stato membro e che contiene le informazioni sui documenti da notificare;
h. «per via elettronica»: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
i. «rete CCN»: la piattaforma comune basata sulla rete comune di comunicazione (CCN) sviluppata dall’Unione europea per assicurare tutte le trasmissioni con mezzi elettronici tra l’autorità richiedente di uno Stato membro e l’autorità adita di un altro Stato membro nel settore della fiscalità.
ART. 194 Organizzazione (articolo 3 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1.L’autorità competente per il territorio nazionale è il direttore generale delle finanze.
2. Le autorità nazionali abilitate a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 192, comma 2, sono:
- l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle entrate;
- l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- l’ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze.
3. Gli uffici di collegamento indicati al comma 2, ai fini dell’attività di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 192, comma 1, hanno le seguenti competenze:
- l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle entrate è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi degli articoli 62 e 64 di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- l’ufficio di collegamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi dell’articolo 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- l’ufficio di collegamento del Dipartimento delle finanze è competente a formulare e ricevere una domanda di mutua assistenza per i crediti di cui all’articolo 192, comma 1, relativi ai tributi rientranti nella propria competenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43.
4. Il direttore generale delle finanze designa, con apposito provvedimento, l’ufficio centrale di collegamento, nonché l’ufficio di collegamento di cui al comma 3, lettera c).
5. L’ufficio centrale di collegamento e gli uffici di collegamento indicati al comma 2 sono ricompresi nell’ambito degli uffici già esistenti presso il Dipartimento delle finanze e le Agenzie fiscali.
ART. 195 Assistenza per le richieste di informazioni (articolo 4 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- Gli uffici di collegamento, ciascuno secondo le competenze previste dall’articolo 194, comma 3, forniscono all’autorità richiedente dell’altro Stato membro tutte le informazioni utili per il recupero dei crediti, utilizzando i dati e le notizie acquisiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tale fine, si avvalgono anche dei poteri previsti dall’articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità ed entro i limiti dagli stessi stabiliti. L’ufficio di collegamento di cui all’articolo 194, comma 3, lettera c), si avvale dei suddetti poteri previa autorizzazione del direttore generale delle finanze.
- Le informazioni non sono fornite quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, quando la loro divulgazione può pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico ovvero quando non possono essere ottenute per il recupero di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale.
- Gli uffici di collegamento informano l’autorità richiedente dell’altro Stato membro dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
- Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate dagli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall’articolo 194, comma 3.
ART. 196 Scambio di informazioni senza preventiva richiesta (articolo 5 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- Qualora un rimborso di dazi o imposte, diversi dall’imposta sul valore aggiunto, riguardi una persona stabilita o residente in un altro Stato membro, gli uffici di collegamento possono informare detto altro Stato membro del rimborso che deve essere effettuato.
ART. 197 Presenza negli uffici dell’amministrazione finanziaria di funzionari di altri Stati membri (articolo 6 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- Al fine di una più efficace assistenza reciproca può essere autorizzata, previo accordo e secondo le modalità stabilite dall’Autorità competente italiana, la presenza di funzionari autorizzati dall’autorità richiedente di un altro Stato membro presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria nazionale e durante le indagini amministrative e i procedimenti giurisdizionali.
- I funzionari autorizzati dall’autorità richiedente di un altro Stato membro devono produrre, in qualsiasi momento, un mandato scritto da cui risulti la loro identità e la loro qualifica ufficiale.
ART. 198 Assistenza per le richieste di notifica (articolo 7 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L’autorità richiedente di uno Stato membro può chiedere l’assistenza per la notifica solo:
- se non sia in grado di provvedere direttamente alla notifica conformemente alle norme che disciplinano la notifica dei documenti in questione nello Stato membro in cui essa ha sede;
- qualora tale notifica dia luogo a difficoltà eccessive.
2. La richiesta di notifica formulata da uno Stato membro a un altro Stato membro è accompagnata dal modulo standard di notifica contenente informazioni sui documenti da notificare, approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011.
3. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, su domanda dell’autorità richiedente dell’altro Stato membro, gli uffici di collegamento secondo le competenze previste dall’articolo 194, comma 3, e in base alle norme di legge in vigore nel territorio nazionale, notificano, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al destinatario tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all’articolo 192, comma 1, o il loro recupero, prodotti dallo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, accompagnati dal modulo standard di notifica.
4. L’ufficio di collegamento indicato dall’articolo 194, comma 3, lettera c), per le notifiche pervenute dall’autorità richiedente dell’altro Stato membro si avvale dell’agente della riscossione che esegue l’attività di notifica secondo le disposizioni dell’articolo 102 e la effettuano, all’indirizzo indicato dal suddetto ufficio, entro il termine indicato nel modulo standard di notifica.
5. In caso di omessa o tardiva notifica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. La sanzione non si applica quando la consegna, da parte dell’ufficio di collegamento, dei documenti che devono essere notificati non sia avvenuta almeno due mesi prima della scadenza del termine richiesto per la notifica. All’irrogazione della sanzione amministrativa provvede l’ufficio del Dipartimento delle finanze, designato dal direttore generale delle finanze con il provvedimento di cui all’articolo 194, comma 4.
6. Per le spese di notifica si applicano le previsioni di cui all’articolo 209, comma 3, lettera b). L’attività dell’agente della riscossione è remunerata con un compenso, a carico dell’erario, pari a 12,81 euro per ciascuna notifica effettuata. Tale importo può essere aggiornato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Gli importi relativi a ciascun anno sono corrisposti entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di espletamento delle notifiche. Con provvedimento del direttore generale delle finanze sono stabilite le modalità procedurali per l’affidamento all’agente della riscossione territorialmente competente dell’attività di notifica, nonché per la rendicontazione di tale attività da parte dello stesso agente.
7. Gli uffici di collegamento informano tempestivamente l’autorità richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica e comunicano la data di notifica del documento al destinatario.
8. Le notifiche di tutti i documenti, anche di natura giudiziaria, concernenti i crediti di cui all’articolo 192,comma 1, sono effettuate direttamente dagli uffici o organi nazionali secondo le norme di legge in vigore nel territorio nazionale e, ove non previsto, per raccomandata o per posta elettronica.
9. Qualora si verifichino i presupposti di cui al comma 1, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall’articolo 194, comma 3, effettuano la richiesta di notifica agli altri Stati membri.
ART. 199 Assistenza per il recupero dei crediti (articolo 8 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
1. L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:
- se e fino a quando il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l’espressa richiesta motivata di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;
- quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero, salvo che:
- non vi siano beni utili al recupero nello Stato membro richiedente o che le procedure di recupero non porteranno al pagamento integrale del credito e l’autorità richiedente è in possesso di specifiche informazioni secondo cui l’interessato dispone di beni nel territorio nazionale;
- il ricorso alle procedure di recupero nello Stato membro richiedente sarebbe eccessivamente difficoltoso.
