Relazione di sintesi del contributo presentato alla giornata di studio «Riscossione e fiscalità immobiliare» — Lerici (SP), 27 marzo 2026.
Il presente contributo costituisce la rielaborazione scritta, a cura dell’autore, dell’intervento tenuto alla giornata di studio indicata in epigrafe.
La giornata di studio «Riscossione e fiscalità immobiliare», svoltasi a Lerici (SP) il 27 marzo 2026 su iniziativa di Università Niccolò Cusano, STUGES, Accademia degli Studi di Diritto Tributario e Accademia Tributaria, ha ricostruito l’intera filiera della riscossione locale: dal recupero del credito alla definizione agevolata, dalla gestione dell’inesigibilità alla pianificazione delle procedure esecutive — prospettive distinte, tutte convergenti sul momento in cui un credito viene gestito dopo essere stato prodotto. Il presente contributo si è collocato deliberatamente a monte di questi temi, spostando l’attenzione dal credito già formato alla completezza della base imponibile su cui l’intera filiera è chiamata a operare: l’argomento è il tax gap IMU, la stima del differenziale tra l’imposta potenziale e quella effettivamente accertata e riscossa.
Il tax gap IMU è la differenza tra il gettito che il patrimonio immobiliare dovrebbe produrre, sulla base della legislazione vigente, e il gettito effettivamente accertato: una misura del sommerso nella base imponibile, distinta dall’inefficienza nella riscossione di quanto già accertato. Sono due fenomeni che la prassi degli uffici tributi tende spesso a confondere, pur avendo cause e rimedi diversi. Il tax gap si colloca a monte della fase accertativa, e proprio per questo determina l’omessa emissione di taluni accertamenti: quando l’individuazione del presupposto impositivo risulta incompleta — per la presenza di immobili estranei a ogni archivio fiscale, di rendite inesatte, di soggetti passivi non identificati — l’intera filiera della riscossione opera su un volume già strutturalmente ridotto, sicché recuperare l’intero credito accertato non equivale ad avere intercettato l’intero credito dovuto. La mancata riscossione si colloca invece a valle: il credito è stato correttamente individuato, quantificato e notificato, ma non si è tradotto in incasso, e a questo stadio intervengono il sollecito, la riscossione coattiva, l’ingiunzione, la rateazione.
Il presidio del tax gap non è alternativo a una riscossione efficiente, ma ne costituisce la precondizione logica: non è possibile ottimizzare una filiera senza conoscere il volume potenziale su cui essa opera. Un Comune con un tasso di incasso del 95% sui propri accertamenti, ma con un tax gap del 22%, dispone di un bilancio significativamente più povero di quanto potrebbe essere, poiché quella percentuale misura solo la seconda metà del problema. Le due situazioni si differenziano anche per la causa che le origina — una banca dati incompleta nel primo caso, morosità o inefficienza esattiva nel secondo —, per lo strumento correttivo richiesto — bonifica della banca dati e accertamento in rettifica da un lato, sollecito e riscossione coattiva dall’altro — e per l’effetto prodotto sul fondo crediti di dubbia esigibilità: nullo per il tax gap, poiché il sommerso non risulta iscritto in bilancio; diretto per la mancata riscossione, poiché il residuo attivo ne accresce la consistenza. Non è casuale che la Corte dei conti ricorra, da tempo, a due formule linguistiche distinte per qualificare i due fenomeni: «scarsa attività di contrasto all’evasione tributaria» per censurare l’inerzia accertativa, «non solerte gestione della riscossione degli stessi» per censurare l’inerzia nella riscossione. Si tratta di due obblighi di attivazione autonomi, sorretti da cause diverse e suscettibili di rimedi altrettanto diversi.
La stima è prodotta ogni anno dalla Commissione indipendente per la stima dell’evasione fiscale e contributiva, istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), e pubblicata nella Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva. La metodologia ricostruisce la base imponibile teorica applicando i moltiplicatori IMU di legge ai valori catastali di tutti gli immobili censiti negli archivi dell’Agenzia del Territorio, distinti per categoria e tipologia, e la confronta con la base imponibile che emerge dai versamenti spontanei dei contribuenti e dagli accertamenti emessi dai Comuni: la differenza tra le due grandezze è il gap complessivo.
