Provvedimento: Cass. civ. Sez. VI, 04-12-2015, n. 24794


L’iscrizione ipotecaria non richiede la preventiva notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 3, D.P.R. 602/73


L’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 può essere effettuata senza la notifica dell’intimazione prevista dall’art. 50, comma 3 del medesimo D.P.R., in quanto la stessa non costituisce atto dell’espropriazione forzata

La pronuncia in commento decide sul ricorso proposto da un contribuente avverso la sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, la quale  nega l’applicabilità del D.P.R. n.602/73, art. 50, comma 2, alle iscrizioni ipotecarie sul presupposto che le stesse non costituiscono atti della procedura esecutiva.

Il ricorrente, oltre a presunti errores in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado (tra cui il mancato rilievo della tardiva costituzione dell’Agente della Riscossione e l’omessa assegnazione al contribuente di un termine per i motivi aggiunti), eccepisce la violazione  degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/73.

La questione sottesa a quest’ultimo motivo è stata definita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con le sentenze n. 19667 e 19668 del 16/09/14, le quali hanno precisato come l’iscrizione ipotecaria, prevista dall’art. 77 D.P.R. n.602/73, non costituisce atto dell’esecuzione forzata, bensì procedura alternativa alla stessa. Per tale ragione non è necessario che l’iscrizione venga preceduta dalla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. n.602/73 (prescritta nel caso in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento).

La disciplina dell’art. 77 D.P.R. 602/73 richiede che l’Amministrazione finanziaria, prima di iscrivere l’ipoteca sui beni immobili, proceda alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, concedendo al contribuente il termine di trenta giorni per effettuare il pagamento o presentare osservazioni. Tale adempimento, finalizzato a garantire un contraddittorio endoprocedimentale, e previsto anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, costituisce condizione di validità dell’ipoteca.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione, pur giudicando non pertinente il richiamo del ricorrente all’art. 50, comma 2 D.P.R. 602/73, per le ragioni sopra esposte, ritiene tuttavia il ricorso meritevole di accoglimento.

Richiamato l’orientamento espresso dai giudici di legittimità con la sentenza n. 6072/15, la Suprema Corte afferma che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che, nella fattispecie in esame, ha comunque dedotto la nullità dell’iscrizione ipotecaria per mancata instaurazione del contraddittorio.

Con la pronuncia in commento si precisa come non assuma rilievo la circostanza che sia stata richiamata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti.

La Corte di Cassazione pertanto, accogliendo il ricorso del contribuente, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’iscrizione ipotecaria, poichè non preceduta da comunicazione preventiva.