Legge 30-12-2018 n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Parte I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

Art. 1 – Comma 1 – Comma 1143

 

Parte II

Sezione II

Approvazione degli stati di previsione

Art. 2.  Stato di previsione dell’entrata

Art. 3.  Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative

Art. 4.  Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

Art. 5.  Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative

Art. 6.  Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative

Art. 7.  Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

Art. 8.  Stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Art. 9.  Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni relative

Art. 10.  Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Art. 11.  Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

Art. 12.  Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

Art. 13.  Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e disposizioni relative

Art. 14.  Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative

Art. 15.  Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

Art. 16.  Totale generale della spesa

Art. 17.  Quadro generale riassuntivo

Art. 18.  Disposizioni diverse

Art. 19.  Entrata in vigore

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