Il tax gap IMU non costituisce un fenomeno monolitico, ma si articola in almeno cinque componenti strutturalmente distinte, ciascuna delle quali richiede un intervento specifico. Le prime quattro sono contrastabili con gli strumenti ordinari già nella disponibilità di ogni ufficio tributi: non presuppongono investimenti tecnologici, poteri speciali o interventi legislativi, bensì tempo, organizzazione e la scelta di mantenere un archivio costantemente aggiornato, anziché cristallizzato all’ultimo accertamento effettuato.
– Immobili non censiti. Fabbricati rurali trasformati in abitazione, abusi edilizi sanati e non registrati, ampliamenti non denunciati: l’immobile esiste, ma non compare in alcun archivio fiscale. Si individua incrociando la banca dati catastale — che contiene tutti gli immobili del territorio — con l’archivio dei soggetti passivi IMU del Comune: la differenza tra i due è la stima grezza del gap, ottenibile con un semplice confronto di file che costituisce il punto di partenza per la bonifica.
– Rendite catastali non aggiornate. Rendita ferma alla categoria originaria nonostante ristrutturazioni, cambi di destinazione d’uso o frazionamenti. Si rileva confrontando i titoli edilizi rilasciati negli ultimi cinque anni — permessi di costruire, SCIA, CILA, comunicazioni di fine lavori — con le variazioni catastali registrate nello stesso periodo: qualora un’operazione edilizia significativa non trovi corrispondenza in una variazione catastale aggiornata, sussiste una rendita da verificare.
– Errata qualificazione del soggetto passivo. Contratti di leasing finanziario non formalmente risolti, eredità non regolarizzate, usufrutto estinto per morte del titolare ma non aggiornato. Si corregge con l’incrocio sistematico degli atti della conservatoria dei registri immobiliari e delle dichiarazioni di successione trasmesse all’Agenzia delle Entrate: le fonti più efficaci per individuare i cambi di proprietà non ancora riflessi nell’archivio IMU.
– Agevolazioni ed esenzioni senza verifica periodica. Esenzioni per enti non commerciali, comodato tra parenti, alloggi sociali, personale delle Forze Armate e della Polizia, residenti AIRE: i presupposti cambiano nel tempo, le esenzioni restano. Si arginano attraverso un piano di revisione documentale annuale e ricorrente — volto a verificare che l’immobile sia ancora destinato alle finalità dichiarate, che il comodato risulti registrato, che l’archivio sia aggiornato in occasione dei mutamenti nelle destinazioni di servizio — anziché con un’iniziativa episodica, il cui effetto si esaurisce nel tempo.
L’identificazione di queste quattro componenti e la predisposizione di un piano strutturato di riduzione progressiva costituiscono il contenuto operativo dell’espressione «presidio del tax gap IMU»: un obiettivo che non richiede risorse straordinarie, ma organizzazione e una più matura consapevolezza di ciò che si misura nel valutare l’efficacia dell’attività tributaria di un ente locale.
Da questo gap complessivo occorre tuttavia isolare e sottrarre una quinta componente, di natura strutturale e non riconducibile agli strumenti ordinari di contrasto: il divario prodotto dalla sottovalutazione catastale sistematica. Non è il frutto di comportamenti evasivi, ma una caratteristica intrinseca del sistema di determinazione della base imponibile IMU, che utilizza rendite catastali calcolate con metodologie risalenti e sistematicamente inferiori ai valori di mercato. Questa componente non è aggredibile con l’accertamento in rettifica — richiederebbe la riforma catastale, che esula dalle competenze dell’ufficio tributi di qualsiasi Comune — e va isolata per non sopravvalutare il potenziale di recupero delle attività di bonifica e per non promettere ai decisori politici risultati che il sistema non può materialmente produrre.
