Cass. civ., sez. VI-5, 1° giugno 2022, n.17867
RILEVATO
che:
– D.B.G.A. e D.B.S.A. propongono ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore avverso la sentenza n. 827/03/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania di accoglimento del ricorso proposto avverso l’avviso di accertamento cori il quale l’Ufficio aveva revocato l’agevolazione “prima casa” Iva (fruita al 4%) in relazione all’acquisto di un alloggio in corso di costruzione per mancato trasferimento da parte dei contribuenti della residenza nel Comune ove era situato l’immobile entro il termine di diciotto mesi dalla data di stipula dell’atto in data (OMISSIS), registrato il (OMISSIS), ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegato Tariffa, parte prima, art. 1, nota II-bis;
– l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
- Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1472 c.c., in combinato disposto con il D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis, per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso di accertamento in questione non avendo i contribuenti trasferito nel termine di diciotto mesi dalla stipula dell’atto di acquisto la propria residenza nel Comune ove era situato l’immobile, senza considerare che, nella specie, trattavasi di atto di permuta del (OMISSIS) avente ad oggetto il trasferimento di un bene attuale (terreno) contro un bene futuro (unità immobiliare) la cui disponibilità sarebbe avvenuta in capo ai permutanti ad ultimazione dei lavori e consegna dei beni futuri, per cui, ad avviso dei ricorrenti, solo da quel momento sarebbe potuto decorrere il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza.
- Il motivo è infondato.
- Com’e’ noto, il D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 1, nota II bis, lett. a), tra le altre condizioni, stabilisce che l’aliquota agevolata dell’imposta di registro, riferita agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni non di lusso, si applica, purché “l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza”, aggiungendo che “La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto”.
La residenza dell’acquirente nel comune in cui si trova l’immobile e’, dunque, un elemento costitutivo del beneficio “prima casa”, che viene provvisoriamente accordato anche quando l’acquirente risieda altrove ma, nell’atto di acquisto, dichiari di voler trasferire in quel comune sua residenza.
In quest’ultimo caso, l’acquirente assume nei confronti del fisco l’obbligo di provvedere ad effettuale tale trasferimento nel termine di diciotto mesi, determinandosi, in caso di inadempimento, la decadenza dal beneficio (v. da ultimo Cass., Sez. 6-5, n. 28860 del 01/12/2017; Cass., Sez. 6-5, n. 2527 del 05/02/2014).
Proprio perché il menzionato trasferimento costituisce un obbligo del contribuente, assumono rilievo gli eventuali ostacoli nell’adempimento che non siano ad esso imputabili (v. Cass., Sez. 5, n. 14399 del 07/06/2013).
La decadenza può, dunque, essere esclusa se il mancato trasferimento della residenza nel termine indicato sia dovuto a causa di forza maggiore, da intendersi come evento non prevedibile, che sopraggiunge inaspettato e sovrastante la volontà del contribuente (così Cass. Sez. 6-5, n. 28838 del 08/11/2019; Cass., Sez. 6-5, n. 26328 del 19/10/2018; Cass. Sez. 6-5, n. 1588 del 23/01/2018; v. anche Cass., Sez. 6-5, n. 17225 del 12/07/2017).
Questa Corte ha affermato che “ai fini della fruizione dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa, e in applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), l’acquirente assume un vero e proprio obbligo verso il fisco con la dichiarazione di voler stabilire la propria residenza nel comune in cui è sito l’immobile, da adempiere nel termine perentorio, e non sollecitatorio, di diciotto mesi dalla stipula dell’atto, comportando il suo inadempimento la decadenza dal beneficio, anticipato al momento della registrazione, salva la configurabilità della forza maggiore” (Sez. 5, Ordinanza n. 17629 del 2021).
Secondo l’insegnamento di questa Corte “In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette “prima casa” postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, che quest’ultimo trasferisca ivi la propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’atto, altrimenti verificandosi l’inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore, caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento, la cui ricorrenza va esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.” (Cass. n. 9433 del 2018; Cass. n. 7067/14, 13148/16, 20066/15, 2527/14, 9776/2009, sez. un. 1196/00).
