Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Vicenza, sez. I, 28 maggio 2024 n. 291
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI VICENZA (EX COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VICENZA)
PRIMA SEZIONE
riunita in udienza il 30/06/2022 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SARTORE MARTINO, – Presidente
FORTE ERICO, – Relatore
RIONDINO ALFREDO, – Giudice
in data 30/06/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso n. 430/2020 depositato il 20/07/2020
proposto da
O.I. Srl Gia’ I. I.M.P. Spa – (…), difeso da …….. ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da ………..ed elettivamente domiciliato presso ………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2013
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2014
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2014
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2015
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2015
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2016
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2016
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2017
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2017
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2018
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2018
– sul ricorso n. 254/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I. I.M.P. Spa – (…), difeso da …….. ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da ………..ed elettivamente domiciliato presso ………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2014
– sul ricorso n. 255/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I. I.M.P. Spa – (…), difeso da …….. ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da ………..ed elettivamente domiciliato presso ………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2014
– sul ricorso n. 256/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I. I.M.P. Spa – (…), difeso da …….. ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da ………..ed elettivamente domiciliato presso ………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2015
– sul ricorso n. 257/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I. I.M.P. Spa – (…), difeso da …….. ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da ………..ed elettivamente domiciliato presso ………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2015
– sul ricorso n. 258/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I. I.M.P. Spa – (…), difeso da …….. ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da ………..ed elettivamente domiciliato presso ………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2016
– sul ricorso n. 259/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I. I.M.P. Spa – (…), difeso da …….. ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da ………..ed elettivamente domiciliato presso ………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2016
– sul ricorso n. 260/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I. I.M.P. Spa – (…), difeso da …….. ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da ………..ed elettivamente domiciliato presso ………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2017
– sul ricorso n. 261/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I.I.M. Spa – (…) , difeso da ………….. ed elettivamente domiciliato presso ……………[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da .…….ed elettivamente domiciliato presso ……[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2017
– sul ricorso n. 262/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I.I.M. Spa – (…) ifeso da ………….. ed elettivamente domiciliato presso ……………[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina, difeso da ————-ed elettivamente domiciliato presso ………………[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2018
– sul ricorso n. 263/2021 depositato il 07/09/2021
proposto da
O.I. Srl Gia’ I.I.M. Spa – (…)
Difeso da ………. ed elettivamente domiciliato presso …………[email protected]
contro
Comune di Altavilla Vicentina
Difeso da – (…) ed elettivamente domiciliato presso …[email protected]
Avente ad oggetto l’impugnazione di:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Omissis
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) “come in atti”
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) “come in atti”
Svolgimento del processo
Visti i ricorsi RGR: 430/2020, 254/2021, 255/2021, 256/2021, 257/2021, 258/2021, 259/2021, 260/2021, 261/2021, 262/2021 e 263/2021, data la loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, si dispone la riunione dei processi RGR: 430/2020, 254/2021, 255/2021, 256/2021, 257/2021, 258/2021, 259/2021, 260/2021, 261/2021, 262/2021 e 263/2021 al primo processo.
Avverso i seguenti avvisi di accertamento emessi dal Comune di Altavilla Vicentina:
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2013
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2014
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2014
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2015
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2015
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2016
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2016
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2017
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2017
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) IMU 2018
– AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (…) TASI 2018
ricorre la società O.I. Srl, gia’ I. I.M.P. Spa, nei termini di rito, a questa a questa Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
MOTIVI DI RICORSO
- Illegittimità degli atti impugnati per insussistenza del presupposto impositivo: violazione degli artt. 28e 20R.D.L. n. 652 del 1939 in combinato disposto con gli artt. 13, comma 2 D.L. n. 201 del 2011 e 2, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 504 del 1992.
- Con riferimento agli atti impositivi emessi per le annualità 2016-2017-2018, illegittimità degli stessi per insussistenza, sotto diverso ed ulteriore profilo, del presupposto impositivo: violazione dell’art. 1, comma 21 L. n. 208 del 2015.
- Illegittimità degli atti impositivi per violazione delle modalità di accertamento previste dall’art. 1, comma 336 della L. n. 311 del 30 dicembre 2004e, in ogni caso, per infondatezza del presupposto impositivo anche in relazione alle disposizioni contenute nella determinazione dell’agenzia del Territorio del 16.2.2005.
- Illegittimità degli atti impugnati per insussistenza o errata determinazione della base imponibile: violazione dell’art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 504 del 1992.
- Illegittimità derivata degli atti per difetto di contraddittorio.
- In via subordinata, inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza della situazione normativa: violazione degli artt. 6, comma 2 D.Lgs. n. 472 del 1997e 10, commi 2 e 3 L. n. 212 del 2000.
