Cass. civ., sez. VI-5, ord., 18 gennaio 2023 n. 1016


(Omissis)

  1. la omissis Investimenti ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, per quanto ancora interessa, la CTR della Campania, in causa relativa ad avviso IMU dell’anno 2013, emesso dal Comune di XXX in relazione a determinati immobili e rispetto al quale essa ricorrente aveva eccepito spettarle la riduzione nella misura del 50% prevista per immobili inagibili, ha respinto l’appello di essa ricorrente contro la decisione di primo grado ribadendo il rilievo della CTP per cui detta riduzione non poteva essere riconosciuta in quanto lo stato di temporanea inagibilità non era stata nota dal Comune;
  2. il Comune di XXX resiste con controricorso; considerato che:
    1. con il motivo di ricorso, la società Omissis Investimenti censura la sentenza della CTR ritenendo contrasti con gli articoli “8 del del d.lgs. 504/92, 1, comma 780, della 1.160/2019 e 1, comma 747, della I. 747, della 1160/2019”. Sostiene che diversamente da quanto affermato dalla CTR la riduzione dell’imposta avrebbe dovuto essere riconosciuta per il fatto che gli immobili erano (nell’anno di riferimento) inagibili a prescindere da qualsiasi comunicazione o richiesta al Comune; 2. Il motivo è infondato.
    2. in forza dell’art 13, comma 3 lett. b) del d.lgs. 201/2011 è riconosciuta la riduzione dell’IMU nella misura del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’Inagibilità’ o inabitabilità’ e’ accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà’ di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla meta’ della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».
    3. La CTR, negando la riduzione sul rilievo -in sé in nessun modo contestato-che l’odierna ricorrente non aveva presentato al Comune di XXX la dichiarazione di inagibilità, ha applicato la legge alla lettera, correttamente;
    4. né, si aggiunge per completezza, è invocabile il principio espresso da questa Corte con ordinanza n. 8592/2021 (“In tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla I.n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”) giacché nel caso di specie la CTR ha affermato il contrario ossia, appunto, che lo stato di inagibilità non era stato reso nota al Comune;
  3. il ricorso deve essere rigettato;
  4. le spese seguono la soccombenza;

PQM

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Comune di XXX le spese processuali, liquidate in…

(Omissis)


COMMENTO: Qualora lo stato di inagibilità di un immobile non sia stato reso noto al Comune, allora non si può invocare la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU riconosciuta ai sensi dell’art.13, comma 3 lett. b, del D. Lgs 201/2011. La Corte di Cassazione, per mezzo dell’Ordinanza n. 1016 del 16 gennaio 2023, ha enunciato un importante principio in merito all’applicazione dell’IMU sugli immobili inagibili. Secondo i giudici di legittimità infatti, qualora lo stato di inagibilità di un immobile non sia stato reso noto al comune, il contribuente non può invocare la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU riconosciuta ai sensi della specifica norma tributaria sopra richiamata.

Nel caso di specie, una società ricorreva per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, nell’ambito di una controversia riferita ad un avviso IMU emesso per l’anno d’imposta 2013, in relazione ad alcuni immobili rispetto ai quali la stessa società aveva eccepito spettarle la riduzione nella misura del 50%, prevista appunto per immobili inagibili. La CTR campana infatti aveva respinto l’appello, ribadendo il rilievo, già espresso dalla Commissione Tributaria Provinciale partenopea, secondo cui tale riduzione non poteva essere riconosciuta in quanto lo stato di temporanea inagibilità non era stato reso noto al Comune.

Nell’impugnare la pronuncia, la società censurava la sentenza del giudice di secondo grado, sostenendo che, “diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, la riduzione dell’imposta avrebbe dovuto essere riconosciuta per il fatto che gli immobili erano (nell’anno di riferimento) inagibili, e ciò a prescindere da qualsiasi comunicazione o richiesta al Comune”.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, tale censura è da considerarsi infondata.

I giudici di legittimità infatti ricordano innanzitutto come “in forza dell’art 13, comma 3 lett. b) del d.lgs. 201/2011 è riconosciuta la riduzione dell’IMU nella misura del 50% «per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’Inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione».

Sul punto la Cassazione rileva in particolare che la Commissione Tributaria Regionale, negando la riduzione sulla base del rilievo che la ricorrente non aveva presentato al Comune la dichiarazione di inagibilità, aveva applicato la legge alla lettera, e pertanto in maniera assolutamente corretta.

Né, aggiunge la Suprema Corte, è nel caso di specie invocabile il principio espresso con Ordinanza n. 8592/2021, secondo cui “in tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011), nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune”, giacché nel giudizio in questione la stessa Commissione Tributaria Regionale aveva affermato il contrario, ossia, appunto, che lo stato di inagibilità non era stato reso noto al Comune.

