Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, sez. 3, 20 luglio 2023 n. 654


(Omissis)

La M., in amministrazione straordinaria con ricorso regolarmente notificato, impugnava il provvedimento di diniego emesso dal Comune di XXX in relazione alla richiesta di restituzione delle somme versate dalla contribuente a titolo di I.M.U. anni 2012, 2013 e 2014 del 12.04.2016, limitatamente agli anni 2013 e 2014, per l’importo di € 17.340,96 eccependo di non essere il soggetto passivo del tributo, di avere versato prudenzialmente l’IMU nel periodo intercorso tra la data di risoluzione del contratto di leasing e quella di rilascio dell’immobile, di ritenere unico obbligato al tributo il conduttore dell’immobile il quale aveva continuato ad occuparlo, invece di restituirlo alla società di leasing. In particolare, a sostengo dell’impugnazione, la Società di leasing eccepiva l’insussistenza del presupposto dell’imposizione fiscale in ragione del difetto della qualità di possessore degli immobili – ceduti a terzi a titolo di locazione finanziaria e non riconsegnati pur a fronte dell’intimata risoluzione del contratto per morosità del conduttore, deducendo che in virtù dell’art. 9, comma 1 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011 (“per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”) la soggettività passiva in relazione all’IMU sarebbe stata da ricondurre al locatore finanziario per tutto il periodo temporale intercorrente tra la stipula del contratto e la effettiva riconsegna del bene, ciò in considerazione della particolare natura del leasing immobiliare e della relativa causa contrattuale, consistente nel finanziamento a fini traslativi della proprietà di un bene in favore del conduttore.

Il Comune di XXX si costituiva in giudizio reiterando le considerazioni formulate nel provvedimento di rifiuto dell’istanza di rimborso, talché chiedeva il rigetto del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di AP con sentenza n. 130/2017 depositata in data 23/05/2017 ha respinto il ricorso.

Il Giudice di prime cure ha deliberato nei seguenti termini: “La norma dispone che il soggetto passivo è il locatario il che implica che la risoluzione del contratto, che avviene di diritto, soggetto passivo è la società di leasing, indipendentemente dal tempestivo adempimento dell’utilizzatore alla retrocessione del bene, che è mero fatto che nulla aggiunge alla fattispecie già verificata della risoluzione del contratto. Il ricorso va quindi respinto con spese.  P.Q.M.   Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese (€ 1200,00 per compensi oltre esborsi ed accessori). Avverso la predetta decisione ha proposto appello la “B” con sede legale in Bergamo – C.F.: 0000000000, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, già M. in Amministrazione Straordinaria, rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell’atto di appello, dal Dott. M.C. presso cui ha eletto domicilio.

La società appellante nell’atto di gravame ha criticato la decisione assunta dai primi giudici rappresentando specifici motivi di gravame ed ha contestato l’inquadramento giuridico effettuato dalla CTP per avere questa erroneamente ritenuto sussistente la soggettività passiva ai fini IMU in capo al concedente del bene in leasing.

Ha concluso per l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza di primo grado. L’appellato Comune di XXX si è regolarmente costituito in giudizio con controdeduzioni all’appello laddove, oltre a formulare eccezioni di rito, nel merito ha respinto le deduzioni e le richieste della società appellante. Ha concluso per il rigetto dell’appello. L’ente comunale ha depositato altresì successiva memoria illustrativa. All’udienza del giorno 11 luglio 2023 la causa è stata trattenuta a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La corte premette, in punto di decisione: – Che il novellato dell’art. 132 c. 1 n. 4 c.p.c., consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, e che – per consolidata giurisprudenza della Cassazione – nel motivare la sentenza, secondo i dettami dell’art. 118 disp. Att. C.p.c., non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;

Che detti principi si applicano al processo tributario ai sensi dell’art. 1 c. 2 D.Lgs. 546/92;

Che le questioni non trattate, non possono considerarsi omesse, ma semplicemente assorbite o superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.

Tanto premesso, il Collegio, letti gli atti e valutate le prove documentali prodotte in giudizio dalle rispettive parti processuali, ritiene infondate, per quanto concerne il “merito” della controversia, le motivazioni della parte appellante sicché l’appello deve essere respinto in base alle seguenti argomentazioni.