- In via di ulteriore subordine, nullità/illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni con riferimento alla pretesa violazione di omesso versamento dell’acconto.
- In via di ulteriore subordine, nullità/illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Violazione dell’art. 12, comma 5 D.Lgs. n. 472 del 1997per mancata applicazione del cumulo giuridico.
Indica in particolare la società ricorrente:
“Contrariamente a quanto sostiene il Comune, l’impianto fotovoltaico non andava accatastato autonomamente; né, a seguito della sua realizzazione, la società era tenuta a presentare dichiarazione di variazione per la rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare sulla quale lo stesso insiste.
A prescindere dall’inesatta definizione dell’impianto riportata nell’atto impositivo (erroneamente definito come ‘non architettonicamente integrato’ quando in realtà lo è), è comunque pacifico, per stessa ammissione di controparte, che lo stesso insiste sopra la copertura del capannone industriale censito al foglio (…), mapp. n. (…).
L’impianto in questione non costituisce, quindi, una centrale elettrica a panelli fotovoltaici suscettibile di autonomo accatastamento nella categoria (…) – Opifici (come accade, ad esempio, nel caso di parco fotovoltaico realizzato con strutture direttamente appoggiate al suolo), bensì un’installazione fotovoltaica architettonicamente integrata o parzialmente integrata (così come definita all’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico).
Per tale tipologia di installazioni, l’Agenzia del Territorio, nella nota n. 31892 del 22/6/2012 (doc. 14), ha espressamente chiarito che in coerenza con i principi generali esposti nella citata Ris. 6 novembre 2008, n. 3/T non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.
Come illustrato nel medesimo documento di prassi, è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare a cui l’impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso,
l’Agenzia del Territorio ha dato istruzioni con Circ. 4 agosto 2005, n. 10/T nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.
In altre parole, qualora l’installazione fotovoltaica venga realizzata sul tetto dell’edificio, questa va considerata come una pertinenza dello stesso e non necessita di autonoma rilevazione in Catasto; inoltre, in tal caso, sussiste l’obbligo di rideterminare la rendita del fabbricato solamente qualora l’impianto ne abbia incrementato il valore capitale o la redditività ordinaria in misura pari o superiore al 15%. Diversamente, qualora l’incremento del valore capitale o della redditività ordinaria rimanga al disotto di tale soglia, l’installazione fotovoltaica non determina alcuna variazione della rendita catastale.
Tale interpretazione è stata poi confermata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 (doc. 15 ): Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3/T del 2008, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso, erano state fornite istruzioni con circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della L. 30 dicembre 2004, n. 311.
Nel prosieguo del documento (pag. 13), l’Amministrazione finanziaria ulteriormente chiarisce che Gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando vanno dichiarati in catasto in coerenza con i criteri indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2, indipendentemente dalla categoria attribuita alle unità immobiliari di cui fanno parte. In particolare, dette installazioni sono da considerarsi immobili quando:
- a) costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria (…) oppure (…);
- b) risultano posizionate sulle pareti o su un tetto, oppure realizzate su aree di pertinenza comuni o esclusive di un fabbricato, e per esse sussiste l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, al termine della loro installazione. Si rammenta che, come riportato al paragrafo 2.1, sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 % o superiore. In tale ipotesi, in sostanza, l’installazione fotovoltaica non è oggetto di un autonomo accatastamento, ma determina l’incremento della rendita catastale dell’immobile su cui è installato, senza che ne muti la classificazione.
L’Agenzia delle Entrate è nuovamente tornata sul tema nel 2016, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 1, comma 22, della L. di Stabilità 2016, in base alle quali è stata sancita l’irrilevanza delle componenti impiantistiche c.d. ‘imbullonati’ nel procedimento di stima catastale. Chiamata a chiarire la portata della novella legislativa con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici, con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 (doc. 16) l’Amministrazione ha tra l’altro ribadito, al paragrafo 1.5., che Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari si precisa che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della L. di Stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con la citata circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sussiste l’obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorquando le componenti immobiliari rilevanti ai fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.
Dagli arresti di prassi sopraccitati, finalmente espressivi di una linea interpretativa coerente e consolidata, risulta quindi confermato che, qualora l’installazione fotovoltaica sia realizzata su edifici:
1) viene assimilata ad una pertinenza degli stessi e non necessita di autonomo accatastamento;
2) si considera bene immobile qualora comporti l’obbligo della menzione nella dichiarazione in catasto, vale a dire quando il valore della stessa incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) dell’immobile su cui insiste di una percentuale pari al 15 % o superiore;
3) .di converso, qualora l’incremento di valore o di redditività non ecceda la soglia del 15%, non assume rilevanza catastale e, pertanto, non può qualificarsi come bene immobile.”
