Tribunale Macerata, sent., 03 novembre 2023 n. 902
(Omissis)
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli art.li 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18/6/2009.
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1 – Infondata, e quindi da respingersi, l’opposizione proposta dal xxx srl, con sede in xxxX ed in persona del l.r. p.t., avverso l’avviso di accertamento esecutivo n. xxxx – rif. partita xx del 1.8.2022 emesso dal XXXXX srl ritualmente costituitasi) per conto del Comune di ********X (rimasto contumace) relativo all’anno 2021 a titolo di Canone Unico Patrimoniale (in seguito, CUP) ai sensi dei commi 816 e segg. L. 160/2019 (Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020).
2 – Va preliminarmente affermata, a fronte del ’eccezione -da respingersi- sollevata da parte convenuta, la giurisdizione del giudice ordinario nel e controversie aventi ad oggetto l’illegittimità del ‘avviso di pagamento per somme dovute a titolo di canone, in quanto trattasi di atti contenenti la quantificazione di mere pretese patrimoniali della Pubblica Amministrazione, privi di qualsiasi valenza provvedimentale, anche in applicazione del ’art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa in tema di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni e altri corrispettivi.
2.1 – Ciò, coerentemente con l’orientamento espresso in sede di legittimità per il quale “le controversie relative ai canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, perché l’obbligo di pagamento di un canone per l’utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria” (Cfr. Cass. n. 2552/2018; Cass. n. 21950/2015; Cass. n. 28161/2008); inoltre -da leggersi a contrario per quanto di rilevanza nella fattispecie in esame- “la cognizione del ‘impugnazione della delibera che ha determinato i criteri generali dell’entità dei canoni concessori c.d. convenzionali (…) non rientra nella giurisdizione ordinaria, ma in quella amministrativa, non concernendo la controversia la mera debenza del canone, dell’indennità o del corrispettivo” (oggetto invece del presente giudizio) “ma i presupposti generali della quantificazione del canone approvati con un atto generale amministrativo” (Cass. S.U. 18/09/2017, n.21545).
3 – Va anche respinta la eccezione relativa alla sussistenza in capo alla srl xxx del potere di accertamento e riscossione del CUP: la opposta ha prodotto in atti (all. 1 e 4) la Delibera 1.1.21 di affidamento del servizio (tra gli altri) del CUP, corredata del relativo contratto in data 24.6.21.
4 – Incontestata la condotta di esibizione pubblicitaria sottesa al richiesto canone, come anche l’importo in accertamento.
5 – Viene invece contestata dall ’opponente, piuttosto farraginosamente, la legittimazione del Comune per essere state apposte le installazioni pubblicitarie in questione su strada di proprietà della Provincia di Macerata o dell ’ANAS, ed in alcuni casi anche al di fuori dell’area urbana: tale che gli unici soggetti legittimati alla richiesta relativa all’uso di suolo pubblico sono (solo) i proprietari della strada; e rappresenta anche l’opponente che in caso di diversa interpretazione (tale cioè da legittimare sia il proprietario della strada che l’Ente territoriale entro il quale viene posta la installazione pubblicitaria) si cadrebbe nella duplicazione del canone, effetto contrario alla ratio legis evidente fin dal a denominazione di “unico” data al canone in contestazione.
6 – Infondate entrambe le deduzioni.
6.1 – Ben vero che la richiamata disciplina legislativa (L. 160/2019, Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020) ha inteso sostituire le varie imposte / canoni relativi alla pubblicità fissa (ICP, CIMP, COSAP, TOSAP, canone di autorizzazione di cui all’art. 127 CdS) con un unico canone cui ha attribuito qualifica di “patrimoniale”, ma ha anche espressamente previsto al comma 817 che “… Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”: evidente quindi che ciascuno degli Enti che in precedenza riceveva “canoni e tributi” sostituiti dal CUP deve continuare a ricevere i medesimi importi, fatta salva la modifica delle tariffe.
E cioè, se in precedenza l’installazione pubblicitaria era assoggettata a diversi tributi o canoni in favore di diverse amministrazioni (Enti), il plurimo assoggettamento non muta, ma a mutare è esclusivamente la istituzione di un unico canone che includa tutti quelli dovuti al singolo Ente.
Tanto che nel Regolamento adottato dal Comune per l’applicazione del CUP, allegato dal ricorrente che ne chiede la disapplicazione perché in tesi contrario alla disciplina legislativa, vengono previste tariffe per le diverse ipotesi della concessione di spazi comunali, delle esposizioni pubblicitarie, delle esposizioni pubblicitarie abusiva, della fornitura di servizi di pubblica utilità ed anche i casi di esclusione dall’assoggettamento al canone (artt. 25 e segg.).