In effetti, costituisce oramai principio consolidato in giurisprudenza, cui si aderisce, la circostanza secondo cui in relazione agli immobili oggetto di contratto di leasing, nelle more della restituzione dell’immobile dalla data di scadenza del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini dell’I.M.U. risulta essere attribuita alla società di leasing e non all’utilizzatore come, viceversa, propugnato dalla stessa società di leasing appellante. Il suddetto orientamento giurisprudenziale è confermato da molteplici sentenze della Corte di Cassazione: Cass. Civ. Ord. Sez. V Num. 10708 Anno 2023 (data ud. 19/01/2023) 20/04/2023 n. 10708, Cass. Civ. Ord. Sez. 5 (data ud. 19/01/2023) 30/01/2023 n. 2776, Cass. Civ. Sez. VI – 5, Ord. (data ud. 24/11/2020) 22/02/2021, n. 4726, Cass. Civ. Sez. VI – 5, Ord. (data ud. 16/12/2020) 22/02/2021, n. 4715, Cass. Civ. Sez. VI – 5, Ord., (data ud. 10/12/2020) 03/02/2021, n.2349.

In particolare, e nel dettaglio si reputa necessario focalizzare l’attenzione sulla recente sentenza n. 36078 del 2022, laddove la Corte di Cassazione in materia di IMU e leasing immobiliare ha ribadito che per l’attribuzione della soggettività passiva ai fini IMU non è rilevante la materiale disponibilità del bene immobile ma l’esistenza di un vincolo giuridico sullo stesso.

La Corte chiarisce, come innanzi detto richiamando un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale, che in seguito alla risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU sussiste in capo alla società di leasing. Non sarebbe pertanto dirimente in senso contrario ai fini della attribuzione della predetta soggettività passiva, la circostanza che la società non avrebbe ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. I giudici di legittimità valorizzano la circostanza che il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.

Ne consegue che in relazione al soggetto da ritenere obbligato al pagamento del tributo comunale sugli immobili è prevalso l’orientamento che focalizza l’attenzione sulla sussistenza di un vincolo giuridico-contrattuale sul bene. In tal senso, la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing determina il venir meno del vincolo contrattuale in capo al soggetto utilizzatore. Da ciò deriva che il locatario del bene immobile non è più da considerarsi soggetto passivo e l’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile risulta trasferito in capo al proprietario del bene, ossia la società di leasing.

Nello specifico, viene ribadito il principio che in ambito IMU si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore, e non sulla detenzione materiale dello stesso.

Il contratto e non la disponibilità del bene, determina pertanto la soggettività passiva del locatario. Conseguenza di tale impostazione concettuale è il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) che determina, altresì, il venir meno della soggettività passiva in capo al locatario ed avviene l’automatico passaggio dalla soggettività passiva in capo al locatore, e cioè in capo alla società di leasing.

La Corte afferma che: “il precedente contrasto giurisprudenziale può considerarsi infatti superato dall’intervento di due ulteriori pronunce successive (Cass. n.  25249/2019 e n. 29973/2019) che hanno confermato l’orientamento secondo il quale dalla data di risoluzione per inadempimento del contratto li leasing il contratto cessa, e quindi il locatario non è più da considerarsi soggetto passivo con la conseguente traslazione dell’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile sul proprietario (società di leasing); – in particolare, la sentenza n. 29973/2019, nel cui solco si è posta la successiva giurisprudenza sezionale sul tema in esame, si è fatta carico di confutare tutte le argomentazioni contenute nella pronuncia n. 19166/2019 sulla quale si incentra l’impugnazione di fronte a questa Corte (specialmente a pag. 14 dell’atto) ribadendo il principio che “nell’alveo IMU si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso. E’ il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del  bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo de possesso nella logica del pieno rispetto principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Dal chiaro dettato normativo contenuto nel menzionato articolo discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore”.

Anche la giurisprudenza di “merito” si è infine allineata al suddetto principio espresso dalla Suprema Corte.

