Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, sez. VI, 19 giugno 2024 n. 5063


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI CATANIA

SESTA SEZIONE

riunita in udienza il 03/06/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

ALBO FRANCESCO, – Presidente

POLITI FILIPPO, – Relatore

TINTO GIUSEPPE, – Giudice

in data 03/06/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– sul ricorso n. 1666/2024 depositato il 28/02/2024

proposto da  (…) Srls – (…)  Difeso da                         Rappresentato da (…)

contro

Ag.entrate – Riscossione – Catania  Difeso da

Avente ad oggetto l’impugnazione di:

– AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…) IVA-ALTRO 2018

– AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…) IVA-ALTRO 2019

– AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…) DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018

– AVVISO DI INTIMAZIONE n. (…) DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2018

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) IVA-ALTRO 2019

– CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…) DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2024 depositato il 04/06/2024 Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Svolgimento del processo

Con ricorso RGR n. 1666/2024, inviato il 28/02/2024, la società “(…) S.R.L.S”, in persona del legale rappresentante Sig.ra (…) , rappresentata e difesa dal Dott. Filippo Cannizzaro, ha impugnato dell’intimazione di pagamento num. (…) e, degli atti presupposti – limitatamente solo tributi – in essa indicati, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Chiamato il ricorso all’udienza pubblica del 3 giugno 2024, si pone la causa in decisione.

La parte ricorrente impugna l’intimazione di pagamento citata in epigrafe, notificata il 22/01/2024, ed i presupposti – limitatamente solo tributi – in essa indicati.

A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente eccepisce:

1) Inesistenza della notificazione ex art. 7-sexies della L. n. 212 del 2000, in quanto priva dei suoi elementi essenziali;

2) Annullabilità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione in merito al calcolo interessi – violazione art. 7 L. n. 212 del 2000, comma 1-ter e Cass. SS UU 22281/2022;

3) Annullabilità della intimazione di pagamento per difetto di motivazione in violazione art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000;

4) Annullabilità della intimazione di pagamento per violazione art. 6-bis della L. n. 212 del 2000 – omessa attivazione del contraddittorio effettivo;

5) Annullabilità dell’atto per omessa rituale notifica atti precedenti;

Conclude per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese di giudizio chiedendone la distrazione a favore del difensore antistatario.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentata e difesa dall’avv. Isabella Salerno, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate il 11/05/2024. Eccepisce l’inammissibilità del ricorso poiché non proposto anche nei confronti dell’ente impositore. Contesta l’eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento producendo le ricevute di avvenuta consegna effettuata a mezzo PEC. Controdeduce sui motivi del ricorso.

Conclude per l’inammissibilità e, nel merito, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

In data 13/05/2024, la parte resistente ha depositato ricevuta di chiamata in causa dell’ente impositore.

Con memorie di replica depositate il 17/05/2024, la parte ricorrente deduce l’inammissibilità dell’atto di controdeduzioni per difetto del c.d. “ius postulandi” non essendo prodotta l’indicata procura notarile a favore di V.P.. Insiste per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.

Motivi della decisione

La Corte osserva che il ricorso è fondato e va accolto.

L’eccezione di inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, poiché non vi è prova che il Sig. (…) è il legale rappresentante dell’Agenzia Entrate- Riscossione e che ha il potere di conferire incarichi di difesa è fondata e va accolta. A fronte della specifica eccezione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha fornito prova della qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia in capo al Sig. (…) , non producendo in giudizio la citata procura speciale, autenticata per atto Notaio (…) raccolta nr (…) . La Suprema Corte di Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 29244 del 20/10/2021: “In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem”, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso.” Principio confermato dalla Sent. Cass. Sez. 1 – n. 7589/2023. Ne segue l’inammissibilità della costituzione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, per carenza di legittimazione.

In mancanza di prova della regolare notifica degli atti presupposti all’atto impugnato, l’impugnata intimazione di pagamento risulta priva di valido titolo presupposto regolarmente notificato. Sicché l’accoglimento del ricorso. L’accoglimento del sopraddetto motivo rende superfluo l’esame dei restanti motivi del ricorso.

Trattandosi, comunque, di somme di cui non è dimostrato l’avvenuto pagamento, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie. Spese compensate.

Catania il 3 giugno 2024.


COMMENTO REDAZIONALE – La sentenza in commento accoglie il ricorso della società contribuente, ed in particolare il rilievo di inammissibilità delle controdeduzioni dell’Agente della Riscossione, non essendo stata provata la legittimazione del soggetto che aveva conferito la procura ad litem al difensore per conto del predetto Agente della Riscossione.

Anche nell’ambito del processo tributario, viene quindi ritenuto applicabile il principio secondo cui, in tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l’eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della “procura ad litem“, è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell’art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso; in mancanza di un’immediata reazione all’eccezione, la nullità della procura ad litem diventa insanabile (si vedano, in tal senso, Cass. civ., sez. I, 20 ottobre 2021 n. 29244; Cass. civ., sez. I, ord., 03 novembre 2022 n. 32399 e Cass. civ., sez. I, ord., 16 marzo 2023 n. 7589).

Poiché, nella specie, nonostante l’eccezione di parte ricorrente sul punto, l’Agente della Riscossione non aveva prodotto in giudizio la procura notarile che legittimava quale proprio procuratore il soggetto che aveva conferito mandato al difensore, viene accolto il rilievo di inammissibilità della costituzione in giudizio di Agenzia delle entrate- Riscossione.

Conseguentemente, divengono inutilizzabili tutte le produzioni documentali ad essa allegate, ed in particolare le ricevute di accettazione e consegna, comprovanti la notifica telematica delle cartelle di pagamento che avevano preceduto l’intimazione impugnata.

Mancando così la prova della regolare notificazione delle cartelle prodromiche, l’intimazione di pagamento impugnata viene annullata.