Cass. civ. Sez. VI-5, Ord., 24 maggio 2021, n. 14209


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 37753-2019 R.G. proposto da:

COMUNE DI SAN MASSIMO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. …, presso il cui studio legale, sito in …, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

… s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, …, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. …, presso il cui studio legale, sito in …, è elettivamente domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 326/01/2019 della Commissione Tributaria Regionale del MOLISE, depositata in data 09/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non partecipata del giorno 09/02/2021 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Svolgimento del processo-Motivi della decisione

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

La … s.p.a., ora … s.p.a., incorporante la … s.p.a., impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso il silenzio rifiuto opposto dal Comune di San Massimo all’istanza di rimborso dell’IMU versata dalla predetta società negli anni d’imposta 2013 e 2014 relativamente ad un immobile concesso in locazione finanziaria alla … s.r.l., sostenendo di non essere soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile era rimasto nella materiale disponibilità della società locataria che nei predetti periodi d’imposta aveva continuato ad occuparlo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso accoglieva il ricorso e la sentenza, impugnata dal Comune, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise che rigettava l’appello sostenendo che ai sensi del D.Lgs. n.23 del 2011, art.9, soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione è il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell’immobile al locatore.

Avverso tale pronuncia il Comune di San Massimo propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui l’intimata replica con controricorso e memoria.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D. Lgs. n.23 del 2011, art.9, comma 1, e dell’art. 1458 c.c., sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell’ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il locatario fino alla data di effettiva riconsegna dell’immobile nella disponibilità del locatore.

Con il secondo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nonché dell’art.12 preleggi, comma 1, e dell’art. 14 preleggi, sostenendo che la CTR, là dove sostiene “sbrigativamente” che la soluzione interpretativa del D.Lgs. n. 23 del 2011, art.9, comma 1, adottata nella specie, sia “quella più aderente al complesso impianto normativo di riferimento”, esprime una motivazione che “non consente di ricostruire idoneamente il percorso logico-giuridico seguito nel prendere dichiaratamente le distanze dall’interpretazione letterale della norma da applicare, ovvero del D.Lgs. n.23 del 2011, art.9, comma 1, e nel patrocinare una interpretazione “funzionale” non meglio identificata” e ciò in evidente violazione delle citate disp. gen. (c.d. preleggi).

Tale ultimo motivo, da esaminarsi preliminarmente per evidenti ragioni di ordine logico, venendo con esso sostanzialmente dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato e va rigettato.

E’ noto che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

Nel caso di specie la CTR ha respinto l’appello proposto dall’ente comunale sostenendo, con diffuse argomentazioni, che l’IMU era dovuta dalla società locataria anche dopo la risoluzione del contratto di locazione e fino alla materiale riconsegna del bene alla società locatrice e ciò in base alle istruzioni ministeriali di cui al D.M. 30 ottobre 2012, disciplinanti anche gli obblighi dichiarativi in ipotesi di mutamento della soggettività passiva, e ad una interpretazione “funzionale” del citato art. 9 “ispirata alla logica secondo cui il presupposto del tributo deve essere rinvenuto in capo al soggetto che riveste una posizione assimilabile a quella del proprietario” (sentenza, pag. 7) Pertanto, a prescindere dalla correttezza o meno della decisione assunta (di cui si dirà esaminando il primo mezzo di cassazione), la CTR ha espresso una ben identificabile ratio decidendi; non si rileva, pertanto, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016, Rv. 641526).

Il primo motivo di ricorso, al cui esame deve quindi passarsi, è invece fondato e va accolto.

Con tale mezzo viene sottoposta allo scrutinio di questa Corte la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per inadempienza dell’utilizzatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra la cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone.

Nella fattispecie in esame risulta, infatti, pacifico tra le parti che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per inadempienza della società locataria, in data 19/12/2012, e fu restituito soltanto in data 08/02/2017, ovvero in epoca di molto successiva alle annualità (2013 e 2014) oggetto di richiesta di rimborso.

Ciò premesso, va rilevato come ai sensi il D.Lgs. n.23 del 2011, art.9, “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale “Il D. Lgs. n.23 del 2011, art.9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore” (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).

In buona sostanza, l’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il D.Lgs. citato, art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta.

Orbene, i giudici di appello non si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, dimostrando di aderire ad un orientamento (quello riconducibile a Cass. n. 19166 del 2019) assolutamente minoritario, superato dalle successive pronunce di questa Corte n. 25249 del 2019 e n. 29973 del 2019, sopra citate, nonché dalla recente ordinanza n. 6664 del 2020.

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla CTR territorialmente competente che, nell’uniformarsi ai principi di diritto sopra enunciati, provvederà all’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2021


COMMENTOLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14209 del 24 maggio 2021, si è nuovamente pronunciata in materia di IMU.

In particolare, la questione esaminata dalla Suprema Corte riguarda l’individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un immobile concesso in locazione finanziaria, nell’ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per inadempienza dell’utilizzatore che non provveda  all’immediata restituzione materiale dell’immobile.

Nel caso di specie, una società  impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale il silenzio rifiuto opposto dal Comune all’istanza di rimborso dell’IMU versata dalla predetta società relativamente ad un immobile concesso in locazione finanziaria ad un’altra società, sostenendo di non essere soggetto passivo ai fini IMU in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile era rimasto nella materiale disponibilità della società locataria che aveva continuato ad occuparlo nei periodi di imposta oggetto della contestazione.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e la sentenza, impugnata dal Comune, veniva confermata dalla Commissione Tributaria Regionale che rigettava l’appello sostenendo che, ai sensi del D. Lgs. n.23 del 2011, art.9, soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione sia il locatario, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, fino alla data di effettiva consegna dell’immobile al locatore.

Avverso tale pronuncia il Comune proponeva ricorso per Cassazione.

Esaminando la questione, la giurisprudenza di legittimità riprendeva il D.Lgs. n.23 del 2011, art.9, secondo cui “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”.

Inoltre, secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, “Il D. Lgs. n.23 del 2011, art.9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore” (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha, quindi, ribadito che, anche nell’ipotesi in cui, a seguito della risoluzione del contratto di locazione finanziaria, non avvenga la restituzione del bene immobile al locatore, quest’ultimo torni ad essere soggetto passivo dell’imposta. 

Non incide, infatti, tanto la detenzione materiale del bene, quanto, piuttosto, il rapporto contrattuale che legittimi la detenzione qualificata dell’utilizzatore.

Sostanzialmente, in questi casi, per l’individuazione del soggetto passivo ai fini IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, rileva il vincolo contrattuale che giustifica il possesso del bene e non la disponibilità di fatto dello stesso. 

Dott.ssa Eleonora Cucchi

Unicusano-Roma