2. Le domande di recupero dei crediti di cui all’articolo 192, comma 1, sono accompagnate dal titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito e costituisce l’unica base per le misure di recupero e le misure cautelari. A tale fine, le autorità richiedenti utilizzano il modulo standard approvato dal regolamento di esecuzione n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011. Il titolo uniforme è compilato sulla base del contenuto del titolo esecutivo iniziale emesso dallo Stato membro richiedente. Un unico titolo uniforme può riguardare anche crediti diversi.
3. Su domanda dell’autorità richiedente dell’altro Stato membro e in forza del titolo uniforme, gli uffici di collegamento, secondo le competenze previste dall’articolo 194, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all’articolo 192, comma 1, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico all’agente della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore generale delle finanze e dei direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.
4. Se il titolo uniforme riguarda crediti diversi, rientranti nella competenza di uffici di collegamento diversi si procede alla riscossione delle somme richieste mediante un unico affidamento all’agente della riscossione per il tramite di un solo ufficio di collegamento, secondo quanto stabilito dal provvedimento di cui al comma 3. Con il medesimo provvedimento è individuato il suddetto ufficio di collegamento.
5. L’agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo indicato dall’ufficio di collegamento competente, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione. Tale comunicazione contiene in allegato il titolo uniforme.
6. In forza del titolo uniforme e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o di altra intimazione, l’agente della riscossione procede, in qualsiasi momento, a espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Sulla base dello stesso titolo, può essere iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 178.
7. Ai fini di cui al comma 6, l’esibizione dell’estratto del titolo uniforme, come trasmesso all’agente della riscossione, con le modalità determinate con il provvedimento di cui al comma 3, tiene luogo, a tutti gli effetti, dell’esibizione dell’atto stesso in tutti i casi in cui l’agente della riscossione ne attesti la provenienza.
8. All’agente della riscossione spetta il rimborso dei costi fissi, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall’articolo 209.
9. Ai fini della procedura di riscossione stabilita dal presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati al titolo uniforme e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le previsioni del presente articolo. Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella parte I, titoli IV, V e VI e nella parte II, titolo I.
10. Nel caso in cui viene richiesto il recupero di crediti relativi a tributi che non sono riscossi nel territorio nazionale si applicano le disposizioni riguardanti le imposte sui redditi e il recupero è affidato all’Agenzia delle entrate.
11. Alle somme oggetto di recupero si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 111 a partire dalla data di ricevimento della domanda di recupero.
12. Per il pagamento delle somme dovute possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli uffici di collegamento informano l’autorità richiedente della concessione delle predette dilazioni o rateazioni.
13. I crediti di cui all’articolo 192, comma 1, non godono del grado di prelazione di crediti analoghi sorti nel territorio nazionale, salvo diverso accordo con gli altri Stati membri.
14. Le somme riscosse a titolo di interessi di mora o a titolo di interessi per le dilazioni o le rateazioni accordate vanno rimesse all’autorità richiedente.
ART. 200 Controversie (articolo 9 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- L’interessato che intende contestare il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito nonché la notifica effettuata dall’autorità competente dello Stato membro richiedente deve adire l’organo competente dello Stato membro richiedente ai sensi delle leggi ivi vigenti. Tali informazioni sono contenute nel titolo uniforme approvato dal regolamento di esecuzione (CE) n. 1189/2011.
- Se nel corso della procedura di recupero, viene promossa un’azione di cui al comma 1 presso l’organo competente nazionale, gli uffici di collegamento provvedono, su segnalazione dei competenti uffici od organi nazionali, a informare l’autorità adita della contestazione, indicando gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.
- Gli uffici di collegamento che ricevono notizia dall’autorità richiedente o dal soggetto interessato dell’avvenuta impugnazione presso l’organo competente in detto Stato membro richiedente, salva istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, dispongono, anche tramite le proprie strutture territoriali, la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo e ne danno comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell’articolo 199, comma 3, all’agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente.
- Su domanda dell’autorità richiedente e, ove si ritenga necessario, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell’articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l’adozione delle misure cautelari.
- Qualora la procedura di recupero di un credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta motivata dell’autorità richiedente di cui all’articolo 199, comma 1, lettera a), e l’esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell’importo recuperato unitamente a ogni ulteriore somma dovuta secondo la legislazione dello Stato adito.
- L’interessato che intende contestare la validità di una notifica effettuata dallo Stato membro adito e gli atti della procedura esecutiva adottata dallo stesso Stato membro deve adire l’organo competente di detto Stato, secondo le disposizioni normative in esso vigenti.
- Qualora sia in corso una procedura amichevole con l’autorità competente dell’altro Stato membro richiedente e l’esito della procedura può influire sull’ammontare e sull’esistenza del credito per il quale è stata richiesta l’assistenza, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, sospendono, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza, le misure di recupero fino alla conclusione della procedura, dandone comunicazione, secondo le modalità stabilite dal provvedimento indicato nell’articolo 199, comma 3, all’agente della riscossione, il quale procede in base alle disposizioni previste dalla normativa vigente. Qualora le misure di recupero siano sospese, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. Gli uffici di collegamento informano l’autorità richiedente dell’avvenuta sospensione.
ART. 201 Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero (articolo 10 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- Qualora si verifichi la necessità, su segnalazione degli uffici e degli organi nazionali competenti, di modificare o di ritirare una domanda di recupero già presentata, gli uffici di collegamento ne danno immediata comunicazione all’autorità adita, precisando i motivi della modifica o del ritiro.
- Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione emessa dall’organo competente a seguito del ricorso a esso presentato dal soggetto interessato ai sensi dell’articolo 200, comma 1, gli uffici di collegamento trasmettono all’autorità adita la suddetta decisione insieme a un nuovo titolo uniforme. Qualora la modifica comporti un aumento dell’importo del credito, gli uffici di collegamento inoltrano all’autorità adita anche una nuova richiesta.
- Gli uffici di collegamento che vengono informati dall’autorità adita di una modifica della domanda iniziale di assistenza che comporta una riduzione dell’importo del credito, procedono, anche tramite le proprie strutture territoriali, sulla base del nuovo titolo uniforme, incaricando l’agente della riscossione a proseguire l’azione avviata per il recupero limitatamente all’importo residuo. A tal fine si applicano le disposizioni dell’articolo 222. Se la modifica della domanda iniziale di assistenza comporta un aumento dell’importo del credito, gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, procedono sulla base del nuovo titolo uniforme alla riscossione dell’ulteriore importo. A tale fine affidano il carico all’agente della riscossione sulla base del nuovo titolo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 199 e 200.
