Cass., sez. V, ord. 16 dicembre 2025, n. 32838
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso iscritto al n. 20319/2021 R.G., proposto DA “Società XXX S.p.A.”, con sede in [OMISSIS], in persona dell’amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OMISSIS] e dall’Avv. [OMISSIS], entrambi con studio in Padova, elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OMISSIS], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OMISSIS]), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento e successiva nomina di nuovo domiciliatario; RICORRENTE
CONTRO Omissis, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OMISSIS] e dall’Avv. [OMISSIS], entrambi con studio in Napoli (presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OMISSIS], con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OMISSIS]), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE
E “Società YYY S.r.l.”, in liquidazione, con sede in [OMISSIS], in persona del liquidatore pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari nell’interesse del Omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. [OMISSIS], con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OMISSIS]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 gennaio 2021, n. 829/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 novembre 2025 dal Dott. [OMISSIS];
RILEVATO CHE:
- La “Società XXX S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 gennaio 2021, n. 829/1/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. 123/2014 del 12 aprile 2018 da parte della “Società YYY S.r.l.” (all’epoca, in bonis), in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari nell’interesse del Omissis, per il parziale versamento del predetto tributo relativo all’anno 2014, nella misura complessiva di [OMISSIS], ha rigettato l’appello proposto dalla “Società XXX S.p.A.” nei confronti del Omissis e della “Società YYY S.r.l.”, in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 22 febbraio 2019, n. 2627/2/2019, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
- Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – con le seguenti argomentazioni: «Rispetto alle preesistenti tariffe ICP del 1998, il Comune non ha applicato alcuna maggiorazione. In conclusione, l’infondatezza dell’appello deriva dalla lettura delle fonti normative primarie, secondarie e degli atti amministrativi generali disciplinanti l’imposizione pubblicitaria e il relativo regime tariffario, da cui si evince che: a) il Omissis non ha istituito, in luogo dell’imposta comunale sulla pubblicità, il canone previsto dall’art. 62 del D.Lgs. 31.12.97 n. 446. Come può pacificamente evincersi dalla lettura delle norme di attuazione e regolamentari vigenti, il regolamento attuativo dell’art. 62 non è stato adottato dopo il 31 dicembre 2001, rimanendo solo un obiettivo programmatico; né detto regolamento attuativo può individuarsi nella Deliberazione di Consiglio Comunale 419/99, che ha approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 507/93; b) il Omissis continua ad applicare l’imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all’art. 12 D.Lgs. 507/93, aggiornate con Deliberazione di Consiglio 80/98, in conformità al disposto di cui all’art. 11, punto 10, della Legge 449/97 (aumento del 20%); c) all’imposta comunale sulla pubblicità (quindi al tributo), è stato aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti. Il cumulo è consentito ai sensi dell’art. 9, comma 7 del D.lgs. 507/93: non si tratta di un tributo (come l’ICP o il CIMP), ma di un canone concessorio, il cui presupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all’uso generalizzato (cfr. Cassazione SSUU 21545/2017). Tale canone è stato introdotto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/99, che ne determina le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti, prevedendone l’entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000-2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 2001 e del 100% nel 2002; d) l’emolumento impropriamente definito “canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità”, accertato e versato dalla contribuente, non va confuso con il CIMP di cui all’art. 62 D.Lgs. 446/97: in esso, infatti, sono accorpati, avendo la stessa base di calcolo ovvero la superficie pubblicitaria, l’imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7 D.Lgs. 507/93 e il canone per la locazione dei luoghi pubblici di installazione degli impianti pubblicitari ex art. 9 comma 7 D.Lgs. 507/93 (canone concessorio); e) il canone di locazione per l’installazione degli impianti pubblicitari ha natura non tributaria ed è cumulabile sia con l’ICP che con il CIMP (Cass., sent. n. 21454/2017); f) non si è verificato alcun aumento tariffario del CIMP in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe dell’ICP asseritamente stabilite con Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 2001, poi annullata con sentenza del TAR del 2006, passata in giudicato. L’Ordinanza citata, infatti, non determina le nuove tariffe CIMP, ma si limita a convertire in euro le previgenti tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi pubblici introdotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999; g) voci