Principio interpretativo dell’amministrazione finanziaria:

Le procedure di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. 602/73 si estinguono per effetto del pagamento della prima rata della definizione agevolata, con la conseguenza dello svincolo delle somme pignorate a favore del debitore esecutato. E’ ilprincipio che si ricava dalla risposta n..128 A istanza di interpello del 12 Maggio 2020, fornita dall’Amministrazione Finanziaria.


LA QUESTIONE PROSPETTATA:

  L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un atto di interpello formulato da un debitore esecutato al quale l’Agente della riscossione ha azionato la procedura di pignoramento presso terzi del credito vantato dall’istante quale corrispettivo del prezzo di una compravendita di una azienda da corrispondere in sette rate annuali. Nella fattispecie, il contribuente-debitore istante ha chiesto  quale fosse l’interpretazione  dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla norma del comma 13, lettera b), del citato articolo 3  del DL n. 119/2018, riguardo ai pignoramenti presso terzi, secondo cui il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”, atteso che per i pignoramenti presso terzi di somme di danaro non è previsto incanto alcuno, e quindi, se possano dirsi estinte le procedure di pignoramento presso terzi effettuate a suo carico, con effetto dal pagamento della prima rata oggetto di rottamazione, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che rientrerebbero, quale  pagamento del prezzo di compravendita, nella piena disponibilità dell’istante.

 LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: 

“L’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, ha introdotto la definizione agevolata (cd. “rottamazione-ter”), dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, mediante pagamento dell’importo dovuto al netto delle sanzioni e degli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero delle sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. In base al comma 5 del predetto articolo 3, il debitore aveva la facoltà di manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione rendendo apposita dichiarazione. In proposito, il comma 10 del medesimo articolo 3, stabilisce che “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: … e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito Pagina 3 di 5 positivo”; e conseguentemente il successivo comma 13 prevede che “Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: … b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”. In proposito, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in risposta ad un quesito avanzato nell’ambito di “Telefisco 2019”, ha chiarito che “Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, lettera d) ed e), del decreto legge n. 119/2018, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla cosiddetta “rottamazione-ter”, per i carichi definibili che ne sono oggetto: «non possono essere avviate nuove procedure esecutive» e «non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo». 


COMMENTO:

Per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi non possono proseguire”. Ed invero, il comma 10, lettera e) dell’articolo 3 e, conseguentemente, anche il comma 13, lettera b) del medesimo articolo, trovano, quindi, applicazione relativamente a tutte le procedure esecutive, ivi compresa quella di pignoramento presso terzi. Nel caso prospettato, dunque, dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, le procedure di pignoramento presso terzi precedentemente avviate non possono proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione, le medesime procedure esecutive del pignoramento presso terzi si debbono considerare estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, pertanto, nella piena disponibilità dell’istante debitore dell’erario.

 

Dott. Francesco Rubera