Questa Corte (all’epoca CTR Marche) con la sentenza n. 364/2021, deliberando nella materia che qui ci occupa, ha condivisibilmente statuito nei seguenti termini:

“L’appello” (della società di leasing) “non risulta fondato per cui va rigettato. Come davanti ai giudici di primo grado la società fonda la sua pretesa al rimborso IMU su due motivi ritenuti convergenti: 

l’interpretazione del D.M. MEF del 30 ottobre 2012, da cui, secondo l’appellante, si ricaverebbe che tali indicazioni non si esauriscono sul piano degli adempimenti dichiarativi ma involgono anche i profili di titolarità passiva e di debenza del tributo, cosicché il locatario inadempiente all’obbligo di riconsegna dell’immobile rimane obbligato al pagamento dell’IMU fintantoché non abbia adempiuto alla riconsegna del bene al locatore. Tuttavia, la norma dettata dall’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone – qualora il contratto sia risolto, anche se l’immobile non sia stato restituito –  che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, in quanto il legislatore  ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la consegna del bene, e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittimala detenzione qualificata dell’utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene. (Cass. n. 21612/2020). Né alcuna rilevanza può attribuirsi alla disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuto dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente. Come ha statuito la Corte di Cassazione (n. 29973/2019): “La Tasi è destinata al finanziamento di servizi pubblici rivolti alla collettività e pertanto deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari. Proprio la fruizione del servizio pubblico indivisibile giustifica l’obbligo del pagamento in capo al locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto a quello di riconsegna del bene al locatore. L’IMU, invece, prescinde del tutto dalla fruizione dei servizi, tanto che ha come unico presupposto il possesso di fabbricati ed aree. Dalla differenza di natura e dei presupposti delle due obbligazioni tributarie discenderebbe l’impossibilità di formulare interpretazioni analogiche delle due disposizioni (Cass. n. 19166/2019). In questo quadro non appare pertinente il richiamo operato alla normativa della TASI non potendosi applicare alla medesima disposizioni, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa”

Le disposizioni di cui all’art. 1591 c.c. che risultano inapplicabili alla fattispecie, in quanto regolano un rapporto di natura privatistica, rispetto al quale il Comune risulta estraneo, per cui non possono trovare applicazione in campo tributario, regolato da normativa speciale. Al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento delle spese di giustizia che vengono quantificate come da dispositivo”

Orbene in virtù delle suddette argomentazioni, che questo Collegio ritiene condivisibili e per le quali non vi è motivo di discostarsi, emerge che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. In effetti, e lo si ripete viene ritenuto rilevante e dirimente, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, ma la sussistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. Per il legislatore fiscale la soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quand’anche il bene da concedere non fosse ancora venuto ad esistenza (“Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione”) e pure quand’anche fosse che il bene non sia stato ancora consegnato dal concedente all’utilizzatore, essendo rilevante, per il sorgere della soggettività passiva IMU, non già l’adempimento della consegna del bene. Ne consegue che, per quanto innanzi diffusamente argomentato, gli assunti addotti dalla società Appellante nei propri scritti processuali non sono condivisibili in quanto contrastano con arresti giurisprudenziali (Corte di Cassazione e Corti di Giustizia Tributaria) oramai largamente predominanti.

In conclusione, l’appello merita di essere respinto e la Sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata. Restano assorbite le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche respinge l’appello, e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

(Omissis)


COMMENTO: La recente Sentenza n. 654 del 20/07/2023 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche offre lo spunto per trattare il tema della corretta individuazione della soggettività passiva IMU tra proprietario ed utilizzatore nel caso di immobili concessi in leasing immobiliare.

Nel contenzioso in questione una società di leasing impugnava il provvedimento di diniego emesso dal Comune in relazione alla richiesta di restituzione delle somme versate a titolo di IMU  per le annualità 2013 e 2014, contestando di non essere soggetto passivo del tributo. La società infatti eccepiva di aver versato prudenzialmente l’IMU nel periodo intercorso tra la data di risoluzione del contratto di leasing e quella di rilascio dell’immobile, mentre il soggetto passivo tenuto al versamento sarebbe dovuto essere il conduttore dell’immobile il quale aveva continuato ad occuparlo, invece di restituirlo prontamente alla società di leasing. 