e tariffe del “canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità” sono rese conoscibili ai contribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell’atto impositivo delle diverse componenti, tributaria e non tributaria, non può essere invocata a sostegno dell’illegittimità dell’avviso di accertamento; h) ciò in quanto la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall’ICP, non ha subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all’art. 12 D.Lgs. 507/93, aggiornate con Deliberazione di Consiglio 80/98; i) le differenze rilevabili non integrano illegittimi aumenti del CIMP in violazione dell’art. 62 D.Lgs. 446/97, ma progressivi aumenti della componente non tributaria del canone, costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che ha sostituito la tassa di occupazione delle aree e spazi pubblici, applicato secondo i criteri di cui all’art. 3 Norme di Attuazione del PGI del 1999. Pertanto, a prescindere dall’improprio nomen iuris utilizzato per indicare l’emolumento, nella sostanza emerge che le somme richieste con l’avviso di accertamento impugnato sono conformi alla normativa vigente disciplinante, in ambito locale, l’imposizione per le comunicazioni pubblicitarie, il canone di locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti pubblicitari compresi nel Piano, i relativi regimi tariffari. Di contro la contribuente, che muove da un’errata interpretazione della Deliberazione n. 419/99, emanata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 507/93 e dell’Ordinanza Sindacale del 31.12.2001, non ha fornito la prova né dell’intervenuta eliminazione del tributo originario e della sua sostituzione con il nuovo tributo con apposito regolamento attuativo, ai sensi dell’art. 62 D.Lgs. 446/97, né della riconducibilità degli importi asseritamente richiesti in eccedenza alla normativa statale a illegittimi aumenti della componente tributaria di detto emolumento. Invero, sulla materia oggetto della presente controversia è rilevabile un orientamento giurisprudenziale, da parte della CTP e della CTR di Napoli, nettamente a favore delle argomentazioni addotte dall’Amministrazione comunale riguardo a controversie relative ad avvisi di accertamento riferiti a diversi anni di imposta. Infatti, per l’anno di imposta 2014, rispetto ad analoghi avvisi di accertamento di quello in discussione nel presente giudizio, con le sentenze n 4284/10/2020 e 4540/14/2020 la CTR della Campania ha rigettato gli appelli proposti (peraltro, in entrambi i casi, dalla medesima difesa legale dell’odierna appellante) avverso precedenti sentenze della CTP di Napoli. Con riferimento all’anno di imposta 2015, parimenti sono rilevabili le seguenti sentenze relative a società che, al pari della odierna appellante, operano anch’esse nel settore della cartellonistica pubblicitaria nel territorio di Napoli, per le quali si è registrato il medesimo orientamento a favore delle tesi sostenute dall’Ente: sentenze CTP di Napoli nn. 3449/38/2020, 94/22/2020, 103/22/2020, 12071/38/2019, 14051117/2020, 14772/30/2019, 2278/2112020, 2613/17/2020, 13613/27/2019, 12423/04/2019».
- Il Omissis e la “Società YYY S.r.l.”, in liquidazione, hanno resistito con separati controricorsi.
- La “Società XXX S.p.A.” e il Omissis hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
- Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia: «Sub art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – error in iudicando per omesso esame di otto autonomi fatti decisivi, costitutivi delle domande ed eccezioni opposte dall’appellante, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato, ciascuno, una pronuncia di accoglimento – Sub art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., non avendo la C.T.R. posto a fondamento della sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati dalle parti appellate».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia: «Sub art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – error in procedendo: nullità della sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello e, nel contempo, sulle eccezioni opposte alla tesi riproposta dalle appellate – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.».
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia: «1. Sub art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – error in iudicando: violazione della riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 della Costituzione in rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione dell’art. 62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMP copre anche la tassazione dell’occupazione di suolo pubblico dell’impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato; 2. Sub art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. – error in iudicando per violazione del limite massimo delle tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato e mai contestato dalle parti appellate, rappresentato dal superamento delle tariffe CIMP applicate del limite cogente fissato da tale norma, coincidente con l’importo indebito preteso con l’avviso, che comporta l’accoglimento del ricorso di primo grado; error in procedendo per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c.».