ART. 202 Misure cautelari (articolo 11 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- Gli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, richiedono, ai sensi dell’articolo74 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, l’adozione delle misure cautelari per garantire il recupero di un credito, su domanda dell’autorità richiedente dell’altro Stato membro, qualora il credito o il titolo che consente l’esecuzione nell’altro Stato membro richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l’esecuzione nello Stato membro richiedente e a condizione che l’adozione di misure cautelari sia consentita, in una situazione analoga, anche dalla legislazione nazionale e dalle prassi amministrative vigenti nello Stato membro richiedente.
- Le domande di misure cautelari sono accompagnate dal titolo che consente l’esecuzione nell’altro Stato membro richiedente o dal documento redatto ai fini dell’adozione delle misure cautelari in detto altro Stato. Tale documento ha diretta e immediata efficacia nell’ordinamento interno.
- La domanda di misure cautelari può essere corredata di altri documenti relativi al credito, emessi nello Stato membro richiedente.
- Gli uffici di collegamento informano l’autorità adita del seguito dato alla domanda di misure cautelari.
- Gli uffici di collegamento effettuano la richiesta di adozione di misure cautelari, allegando il titolo esecutivo o, nel caso in cui quest’ultimo non sia stato emesso, il provvedimento o la sentenza che legittimano la richiesta di adozione di misure cautelari.
- Gli uffici di collegamento inviano all’autorità adita, non appena ne siano a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la richiesta.
- Ai fini del presente articolo ogni credito per cui è stata presentata una domanda di misure cautelari è trattato come un credito nazionale, salva diversa disposizione del presente titolo, e si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 199, comma 13, 200 e 201.
ART. 203 Esclusione dell’assistenza (articolo 12 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- L’assistenza per le richieste di informazioni, di notifica, per il recupero dei crediti e per l’adozione di misure cautelari non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a cinque anni; qualora i crediti o i titoli esecutivi siano oggetto di contestazione, tale periodo decorre dalla data in cui nello Stato membro richiedente il credito o il titolo esecutivo non possono essere più oggetto di contestazione.
- Nei casi in cui nello Stato membro richiedente siano stati concessi una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale, il periodo di cinque anni decorre dalla data di scadenza del termine dell’intero pagamento. Tuttavia, in tali casi, l’assistenza non ha luogo se il periodo intercorrente tra la data in cui il credito è divenuto esigibile nello Stato membro richiedente e la data in cui viene fatta la domanda di assistenza è superiore a dieci anni.
- L’assistenza di cui al comma 1 non viene fornita quando l’importo totale del credito o dei crediti indicati all’articolo 192, comma 1, è inferiore a 1.500 euro.
- Gli uffici di collegamento informano l’autorità richiedente dell’altro Stato membro dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda di assistenza.
ART. 204 Disposizioni varie (articolo 13 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- Le richieste di assistenza di cui agli articoli 195, 198, 199 e 202 e qualsiasi altra comunicazione sono inviate per via elettronica, a meno che ciò risulti impossibile per motivi tecnici, utilizzando i moduli standard approvati dalla decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure. Tali moduli sono utilizzati, ove sia possibile, per tutte le comunicazioni successive relative alle suddette richieste. Sono inviati per via elettronica anche il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato membro adito, il documento che consente l’adozione di misure cautelari nello Stato membro richiedente, nonché gli altri documenti relativi al credito.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le informazioni e la documentazione ottenute tramite la presenza negli uffici dell’amministrazione finanziaria nazionale di funzionari autorizzati dell’altro Stato membro.
- Nei casi in cui le comunicazioni non siano effettuate per via elettronica o mediante i moduli standard restano valide le informazioni ottenute e le misure adottate nell’esecuzione di una domanda di assistenza.
- La prescrizione dei crediti è regolata dalle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui sono sorti. Agli effetti della sospensione e dell’interruzione dei termini di prescrizione, gli atti di recupero eseguiti nello Stato membro al quale è stata rivolta la domanda di assistenza che hanno l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo la legislazione vigente in detto Stato membro producono gli stessi effetti nell’ordinamento nazionale a condizione che le disposizioni di diritto interno prevedano i medesimi effetti. Qualora la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non sia prevista dalla normativa interna dello Stato membro adito, gli atti di recupero eseguiti in tale Stato membro in conformità della domanda di assistenza e che, se fossero stati eseguiti dalle autorità nazionali avrebbero avuto l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione secondo le norme di diritto interno si considerano, a tali effetti, posti in essere nell’ordinamento nazionale.
- Le disposizioni di cui al comma 4 non pregiudicano il diritto di adottare provvedimenti di sospensione o interruzione dei termini di prescrizione da parte degli uffici di collegamento, anche tramite le proprie strutture territoriali, secondo la legislazione vigente nell’ordinamento interno.
- L’autorità richiedente e l’autorità adita si informano a vicenda di qualsiasi provvedimento che interrompe o sospende i termini di prescrizione del credito per il quale sono chieste le misure di recupero o le misure https://onelegale.wolterskluwer.it/__document-export/law-entire-document?encodedParams=eyJkb2N1bWVudElkIjoiMTBMWDAwMDA5Nzk2…
- Il presente titolo non pregiudica gli obblighi derivanti dagli accordi o dalle convenzioni bilaterali o multilaterali resi esecutivi nel territorio nazionale che prevedono un’assistenza reciproca più ampia, anche in materia di atti di notifica degli atti giudiziari o extragiudiziari. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dai suddetti accordi o convenzioni si utilizzano le procedure stabilite dal presente testo unico.
- Il Dipartimento delle finanze comunica annualmente alla Commissione europea il numero delle domande di informazioni, di notifica, di recupero e di misure cautelari inviate e ricevute nel corso dell’anno, l’importo dei crediti e l’ammontare di quelli recuperati.
ART. 205 Regime linguistico (articolo 14 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- Le domande di assistenza, i moduli standard per la notifica e i titoli uniformi sono inviati o corredati della traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito. La validità dei suddetti documenti o la validità della procedura non viene pregiudicata qualora alcune parti dei documenti medesimi siano redatte in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali dello Stato membro adito, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano concordato l’adozione di detta altra lingua.
- I documenti per i quali è necessaria una notifica a norma dell’articolo 198 possono essere trasmessi all’autorità adita in lingua italiana.
- Se una richiesta è corredata di documenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, gli uffici di collegamento possono, ove necessario, chiedere all’autorità richiedente la traduzione di tali documenti in lingua italiana o in un’altra lingua concordata con l’altro Stato membro richiedente.