In particolare la società ricorrente eccepiva l’insussistenza del presupposto dell’imposizione fiscale in ragione del difetto della qualità di possessore degli immobili. Gli stessi infatti erano stati ceduti a terzi a titolo di locazione finanziaria e non riconsegnati pur a fronte dell’intimata risoluzione del contratto per morosità del conduttore. A detta del ricorrente pertanto, in virtù dell’art. 9, comma 1 ultimo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011 il quale letteralmente dispone che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” la soggettività passiva in relazione all’IMU sarebbe stata da ricondurre al locatore finanziario per tutto il periodo temporale intercorrente tra la stipula del contratto e la effettiva riconsegna del bene. Tale pretesa sarebbe derivante dalla particolare natura del leasing immobiliare e della relativa causa contrattuale, consistente nel finanziamento a fini traslativi della proprietà di un bene in favore del conduttore.

La Commissione Tributaria Provinciale di AP con sentenza n. 130/2017 depositata in data 23/05/2017 respingeva il ricorso argomentando che in caso di risoluzione del contratto, che è bene puntualizzare, avviene di diritto, soggetto passivo è la società di leasing, indipendentemente dal tempestivo adempimento dell’utilizzatore alla retrocessione del bene, che è mero fatto che nulla aggiunge alla fattispecie già verificata della risoluzione del contratto.

Avverso la predetta decisione veniva proposto appello contestando l’inquadramento giuridico effettuato dalla CTP avendo questa a detta dell’appellante, erroneamente ritenuto sussistente la soggettività passiva ai fini IMU in capo al concedente del bene in leasing. 

Il Collegio, ha ritenuto infondate, per quanto concerne il “merito” della controversia, le motivazioni della parte appellante respingendo l’appello in base alle argomentazioni di seguito esposte.

Innanzitutto la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche ha osservato come costituisce oramai principio consolidato in giurisprudenza, cui la stessa aderisce, la circostanza secondo cui in relazione agli immobili oggetto di contratto di leasing, nelle more della restituzione dell’immobile dalla data di scadenza del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini dell’IMU risulta essere attribuita alla società di leasing e non all’utilizzatore come, viceversa, propugnato dalla stessa società di leasing appellante. Il suddetto orientamento giurisprudenziale è confermato da molteplici sentenze della Corte di Cassazione, si vedano ad esememio: Cass. Civ. Ord. Sez. V Num. 10708 Anno 2023 (data ud. 19/01/2023) 20/04/2023 n. 10708, Cass. Civ. Ord. Sez. 5 (data ud. 19/01/2023) 30/01/2023 n. 2776, Cass. Civ. Sez. VI – 5, Ord. (data ud. 24/11/2020) 22/02/2021, n. 4726, Cass. Civ. Sez. VI – 5, Ord. (data ud. 16/12/2020) 22/02/2021, n. 4715, Cass. Civ. Sez. VI – 5, Ord., (data ud. 10/12/2020) 03/02/2021, n. 2349.

Nel dettaglio poi la Corte marchigiana richiama l’attenzione sulla recente sentenza n. 36078 del 2022, a mezzo della quale la Corte di Cassazione in materia di IMU e leasing immobiliare ha ribadito appunto che per l’attribuzione della soggettività passiva ai fini IMU non è rilevante la materiale disponibilità del bene immobile ma l’esistenza di un vincolo giuridico sullo stesso. In Tale occasione la  Corte ha chiarito, richiamando un precedente e consolidato orientamento giurisprudenziale, che in seguito alla risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU sussiste in capo alla società di leasing. Non sarebbe pertanto dirimente in senso contrario ai fini della attribuzione della predetta soggettività passiva, la circostanza che la società non avrebbe ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. I giudici di legittimità valorizzano la circostanza che il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, ma l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.

Ne consegue che in relazione al soggetto da ritenere obbligato al pagamento del tributo comunale sugli immobili è prevalso l’orientamento che focalizza l’attenzione sulla sussistenza di un vincolo giuridico-contrattuale sul bene. In tal senso, la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing determina il venir meno del vincolo contrattuale in capo al soggetto utilizzatore. Ed è proprio sull’esistenza di tale vincolo, fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore, e non sulla detenzione materiale dello stesso che si fonda l’attribuzione della soggettività passiva IMU. Da ciò deriva che il locatario del bene immobile non è più da considerarsi soggetto passivo dal momento in cui tale vincolo è venuto meno, e di conseguenza l’obbligo di corrispondere il tributo relativo all’immobile risulta trasferito in capo al proprietario del bene, ossia la società di leasing.