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia: «In via subordinata al III motivo di cassazione. 1. Sub art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – error in iudicando: violazione del principio di autonomia dell’obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge 27.7.2000 n. 212 e dell’art. 54 del D. Lgs. n. 446/97 – Violazione dell’art. 23 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 739, della Legge 28.12.2015, n. 208, come evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 15/2018; 2. Sub art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – error in iudicando: violazione dell’art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55 della Legge 23.12.2000, n. 388): il canone di locazione dei luoghi pubblici asseritamente applicato dal Omissis in aggiunta all’ICP per legge deve essere parametrato alla effettiva occupazione di suolo pubblico e non alla superficie pubblicitaria».
- Applicando il principio della “ragione più liquida” e derogando all’ordine di prospettazione dei motivi dedotti nel ricorso per cassazione, si può esaminare con precedenza il quarto motivo. Invero, secondo il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^-5, 22 agosto 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, 20639; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1149; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, 3988).
2.1 Ciò posto, il suddetto motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi.
2.2 Nella vicenda in disamina, sulla scorta delle risultanze processuali, si evince che: – con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il Omissis aveva deciso di applicare, per l’anno d’imposta 1998, alla tariffa relativa all’imposta comunale sulla pubblicità (fissata per i Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: «10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato»), determinandone l’importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’11 maggio 2001, n. 5; – con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Omissis ha approvato il piano generale degli impianti, il quale disciplina l’individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: delle esigenze di carattere sociale; della concentrazione demografica ed economica; delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici; – sulla base dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall’art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: «7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 – Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D.Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità (…). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione», e (art. 5 – Imposta di pubblicità) che: «L’imposta comunale sulla pubblicità rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell’art. 62 del D.L.vo 446/97 (…) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»; – le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2- Modalità di soppressione dell’imposta sulla pubblicità) che: «Il Comune si riserva di approvare entro e non oltre l’1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall’art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell’imposta fino al 31.12.2001»; – con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il Dipartimento Attività Commerciali l’11 maggio 2001, n. 5, il Omissis ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l’aumento del 20% e di proporre all’Amministrazione l’aumento fino al 50% per l’anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Omissis al canone sostitutivo della TOSAP»; – con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, 223, il Omissis ha “ordinato” l’approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali «in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti»; – da ultimo, con sentenza depositata dal T.A.R. della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest’ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell’amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall’atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (…)».
2.3 La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore, sulla base della sequenza provvedimentale riassunta al precedente punto 2.2) è stata già scrutinata da questa Corte con vari arresti (Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass. Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), dalle cui uniformi conclusioni il collegio non intende discostarsi in questa sede.
2.4 A tale riguardo, si è affermato che la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità, di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari, che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2.5 Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e l’annullamento in sede giudiziale della tariffa corrispondente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina [secondo la previsione della delibera approvativa del piano generale degli impianti pubblicitari], consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità, alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, in ragione dell’alternatività sancita dall’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tra l’imposta comunale sulla pubblicità ed il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari.
2.6 Una volta chiarito che il tributo preteso con l’avviso di accertamento era costituito, in realtà, dall’imposta comunale sulla pubblicità, si pone la questione – sollevata dalla ricorrente – della esigibilità a tale titolo per l’anno di riferimento degli incrementi tariffari deliberati ai sensi dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, dopo che l’art. 23, commi 7 e 11, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (entrato in vigore il 26 giugno 2012), aveva disposto, per un verso, che: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo» (nell’allegato 1 è incluso il sopra citato art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449), e, per altro verso, che: «I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge», considerando che l’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»], aveva previsto che: «L’art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012».
2.7 Con la sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art. 114 Cost., ed ha dichiarato l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all’art. 4, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3”), e 119 Cost.
2.8 Questa situazione ha generato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza delle maggiorazioni adottate dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno. Il citato comma 739, oggetto della recente sentenza della Corte Costituzionale, muoveva proprio dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità delle maggiorazioni anche nei casi – generalizzati – di continuazione della loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge. La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 739 e si è spinta ancora oltre, corredando il rigetto con passaggi interpretativi della norma contestata sulla cui base sembrerebbe preclusa ai Comuni la facoltà di confermare o prorogare, successivamente al 2012, le maggiorazioni tariffarie dell’imposta comunale sulla pubblicità.