ART. 206 Segreto d’ufficio e uso delle informazioni (articolo 15 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- Le informazioni trasmesse in qualsiasi forma dagli altri Stati membri ai sensi del presente titolo sono coperte dal segreto d’ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione interna. Tali informazioni sono utilizzate ai fini dell’applicazione di misure esecutive o cautelari relative ai crediti previsti dall’articolo 192, comma 1, nonché per l’accertamento e il recupero dei contributi previdenziali obbligatori.
- Le persone debitamente accreditate dall’autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione europea possono accedere alle suddette informazioni solo nella misura in cui ciò sia necessario per l’assistenza, la manutenzione e lo sviluppo della rete CCN.
- L’autorità competente nazionale autorizza l’utilizzazione delle informazioni trasmesse a un altro Stato membro per uno scopo diverso da quelli indicati nel comma 1 nei casi in cui sia prevista nell’ordinamento interno un’analoga utilizzazione.
- Qualora l’autorità richiedente o l’autorità adita ritengano che le informazioni ottenute ai sensi del presente titolo possano essere utili ai fini di cui al comma 1 a un terzo Stato membro, in tale caso le stesse possono trasmetterle a detto terzo Stato membro, purché la trasmissione sia conforme alle norme e procedure previste dal presente titolo. Esse informano lo Stato membro di origine delle informazioni dell’intenzione di condividere le suddette informazioni con un terzo Stato membro. Lo Stato membro di origine delle informazioni può opporsi a tale condivisione entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione dallo Stato membro che desidera condividere le informazioni.
- Nei casi di trasmissione delle informazioni a un terzo Stato membro ai sensi del comma 4, l’autorizzazione per l’utilizzo delle informazioni per uno scopo diverso da quelli previsti dal comma 1 può essere concessa solo dallo Stato membro di origine delle informazioni.
- Le informazioni ricevute in qualsiasi forma ai sensi del presente titolo possono essere utilizzate dalle Autorità amministrative o giudiziarie nazionali nello stesso modo in cui sono utilizzate le informazioni analoghe acquisite nell’ambito dell’ordinamento interno.
ART. 207 Spese (articolo 16 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- L’agente della riscossione recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero in conformità delle disposizioni vigenti nell’ordinamento interno.
- Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l’importo delle spese sia molto elevato o l’operazione rientri nell’ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso. A tal fine, gli uffici di collegamento procedono ad apposite intese con l’autorità richiedente.
- Lo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente. Il direttore generale delle finanze, su indicazione dell’ufficio di collegamento interessato, rappresenta il caso alle autorità competenti dell’altro Stato membro e chiede il rimborso delle spese sostenute, documentando la richiesta.
ART. 208 Disposizioni finanziarie (articolo 19 decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149)
- Dall’attuazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Parte II
Funzionamento del servizio nazionale della riscossione
Titolo I
Funzionamento del servizio nazionale della riscossione
Capo I
Oneri di funzionamento e discarico per inesigibilità
ART. 209 Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1.Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione, a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
3. Sono riversate e acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:
- una quota, a carico del debitore, denominata «spese esecutive», correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
- una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell’ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
- una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell’agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell’andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all’operazione di versamento effettuata dal debitore.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
ART. 210 Pianificazione annuale dell’attività di riscossione (articolo 1 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
- L’Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di riscossione, che le sono affidate dagli enti titolari del credito, secondo procedure, effettuabili anche con logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, pianificate annualmente con la convenzione stipulata tra il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione, anche organizzativa, del sistema di riscossione delle entrate delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, in attuazione degli articoli 13, comma 1, lettera b) e 14, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la predetta pianificazione è adottata sentita la Conferenza unificata.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 211 Discarico automatico o anticipato (articolo 3 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1.Le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
2. In ogni caso, l’Agenzia delle entrate-Riscossione può trasmettere in qualsiasi momento all’ente titolare del credito, telematicamente e con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 1, la comunicazione di discarico anticipato delle quote che le sono state affidate dal 1° gennaio 2025 e per le quali la stessa ha rilevato:
- la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
- mediante accesso effettuato, prima del discarico, ai sensi dell’articolo 224, comma 2, l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti;
- la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso.
3. Gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la riconsegna anticipata dei carichi a esso affidati e non ancora riscossi, a eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all’articolo 212, comma 1. Modalità e termini della richiesta sono stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La facoltà di cui al primo periodo è esercitata:
- dopo il ventiquattresimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi già affidati alladata dell’8 agosto 2024;
- tra il ventiquattresimo e il trentesimo mese successivo a quello della presa in carico, quanto ai carichi affidati successivamente alla data dell’8 agosto 2024.
4. A seguito del discarico o dell’esercizio della facoltà prevista dal comma 3, gli enti creditori possono chiedere all’agente della riscossione la documentazione disponibile, relativa all’attività di riscossione svolta, se necessaria per l’esercizio del diritto di credito. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti i termini di presentazione ed evasione, in via telematica, di tali richieste, anche in relazione al numero di carichi interessati, nonché le specifiche tipologie di atti e documenti da fornire; relativamente ai carichi di cui al comma 3, lettera a), tali decreti sono adottati tenendo anche conto dell’analisi effettuata dalla commissione costituita ai sensi dell’articolo 215, comma 1.
ART. 212 Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti (articolo 4 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1.In deroga a quanto previsto dall’articolo 211, sono temporaneamente escluse dal discarico automatico e sono separatamente evidenziate nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell’articolo 226, comma 1, lettera d), le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:
- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali;
- tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell’articolo 105 o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
2. Relativamente alle quote di cui al comma 1 il discarico automatico si determina il 31 dicembre del quinto anno successivo:
- a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a);
- a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b).
ART. 213 Riaffidamento dei carichi (articolo 5 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Fino alla prescrizione del diritto di credito, il cui termine di decorrenza è computato dall’ultimo atto notificato anteriormente al discarico automatico, la riscossione coattiva delle somme discaricate può essere:
- gestita direttamente dall’ente creditore;
- affidata dall’ente creditore a uno dei soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge, o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l’attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui alla parte I, titolo VI;
- riaffidata per due anni dall’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale.
2. Il riaffidamento di cui al comma 1, lettera c), è volto all’esercizio da parte dell’Agenzia delle entrateRiscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 108 e 144, ovvero dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
3. Nei casi di cui al comma 2:
- l’azione di recupero è preceduta, ove previsto, dalla notificazione dell’avviso di intimazione di cui all’articolo 146;
- se, al termine del biennio, pendono procedure esecutive o concorsuali ovvero sono in corso pagamenti derivanti dalla conclusione degli accordi previsti dal codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al predetto decreto legislativo 12 gennaio 2019, 14, oppure dalle dilazioni di cui all’articolo 105 o dall’adesione agli istituti agevolativi previsti dalla legge, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è legittimata a continuare a svolgere gli adempimenti di competenza fino all’estinzione delle predette procedure e all’incasso delle somme pagate, anche in forma dilazionata, dal debitore;
- le somme riaffidate e non riscosse nel biennio sono eliminate dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore secondo le specifiche disposizioni contenute nelle norme contabili del comparto di riferimento.