I dati — non stime di parte, bensì quelli della Relazione del MEF già richiamata, aggiornati all’anno d’imposta 2022, l’ultimo disponibile, e adottati dallo schema CNDCEC-ANCREL come benchmark per il parere del revisore — indicano che il gap aggredibile, al netto della componente strutturale da sottovalutazione catastale, è stimato in circa 5 miliardi di euro l’anno, pari al 20,9% del gettito teorico nazionale: per ogni 5 euro di IMU dovuti in base alla normativa vigente, circa un euro non risulta né dichiarato né accertato — non perché non venga riscosso, ma perché non viene generato come credito. Il divario tra base imponibile teorica ed effettivamente tassata ammonta a circa 494 miliardi di euro, distribuito in modo non uniforme sul territorio: il MEF pubblica stime regionali, utilizzate come benchmark per valutare la posizione di ciascun Comune rispetto alla propria area geografica.
Un dato apparentemente controintuitivo merita di essere segnalato: il tax gap percentuale risulta più elevato nei Comuni con oltre 250.000 abitanti — 23,5% contro il 20,9% nazionale. La ragione non risiede in una minore volontà accertativa dei grandi Comuni, bensì nella maggiore complessità dei loro tessuti immobiliari — maggiore rotazione delle proprietà, locazioni più articolate, aree di espansione urbana soggette a rapida variazione delle destinazioni d’uso: un problema di complessità strutturale, non di efficienza amministrativa, che occorre tenere presente per evitare comparazioni superficiali tra enti di dimensioni eterogenee.
Un confronto con la propensione all’evasione delle altre principali imposte colloca l’IMU-TASI intorno al 20-21%, molto al di sotto dell’IRPEF dei lavoratori autonomi (quasi il 60%) ma al di sopra di IVA e IRAP. Il dato rilevante per i Comuni è che, a differenza di IRPEF, IRES o IVA, l’IMU è integralmente nella competenza accertativa dell’ente locale: non vi è intermediazione con l’Agenzia delle Entrate, né meccanismi di compartecipazione che ne attenuino l’impatto. Ogni punto percentuale di riduzione del gap si traduce direttamente, e per intero, in maggior gettito dell’ente.
Il tema non è nuovo per la magistratura contabile. Esiste un filone giurisprudenziale che si è andato consolidando e sistematizzando negli ultimi anni, e che rivela un orientamento sempre più strutturato e sempre meno negoziabile. Il punto di partenza sono le delibere delle sezioni regionali di controllo — in particolare la Sezione Emilia-Romagna con la n. 146/2022/PRSE e una serie di pronunce successive — che hanno sancito il principio di irrinunciabilità della potestà impositiva: il Comune non può scegliere di non accertare, perché l’inerzia accertativa non è una scelta organizzativa legittima, ma la violazione di un obbligo giuridico, distinto e separato dall’obbligo di gestire efficientemente la riscossione dei crediti già accertati — due obblighi autonomi, entrambi vincolanti, entrambi suscettibili di sanzione.
La delibera della Sezione delle Autonomie n. 13/2024/FRG ha poi portato all’attenzione la dimensione sistemica del problema sul fronte della riscossione: nei bilanci comunali italiani vi sono 19 miliardi di residui attivi tributari, due terzi dei quali classificabili come vetusti — un dato che misura in modo aggregato l’incapacità cronica di trasformare i crediti accertati in cassa, ma che nulla rivela circa la completezza della base imponibile da cui quei crediti traggono origine. Particolarmente significativa è la delibera n. 125/2025/PRSE della Sezione Emilia-Romagna, che connette esplicitamente la riduzione del tax gap agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, introducendo un nesso che molti uffici tributi non hanno ancora pienamente recepito: il FCDE gonfiato non costituisce un segnale di prudenza contabile, bensì un indice di patologia nella gestione dell’entrata. Il triangolo tax gap – FCDE – capacità amministrativa non può essere scomposto: intervenire su uno dei tre vertici trascurando gli altri due si rivela inefficace.