2.9 In sostanza, ad avviso della Corte Costituzionale, il comma 739 non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, ma – più limitatamente – ad assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012, data di entrata in vigore della norma di abolizione. Secondo il giudice remittente, «la disposizione censurata avrebbe creato due diversi regimi giuridici applicabili in materia di tariffe sull’ICP, rendendo possibile l’esercizio della facoltà di aumento – o meglio, di continuare ad applicare l’aumento già deliberato – unicamente per quei Comuni che si fossero avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge. (…) In tal modo, per una categoria di Comuni si sarebbe creata una nuova tariffa base, consolidando gli aumenti all’interno dell’imposta; il che rivelerebbe l’estensione della disposizione censurata ben al di là di quella che si vorrebbe interpretare, incidendo anche sulla disciplina generale della materia. Sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio stabilire per legge che possa procedersi al rinnovo tacito delle tariffe recanti maggiorazioni sulla base di una legge abrogata, poiché il rinnovo sarebbe equiparabile ad un nuovo provvedimento di conferma delle statuizioni comunali, adottato in carenza di una disposizione legislativa che lo legittimi». Tuttavia, questo elemento non è stato considerato meritevole di sostegno dal giudice delle leggi, in quanto: «L’intervento interpretativo (…) non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini della determinazione dell’imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d’interpretazione autentica (ex multis, sentenze 132 del 2016, n. 69 del 2014, n. 271 del 2011, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999 e n. 311 del 1995)».
2.10 La lettura del comma 739 secondo la sentenza in esame propone, però, un ulteriore profilo riguardante la possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate, in ordine alla quale il testo normativo non si esprime in modo diretto. Sotto questo secondo profilo, la Corte Costituzionale fornisce una lettura costituzionalmente orientata della norma contestata, tale da fare salve le delibere comunali di approvazione delle tariffe maggiorate, specificando che tale intervento normativo deve considerarsi orientato alla mera considerazione degli atti adottati entro il 26 giugno di quell’anno, periodo ancora utile per l’adozione di variazioni alle aliquote e tariffe dei tributi data la posposizione dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2012. Oltre tale data, il venir meno della norma di riferimento per via dell’abolizione recata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, impedirebbe non solo l’adozione di nuove deliberazioni di maggiorazione decorrenti dal 2012, ma anche il mantenimento delle misure tariffarie maggiorate per gli anni successivi.
2.11 Difatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato che «(…) non è corretta l’interpretazione dell’art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell’abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità delle maggiorazioni disposte per l’anno d’imposta 2012. Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995). La scelta legislativa, allora, rientra «tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore (ex plurimis: sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 132 del 2016). Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate. Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, delle tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente».
2.12 Questa lettura è stata condivisa dalla risoluzione emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 14 maggio 2018, n. 2/DF, secondo la quale: «Da quanto appena illustrato, è evidente che a partire dall’anno di imposta 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione», dovendo, invece, tornare ad applicare le tariffe base di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Quindi, dalla data di entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione fondata su una norma non più esistente.
2.13 Tanto è conforme, come si è visto, anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. 5^, 22 dicembre 2014, n. 6201), il quale ha ritenuto che il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente.
2.14 Peraltro, recependo quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale e dalla risoluzione ministeriale, l’art. 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha successivamente previsto che: «In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun Comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva». La norma riconosce, infatti, ai Comuni che hanno adottato o confermato tacitamente o espressamente le maggiorazioni delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, la possibilità di rimborsare, in forma rateale ed entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente diviene definitiva, le somme illegittimamente acquisite.
2.15 Né può valere in senso ostativo – come è stato dedotto dall’ente impositore – il richiamo alla previsione dell’art. 243-bis, comma 8, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 142 (“T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), quale introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, 213 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”), a tenore del quale: «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano: a) l’ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente». Invero, tale deroga è espressamente condizionata – oltre che alla preventiva adesione dell’ente locale alla «procedura di riequilibrio finanziario pluriennale», in presenza di «squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario» (comma 1 del citato art. 243-bis) – alla successiva adozione di un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non può che essere logicamente successiva all’entrata in vigore della norma abilitante (11 ottobre 2012). Laddove, nel caso di specie, in base alla stessa prospettazione del controricorso, il Omissis aveva aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2012, n. 58, ma non aveva mai deciso il successivo incremento fino alla misura massima delle tariffe relative ai tributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), non potendo valere a tal fine (“allora per ora”) – per la fattispecie in disamina – la deliberazione adottata a suo tempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, con la quale era stato approvato l’aumento fino al 20% della tariffa-base per l’imposta comunale sulla pubblicità, in quanto la relativa efficacia era definitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) con l’abrogazione dell’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, da parte dell’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo l’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2.16 In definitiva, se ne può concludere che l’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere inteso, alla luce dell’interpretazione offertane dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime delle “tariffe base” di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità che – anche sotto l’illegittimo predicato di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari – abbiano fatto applicazione delle tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012.
