DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2025, n. 200
(Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2025)
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Art. 4
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze
1. All’articolo 102, comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
2. All’articolo 100, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
3. All’articolo 131, comma 1, del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
4. All’articolo 243, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
5. All’articolo 205, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2027».
6. All’articolo 16-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, al comma 1, alinea, relativo alle riduzioni del canone mensile, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
7. Nelle more del riordino della disciplina prevista dall’articolo 1, commi 2 e 3 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, le disposizioni di cui all’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano sino al 30 settembre 2026. All’obbligo di comunicazione previsto dal secondo periodo di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Societa’ AMCO S.p.A. provvede mensilmente e in caso di inadempimento cessano gli effetti della disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
8. All’articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al termine per la presentazione all’Agenzia del demanio delle istanze di regioni, comuni, province e citta’ metropolitane per il trasferimento in proprieta’, a titolo gratuito, dei beni immobili del demanio storico-artistico o del patrimonio disponibile dello Stato interessati da progetti di riqualificazione finanziati, o da finanziare, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
9. All’articolo 36, comma 56-ter, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo alla rideterminazione delle promozioni complessive al grado di colonnello della guardia di finanza, le parole: «Per gli anni dal 2022 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2022 al 2027».
10. All’articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2023, n. 14, relativo agli importi e ai quantitativi degli strumenti di acquisto e negoziazione di servizi di connettivita’ del Sistema pubblico di connettivita’ realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, le parole: «31 dicembre 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
11. Il termine di cui all’articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa’ ed enti, e’ prorogato al 30 settembre 2026.
12. All’articolo 1, comma 808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo al termine di adeguamento del capitale sociale per l’attivita’ di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2026».