La delibera n. 113/2024/PAR della Sezione Lombardia ha affrontato una questione di grande interesse pratico per gli uffici tributi: il funzionamento dell’incentivo al personale previsto dall’art. 1, comma 1091, della L. 145/2018. La Corte ha chiarito che l’incentivo premia il maggior gettito accertato e riscosso — entrambe le condizioni: chi emette accertamenti in rettifica senza successivamente curarne l’effettiva riscossione non ne matura il diritto. La Legge di bilancio 2025, al comma 779, ne ha definitivamente chiarito la base di calcolo. Infine, le delibere della Sezione delle Autonomie nn. 7 e 8 del 2026/INPR hanno introdotto questionari rafforzati per i revisori — sia per il bilancio di previsione 2026-2028 sia per il rendiconto 2025 — con un’attenzione specifica ai residui attivi tributari e alla capacità di riscossione dell’ente.
Il segnale più recente, e per certi versi di maggior rilievo operativo, proviene dall’ambito della revisione contabile. Lo schema di parere dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2026-2028, predisposto congiuntamente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Associazione Nazionale Revisori Enti Locali, introduce una novità di immediato rilievo pratico: il revisore è ora tenuto a indicare la percentuale di accertamenti IMU in rettifica emessi rispetto al gettito ordinario dell’ente, motivando l’efficacia del recupero attraverso il confronto tra questa percentuale e il tax gap stimato dal MEF per la regione di appartenenza.
La logica sottesa è metodologicamente corretta: non si confronta il tasso di incasso con il tax gap — un raffronto tra grandezze eterogenee — bensì lo sforzo accertativo dell’ente con la dimensione del sommerso nel contesto territoriale di riferimento. Si tratta, in altri termini, di un benchmark di posizionamento, volto a verificare quanta parte del gap potenziale regionale il Comune stia effettivamente recuperando attraverso la propria attività di accertamento in rettifica. Non costituisce ancora un obbligo normativo in senso stretto — sarebbe scorretto presentarlo come tale — ma tende a divenire progressivamente il parametro di giudizio professionale del revisore sull’adeguatezza dell’azione accertativa dell’ente. Il Comune che non abbia mai posto a confronto la propria base catastale con l’archivio dei soggetti passivi IMU, né monitorato il proprio tasso di accertamenti in rettifica, si troverà nella condizione di non poter rispondere adeguatamente ai rilievi del revisore in sede di prossimo parere di bilancio. Conviene pertanto costruire tali indicatori non come risposta emergenziale a una richiesta esterna, bensì come strumenti di programmazione che il Comune adotta anzitutto per il proprio governo interno.
Un aspetto del tax gap IMU risulta quasi sistematicamente trascurato nei dibattiti tecnici — forse perché il nesso non è immediatamente intuitivo — pur avendo implicazioni concrete sul bilancio di ogni Comune: l’incidenza sulla perequazione del Fondo di Solidarietà Comunale. IFEL, nel proprio vademecum sulla perequazione e la capacità fiscale, chiarisce che il tax gap IMU concorre alla stima della capacità fiscale standard per il 10% del valore calcolato per ciascun Comune. In termini pratici, la quota di imposta teoricamente dovuta ma non riscossa a causa del gap rientra comunque nel calcolo della capacità fiscale dell’ente ai fini perequativi: un Comune con un tax gap elevato non ottiene, per questo, risorse perequative aggiuntive a compensazione del proprio minore gettito effettivo, poiché la sua capacità fiscale viene già computata tenendo conto di quella quota di potenziale non sfruttato. Il gap non costituisce dunque un fattore esogeno e neutro rispetto alla finanza comunale, ma incide sull’intera struttura del finanziamento perequativo.