2.17 In linea di principio, per il resto, si è detto (Cass., Trib., 14 luglio 2023, n. 20218) che il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità ovvero per canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l’imposta comunale sulla pubblicità, all’art. 9, comma 7, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che: «Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario» (in senso analogo, nella precedente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 18 del d.P.R. 27 ottobre 1972, n. 639, stabiliva che: «Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l’applicabilità della tassa per l’occupazione dello spazio ed aree pubbliche») (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13476; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11673; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1951 – vedasi anche: Cons. Stato, Sez. 5^, 22 ottobre 2015, n. 4857). A ben vedere, gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità avevano previsto ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l’1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per l’introduzione del CIMP, a prescindere dalla mera riserva del Omissis sulla sua adozione con decorrenza dall’1 gennaio 2002. Pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e restando ancora in vigore l’imposta comunale sulla pubblicità, dopo l’annullamento dell’ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all’imposta comunale sulla pubblicità.
2.18 La diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributi alternativi ICP/CIMP, da un lato, e i prelievi TOSAP/COSAP, dall’altro: del resto, la disciplina legislativa – nell’ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari – espressamente non esclude che la TOSAP o il COSAP si cumulino con l’ICP (comma 7 dell’art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; comma modificato dal comma 55 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e prevede, anzi, che la tariffa del CIMP sia “comprensiva” della TOSAP o del COSAP (comma 2, lett. d, dell’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, 446; lettera modificata dal comma 5, lett. b, dell’art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
2.19 Va, poi, osservato che la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla TOSAP di cui agli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, correlata al presupposto oggettivo delle «occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province» (art. 38, comma 1) e dovuta (non in funzione di controprestazione) dal «titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del (…) territorio» (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato COSAP (cioè, il canone per l’occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla TOSAP al dichiarato fine di ricondurre nell’ambito privatistico il rapporto con l’ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446) e dovuto quale controprestazione di una concessione dell’ente locale – effettiva o presunta per legge (nel caso di occupazione abusiva) – dell’uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di «strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» (art. 63). La TOSAP ed il COSAP, infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all’occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall’importo dovuto per TOSAP/COSAP dell’ammontare del canone concessorio “riscosso” (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: «Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi») (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545).
2.20 A tal proposito, si pone l’ulteriore questione della compatibilità del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche con altri canoni concessori. Ora, seppure in tema di TOSAP, questa Corte ha più volte dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche è compatibile (art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a meno che il Comune non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078). È vero che la debenza o l’esclusione della TOSAP non dipendono essenzialmente dall’esistenza di un atto di concessione, dal momento che la tassa è dovuta, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anche in caso di occupazione senza titolo o abusiva; in secondo luogo, tassa e canone di concessione hanno natura e finalità diverse, quindi non sono fra loro incompatibili, come si ricava indirettamente dall’art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi dall’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che lasciano in facoltà dell’ente di escludere la tassa relativamente ai beni su cui grava un canone di concessione non ricognitorio (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078). Questo principio, di carattere generale, ben può valere anche con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall’art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 31 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, 10499).
2.21 Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione, è il caso di rammentare ad abundantiam che l’art. 1, commi 816 – 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) ha previsto l’istituzione da parte di Comuni, Province e Città Metropolitane (mediante regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), con decorrenza dall’1 gennaio 2021, di un “canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” in funzione sostitutiva della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l’uso o l’occupazione delle strade (con le relative pertinenze) di proprietà di Comuni e Province, e comprensiva di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui presupposto è: «a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato». Come si evince dalla relazione illustrativa: «I commi 816-836 [della legge 27 dicembre 2019, n. 160] istituiscono dal 2021 il c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l’occupazione delle strade». Dunque, è pacifico che: «Il provvedimento in esame, ai commi 816-836, istituisce il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Detto canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l’occupazione delle strade».
