Come noto l’art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha stabilito, a decorrere dal 2020, la soppressione della IUC innovando contemporaneamente la disciplina del tributo confluito nella cosiddetta nuova IMU. Il comma 769 del medesimo articolo 1 della legge 160/2019 ha poi previsto per il nuovo tributo l’approvazione di un modello dichiarativo anch’esso nuovo ed aggiornato, in sostituzione di quello approvato oramai nel lontano 2012 in sede di prima applicazione della normativa IMU; nuovo modello che tiene conto appunto delle modifiche normative approvate dalla legge di bilancio 2020 all’imposta municipale unica (accorpamento IMU – TASI) nonché di quelle introdotte dal D.L. n. 124 del 2019 istitutivo dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

Con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 luglio 2022, è stato quindi approvato il modello di dichiarazione e relative istruzioni che viene definito modello unificato in quanto può essere utilizzato sia per l’IMU che appunto per l’imposta immobiliare dovuta sulle piattaforme marine (IMPi). Il modello infatti reca al suo interno due distinti quadri, il quadro A è destinato alla compilazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti passivi IMU che erano già tenuti a presentare il precedente modello approvato con D.M. del 30 ottobre 2012, mentre il quadro B è riservato alla dichiarazione relativa all’Imposta Municipale dovuta dalle piattaforme marine e dai rigassificatori (IMPi).

La normativa di riferimento e le istruzioni che accompagnano il modello prevedono che la dichiarazione IMU 2022 debba essere presentata in tutti i casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate in precedenza, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono, in ogni caso, conoscibili dal comune. Va preliminarmente precisato infatti, che restano valide tutte le dichiarazioni presentate nella vigenza dei precedenti regimi normativi IUC (IMU e TASI) sempre che nel frattempo non siano intervenute variazioni atte a comportare una diversa quantificazione dell’imposta dovuta.

Alcuni esempi di variazioni che prevedono la presentazione della dichiarazione IMU da parte dei soggetti passivi d’imposta possono essere individuate come di seguito:

– i fabbricati di interesse storico o artistico;

– gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

– gli immobili concessi in comodato;

– i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,   cosiddetti beni-merce;

– gli immobili oggetto di locazione finanziaria;

– gli immobili oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;

– i terreni agricoli diventati aree fabbricabili;

– l’immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure in caso di variazione della destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;

A tale scopo il nuovo modello nel quadro A contiene tutti gli elementi che consentono ai predetti soggetti passivi di fornire le opportune indicazioni al comune per aggiornare correttamente la situazione tributaria, soprattutto nel caso di dichiarazione volta a comunicare il diritto all’applicazione di esenzioni o riduzioni come sopra indicato.

Ma il nuovo modello di dichiarazione oltre a contenere sezioni dedicate alle  esenzioni disposte dalla disciplina generale del tributo (indicate al campo 14)  include anche un’apposita sezione, il campo 21, destinato ad accogliere le specifiche esenzioni relative al Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato.

Tale campo è bene precisarlo, deve essere utilizzato  nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali  derivanti dal Quadro Temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid19,  e precisamente quelli che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data di pubblicazione delle istruzioni allegate al modello, ovvero: l’art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; l’art. 78 del D. L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; gli artt. 9 e 9-bis del D. L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; l’art. 1, comma 599 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed infine, l’art. 6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Sul punto particolare attenzione va posta al fatto che per tali fattispecie non è necessario da parte del contribuente dichiarante fornire ulteriori indicazioni relative al periodo in cui si è goduto dell’esenzione, dal momento che le agevolazioni legate all’emergenza, essendo di carattere temporaneo per espressa previsione di legge, presuppongono che il periodo di durata sia già posto a conoscenza dei comuni.

Ulteriore elemento da tenere in particolare considerazione è inoltre il riquadro “ANNOTAZIONI” del modello di dichiarazione che viene utilizzato quando il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione intende comunicare elementi aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel modello in esame oppure quando tale indicazione è richiesta direttamente da disposizioni di legge. Non a caso le istruzioni riportano, ad esempio, le diverse fattispecie assimilate all’abitazione principale previste ex-lege e quella che il comune può introdurre mediante l’esercizio della propria potestà regolamentare, relativa all’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Tra le varie fattispecie indicate nelle istruzioni al modello viene altresì riportata anche quella relativa all’equiparazione all’abitazione principale dettata dall’art. 5-decies del D.L. n. 146/2021; fattispecie quest’ultima che ovviamente richiederebbe un aggiornamento in quanto non più attuale alla luce della declaratoria di incostituzionalità emanata dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 209/2022 in materia di abitazione principale. Come noto infatti la Suprema Corte ha dichiarato illegittimo il riferimento al nucleo familiare nell’individuazione dei requisiti utili per beneficiare dell’esenzione prevista per l’abitazione principale, per cui per tale fattispecie occorre applicare l’esenzione con riferimento alla residenza anagrafica ed alla dimora abituale del singolo soggetto passivo e non più facendo riferimento all’intero nucleo familiare.