Conclude la ricorrente con la richiesta di annullare i provvedimenti di accertamento impugnati, con il ristoro delle spese di lite.
Il Comune di Altavilla Vicentina, si è ritualmente costituito per tutti i procedimenti in giudizio, contestando tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente, e chiedendo di respingere i ricorsi con il ristoro delle spese di lite.
Indica in particolare il Comune di Altavilla Vicentina:
“Gli avvisi di accertamento in parola venivano emessi in quanto, a seguito dei controlli effettuati sulla scorta delle denunce presentate e dei pagamenti effettuati, veniva accertata l’omessa denuncia nonché il mancato pagamento delle somme dovute a titolo d’imposta in relazione all’impianto fotovoltaico di proprietà.
Trattasi, in particolare, come meglio specificato nell’atto di accertamento di una centrale a pannelli fotovoltaici non architettonicamente integrata ed edificata in falda alla copertura del capannone industriale in Via I. N. nel Comune di Altavilla Vicentina, identificato al censuario catastale al Foglio (…) Mappale (…) (categoria catastale (…)), della potenza complessiva di 261,51 KWp.
Impianto mai dichiarato e, quindi, censito al Catasto Edilizio Urbano, per il quale, per le annualità oggetto di accertamento, non era stata presentata alcuna denuncia e pagata la relativa imposta nonostante, a decorrere dal 15 gennaio 2011, l’impianto fosse in già funzione così come dichiarato dalla società all’Organo di competenza G.S.E. per l’ottenimento delle tariffe incentivanti conto energia.
Il Comune di Altavilla Vicentina, pertanto, a seguito dell’omessa denuncia e del mancato pagamento d’imposta emetteva motivati avvisi di accertamento con i quali provvedeva a chiedere le somme dovute a titolo d’imposta I.M.U. e T.A.S.I. maggiorate della sanzione per omessa denuncia e mancato pagamento e degli interessi di legge”.
Parte resistente, in data 12.03.2021, deposita una memoria conclusionale.
Parte ricorrente: con documento datato 12.03.2021 deposita una memoria illustrativa, con documento datato 15.03.2021 deposita una memoria conclusionale; e con documento datato 17.06.2022 deposita una seconda memoria illustrativa.
Fissata l’attuale udienza di trattazione della controversia, la stessa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Prima di procedere alla disamina della questione si rende necessario premettere che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal riepilogare lo svolgimento del processo.
Il giudice non deve occuparsi di tutte le allegazioni delle parti e prendere in esame tutte le argomentazioni da queste svolte – Cassazione 03.03.2014 n. 4931, e non deve tener conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite – Cassazione, sez. III, 30.06.2014 n. 14767; sez. II, 12.01.2015 n. 221.
È sufficiente che il convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle ritenute idonee e sufficienti a giustificarlo – Cassazione 21.02.2013 n. 4346 – dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito – Cassazione: 27.01.2014 n. 1608; 15.05.2013 n. 11699; 28.05.2012 n. 8451; 29.03.2012 n. 5088; 27.09.2011 n. 19748.
In effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo), ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate), per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
È possibile motivare mediante richiamo al contenuto di documenti di causa e di atti di parte, che in tal modo diventano parte integrante dell’atto rinviante; basta sia possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem – Cassazione, S.U. civili: 16.01.2015 n. 642; Cassazione: 20.03.2013 n. 7041; 11.02.2011 n. 3367; 16.01.2009 n. 979; 08.07.2005 n. 14390; 29.05.2002 n. 13037; con riguardo ad una C.T.U. vedi Cassazione 04.05.2009 n. 10222 ed ancora “l’adozione del modello di motivazione semplificata (..) è utilizzabile anche nelle ipotesi di particolare ampiezza degli atti di parte, posto che essa non è direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all’importanza economica delle questioni vincolate” – vedi Cassazione, sez. II, 04.07.2012 n. 11199.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, SS.UU 16.1.2015 n,642; v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – era stata del resto già codificata dall’art.16 del D.Lgs. n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Vista
la relazione tecnica del geom. G.R. del 30.04.2010 (doc. 12 – ricorrente), laddove risulta indicato che è previsto nel complesso immobiliare in Comune di Altavilla Vicentina, foglio (…), mappale (…), di proprietà della ricorrente, un intervento di sostituzione del manto di copertura in “eternit” con pannelli coibentati del tipo a “sandwich”, e con l’installazione di pannelli fotovoltaici, per un impianto di energia “rinnovabile”.