- In definitiva, valutandosi la fondatezza del quarto motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
[OMISSIS]
COMMENTO –La recente Ordinanza Cass. civ., sez. V, ord. 16 dicembre 2025, n. 32838, offre un contributo di particolare utilità per la fiscalità locale minore, perché affronta in modo unitario due profili che, nella prassi applicativa, tendono a sovrapporsi e a produrre contenzioso seriale: la tenuta della sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, sul presupposto della corretta fonte regolamentare, e la sorte delle maggiorazioni tariffarie dell’ICP dopo l’abrogazione della norma del 1997 che ne costituiva il fondamento. Il tutto si innesta, non senza riflessi sistematici, sul tema della cumulabilità tra entrate di natura tributaria e canoni concessori o ricognitori, in presenza di un utilizzo di beni pubblici per finalità pubblicitarie.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso nell’interesse di un Comune, relativo all’anno 2014, per il parziale versamento di somme qualificate, nell’atto e negli atti presupposti, come canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. La società destinataria dell’atto contesta la legittimità della pretesa, deducendo, in sintesi, l’assenza di un valido assetto regolamentare idoneo a sostituire l’ICP con il canone ex art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché l’illegittimità della quantificazione, nella parte in cui risulta costruita su tariffe maggiorate oltre il limite temporale consentito dal quadro normativo sopravvenuto.
Sul piano processuale, il ricorso per cassazione è articolato in quattro motivi. La Corte, tuttavia, richiama il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., e anticipa l’esame del quarto motivo, ritenuto di più agevole definizione. La fondatezza di tale censura determina l’assorbimento dei restanti motivi. Il passaggio non è neutro: esso consente di definire la controversia sul terreno sostanziale della corretta qualificazione dell’entrata e della sequenza delle fonti, senza che occorra misurarsi con questioni processuali più complesse.
Il dato qualificante della motivazione consiste nel metodo: la Corte chiarisce, in primo luogo, che la qualificazione dell’entrata non dipende dall’etichetta utilizzata dall’ente o dal concessionario, ma dalla riconducibilità della pretesa al corretto presupposto e, soprattutto, alla corretta fonte. In particolare, la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507) con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari postula l’emanazione di un apposito regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, conforme ai criteri indicati dall’art. 62, comma 2, del medesimo decreto. La carenza di tale regolamento non può essere supplita da atti di pianificazione o da strumenti amministrativi generali, come il piano generale degli impianti pubblicitari, che svolge una funzione autonoma e distinta e non ha idoneità sostitutiva della fonte regolamentare. Il principio è decisivo perché ricolloca la pretesa, al di là del nomen iuris, nel perimetro dell’ICP, consentendo alla Corte di affrontare il nodo tariffario con una ricostruzione lineare, spesso assente nella prassi comunale.
Una volta accertata la reviviscenza applicativa dell’ICP, la Corte affronta il secondo snodo: la legittimità, per l’anno 2014, dell’applicazione di incrementi tariffari deliberati in passato in forza dell’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposizione che aveva riconosciuto ai Comuni la facoltà di stabilire ulteriori maggiorazioni fino al 50 per cento della tariffa base. Su questo terreno, la pronuncia compie un’operazione di ricostruzione normativa e giurisprudenziale particolarmente istruttiva, perché raccorda l’abrogazione del 2012, la norma interpretativa del 2015 e il sindacato costituzionale del 2018, traendone una regola applicativa netta: dal 1° gennaio 2013 i Comuni non sono più legittimati a introdurre né a confermare, nemmeno tacitamente, le maggiorazioni in questione, dovendo tornare alle tariffe base del d.lgs. n. 507/1993.
Il percorso è noto ma non sempre compreso fino alle sue conseguenze. L’art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 giugno 2012), le disposizioni indicate nell’allegato 1, tra le quali rientrava l’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997. Il legislatore è poi intervenuto con l’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quale disposizione di interpretazione autentica, precisando che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumento prima del 26 giugno 2012. Questa previsione, letta isolatamente, è stata spesso invocata per sostenere la possibilità di stabilizzare l’aumento come componente strutturale della tariffa, anche per gli anni successivi.