Il contratto quindi e non la mera disponibilità del bene, determina in sostanza la soggettività passiva del locatario. 

Conseguenza di tale impostazione concettuale è che il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) determina, altresì, il venir meno della soggettività passiva in capo al locatario ed avviene l’automatico passaggio dalla soggettività passiva in capo al locatore, e cioè in capo alla società di leasing.

Non trova poi riscontro secondo i giudici l’interpretazione del D.M. MEF del 30 ottobre 2012 (Approvazione del modello di dichiarazione dell’Imposta Municipale Unica – IMU e delle relative istruzioni) da cui, secondo l’appellante, si ricaverebbe che tali indicazioni non si esauriscono sul piano degli adempimenti dichiarativi ma involgono anche i profili di titolarità passiva e di debenza del tributo, cosicché il locatario inadempiente all’obbligo di riconsegna dell’immobile rimarrebbe obbligato al pagamento dell’IMU fintantoché non abbia adempiuto alla riconsegna del bene al locatore. La norma dettata dall’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011 infatti, individua nel locatario il soggetto passivo, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone – qualora il contratto sia risolto, anche se l’immobile non sia stato restituito –  che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, in quanto il legislatore  ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la consegna del bene, e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittimala detenzione qualificata dell’utilizzatore. In concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non la disponibilità materiale del bene. (Cass. n. 21612/2020). 

Né, sottolineano i giudici, alcuna rilevanza in merito può attribuirsi alla disciplina in tema di tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuto dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente rispetto all’IMU. Come ha stabilito la Corte di Cassazione (Cass. n. 29973/2019) infatti: “Le due imposizioni tributarie hanno presupposti differenti. La Tasi è destinata al finanziamento di servizi pubblici rivolti alla collettività e pertanto deve essere corrisposta sia dai proprietari che dagli affittuari. Proprio la fruizione del servizio pubblico indivisibile giustifica l’obbligo del pagamento in capo al locatario finanziario dalla data di stipulazione del contratto a quello di riconsegna del bene al locatore. L’IMU, invece, prescinde del tutto dalla fruizione dei servizi, tanto che ha come unico presupposto il possesso di fabbricati ed aree. Dalla differenza di natura e dei presupposti delle due obbligazioni tributarie discenderebbe l’impossibilità di formulare interpretazioni analogiche delle due disposizioni”.  E sempre la Suprema Corte con la medesima Sentenza n. 29973/2019, nel cui solco si è posta la successiva giurisprudenza sezionale sul tema in esame, ha ribadito il principio che “nell’alveo IMU si predilige l’esistenza di un vincolo contrattuale fondato sulla detenzione qualificata del bene da parte dell’utilizzatore che prescinde dalla detenzione materiale dello stesso”. 

Come già enunciato, è infatti il contratto a determinare la soggettività passiva del locatario e non la disponibilità del  bene, quindi il venir meno dell’originario vincolo giuridico (per scadenza naturale o per risoluzione anticipata) fa venir meno la soggettività passiva in capo a quest’ultimo, determinando l’automatico passaggio della stessa in capo al locatore, con rilevanza del presupposto impositivo del possesso nella logica del pieno rispetto principio della legalità che impone appunto una rigorosa applicazione dei presupposti d’imposta a prescindere da quanto previsto nelle varie istruzioni ministeriali. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore.

Orbene in virtù delle suddette argomentazioni, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche con la Sentenza in commento ha ribadito che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. 

Ciò in quanto come già esposto, viene ritenuto rilevante e dirimente, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, ma la sussistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. Per il legislatore fiscale la soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quand’anche il bene da concedere non fosse ancora venuto ad esistenza, come ad esempio “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione” e pure quand’anche fosse che il bene non sia stato ancora consegnato dal concedente all’utilizzatore, essendo rilevante, per il sorgere della soggettività passiva IMU, non già l’adempimento della consegna del bene. 

Per i motivi sopra esposti la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado delle Marche ha respinto l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannato la parte appellante al pagamento delle spese processuali.

Dott. Francesco Foglia