4. Le condizioni di cui al comma 1, lettera c), sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione entro dodici mesi dalla data dell’8 agosto 2024. L’adesione a tali condizioni è comunicata dall’ente creditore all’Agenzia entro i successivi dodici mesi.
5. In caso di discarico anticipato e comunque fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, l’ente creditore, se ha conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, può, entro il predetto termine, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, riaffidare le somme discaricate all’Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicandole i beni del debitore da aggredire. In tal caso, se l’azione di riscossione si rivela infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del riaffidamento, ferma l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettera a), e all’articolo 212. Il riaffidamento opera mediante adesione dell’ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dall’Agenzia delle entrate-Riscossione.
ART. 214 Verifiche, controlli e responsabilità dell’agente della riscossione (articolo 6 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche avvalendosi della Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione a quanto previsto nella pianificazione annuale di cui all’articolo 210, nell’ambito della verifica dei risultati di gestione prevista dalla convenzione di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. L’ente creditore effettua il controllo di conformità dell’azione di recupero dei crediti di cui al comma 1:
- rispetto agli adempimenti di cui all’articolo 226, comma 1, lettere a), b) e d), per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- rispetto agli adempimenti di cui all’articolo 226, comma 1, lettere b) e d), posti in essere a decorreredall’8 agosto 2024, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024. Relativamente alle stesse quote e alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a tale ultima data trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di individuazione delle quote automaticamente discaricate da sottoporre a controllo, nonché le modalità, anche solo telematiche, di effettuazione del controllo, fermo restando che:
- per i crediti tributari erariali, le quote sottoposte a controllo sono comprese in una percentuale tra il 2 e il 6 per cento di quelle oggetto di discarico nell’anno di riferimento del controllo;
- per i restanti crediti, la percentuale di cui alla lettera a) è contenuta nella misura massima del 5 per cento di quelle oggetto di discarico nell’anno di riferimento del controllo.
4. L’attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell’ente creditore all’Agenzia delle entrate Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento. In tale occasione, l’ente creditore può altresì chiedere la trasmissione, entro centoventi giorni, della documentazione, analogica o digitale, relativa alle quote da sottoporre al controllo.
5. In caso di mancato rispetto dell’articolo 226, comma 1, lettera d), l’ente assegna all’agente della riscossione un termine non inferiore a tre mesi per la trasmissione dei flussi informativi omessi.
6. Nei casi in cui, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025, dal mancato rispetto delle previsioni dell’articolo 226, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, oppure, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024, dal mancato rispetto delle previsioni dell’articolo 226, comma 1, lettera b), relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia derivata la prescrizione dello stesso diritto, l’ente notifica, a pena di decadenza, apposito atto di contestazione all’agente della riscossione entro centottanta giorni decorrenti:
- dalla comunicazione di avvio del procedimento;
- ovvero, qualora sia richiesta la documentazione, dalla trasmissione della stessa o dall’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla richiesta.
7. L’atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l’esposizione analitica delle circostanze previste dal comma 6. L’agente della riscossione può produrre osservazioni entro novanta giorni dalla notificazione dell’atto di contestazione.
8. L’ente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni, notifica all’agente della riscossione un provvedimento a carattere definitivo di accoglimento, ovvero di rigetto delle predette osservazioni.
9. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento definitivo di rigetto di cui al comma8, l’agente della riscossione può definire la controversia mediante pagamento, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di una somma pari a un ottavo dell’importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi legali decorrenti dal termine ultimo per la notificazione della cartella o degli altri atti di recupero coattivo, ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere alla Corte dei conti. Decorso tale termine, in mancanza di definizione agevolata o di ricorso, la somma dovuta dall’agente della riscossione è pari a un terzo dell’importo del carico affidato, con aggiunta dei predetti interessi legali.
10. Le omissioni, le irregolarità e i vizi verificatisi nello svolgimento dell’attività di riscossione non comportano l’avvio di giudizi di responsabilità previsti dal codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, salvo che in presenza di dolo e con l’eccezione, altresì, dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:
- dell’articolo 226, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto dicredito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- dell’articolo 226, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data dell’8 agosto 2024, la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024.
11. Le disposizioni del comma 10 si applicano anche nei casi di riaffidamento ai sensi dell’articolo 213,commi 1, lettera c), e 5.
12. Le disposizioni sulla definizione agevolata di cui al comma 9 non si applicano alle quote riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. In caso di mancato ricorso alla Corte dei conti, la somma dovuta dall’agente della riscossione è pari all’importo del carico affidato, con aggiunta degli interessi di cui al predetto comma 9.
ART. 215 Disposizioni relative al magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-riscossione (articolo 7 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è costituita una commissione composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, anche a riposo, che la presiede, e un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento delle finanze e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del predetto Ministero, nonché un rappresentante delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. La commissione, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, procede all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-Riscossione e, sentiti altresì gli enti previdenziali che hanno affidato carichi agli agenti della riscossione e acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, relaziona conseguentemente al Ministro dell’economia e delle finanze, proponendogli le possibili soluzioni, da attuare con successivi provvedimenti legislativi, per conseguire il discarico di tutto o parte del predetto magazzino, in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro, entro il:
- 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.
3. Ai componenti della commissione prevista dal presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza ovvero altri emolumenti, comunque denominati, neppure nella forma del rimborso spese.
ART. 216 Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate dal 1° gennaio 2025 (articolo 8 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1. Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215,si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.
2. A partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, le quote di cui al comma1 sono sottoposte alla verifica, da parte dell’ente, della conformità dell’attività di recupero alle disposizioni previste dall’articolo 226, comma 1, lettere a), b) e d). Nei soli casi di cui all’articolo 211, comma 2, le quote oggetto della comunicazione di discarico anticipato possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.
3. Le quote di cui al comma 1 non sottoposte alla verifica entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello dell’affidamento sono discaricate a tale ultima data.
4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica di cui al comma 2 e sono separatamente evidenziate dall’agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell’articolo 226, comma 1, lettera d), le quote di cui al comma 1 per le quali:
- alla data del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
- nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre del quinto anno successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell’articolo 105, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio, ovvero, nel predetto periodo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi.
5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall’ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall’ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione. In assenza di verifica le quote di cui al presente comma sono discaricate.
6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5, alle quote non riscosse, affidate all’agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, e le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell’articolo 213.
