Cass. civ., Sezione VI-5, ord., 8 novembre 2021, n. 32495


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Ferrara, con sentenza n. 313/17, sez. I, rigettava il ricorso proposto dalla (omissis) srl avverso l’ingiunzione di pagamento n. (OMISSIS) per ICI 2011.

Avverso detta decisione la società contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 1130/1/2019, rigettava l’impugnazione. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso il Comune di Terre del Reno.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la (omissis) srl deduce la nullità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo del servizio postale a mani di soggetto diverso dal legale rappresentante in quanto non si erano rispettate le condizioni di cui all’art. 145 c.p.c, nonché degli artt. 138, 139, 140 e 141 c.p.c.

Va preliminarmente dichiarata infondata l’eccezione del Comune resistente di inammissibilità del ricorso.

Il predetto Comune non ha infatti riportato, in violazione del principio di autosufficienza, il testo del verbale di accertamento e non indica dove la notifica del ricorso sia rinvenibile nel fascicolo di parte.

Ciò posto, il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente a notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 29642/19; Cass. n. 8293/2018 Cass. n. 19795/2017 Cass 15315/2014; Cass. n. 14501/2016).

Alla luce di siffatta giurisprudenza deve ritenersi che non rilevi la qualifica del soggetto che ha ricevuto la notifica purché questa sia avvenuta presso il domicilio del destinatario e che non è necessario l’invio di una seconda raccomandata di avviso di avvenuta consegna.

Si osserva a tale ultimo proposito che nel ricorso non si rinviene esplicita contestazione circa il fatto che la notifica sia effettivamente avvenuta presso la sede sociale né la ricorrente ha dedotto e provato di essersi trovata nella impossibilità di prendere conoscenza dell’avvenuta notifica. 

E’ appena il caso di osservare che nella fattispecie in esame, essendo stato notificato l’atto presso la sede sociale a mani di soggetto individuato in sede di relata di notifica non trova applicazione quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2) della L. n. 890 del 1982, art. 8 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. U., n. 10012 del 2021).

Il ricorso va dunque respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposto processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.300,00 oltre accessori e spese generali 15%. Si dà atto della sussistenza dei presupposto per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2021


COMMENTO: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, si è pronunciata sulla notificazione a mezzo posta dell’atto fiscale, eseguita, ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 890/1982, direttamente dall’Ufficio finanziario, senza l’intermediazione dell’agente notificatore, sia esso l’Ufficiale Giudiziario, il messo comunale o il messo speciale. A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 146/1998, che ha modificato l’art. 14 della Legge n. 890 del 1982, gli uffici finanziari, infatti, possono procedere, in modo diretto, alla notificazione postale degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. 

Più specificamente, nel caso oggetto di giudizio, la Suprema Corte prendeva in esame la notifica cd. ‘diretta’ di un’ingiunzione di pagamento nei confronti di una società, che era stata ricevuta presso la sede sociale, da un soggetto diverso dal legale rappresentante della società stessa. Tale ingiunzione veniva, infatti, impugnata dalla società, la quale deduceva la nullità di siffatta notifica, lamentando la violazione dell’art. 145 e degli artt. 138, 139, 140 e 141 del Codice di Procedura Civile.

Ebbene, la Cassazione ribadisce che la notifica a mezzo posta eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario soggiace alle disposizioni che regolano il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non alle norme del Codice di procedura civile e della Legge n. 890/1982, le quali si riferiscono, invece, alle notificazioni eseguite per mezzo dell’ ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore. Ne consegue che la notifica c.d. “diretta” da parte dell’Ufficio finanziario non richiede la stesura della relazione di notificazione né l’indicazione, sull’avviso di ricevimento, della qualifica del soggetto che ritira il plico. Ma non solo. La Corte, infatti, con specifico riguardo al caso in cui la notifica si perfezioni mediante la consegna dell’atto ad un soggetto diverso dal destinatario, presso l’indirizzo di quest’ultimo, afferma che non è neppure necessaria la spedizione della raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notifica (c.d. C.A.N.), in quanto l’atto consegnato all’indirizzo del destinatario deve comunque ritenersi pervenuto a quest’ultimo, in forza della presunzione di cui all’art. 1335 c.c.; presunzione che può essere superata solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione della notifica. Ai fini della validità della notifica c.d. diretta, è pertanto sufficiente che il plico venga consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona ivi rinvenuta dall’ufficiale postale, senza necessità di alcuna specificazione in merito alla qualità del consegnatario stesso o alla relazione esistente tra quest’ultimo e il destinatario (in tal senso, Cass., Sez. V, Sent. n. 19795 del 09/08/2017).

Infine, la Suprema Corte afferma l’inapplicabilità, al caso di specie, del principio affermato delle Sezioni Unite, con sentenza n. 10012/2021, in base al quale, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nell’ipotesi di assenza del destinatario e di assenza o rifiuto di un soggetto abilitato a ricevere il plico, è necessario produrre in giudizio  sia l’avviso di ricevimento dell’atto oggetto di notifica, che l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.). Tale precedente, infatti, non veniva ritenuto pertinente, in quanto, nel caso in esame, la consegna dell’atto era comunque avvenuta.

A parere di chi scrive, però, la pronuncia dalle Sezioni Unite parrebbe in contrasto con l’ordinanza in commento, in quanto anche la prima veniva emessa su di un caso di notifica postale “diretta”. Se infatti, come affermato nella pronuncia in commento, alla notifica c.d. diretta deve applicarsi il regolamento postale ordinario, non dovrebbe essere richiesta la spedizione della C.A.D. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, imposta invece dall’art. 8 della Legge 890/1982, dovendosi dunque ritenere sufficiente il semplice rilascio dell’avviso di giacenza dell’atto presso l’ufficio postale, come peraltro già rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 2339 del 2 febbraio 2021.

Parrebbe, dunque, che le Sezioni Unite abbiano limitato il loro intervento all’aspetto probatorio, per il caso in cui risulti essere stata inviata la C.A.D., perdendo l’occasione di delineare chiaramente il perimetro applicativo del regolamento postale e della Legge n. 890/1982 alle notificazioni degli atti fiscali, eseguite direttamente dagli uffici finanziari, a mezzo del servizio postale.  

Giuliana Bucchioni

Avvocato in Massa