Da sottolineare infine come nell’edizione 2023 di Telefisco il MEF abbia fornito un importante chiarimento relativo alla natura dell’obbligo dichiarativo IMU per alcune categorie di immobili ai fini dell’ottenimento dell’esenzione dall’ imposta. In tale occasione infatti i tecnici del ministero si sono espressi, adeguandosi peraltro ad una recente pronuncia della Corte di Cassazione, affermando l’obbligatorietà della presentazione della dichiarazione per l’ottenimento dell’esenzione di alcune specifiche fattispecie di imposta. Più nel dettaglio, è stato chiarito che il beneficio dell’esenzione dall’IMU è subordinato alla presentazione della dichiarazione, pur in assenza di un’espressa previsione “a pena di decadenza” per i c.d. beni merce, per i fabbricati aventi i requisiti di alloggio sociale e per le abitazioni appartenenti al personale delle forze armate. La questione è sorta dal fatto che la disciplina sulla nuova IMU così come disciplinata dalla L. 160/2019, prevede per queste tre fattispecie, (beni merce, alloggi sociali e abitazioni del personale delle forze armate), l’obbligo dichiarativo, ma, a differenza della precedente formulazione normativa IMU in vigore in regime di IUC (ovvero sino al 2019), ora non specifica più “a pena di decadenza” del beneficio, generando di fatto incertezza in merito all’attribuzione o meno alla dichiarazione dell’efficacia costitutiva ai fini dell’agevolazione.

Nel corso di Telefisco 2023 il dipartimento delle Finanze ha quindi preso atto dei recenti sviluppi giurisprudenziali e in particolare della decisione n. 37385/2022 della Cassazione, nella quale si legge che “il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022)”. Pertanto l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è necessario per ottenere il relativo beneficio fiscale. Ne consegue che la disposizione contenuta nella legge 160/2019, che ai fini dell’applicazione dell’esonero per le fattispecie anzidette impone, in ogni caso, la presentazione della dichiarazione, deve necessariamente essere letta nel senso che l’assolvimento dell’obbligo dichiarativo è condizione necessaria per ottenere il relativo beneficio fiscale.

Per quanto riguarda invece gli obblighi dichiarativi relativi all’IMPi giova ricordare che l’art. 38 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, ha istituito tale imposta, prevedendo che la stessa vada a sostituire a far data dal 2020 ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria su tali manufatti. La necessità di un modello dichiarativo per l’IMPi scaturisce  dalla particolare modalità di determinazione dell’imposta dovuta prevista dall’art. 1, comma 746 della L. 160/2019, in quanto trattasi di fabbricati non soggetti ad accatastamento ma il cui valore deve essere desunto necessariamente dai da dati contabili.

Analizzando in dettaglio il modello di dichiarazione si evidenzia come il quadro B riservato appunto alla dichiarazione dell’IMPi è composto da un totale di n. 5 campi finalizzati ad identificare le singole piattaforme marine ed i manufatti destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale, ubicati nel mare territoriale nonché ad indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell’imposta.

Per tali fabbricati il 2022 risulta essere il primo anno di imposta soggetto a dichiarazione considerato che il decreto 28 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro della transizione ecologica e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 108 del 10 maggio 2022, nell’individuare i comuni cui è attribuito il gettito dell’IMPi, stabilisce all’art. 3 che i soggetti passivi che hanno versato il tributo per le annualità 2020 e 2021 comunicano allo Stato le informazioni relative alla base imponibile e all’imposta versata per i medesimi anni 2020 e 2021, relativamente a ciascuna piattaforma e ciascun terminale di rigassificazione del gas naturale e che pertanto la dichiarazione dovrà essere presentata a regime a partire dall’anno di imposta 2022, poiché per gli anni 2020 e 2021 valgono i dati già comunicati dai contribuenti. Successivamente, tali dati saranno messi a disposizione dei comuni interessati da parte dello Stato;

Così come previsto in passato per la vecchia normativa ICI, anche la disciplina dell’IMU prevede quale termine di scadenza ordinaria il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassazione e non va replicata negli anni successivi, salvo che non intervengano nuove variazioni. A regime infatti i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Come già precisato, ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge n. 160/2019, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati da cui discende un diverso ammontare del tributo dovuto. Tale termine è stato però differito più volte. Inizialmente in considerazione del ritardo occorso nell’approvazione del relativo modello di dichiarazione è stata infatti disposta la proroga del termine utile per dichiarare le modifiche intervenute nell’anno d’imposta 2021, che dal 30 giugno 2022 è stata posticipata al 31 dicembre 2022, per mezzo dell’art. 35 del D.L. n. 73/2022 convertito dalla Legge n. 122/2022, per poi essere ulteriormente differita al prossimo 30 giugno 2023 ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 198/2022 (decreto “Milleproroghe”).  Tale nuova scadenza si applica nei confronti sia delle persone fisiche che delle imprese oltre che per gli enti non commerciali; in riferimento a questi ultimi però è d’obbligo precisare che tali enti restano esclusi dall’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPi, per essi infatti resta disponibile il modello approvato con il D.M. del 26 giugno 2014, anche questo in attesa di revisione e che, a differenza di quello in esame, può essere  trasmesso esclusivamente con modalità telematica.

Dal punto di vista territoriale poi si ricorda che il nuovo modello trova applicazione in tutti i comuni italiani, ad eccezione di quelli appartenenti ai territori autonomi della Regione Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori, in virtù dell’autonomia impositiva riservata a tali enti, sono in  vigore regimi tributari differenti e pertanto anche la dichiarazione deve essere effettuata su appositi modelli approvati dalle stesse autorità locali autonome.

Relativamente alla modalità di trasmissione ai comuni infine giova ricordare come il modello possa essere trasmesso agli enti in formato cartaceo o, in alternativa, a trasmesso in via telematica, ed in merito va segnalato che il Dipartimento delle Finanze già dal settembre 2022 ha reso disponibile un apposito software di controllo integrato all’interno dell’applicativo Desktop Telematico, così da consentire agli utenti di poter verificare la correttezza dei file prima di trasmetterli.

Dott. Francesco Foglia