ART. 217 Trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589, del Consiglio, del 13 luglio 2015, affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 (articolo 9 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1.Le disposizioni del presente capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 211, comma 1, 212 e 215 si applicano anche alle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, affidate agli agenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.
2. In caso di mancata riscossione delle quote del presente articolo entro il 31 dicembre 2031, l’ente sottopone tali quote alla verifica della conformità dell’attività di recupero alle disposizioni previste dall’articolo 226, comma 1, lettere b) e d). Nei soli casi di cui all’articolo 211, comma 2, le quote oggetto della comunicazione ivi prevista possono essere sottoposte immediatamente alla predetta verifica.
3. Le quote di cui al presente articolo non verificate entro il 31 dicembre 2033 sono discaricate a tale ultima data.
4. Restano temporaneamente escluse dalla verifica e sono separatamente evidenziate dall’agente della riscossione nei flussi informativi trasmessi ai sensi dell’articolo 226, comma 1, lettera d), le quote del presente articolo per le quali:
- alla data del 31 dicembre 2031, è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali;
- nel periodo tra la data di affidamento del carico e il 31 dicembre 2031 sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero sono intervenute dilazioni ai sensi dell’articolo 105, o derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla stessa data del 31 dicembre 2031, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio.
5. Per le quote di cui al comma 4, lettera a), la verifica è effettuata dall’ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di cessazione della sospensione, ovvero di conclusione della procedura; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data. Per le quote di cui al comma 4, lettera b), la verifica è effettuata dall’ente nel periodo compreso tra il 31 dicembre del quinto anno e il 31 dicembre del settimo anno successivi a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio, ovvero di revoca della sospensione; in assenza di verifica nello stesso periodo, le medesime quote sono discaricate a tale ultima data.
6. Successivamente al discarico di cui ai commi 3 e 5, alle quote non riscosse, affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015 e le risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, si applicano le disposizioni dell’articolo 213.
ART. 218 Disposizioni particolari relative al rimborso delle spese per le procedure esecutive relative ad annualità pregresse (articolo 1, commi 684 e 685, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono regolate le modalità per l’erogazione dei rimborsi all’agente della riscossione, a fronte delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, concernenti le procedure esecutive effettuate dall’anno 2000 all’anno 2010, da corrispondere in quote costanti e tenuto conto dei tempi di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità.
- In deroga a quanto disposto dal comma 1, la restituzione all’agente della riscossione delle stesse spese, maturate negli anni 2000-2013, per le procedure poste in essere per conto dei comuni, è effettuata a partire dal 30 giugno 2018, in venti rate annuali di pari importo, con onere a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, l’agente della riscossione presenta, entro il 31 marzo 2015, un’apposita istanza al Ministero dell’economia e delle finanze.
Capo II
Adempimenti contabili
ART. 219 Termini di riversamento delle somme riscosse (articolo 22 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; articolo 9 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; articolo 42, comma 7-novies, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)
- L’agente della riscossione riversa all’ente creditore le somme riscosse entro il decimo giorno successivo alla riscossione. Per le somme riscosse attraverso Poste italiane S.p.a. e le banche il termine di riversamento decorre dal giorno individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali il termine di riversamento decorre dal giorno successivo allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
- In caso di versamento di somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall’agente della riscossione, quest’ultimo ne offre la restituzione all’avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell’eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l’avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l’agente della riscossione riversa le somme eccedenti all’ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato né facilmente identificabile, all’entrata del bilancio dello Stato, a esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
- La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell’importo della quota a carico del debitore, determinata ai sensi dell’articolo 209, comma 3, lettera b), trattenuta dall’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
- Resta fermo il diritto di chiedere, entro l’ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 2 all’ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 2 e riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
- Per le somme versate con mezzi diversi dal contante la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1 è determinata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
- L’agente della riscossione è tenuto a eseguire i versamenti delle somme riscosse ai sensi della parte I, titolo I, capo III, per conto di enti diversi dallo Stato ai singoli aventi diritto entro il giorno 27 di ciascun mese per le somme riscosse dal 1° al 15 dello stesso mese ed entro il giorno 12 di ciascun mese per le somme riscosse dal 16 all’ultimo giorno del mese precedente.
- Non sono soggette a esecuzione forzata le somme incassate dagli agenti della riscossione e destinate a essere riversate agli enti creditori ai sensi del presente articolo e dell’articolo 26.
ART. 220 Obbligo di contabilizzazione (articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e articolo 13 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
- L’agente della riscossione rende la contabilità delle riscossioni mediante ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti anche con sistemi informatici; le modalità e i termini sono individuati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
- Le modalità con le quali le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano all’agente della riscossione le somme iscritte a ruolo pagate dai debitori sono stabilite con convenzioni approvate con il decreto previsto dall’articolo 219, comma 1.
- Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabiliti gli adempimenti degli uffici e dell’agente della riscossione in ordine allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato e alla resa delle contabilità di cui al comma 1.
- L’agente della riscossione tiene la contabilità delle somme riscosse e di quelle versate ai sensi della parte I, titolo I, capo III, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la resa della contabilità amministrativa di cui all’articolo 252 del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché le notizie di accertamento e di riscossione di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 239.
ART. 221 Conto giudiziale (articolo 25 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- Nel bimestre successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, l’agente della riscossione rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell’articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l’utilizzo di sistemi informatici, con le modalità individuate con decreto ministeriale.
ART. 222 Somme iscritte a ruolo riconosciute indebite (articolo 26 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1. Se le somme iscritte a ruolo, pagate dal debitore, sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica dell’effettuazione del rimborso l’agente della riscossione, che, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all’avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero a indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.
2. L’agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
- immediatamente, in caso di presentazione dell’avente diritto presso i propri sportelli;
- entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell’importo delle relative spese.
3. L’ente creditore restituisce all’agente della riscossione le somme anticipate ai sensi del comma 1, corrispondendo sulle stesse gli interessi legali a decorrere dal giorno dell’effettuazione del rimborso al debitore.
4. Le modalità di esecuzione dei rimborsi e di restituzione all’agente della riscossione delle somme anticipate sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Se le somme iscritte a ruolo sono riconosciute indebite prima del pagamento del debitore, si rettifica il ruolo secondo modalità definite nel decreto previsto dal comma 4.
6. Gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quelle previste dai commi da 1 a 5.
Capo III
Accesso ai dati rilevanti ai fini della riscossione mediante ruolo e relativo trattamento
ART. 223 Trattamento di dati personali (articolo 3, comma 29, decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248)
- L’attività svolta dall’agente della riscossione nazionale ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali costituisce adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- L’attività svolta dall’agente della riscossione nazionale nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionalicostituisce, altresì, «motivo di interesse pubblico rilevante», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dell’articolo 2sexies, comma 2, lettera i), del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.