Sul piano del bilancio diretto l’impatto è ancora più immediato: ogni euro di base imponibile sommersa costituisce un euro mancante nelle entrate correnti libere dell’ente — la componente più flessibile del bilancio comunale, priva di vincoli di destinazione — e un tax gap elevato la erode in modo permanente. Vi è infine un effetto contabile che si manifesta a valle del lavoro di bonifica: quando un Comune avvia un’azione sistematica di individuazione del sommerso e comincia a emettere accertamenti in rettifica, i nuovi crediti così generati entrano in bilancio come residui attivi; qualora la filiera della riscossione non sia in grado di trasformarli tempestivamente in cassa, tali crediti si stratificano, alimentano il FCDE e peggiorano gli indicatori di salute finanziaria dell’ente. È questa la ragione per cui bonifica della base imponibile e gestione esattiva devono procedere in modo coordinato: avviare la prima senza presidiare la seconda genera nuovi crediti privi di adeguato seguito, vanificando il beneficio della bonifica stessa.
Il modello operativo proposto è semplice, a due livelli, e non richiede investimenti tecnologici: può essere avviato con le risorse già disponibili in qualsiasi ufficio tributi. Il primo livello è il benchmark esterno già richiesto dallo schema CNDCEC-ANCREL nel parere del revisore: riportare nel DUP e nella nota integrativa al bilancio il tax gap MEF della propria regione, motivando lo scostamento tra tale benchmark e la propria percentuale di accertamenti in rettifica — se la percentuale risulta coerente con il dato regionale, il DUP ne dà atto; se lo scostamento è significativo, il DUP lo giustifica indicando i piani d’azione predisposti per colmarlo progressivamente.
Il secondo livello è quello degli indicatori interni: quattro grandezze semplici da costruire, da calcolare con cadenza annuale per rendere il monitoraggio confrontabile nel tempo e utile per la programmazione. Il primo è la platea potenziale rispetto alla platea censita: quanti immobili sono presenti in catasto rispetto a quanti soggetti passivi sono iscritti nell’archivio IMU del Comune — la differenza è la stima grezza del gap da immobili non censiti. Il secondo è il rapporto tra accertamenti in rettifica e gettito ordinario, da confrontare con il benchmark MEF regionale. Il terzo, che si colloca a metà tra il tax gap e la riscossione, è la conversione accertato-riscosso sui soli accertamenti in rettifica: misura quanta parte del maggior gettito da accertamenti si trasforma effettivamente in cassa nell’anno. Il quarto è la percentuale di posizioni esenti oggetto di revisione documentale nell’anno, a tutela del rischio rappresentato dalle agevolazioni che permangono in vigore senza verifica.
Il ciclo che lega tax gap e riscossione si articola in quattro passi in sequenza. Il primo è la bonifica della banca dati IMU: l’incrocio sistematico tra il catasto, gli archivi edilizi comunali, la conservatoria dei registri immobiliari e le dichiarazioni di successione — il lavoro a monte che individua il sommerso nelle prime quattro componenti del gap: gli immobili esistenti ma non censiti, le rendite non aggiornate, i soggetti passivi erroneamente qualificati, le esenzioni non più giustificate. Il secondo passo è la produzione di accertamenti in rettifica: gli atti che colmano il gap identificato, riducono il sommerso e generano nuovi crediti certi e liquidati. Il terzo passo è il presidio esattivo su questi nuovi crediti — notifica strutturata, sollecito tempestivo, attivazione della coattiva quando necessario — applicato a crediti di nuova generazione, che esistono in quanto generati dal lavoro compiuto a monte. Il quarto passo è la chiusura del ciclo: il tax gap si riduce, i nuovi crediti si trasformano in cassa, il FCDE non cresce.
Due precisazioni, relative ad aspetti spesso richiamati in modo impreciso, meritano attenzione. La prima riguarda l’incentivo al personale: la L. 145/2018, all’art. 1, comma 1091, prevede un incentivo economico per il personale degli uffici tributi che contribuisce al maggior gettito da accertamento, calcolato — come confermato dalla giurisprudenza contabile già richiamata — sull’accertato e sul riscosso congiuntamente. Il legislatore ha in tal modo stabilito un collegamento diretto tra i due piani del ciclo: chi accerta senza successivamente curare la riscossione non matura l’incentivo — una soluzione normativa pienamente coerente con la logica del ciclo integrato.