Constatato
che trattasi di un impianto fotovoltaico installato in falda alla copertura del capannone industriale di proprietà della ricorrente. Fatto confermato anche dal Comune (pag. 3 – atto di costituzione in giudizio).
Ritenuto
– di condividere quanto indicato dalla prassi in materia dall’Agenzia delle Entrate, e nello specifico:
– laddove con circolare n. 2/E/2016, viene indicato che “i pannelli fotovoltaici non integrati con il fabbricato e funzionali alla produzione di energia, non concorrono a formare la rendita catastale dell’immobile”;
– laddove per un’installazione fotovoltaica architettonicamente integrata o parzialmente integrata (così come definita all’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 del Ministro dello sviluppo economico), l’Agenzia del Territorio, nella nota n. 31892 del 22/6/2012 (doc. 14- ricorrente), ha espressamente chiarito che “in coerenza con i principi generali esposti nella citata Ris. 6 novembre 2008, n. 3/T non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili”.
– laddove con circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 (doc. 15 – ricorrente ), viene indicato che: “Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari si precisa che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali istallazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della L. di Stabilità 2016”;
– di condividere quanto deciso sul punto dalla seguente giurisprudenza di merito e di legittimità:
– C.T.R. Piemonte con sent. n. 1036/2021, per le medesime questioni qui in esame, in materia di accatastamento dell’impianto fotovoltaico (doc. 1 – ricorrente) “La Circolare citata è eloquente nell’affermare, senza che sul punto fosse intervenuta alcuna variazione della disciplina di legge, che gli impianti che costituiscono bene immobile per connessione, come nella specie i pannelli fotovoltaici, possono contribuire nel caso di unità immobiliari a destinazione speciale alla determinazione della rendita: ma non possono essere considerate come unità immobiliari autonome, suscettibili di autonomo accatastamento”.
– C.T.R. Lombardia con sent. n. 3062/2020, per le medesime questioni qui in esame, in materia di accatastamento dell’impianto fotovoltaico (doc. 2 – ricorrente) “Alla luce di tali principi, sia per ubicazione che per intrinseche caratteristiche strutturali e di destinazione, impianto fotovoltaico e rete di distribuzione della corrente elettrica possono concorrere alla determinazione della rendita catastale dell’unità immobiliare in cui sono ubicati, ma non assumono autonomia funzionale e reddituale rispetto alla infrastruttura nella quale sono inserite, così da costituire beni immobili distinti. Si deve pertanto concludere che non esiste alcuna unità immobiliare non dichiarata in catasto”;
– Cassazione sent. n. 21287/2020: “A giudizio di questa Corte, la nozione che emerge dall’art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015 di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E’ irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo. Tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dall’art. 1, comma 21, L. n. 208 del 2015 che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale. E’ quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo”.
Per tutto quanto sopra argomentato, vanno accolti i ricorsi riuniti.
Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti, e per gli effetti annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Altavilla Vicentina a rifondere le spese di giudizio che si liquidano in Euro 16.827,00 oltre I.V.A. se dovuta, a favore della parte ricorrente.
Vicenza, il 30 giugno 2022.
COMMENTO REDAZIONALE – La pronuncia in commento conferma il principio secondo cui, sia per la loro ubicazione che per le loro intrinseche caratteristiche strutturali e di destinazione, gli impianti fotovoltaici e la rete di distribuzione della corrente elettrica possono concorrere alla determinazione della rendita catastale dell’unità immobiliare in cui sono ubicati, ma non assumono autonomia funzionale e reddituale rispetto all’infrastruttura nella quale sono inseriti come pertinenze: pertanto, essi non costituiscono beni immobili distinti non dichiarati in catasto, suscettibili di accertamento a fini IMU e TASI.
In accoglimento dei ricorsi riuniti presentati dalla società contribuente, vengono quindi annullati gli avvisi di accertamento IMU e TASI impugnati e viene confermato che i pannelli fotovoltaici, posti sulla copertura del capannone industriale di proprietà della società ricorrente, costituiscono un’installazione fotovoltaica architettonicamente integrata o parzialmente integrata, come tale non suscettibile di autonomo accatastamento.
A seguito della realizzazione di tali impianti, la società contribuente neppure era tenuta a presentare dichiarazione di variazione per la rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare alla quale detti impianti accedevano (Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E/2016).
Viene in tal modo dato seguito al principio, già affermato da alcuni precedenti di merito, secondo cui i pannelli fotovoltaici possono tutt’al più contribuire, nel caso di unità immobiliari a destinazione speciale, alla determinazione della rendita, ma in nessun caso costituiscono unità immobiliari autonome, suscettibili di autonomo accatastamento.