6.2 – In tal senso, quindi, infondata anche la doglianza sulla duplicazione del CUP, sul principio che l’utilizzatore sarà comunque tenuto al pagamento di somma complessiva non inferiore a quella in precedenza versata in adempimento di tutti i tributi e canoni sostituiti dal CUP, al fine di assicurare la invarianza di bilancio dell’Ente destinatario.
6.3 – E, conformemente alla motivazione appena resa, va sanzionata di perfetta irrilevanza tutta la trattazione che l’opponente esplicita sulla natura delle strade sulla quali si affaccia la installazione pubblicitaria: si discute infatti nella specie solo di quella che prima della novella prendeva il nome di imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e non anche delle altre che riguardano invece l’occupazione di suolo pubblico; di quella cioè che il comma 819, lettera b), L. 160/2019, descrive come “… la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”.
6.4 – La regola stabilita dal comma 820, stessa normativa, secondo la quale “…L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma” vale evidentemente nel solo caso in cui entrambi i canoni siano dovuti al medesimo Ente, altrimenti entrando la norma in contrasto interno insanabile con la previsione del a invarianza di bilancio.
7 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Macerata, pronunciando nella contumacia del Comune di ********X,
RESPINGE l’opposizione proposta dal a srl ********X avverso l’avviso di accertamento esecutivo n. xxx – rif. partita xxx del 1.8.2022 emesso dal a srl XXXXXX per conto del ********X relativo all’anno 2021;
(Omissis)
COMMENTO –La recente sentenza n. 902/2023, emessa dal Tribunale Ordinario di Macerata in data 3 novembre 2023, ha affrontato una controversia di notevole rilevanza nel campo del diritto tributario, in particolare in merito al Canone Unico Patrimoniale (CUP) previsto dalla Legge 160/2019. Il presente scritto si propone di esaminare approfonditamente la decisione della corte, andando ad approfondire le considerazioni che i Giudici maceratesi hanno fatte proprie per mezzo della sentenza ed indagando in particolare due distinti aspetti, il primo relativo alla competenza in materia di giurisdizione del giudice ordinario, in conseguenza della natura extratributaria del CUP ed il secondo riguardante le controversie sorte in conseguenza dell’effettiva complessità riscontrata nel ripartire le rispettive competenze tra i diversi enti locali qualificabili come soggetti impositori del CUP quali Comuni, Province e Città Metropolitane.
Prima di entrare nel merito della sentenza, è cruciale evidenziare come il Tribunale di Macerata ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie inerenti al Canone Unico Patrimoniale seguendo l’orientamento di legittimità precedentemente espresso sul COSAP (Contribuzione Unica per l’Occupazione di Suolo e Spazio Pubblico) nelle sentenze della Cassazione n. 2552/2018 e n. 21950/2015. La decisione si fonda in particolare sull’interpretazione dell’art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie concernenti canoni e corrispettivi. Questa posizione è in linea con l’orientamento più recentemente espresso in diverse occasioni della Corte di Cassazione, che ha sostenuto che l’obbligo di pagamento di un canone per l’utilizzazione del suolo pubblico non ha natura tributaria.
La decisione in questione pertanto si allinea con il dibattito in corso sulla natura giuridica extratributaria del CUP, che non solo impatta sul contenzioso ma incide anche sulla gestione pratica del prelievo. Tuttavia, come evidenziato dagli stessi giudici maceratesi, al momento persistono interpretazioni divergenti sulla natura tributaria del CUP, sottolineando la necessità di un chiarimento giurisprudenziale sulla questione. Nonostante l’esistenza di alcune pronunce che attribuiscono al CUP una natura giuridica tributaria, la sentenza del Tribunale di Macerata sembra infatti riconoscere in maniera pacifica una natura di entrata “patrimoniale” alla componente pubblicitaria del CUP. L’evidenza di questo contrasto mette comunque in luce la complessità e la varietà di interpretazioni in merito alla normativa introdotta dalla Legge n. 160/2019.
Entrando nel merito della controversia, va rilevato come l’opponente abbia sollevato la questione della legittimazione del Comune, sostenendo che gli impianti pubblicitari erano posizionati su strade di proprietà della Provincia o dell’ANAS. Tale argomentazione avrebbe limitato la legittimazione alla richiesta del prelievo solo ai proprietari delle strade, evitando una presunta duplicazione del canone.