Conforme a tali principi è la decisione impugnata, avendo la CTR ritenuto la legittimità dell’avviso di revoca dell’agevolazione prima casa essendo i contribuenti decaduti da quest’ultima per non avere trasferito la propria residenza nel comune di ubicazione dell’immobile nel termine di diciotto mesi dalla stipula dell’atto di permuta senza che la mancata ultimazione dei lavori dell’alloggio rilevasse ai fini della decorrenza del detto termine, atteso che – come precisato dal giudice di appello-elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella prima casa ma nel comune in cui essa si trova.
4.In conclusione, il ricorso va rigettato.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2022
COMMENTO – In tema di agevolazioni sulla c.d. “prima casa”, la Cassazione Civile in una recente pronuncia ha espresso il principio secondo il quale , per poter accedere alle agevolazioni previste, è necessario che il contribuente trasferisca la sua residenza entro il termine perentorio di 18 mesi dall’acquisto del bene nel Comune ove tale bene abbia sede. E’ quindi onere del contribuente trasferire tale residenza, in caso contrario, non potrà accedere al beneficio delle agevolazioni previste.
Tale regola è valida anche se l’immobile è in fase di costruzione.
La questione oggetto del presente commento, prende avvio da un avviso di accertamento con il quale due contribuenti vedevano revocata l’agevolazione “prima casa” – iva fruita al 4%- con riferimento ad un immobile in corso di costruzione acquistato ove non era stata spostata da loro la residenza nel Comune dove il bene era sito, nel termine previsto di 18 mesi.
I contribuenti sollevavano la questione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Catania, la quale ne accoglieva il ricorso, sentenza questa successivamente impugnata dall’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ne accoglieva l’appello. Avverso tale ultima decisione, i contribuenti proponevano quindi ricorso alla Suprema Corte.
Quale motivo principale del ricorso, i contribuenti ponevano l’accento sul fatto che il mancato trasferimento fosse imputabile ad un evento di c.d. forza maggiore: il Comune non aveva eseguito le opere urbanistiche sufficienti per consentire l’uso dell’immobile, e ,secondo quanto dagli stessi sostenuto, solo nel momento in cui i lavori fossero terminati sarebbe dovuto decorrere il termine dei 18 mesi per il trasferimento della residenza.
Preliminarmente è necessario richiamare la normativa di riferimento, in tema di imposta di registro e di fruizione delle agevolazioni prima casa, disciplinata dall’art.1 –nota II bis- Lettera a)- comma 1- Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26/04/1986 n.131, la quale afferma che:
“l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero, che l’immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto.”.
Elemento essenziale per poter accedere a tale beneficio è quindi, come già detto, il trasferimento della residenza entro il termine di 18 mesi talché in caso di inadempimento, si va inesorabilmente incontro alla decadenza da tale beneficio.
Gli Ermellini nella sentenza oggetto del presente commento, evidenziano come considerato che tale trasferimento di residenza è un onere in capo al contribuente, assumerebbero rilievo delle situazioni che potrebbero portare ad eventuali ostacoli nell’adempimento di tale onere, che non siano imputabili al contribuente, richiamando a tal proposito una sentenza della Corte di Cassazione, sez. V, numero 14399/2013, la quale stabilisce che:
“Il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato con l’agevolazione ‘prima casa’ non comporta la decadenza dall’agevolazione qualora tale evento sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell’immobile stesso”
La decadenza quindi – come sottolinea la Suprema Corte- può non intervenire qualora il mancato trasferimento della residenza sia dovuto a motivi di causa maggiore, quali eventi imprevedibili ed inaspettati. Ma nel caso in esame la mancata ultimazione dell’immobile in costruzione, non rientra tra quelle fattispecie costituenti cause di forza maggiore, essendo tale situazione verificatasi un evento prevedibile.
Inoltre la norma in esame, prevede che sia spostata la residenza nel Comune ove ha sede l’immobile, non necessariamente nell’immobile stesso, infatti testualmente si legge nella sentenza in esame: “atteso che – come precisato dal giudice di appello-elemento costitutivo della fattispecie è il trasferimento della residenza non nella prima casa ma nel comune in cui essa si trova.”
Pertanto , alla luce di quanto evidenziato , la Suprema Corte rigettava il ricorso condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio.
Avv. Martina Cannizzaro