Cass. Civ. sez.VI-5, ord. 16 gennaio 2023, n. 1018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22787/2021 proposto da:

…, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in …, presso lo studio dell’avvocato …, rappresentato e difeso dall’avvocato …;                                                                                                                                        – ricorrente –

contro

COMUNE di AMANO IRPINO;                                                                                                                           – intimato –

avverso la sentenza n. 878/4/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 27/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI.

Svolgimento del processo

che:

  1. l’… ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR ha accolto l’appello del Comune di Ariano Irpino contro la sentenza di primo grado di annullamento per difetto di motivazione dell’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012, relativo ad un immobile per il quale l’… sosteneva valesse l’esenzione di cui del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), trattandosi di immobile destinato esclusivamente ad attività di assistenza alla persona, svolta senza scopo di lucro;
  2. il Comune è rimasto intimato.

Motivi della decisione

che:

  1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione degli artt. 100, 324 c.p.c.art. 2909 c.c.art. 112 c.p.c..Deduce l’… ricorrente che con la sentenza di primo grado era stata dichiarato il difetto di motivazione dell’avviso de quo per assenza di indicazioni sui presupposti della pretesa e per assenza di indicazioni sulle ragioni del mancato riconoscimento della esenzione. Deduce ancora che, l’atto appello non aveva investito la sentenza della CTR nella sua totalità essendo stato indirizzato solo a contestare l’omessa motivazione circa le ragioni del mancato riconoscimento dell’esenzione. Sostiene che la CTR avrebbe omesso di rilevare il difetto di interesse di tale, solo parziale, impugnazione e dichiararne l’inammissibilità laddove invece la CTR decidendo nel merito avrebbe violato il giudicato interno sull’ulteriore difetto motivazionale dell’avviso;
  2. il motivo è infondato. La CTR ha dato conto del fatto che il Comune, con l’atto di appello, aveva “rilevato come gli atti impositivi devono contenere solo l’indicazione dei fatti integrativi dei presupposti d’imposta e la circostanza era indirettamente evincibile dalla stessa impugnazione proposta dall’…”;
  3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la CTR avrebbe affermato che l’… non aveva dato prova delle sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione laddove invece avrebbe affermato il contrario se non avesse trascurato il contenuto dello statuto prodotto in appello dal quale risultava che l’… svolgeva attività assistenziali e non aveva finalità di lucro;
  4. il motivo è infondato.

4.1. Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nella versione applicabile ratione temporis, stabiliva l’esenzione dall’ICI per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte su redditi, approvato con D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità’ non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui della L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)“.

4.2. L’esenzione de qua è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di una delle attività individuate dal legislatore e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di una di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)).

4.3 Come per ogni ipotesi di esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta, la sussistenza dei presupposti applicativi dell’esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata. E’ stato infatti specificamente affermato “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata allo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto – e il relativo onere probatorio – incombe sul soggetto che ne invoca l’applicazione” (Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015).

4.4. In particolare laddove – come nel caso di specie – si discuta del requisito oggettivo di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) cit., l’interessato non può assolvere all’onere della prova facendo esclusivamente riferimento a documenti che attestino la propria natura di ente non commerciale, i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l’immobile è a priori destinato, e deve invece dimostrare che l’attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un’attività commerciale (Sez. 5, Sentenza n. 20776 del 26/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 4502 del 21/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015; da ultimo Cass. 18831/2020).

4.5. La CTR ha affermato che l’… non aveva dimostrato che l’immobile fosse destinato allo svolgimento di una attività indicate dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), essendo ai fini della dimostrazione “non sufficiente l’attestazione del tipo di attività svolta”.

4.6. La CTR non ha dunque trascurato alcun dato decisivo;

  1. in conclusione entrambi i motivi di ricorso devono essere rigettati;
  2. non vi è luogo a pronuncia sulle spese dato che il Comune è rimasto intimato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 9 novembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2023


COMMENTO – La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ribadisce alcuni principi in tema di esenzione dal versamento dell’IMU relativamente ad alcune categorie di immobili che, nel caso di specie, sono destinati ad attività di assistenza alla persona, senza scopo di lucro.

La Corte, anzitutto, richiama il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nella versione applicabile ratione temporis, laddove stabiliva l’esenzione dall’ICI per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte su redditi, approvato con D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità’ non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui della L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”.

L’esenzione de qua è subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di una delle attività individuate dal Legislatore e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di una di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c)).

Chiarisce la Suprema Corte che, come per ogni ipotesi di esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta, la sussistenza dei presupposti applicativi dell’esenzione in parola deve essere dimostrata dalla parte privata. 

È stato, infatti, specificamente affermato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è subordinata allo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di religione o di culto o di altre attività elencate, il cui accertamento in concreto – e il relativo onere probatorio – incombe sul soggetto che ne invoca l’applicazione” (Cass. sez. 5, sentenza n. 5062 del 13/03/2015).

In particolare laddove, come nel caso di specie, si discuta del requisito oggettivo di applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) cit., l’interessato non può assolvere all’onere della prova facendo esclusivamente riferimento a documenti che attestino la propria natura di ente non commerciale, i propri fini istituzionali o il tipo di attività cui l’immobile è a priori destinato, e deve invece dimostrare che l’attività concretamente svolta rientra tra quelle esentate e non è svolta con le modalità di un’attività commerciale (Sez. 5, Sentenza n. 20776 del 26/10/2005; Sez. 5, Sentenza n. 4502 del 21/03/2012; Sez. 5, Sentenza n. 14226 del 08/07/2015; da ultimo Cass. 18831/2020).

Per queste ragioni la Cassazione ha rigettato il ricorso.

Dott.ssa Eleonora Cucchi

Unicusano Roma