- Il trattamento di dati personali eseguito dall’agente della riscossione nazionale è consentito nei limiti diquanto stabilito dall’articolo 2-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- Qualora il trattamento eseguito dall’agente della riscossione nazionale abbia a oggetto le particolaricategorie di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, o i dati personali di cui all’articolo 10 del medesimo regolamento, è consentito nei limiti di quanto statuito dagli articoli 2-sexies e 2-octies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 224 Accesso ai dati (articolo 18 decreto legislativo 13 aprile 1999,112; articolo 35, commi da 25 a 26-bis decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; articolo 3, comma 3, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225)
- Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, l’agente della riscossione è autorizzato ad accedere, gratuitamente e anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
- Ai medesimi fini, l’agente della riscossione è altresì autorizzato ad accedere e utilizzare le informazionidisponibili presso il sistema informativo del Ministero dell’economia e delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salve le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.
- Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, sentito il garanteper la protezione dei dati personali, sono stabiliti i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà indicate nei commi 1 e 2 e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori.
- L’agente della riscossione può procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 nel rispetto delle indicazioni fornite agli interessati nell’informativa di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, pubblicata sul proprio sito web istituzionale.
- Agli stessi fini di cui al comma 1, i dipendenti dell’agente della riscossione, previa autorizzazionerilasciata dai rispettivi direttori regionali, possono trattare i dati di cui l’Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
- In caso di morosità nel pagamento di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a25.000 euro, l’agente della riscossione, previa autorizzazione dei direttori regionali e al fine di acquisire copia di tutta la documentazione utile all’individuazione dell’importo dei crediti di cui i debitori morosi sono titolari nei confronti di soggetti terzi, può esercitare le facoltà e i poteri previsti dagli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- Ai medesimi fini di cui al comma 5, l’agente della riscossione può altresì accedere a tutti i restanti dati rilevanti, presentando apposita richiesta, anche in via telematica, ai soggetti pubblici o privati che li detengono, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i predetti dati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni.
- Ai fini dell’attuazione dei commi 5 e 7, l’Agenzia delle entrate individua in modo selettivo i dipendentidell’agente della riscossione che possono utilizzare e accedere ai dati.
- A decorrere dal 1° gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è autorizzata ad accedere e utilizzare i dati di cui al presente articolo per i propri compiti di istituto.
Capo IV
Adempimenti e obblighi dell’agente della riscossione
ART. 225 Segreto d’ufficio (articolo 35 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso dell’agente della riscossione in ragione delle attività relative al servizio nazionale della riscossione sono coperti da segreto d’ufficio.
- I terzi di cui l’agente della riscossione si avvale per l’esercizio della sua attività sono tenuti al segreto di ufficio e sono responsabili del trattamento dei dati ai fini del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, 196 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
ART. 226 Adempimenti dell’Agente della riscossione (articolo 2 decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)
1.A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate-Riscossione svolge le attività di cui all’articolo 210, relativamente alle quote affidatele, assicurando:
- la salvaguardia del credito con un tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento,secondo quanto previsto dall’articolo 102, ovvero dall’articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico oppure nel più ampio termine che consegue dalle norme di legge che disciplinano gli effetti di eventi eccezionali;
- il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione del credito, effettuato con le modalità dicui alla lettera a);
- la gestione delle attività di recupero coattivo conformemente a quanto pianificato annualmente ai sensidell’articolo 210;
- la trasmissione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente.
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ART. 227 Conservazione degli atti (articolo 37 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- L’agente della riscossione deve conservare i ruoli e gli altri atti della gestione fino alla data del discarico.
- Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabilite particolari modalitàdi conservazione dei ruoli e degli atti di cui al comma 1.
ART. 228 Chiamata in causa dell’ente creditore (articolo 39 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- L’agente della riscossione, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.
ART. 229 Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell’agente della riscossione (articolo 5-octies decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)
- L’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente mediante l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dal 21 dicembre 2021.
ART. 230 Determinazione dei giorni festivi (articolo 40 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- Ai fini dello svolgimento del servizio nazionale della riscossione, la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge.
Capo V
Personale addetto alle attività di riscossione
ART. 231 Rappresentanza dell’agente della riscossione (articolo 41 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
1.Il legale rappresentante dell’agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano, nel compimento degli atti inerenti al servizio nazionale della riscossione, dinanzi al giudice dell’esecuzione.
2. L’agente della riscossione può essere rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all’istruzione della causa, nei procedimenti relativi:
- alla dichiarazione tardiva di credito di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- al ricorso di cui all’articolo 499 del codice di procedura civile;
- alla citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile.
ART. 232 Ufficiali della riscossione (articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- Gli ufficiali della riscossione sono nominati dall’agente della riscossione fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dalla legge; con il regolamento di cui all’articolo 31 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nel rispetto dei criteri ivi indicati, sono individuati gli organi competenti al procedimento e stabilite le regole di svolgimento degli esami di abilitazione.
- All’indizione degli esami per conseguire l’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici.
- La nomina può essere revocata dall’agente della riscossione in ogni momento. L’agente della riscossionecomunica la nomina alla competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate e consegna l’atto di nomina all’ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto a esibirlo quando ne è richiesto.
- Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all’esercizio delle loro funzioni dal prefetto della provincia nella quale è compreso il comune in cui ha la sede legale l’agente della riscossione, che appone il proprio visto sull’atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all’articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, 773; l’autorizzazione può essere revocata in ogni momento dal prefetto anche su segnalazione dell’ufficio competente del Ministero dell’economia e delle finanze.
- La cessazione dell’ufficiale della riscossione delle funzioni è comunicata alla competente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate.
ART. 233 Funzioni degli ufficiali della riscossione (articolo 43 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- L’ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l’agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l’ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare né sostituire.
ART. 234 Registro cronologico e bollettario (articolo 44 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- L’ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente, in apposito registro conforme al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da tenersi con le forme e con le modalità stabilite per il registro cronologico dell’ufficiale giudiziario.
- Il registro, prima di essere messo in uso, è numerato progressivamente in ogni pagina dall’ufficio individuato in via generale, per ciascun ambito, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da notificare all’agente della riscossione. Il predetto registro è vidimato non oltre il 15 gennaio di ogni anno. I registri esauriti e quelli degli ufficiali cessati dalla carica devono essere consegnati entro dieci giorni a cura dell’agente della riscossione all’Agenzia delle entrate.
- L’ufficiale della riscossione, per ogni pagamento ricevuto, rilascia quietanza da apposito bollettario e ne comunica gli estremi all’agente della riscossione.