A prescindere dallo specifico caso, la sentenza in oggetto offre lo spunto per evidenziare alcuni principi rilevanti nell’applicazione dell’IMU qualora ci si trovi di fronte a presunti immobili inagibili. 

Appare innanzitutto pacifico rilevare come condizione indispensabile per poter usufruire della riduzione dell’imposta, sia comunque e naturalmente, l’inagibilità e/o l’inabitabilità dell’immobile, intese come obiettiva inidoneità dello stesso ad essere utilizzato per eventi dovuti ad obsolescenza o cattiva manutenzione, o per carenze strutturali o igienico/sanitarie. In particolare, per inagibilità deve intendersi il   mancato   rispetto dei requisiti di sicurezza statica dell’immobile, ovvero la presenza di elementi che ne rendono pericoloso o inopportuno l’utilizzo, mentre la nozione di inabitabilità si correla alla mancanza di rispetto dei requisiti minimi igienico/sanitari. La nozione di inagibilità e inabitabilità dell’immobile deve quindi essere collegata, senza possibilità di interpretazione estensiva, al degrado fisico sopravvenuto, o ad una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (cfr., Cassazione, Sentenza n. 29968 del 19/11/2019, Cass., n. 15407/2017, Cass., n. 4333/2016, Cass., n.2925/2013 e Cass., n. 5933/2013)

Fatta questa debita premessa, è però in questa sede opportuno rilevare come la Suprema Corte, nel caso in cui non sia stata presentata apposita dichiarazione, fa una netta distinzione tra il caso in cui il comune non abbia alcuna “documentazione”, con cui si possa attestare lo stato di inagibilità da quella in cui, al contrario, si è in presenza di documenti in possesso dell’Ente tali da poter comunque verificare lo stato di effettiva fatiscenza dell’immobile.

Quando lo stato di inagibilità è noto al comune infatti è da ritenere che debba escludersi il pagamento dell’imposta in misura integrale, anche se il contribuente non abbia presentato richiesta di usufruire del beneficio della riduzione del 50%, tenuto appunto conto della regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4 – cfr., Cass., n. 18463/2016). Tale conoscenza deve però essere dimostrata da parte di chi l’esenzione richiede, e cioè dal contribuente su cui grava il relativo onere della prova.

Va infatti osservato come negli ultimi anni, in tema di IMU, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare in diverse occasioni come nell’ipotesi di immobili inagibili o inabilitabili, qualora tale stato sia noto all’ente, è da ritenere che  nessun altro onere probatorio grava nella fattispecie sul contribuente. Postulato questo, derivante proprio dall’applicazione concreta del citato principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 1), di cui è espressione anche la regola secondo la quale al contribuente non può essere richiesta la prova dei fatti documentalmente noti all’ente impositore (L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4).

Sulla base di questo principio la Corte, come detto in precedenza, già nel 2021 con la citata ordinanza n. 8592 aveva ammesso l’applicazione della riduzione del 50% per cento anche dell’IMU in assenza di richiesta del contribuente in quanto nel caso specifico lo stato di inagibilità era perfettamente noto al comune; principio questo che è stato ulteriormente ribadito anche recentemente per mezzo dell’Ordinanza Cass. Sez. Civile – 5 Num. 4555/2023.

Con la pronuncia n. 35474 del 19/11/2021 al contrario la Cassazione aveva affermato che non spetta alcuna agevolazione dell’IMU se come nel caso di cui in oggetto, l’inagibilità dell’immobile non è portata a conoscenza del comune. In tale giudizio infatti la Cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente che aveva impugnato il diniego di rimborso dell’IMU versata per l’anno 2012, riferita ad alcuni capannoni industriali. In particolare il contribuente aveva eccepito che la CTR non aveva riconosciuto la spettanza della riduzione del 50% dell’imposta, prevista dall’art. 13 del d.l. 201/2011, in ragione del fatto che avrebbe dovuto presentare la dichiarazione di inagibilità dei capannoni prima del versamento dell’imposta e non dopo. Anche in tale occasione, così come nel caso della sentenza oggetto del presente commento, la Cassazione aveva respinto il ricorso evidenziando che l’art 13, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 201 del 2011 consente la riduzione dell’imposta del 50% “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni”.

E’ possibile affermare pertanto che la presentazione o meno della dichiarazione di inagibilità viene ad avere un effetto, che potrebbe essere definito “costitutivo” del beneficio. In altri termini, non viene ad avere alcun valore la situazione sostanziale di inagibilità lamentata dal contribuente, qualora la stessa non sia corredata da una comunicazione dello stato di fatiscenza dei luoghi o comunque da apposita richiesta presentata al Comune in cui tale stato sia certificato o quantomeno descritto in maniera più o meno circostanziata. In tali casi l’adempimento formale, acquisisce quindi un valore ulteriore e diventa di fatto un requisito sostanziale e non solo meramente formale. Appare logico ed evidente infatti come sia impossibile retrodatare o comunque far retroagire nel tempo gli effetti dell’attestazione sullo stato di fatiscenza degli immobili, che di conseguenza non può che acquistare efficacia soltanto nel momento in cui viene ad essere posto a conoscenza dell’Ente.