La seconda precisazione riguarda AMCO, la Asset Management Company controllata dal MEF, introdotta nella gestione della riscossione locale dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, comma 662, della L. 199/2025). Per gli enti che, alla scadenza dei contratti con gli attuali affidatari, registrino una percentuale di riscossione in conto residui inferiore a una soglia definita con apposito decreto ministeriale, scatterà l’obbligo di ricorrere ad AMCO per la riscossione coattiva. Il decreto ministeriale chiamato a definire tale soglia non risultava ancora emanato alla data dell’intervento: nelle bozze circolate durante l’iter parlamentare si ipotizzava una soglia del 15% per i tributi, senza che il testo fosse tuttavia definitivo. Ciò che rileva, ai fini della presente trattazione, è la natura dello strumento: AMCO misura la riscossione in conto residui, non il tax gap. Non intercetta il sommerso, ma soltanto i crediti già iscritti in bilancio e non ancora incassati: uno strumento pertinente al secondo dei due piani del problema, non al primo. Tax gap e riscossione restano dunque fenomeni da diagnosticare e governare separatamente, con strumenti tra loro distinti.
Un cenno alla TARI aiuta a comprendere, per contrasto metodologico, perché il tax gap IMU rivesta — almeno nella fase attuale — una priorità istituzionale che la TARI non possiede. Anche la TARI presenta un proprio tax gap: utenze non a ruolo, superfici sommerse, destinazioni d’uso dichiarate in modo difforme da quelle effettive. Il meccanismo attraverso cui tale gap incide sulla finanza dell’ente è tuttavia radicalmente diverso da quello dell’IMU, in ragione della differente natura giuridica delle due entrate.
La TARI è un’entrata tributaria di scopo: deve coprire integralmente i costi del servizio rifiuti, come determinati nel Piano Economico Finanziario approvato da ARERA. Se alcune utenze non sono a ruolo, o se alcune superfici non sono dichiarate, il costo del servizio non cambia: viene ripartito sulle utenze che pagano, aumentando la tariffa pro-capite per i contribuenti corretti. L’ente non incassa di meno — applica una tariffa iniqua. È un problema di equità tariffaria e di rispetto del principio «chi produce paga», ma non è un problema di bilancio in senso stretto: le entrate TARI coprono comunque i costi, per come è strutturata la disciplina tariffaria di settore.
L’IMU, al contrario, è un’entrata tributaria propria e alimenta le entrate correnti libere dell’ente. Lo stesso sommerso che, nella TARI, si limita a redistribuire il carico tra i contribuenti si traduce, nell’IMU, direttamente in minori entrate correnti, senza alcun meccanismo compensativo: ne deriva una minore disponibilità di cassa per finanziare i servizi generali del Comune. È per questa ragione — la diversa natura giuridica delle due entrate, propria l’una, di scopo l’altra — che il tax gap IMU incide sulla perequazione, riducendo la capacità fiscale standard, mentre il tax gap TARI non produce un riflesso analogo sul Fondo di Solidarietà Comunale. Per la medesima ragione, lo schema CNDCEC-ANCREL 2026 ha introdotto un benchmark formale per l’IMU nel parere del revisore, senza prevedere nulla di analogo per la TARI: la leva operativa principale per l’IMU risiede nella bonifica della banca dati catastale e nell’incrocio con gli archivi edilizi, mentre per la TARI resta l’allargamento della platea, con conseguente riduzione della tariffa pro-capite per i contribuenti regolari.
Il modello trova concretizzazione in un cruscotto organizzato in due colonne, che riproducono la distinzione fondamentale introdotta in apertura: la colonna A raccoglie i quattro indicatori del tax gap sopra descritti; la colonna B ne affianca altrettanti sul fronte della riscossione, a conferma che i due problemi restano distinti anche sul piano della misurazione.