È qui che la Cassazione valorizza la sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018, la quale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale sul comma 739, chiarisce che la norma interpretativa non ripristina retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni dopo l’abrogazione del 2012, ma si limita a salvare gli aumenti deliberati fino al 26 giugno 2012 per l’anno d’imposta 2012, senza estenderne l’efficacia agli anni successivi. La conseguenza è lineare. Venuta meno la norma che consentiva la maggiorazione, l’eventuale proroga tacita o conferma espressa dell’aumento negli anni successivi è illegittima: il potere deliberativo deve sempre misurarsi con la legislazione vigente.
La pronuncia si pone in continuità, su questo punto, con l’indirizzo del Consiglio di Stato (sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6201), secondo cui il potere di conferma, tacita o esplicita, non può operare in assenza del fondamento legislativo della maggiorazione. Non è un richiamo meramente erudito: si tratta di un criterio di tenuta dell’azione amministrativa, perché impedisce che il meccanismo dell’ultrattività delle tariffe, previsto dall’ordinamento per assicurare continuità di gettito, si trasformi in uno strumento per perpetuare maggiorazioni prive di base normativa.
È significativo che la Cassazione, nel ricostruire l’evoluzione, collochi in modo coerente anche la prassi del Ministero dell’economia e delle finanze. La risoluzione 14 maggio 2018, n. 2/DF, intervenuta dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018, recepisce l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 739, della legge n. 208/2015 e ribadisce che, a partire dall’anno d’imposta 2013, i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione. Sul piano amministrativo, il documento ministeriale assume rilievo immediato: offre una base uniforme per l’esercizio dell’autotutela e per la gestione delle richieste di rimborso, riducendo l’area delle difese fondate sulla mera continuità applicativa.
La Corte completa il quadro evidenziando che il legislatore del 2018 ha preso atto della questione, introducendo, con l’art. 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una disciplina di rimborsi in forma rateale delle somme acquisite a titolo di maggiorazione per gli anni 2013-2018. Anche questo dato, più che un elemento finanziario, è un indice sistematico: il legislatore riconosce l’esistenza di un fenomeno diffuso di prelievi non conformi dopo il 2012 e offre agli enti uno strumento di gestione, senza con ciò sanare ex tunc l’illegittimità.
La pronuncia non si arresta, tuttavia, al profilo tariffario. Nel chiarire che, in difetto di regolamento istitutivo del canone, l’ICP continua a trovare applicazione, la Corte affronta la questione della cumulabilità tra ICP (o, in alternativa, CIMP) e altri prelievi connessi all’occupazione e all’uso di beni pubblici. La regola enunciata è di grande interesse operativo: l’ICP, in presenza di impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, è cumulabile non solo con TOSAP o COSAP, ma anche con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, stante la diversità del titolo di pagamento. La stessa disciplina del d.lgs. n. 507/1993, all’art. 9, comma 7, prevede espressamente che l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati all’effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.
Questo passaggio merita una lettura non meramente cumulativa, ma sistematica. L’alternatività ICP/CIMP, sancita dall’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997, riguarda il prelievo collegato alla diffusione del messaggio pubblicitario; essa non si estende automaticamente ai canoni che remunerano l’uso del bene pubblico o la concessione di un’area, i quali trovano il proprio presupposto nell’occupazione o nel godimento. La pronuncia chiarisce, inoltre, che in assenza del CIMP non opera neppure la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 446/1997, nel testo novellato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, rispetto alla determinazione del canone concessorio. Per gli uffici, la distinzione è cruciale: se la pretesa tributaria deve essere ricondotta all’ICP, la componente patrimoniale può restare in piedi, purché sorretta da un titolo concessorio effettivo e da una quantificazione coerente con i criteri regolamentari.
Nel caso napoletano la distinzione si complica per la presenza, nel Piano generale degli impianti pubblicitari del 1999 e nelle relative norme di attuazione, di un canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti, espresso in metri quadrati di superficie pubblicitaria e non commisurato alla mera proiezione del mezzo. Tale canone, che la sentenza ricostruisce come entrata di natura non tributaria, non coincide né con la TOSAP né con il COSAP, e neppure con il canone sostitutivo dell’imposta di cui all’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997; esso si atteggia come corrispettivo concessorio o locatizio per l’utilizzo del bene pubblico, destinato a coesistere con il prelievo tributario (ICP o CIMP) che colpisce l’esposizione pubblicitaria. L’ordinanza, così, chiarisce che l’illegittimità delle maggiorazioni ICP non travolge automaticamente la componente patrimoniale, purché questa sia sorretta da un titolo autorizzatorio effettivo e da criteri tariffari intelligibili.