Va osservato altresì come per quanto riguarda altre fattispecie di esenzione IMU quali ad esempio quelle previste per i beni merce o per gli immobili degli Enti non commerciali, la Suprema Corte ha adottato un criterio ancora più rigido rispetto a quello enunciato nell’Ordinanza in commento, in quanto non ha ritenuto confermative per la fruizione del beneficio situazioni che fossero, in qualche modo, conosciute all’Ente, ritenendo necessario per l’ottenimento di tali agevolazioni la presentazione formale della dichiarazione IMU.

A tal proposito, appare opportuno citare anche la risposta che il Dipartimento delle finanze ha presentato, in occasione di Telefisco 2023 alla domanda quando la dichiarazione IMU ha valore costitutivo.

Lo stesso MEF infatti alla luce dell’orientamento della Corte di Cassazione sopra delineato, si è recentemente espresso a favore dell’obbligo della dichiarazione per ottenere l’esenzione dal pagamento dell’IMU non solo per i beni merce, ma anche per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, per gli immobili appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia in virtù del fatto che “Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica” e che “secondo il costante orientamento giurisprudenziale, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell’art.14 delle preleggi, sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le con- dizioni delle stesse espressamente considerati” (Ordinanza Corte di Cassazione, Sez. VI, 5190 del 17 gennaio 2022; Sentenza Corte di Cassazione, Sez. VI, 21465 del 06.10.2020).

In secondo luogo va poi evidenziato il concetto secondo cui in tali casi l’onere della prova della notorietà, da parte dell’Ente della situazione di inagibilità è sempre e comunque posto in capo al contribuente; va tenuto a mente infatti che sebbene in forza dell’art. 7 D.Lgs.546/1992 sia l’amministrazione finanziaria a dover provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato, non va altresì dimenticato come secondo un consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di agevolazioni tributarie, chi vuol fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, in caso di contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta dell’esenzione o della agevolazione stessa. (Cass. 4 ottobre 2017, n. 23228).

Va infine rilevato un ulteriore aspetto che a parere di chi scrive non dovrebbe assolutamente passare inosservato. La Corte infatti, richiamando la propria precedente giurisprudenza, con la locuzione “fatti già documentalmente noti al Comune”, fa riferimento ad un concetto che rimanda senza ombra di dubbio ad una accezione più ampia rispetto alla mera “dichiarazione di inagibilità” ritenendo, pertanto fornito l’onere probatorio con un qualunque documento che possa essere presentato non solo presso l’Ufficio tributi ma, più in generale, presso altri uffici comunali (urbanistica, lavori pubblici, suap o polizia locale) in connessione a pratiche afferenti tali servizi. La Cassazione si rifà fondamentalmente al noto principio secondo cui non vanno richiesti, da un ufficio, dati ed informazioni di cui l’Ente è già in possesso.

Come evidenziato in precedenza per mezzo della Sentenza in commento la Cassazione usando la locuzione  “fatti già documentalmente noti al Comune”, fa riferimento almeno per la specifica fattispecie di agevolazione in esame (gli immobili inagibili) ad un concetto che esula dalla formalità della dichiarazione IMU, prevedendo che il beneficio sia applicabile in tutti quei casi in cui l’ente fosse comunque già in possesso di una documentazione attestante l’effettivo stato di decadimento fisico e tecnologico dell’immobile. Resta però fermo il principio che in mancanza di tale documentazione il contribuente non possa invocare il diritto alla riduzione dell’imposta e che di conseguenza il diritto all’esenzione si costituisce dal momento della produzione all’ente di tale specifica documentazione, non potendo ovviamente esplicare la dichiarazione di inagibilità/inabitabilità alcun effetto sui periodi  d’imposta antecedenti alla data in cui tale documentazione è stata posta a conoscenza dell’ente stesso. 

Esulando dalle logiche interpretative e dalle disquisizioni di legittimità normativa, il caso di specie pone attenzione in sostanza su quella che è l’effettiva finalità della presentazione della dichiarazione IMU ed eventualmente della relativa documentazione comprovante i requisiti per beneficiare di una riduzione tributaria IMU. Dichiarazione che non è affatto fine a sé stessa ma pone il Comune nelle condizioni di poter effettuare tempestivi controlli sullo stato dell’immobile che, nel caso di omessa presentazione o anche in quello di tardiva presentazione non potrebbero di fatto essere effettuati.

Dott. Francesco Foglia