La colonna B, riscossione, raccoglie quattro indicatori speculari a quelli già visti per il tax gap: il tasso di incasso spontaneo sul gettito ordinario IMU; il rapporto riscosso su accertato per i soli accertamenti in rettifica — che è anche l’indicatore a cavallo tra le due colonne, perché misura quanto del nuovo gettito generato dalla bonifica si trasforma effettivamente in cassa; il tasso di smaltimento dei residui attivi IMU, da confrontare con la soglia che il decreto MEF attuativo della norma AMCO andrà a definire; i tempi medi dalla notifica all’incasso o all’attivazione della coattiva.
Il profilo critico attiene alla circostanza che, qualora una delle due colonne resti priva di contenuto — se, cioè, l’ufficio tributi monitora solo la riscossione senza conoscere la propria platea potenziale rispetto a quella censita — la diagnosi risulta incompleta e le risorse dell’ufficio vengono allocate senza un adeguato punto di riferimento: si presidia la parte del problema che si riesce a misurare, lasciando scoperta l’altra. Le due colonne vanno pertanto costruite separatamente e lette in modo integrato, poiché è la lettura incrociata a consentire di individuare dove si collochi il problema prevalente e dove convenga indirizzare le risorse disponibili.
Tre proposizioni analitiche e tre raccomandazioni operative riassumono la trattazione svolta: non hanno pretese teoriche, ma sono concepite per una ricaduta immediata nella prassi degli uffici tributi.
– Il tax gap IMU è un problema di base imponibile, non di riscossione. Confondere i due piani — un errore frequente nella prassi — induce ad adottare il rimedio inadeguato: si investe in procedure coattive più efficienti su un credito già ridotto alla partenza, oppure si interviene sulla bonifica della banca dati senza curare la riscossione dei nuovi crediti così prodotti, vanificando il lavoro compiuto a monte.
– Il tax gap produce un impatto diretto sul bilancio dell’ente ed è oggetto di una disciplina istituzionale progressivamente più stringente. Non è più un tema che possa essere trascurato nei documenti programmatori senza conseguenze: lo schema CNDCEC-ANCREL 2026 lo ha inserito nel parere del revisore, la Corte dei conti lo presidia da anni con formule sempre più puntuali, gli obiettivi del PNRR lo richiamano espressamente. L’ente che non abbia predisposto tali indicatori in vista del prossimo bilancio incontrerà difficoltà nel rispondere ai rilievi dell’organo di revisione.
– Bonifica della banca dati e gestione della riscossione sono le due facce dello stesso ciclo. Il legislatore lo ha codificato nell’incentivo al personale della L. 145/2018, come chiarito dalla Legge di bilancio 2025: chi accerta senza incassare non matura l’incentivo, chi non accerta non genera crediti da incassare. Le due attività devono essere pianificate e monitorate in modo coordinato.
– Costruire già quest’anno l’indicatore di platea. Immobili in catasto rispetto ai soggetti passivi iscritti nell’archivio IMU del Comune: è la misura grezza del gap aggredibile, ottenibile con un incrocio di file che non richiede software dedicati.
– Inserire nel prossimo DUP il benchmark MEF regionale del tax gap IMU. Motivando lo scostamento rispetto alla propria percentuale di accertamenti in rettifica, senza attendere che lo richieda il revisore.
– Pianificare la gestione esattiva dei nuovi accertamenti in rettifica in parallelo — non a seguire — rispetto alla bonifica della banca dati. Identificando fin da subito chi si occupa della notifica, del sollecito e dell’eventuale coattiva sui crediti nuovi, prima che questi diventino residui.
Le tre proposizioni e le tre raccomandazioni qui riassunte convergono su un unico punto: l’efficacia dell’azione tributaria di un Comune non si misura soltanto dalla capacità di riscuotere quanto accertato, ma anche, e prima ancora, dalla capacità di accertare quanto dovuto. È da questo punto di osservazione — a monte della filiera della riscossione discussa nel resto della giornata di studio — che il presente contributo ha inteso muovere, nella convinzione che il presidio del tax gap IMU sia destinato a diventare, nei prossimi esercizi, un capitolo ordinario della programmazione finanziaria degli enti locali, e non più un tema affidato alla sensibilità ed all’iniziativa dei singoli uffici.
Dott. Francesco Foglia