Resta, sullo sfondo, un’ulteriore questione che la Corte affronta in termini di principio: la possibilità di invocare, per giustificare l’applicazione di aliquote o tariffe nella misura massima, la disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale. Il Comune aveva richiamato l’art. 243-bis, comma 8, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, sostenendo che la situazione finanziaria consentisse di mantenere tariffe elevate. La Cassazione respinge l’assunto con un argomento che merita di essere colto nella sua portata: la deroga è condizionata non solo alla preventiva adesione alla procedura, ma anche alla successiva adozione di un’apposita deliberazione tariffaria, logicamente successiva all’entrata in vigore della norma abilitante. Nel caso di specie, la stessa prospettazione difensiva evidenziava l’adesione del Comune con deliberazione del 30 novembre 2012, n. Omissis, senza che fosse mai intervenuto, dopo tale data, un atto tariffario ad hoc volto a portare le tariffe al massimo in deroga alle limitazioni vigenti; non poteva, quindi, assumere funzione surrogatoria una deliberazione risalente (datata febbraio 1998,), e adottata in un diverso contesto normativo. Il principio, per gli enti in riequilibrio, è nitido: l’eccezione esige una decisione espressa, temporalmente pertinente e coerente con il piano, non una mera continuità amministrativa.
Le implicazioni applicative della decisione sono immediate. Sul versante dell’amministrazione attiva, l’ente che gestisce ancora contenziosi o residui riferiti al sistema ICP/CIMP deve condurre una puntuale ricostruzione documentale della catena delle fonti: esistenza del regolamento istitutivo del canone ex art. 62; eventuali annullamenti in sede amministrativa di atti tariffari; vigenza delle delibere tariffarie ICP; e, soprattutto, corretta individuazione del punto di rottura rappresentato dal 2013 quanto alle maggiorazioni ex legge n. 449/1997. Sul versante contenzioso, la pronuncia rafforza la contestazione della pretesa fondata su tariffe maggiorate dal 2013 in poi, anche quando il prelievo venga presentato come canone, perché il difetto di regolamento impone la riqualificazione in ICP e la riqualificazione rende immediatamente rilevante l’illegittimità della maggiorazione per gli anni successivi.
In prospettiva, il collegamento al canone unico patrimoniale (art. 1, commi 816-847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) è inevitabile. La Cassazione richiama la funzione sostitutiva del nuovo canone, istituito con decorrenza dall’1 gennaio 2021 e adottabile mediante regolamento consiliare ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, destinato a riunire in un’unica entrata le componenti relative all’occupazione del suolo e all’esposizione pubblicitaria, assorbendo, tra l’altro, ICP/CIMP e TOSAP/COSAP. Tuttavia, la lezione dell’ordinanza resta attuale anche nel nuovo assetto: la sostituzione formale delle entrate non attenua, ma accentua l’esigenza di un regolamento di sistema, di una tariffazione coerente e di una qualificazione non equivoca delle componenti patrimoniali e tributarie. Il rischio, altrimenti, è di replicare gli stessi errori che la decisione censura: tariffe sganciate dalla fonte abilitante, commistioni tra presupposti diversi e, di conseguenza, fragilità dell’entrata in giudizio e contenzioso seriale.
In definitiva, Cass. n. 32838/2025 conferma che, nei tributi locali collegati a presupposti materiali e a scelte autorizzatorie, la legalità dell’entrata si misura prima di tutto nella qualità della fonte regolamentare e nella correttezza della sequenza temporale delle delibere. L’autonomia finanziaria dell’ente, anche quando è esercitata in una cornice di complessità gestionale o di tensione di bilancio, non si traduce nella disponibilità del parametro tariffario oltre i limiti della legge. Su questo punto, la pronuncia è insieme un arresto di continuità e un monito operativo: la semplificazione, quando è solo nominale, genera contenzioso; la semplificazione, quando è ordinata dalla fonte corretta e da tariffe coerenti, riduce il rischio e restituisce certezza al rapporto d’entrata.
Dott. Francesco Foglia