Tuttavia, il Tribunale ha respinto queste censure, affermando che la Legge 160/2019 mira a sostituire i vari tributi sulla pubblicità con un unico CUP, attribuendogli la qualifica di “patrimoniale”. La sentenza ha infatti respinto l’opposizione avanzata dalla società ricorrente, sostenendo la legittimità dell’avviso di accertamento esecutivo emesso dal Comune per il CUP relativo all’anno 2021. Il giudice infatti come detto ha riconosciuto la validità della disciplina legislativa introdotta dalla Legge 160/2019, che ha sostituito vari tributi con un unico canone patrimoniale, sottolineando come l’utilizzatore sia tenuto al pagamento di un importo complessivo non inferiore a quello versato in precedenza in adempimento di tutti i tributi sostituiti dal CUP. La norma introduttiva del canone infatti prevedeva esplicitamente l’invarianza di gettito per gli enti impositori, garantendo in tal modo agli stessi la costanza delle poste da iscrivere a bilancio per tale tipologia di entrata. Sul punto il Tribunale di Macerata ha inoltre chiarito che la normativa vigente stabilisce chiaramente le tariffe per le diverse ipotesi, evitando quindi duplicazioni ingiustificate.
Riguardo a tale argomento va altresì osservato come prima dell’introduzione del CUP, la riscossione era chiaramente a favore del Comune su tutto il territorio comunale, inclusi tratti di strade provinciali, regionali e statali. L’entrata in vigore della Legge 160/2019 ha indubbiamente generato alcuni contrasti interpretativi, soprattutto riguardo al comma 819 e al successivo comma 820. Quest’ultimo prevede che l’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari escluda l’applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico.
Sulla questione la Sentenza in oggetto ribadisce innanzitutto che la natura delle strade sulle quali sono posizionati gli impianti pubblicitari è irrilevante, trattandosi di componente pubblicitaria e non di occupazione di suolo pubblico.
Il giudizio riguarda nel merito infatti solo di quella componente del CUP che prima della novella prendeva il nome di imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e non anche delle altre componenti che riguardano invece l’occupazione di suolo pubblico. La componente in questione è quella cioè che il comma 819, lettera b), L. 160/2019, descrive come “… la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato”. A tal proposito, argomentano i giudici nella sentenza, va tenuta presente in combinato disposto con il suddetto comma 819, la regola stabilita dal successivo comma 820, secondo la quale “…L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma”. Tale disposizione però vale evidentemente nel solo caso in cui entrambi i canoni siano dovuti al medesimo Ente, altrimenti la norma entrerebbe in un contrasto interno insanabile con la richiamata previsione dell’assoluta invarianza di gettito.
Il Tribunale di Macerata afferma sostanzialmente che il principio di assorbimento previsto dal comma 820 si applica solo quando vi è coincidenza di soggettività attiva, cioè quando è il Comune a riscuotere entrambi i presupposti del comma 819, lettera a) e a). Pertanto, per le Province e Città Metropolitane, la nuova disciplina non ha cambiato la situazione rispetto al passato. Continueranno a riscuotere la componente legata all’occupazione del suolo pubblico, mentre il Comune riscuoterà il CUP per la componente pubblicitaria.
La sentenza in oggetto afferma infine che la natura delle strade sulle quali sono posizionati gli impianti pubblicitari è irrilevante, trattandosi di componente pubblicitaria e non di occupazione di suolo pubblico.
In conclusione il giudizio in commento rappresenta un contributo importante ai fini dell’applicazione del Canone Unico Patrimoniale. Tramite la sentenza in commento infatti viene confermata innanzitutto la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie legate al Canone Unico Patrimoniale. La natura extratributaria del CUP è quindi pacificamente affermata, nonostante precedenti interpretazioni discordanti su tale punto in ambito giurisprudenziale.
La decisione sul merito poi sottolinea la coerenza della legge nel garantire che gli enti continuino a percepire i medesimi importi rispetto ai precedenti prelievi tributari, evitando duplicazioni ingiustificate e assicurando l’invarianza di bilancio.
La complessità del panorama giurisprudenziale sul CUP evidenzia in ogni caso la necessità di una maggiore chiarezza normativa per garantire uniformità nell’applicazione e nella gestione di questo rilevante e forse sempre sottovalutato strumento di prelievo tributario comunale.
Dott. Francesco Foglia