- Il provvedimento di cui al comma 1, nello stabilire le forme e le modalità di tenuta dei registri, tiene adeguato conto dei progressi tecnologici delle attività informatiche e telematiche e della possibilità di prevedere forme di documentazione informatica equipollenti alle formalità di cui ai commi 2 e 3.
ART. 235 Messi notificatori (articolo 45 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- L’agente della riscossione, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l’intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori.
- Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni indicati nel provvedimento di nomina e non può farsi rappresentare né sostituire.
ART. 236 Potestà legislativa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (articolo 70 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
- I principi generali desumibili dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, e dal presente titolo costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica, quale limite della potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
- I principi generali richiamati dal comma 1 si applicano anche alla regione siciliana, che, nell’esercizio della sua potestà legislativa, provvede a disciplinare il servizio di riscossione delle entrate da riscuotere mediante ruolo.
Parte III
Disposizioni varie, transitorie e finali
Titolo I
Disposizioni varie, transitorie e finali
ART. 237 Comitato di indirizzo (articolo 27 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)
- Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un comitato di indirizzo, controllo e valutazione dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- Il comitato è nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; del comitato fa parte il Ministro dell’economia e delle finanze con funzioni di presidente.
- Il comitato, sulla base delle risultanze gestionali del sistema introdotto, propone modifiche in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
ART. 238 Disposizioni di interpretazione autentica
Testo in vigore dal 27 marzo 2025, ma applicabile dal 1° gennaio 2026
1.Ai fini del presente testo unico:
- l’articolo 3, comma 1, primo periodo, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi;
- gli interessi moratori, previsti dall’articolo 28, dovuti sulle somme da corrispondersi all’erario per itributi indiretti sugli affari di natura complementare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento della liquidazione principale per mancanza o insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui, per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l’insufficienza degli elementi occorrenti alla liquidazione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione;
- l’articolo 43 va interpretato nel senso che, agli effetti dell’applicazione della ritenuta a titolo di accontodelle imposte sul reddito, non si considerano contributi le somme erogate dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 per gli interventi nel settore agricolo e dalle casse di conguaglio istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;
- le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 3, si intendono nel senso che le banche con sede nel territorio dello Stato e le filiali italiane di banche estere non devono operare alcuna ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti dalle stesse percepiti su depositi e conti intrattenuti presso banche con sede all’estero, ovvero presso filiali estere di banche italiane;
- la disposizione di cui all’articolo 48, comma 5, terzo periodo, riguardante l’applicazione della ritenuta atitolo d’imposta sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui conti correnti, deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- le disposizioni contenute nell’articolo 91, commi 1 e 4, si interpretano nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice;
- le disposizioni dell’articolo 187 si interpretano nel senso che, fino all’adozione del decreto previsto dalcomma 6 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione e agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503.
ART. 239 Abrogazione delle disposizioni di interpretazione autentica
1.Dalla data di cui all’articolo 243 sono abrogati:
- la legge 28 marzo 1962, n. 147;
- l’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546;
- l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- l’articolo 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;
- articolo 1, comma 5-ter, lett. e) del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156;
- l’articolo 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- l’articolo 2-quater del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
ART. 240 Disposizioni che restano abrogate
Alla data di entrata in vigore del presente testo unico restano abrogate le seguenti disposizioni:
- il titolo X e il titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
- l’articolo 60, commi dal secondo al quinto, e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633;
- l’articolo 35, quinto comma, secondo periodo, e nono comma della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;
- l’articolo 2, a eccezione dei commi 11, 11-bis, 12, 15, 16, 17, 18 e 19, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;
- l’articolo 11, commi 4-bis e 5, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202;
- l’articolo 2, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 349;
- l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
ART. 241 Abrogazioni
1.A decorrere dalla data di cui all’articolo 243 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge 26 gennaio 1961, n. 29;
b) gli articoli da 23 a 30 e l’articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
d) l’articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249;
e) gli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1977, n. 97;
f) l’articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891;
g) l’articolo 27-bis del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;
h) l’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
i) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
l) gli articoli 8, nono comma e 10, quinto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
m) l’articolo 4, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;
n) l’articolo 76 e l’articolo 78, commi da 27 a 38 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
o) l’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66;
p) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
q) l’articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
r) l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, 669, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1997, n. 30;
s) il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
t) gli articoli da 17 a 28 e l’articolo 30 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
u) l’articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
v) l’articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37;
z) l’articolo 20, comma 7-ter, della legge 23 febbraio 1999, n. 44;
aa) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
bb) il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
cc) l’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
dd) l’articolo 11, commi 3, 4 e 4-bis e l’articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, 47;
ee) l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
ff) l’articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quinquies e 2-sexies del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
gg) l’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
hh) l’articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
ii) gli articoli 2, comma 10-bis e 3, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
ll) l’articolo 35, commi 6-ter, 25, 25-bis, 26 e 26-bis e l’articolo 37, commi 11-bis, 49, 49-bis, 49-ter, 49quater, 49-quinquies, 50, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
mm) l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 49;
nn) gli articoli 27, comma 7 e 32-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
oo) l’articolo 42, comma 7-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
pp) l’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
qq) gli articoli 25 e 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
rr) l’articolo 7, comma 2, lettera gg-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
ss) l’articolo 23, commi 2, 3 e 4 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
tt) l’articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
uu) l’articolo 2, comma 3-bis e l’articolo 3, commi 10 e 11, del decreto-legge 2 marzo 2012, 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
vv) l’articolo 32, comma 9-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
zz) il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149;
aaa) l’articolo 1, commi da 537 a 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
bbb) l’articolo 11, commi 18, 19, 20, 20-bis e 21 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
ccc) l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5;
ddd) l’articolo 1, comma 574 e comma 611, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
eee) l’articolo 13, commi da 2 a 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44;
fff) l’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
ggg) l’articolo 1, commi 684 e 685 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
hhh) l’articolo 1, commi 778, 779 e 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
iii) l’articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 [5], convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;
lll) l’articolo 1, commi 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
mmm) l’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
nnn) l’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
ooo) l’articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
ppp) l’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
qqq) l’articolo 5-octies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;
rrr) l’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
sss) l’articolo 1, commi 51 e 98 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
ttt) l’articolo 14, comma 2-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
uuu) gli articoli 9, comma 4, 17 e 18, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1;
vvv) l’articolo 7 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107;
zzz) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, commi 2, 3 e 4 e l’articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110;
aaaa) l’articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.
Note:
[5]NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: «decreto-legge 24 ottobre 2016, n. 193».
ART. 242 Disposizione di coordinamento
- Ai fini di cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i riferimenti contenuti nel presente testo unico al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati dalle predette disposizioni e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate all’agente della riscossione secondo le medesime disposizioni.
ART. 243 Decorrenza
- Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.