Commissione Tributaria Regionale Toscana sez. III – Firenze, 06/10/2021, n. 1108


Svolgimento del processo

Il Comune di Lucca propone appello avverso la sentenza n. 94/2071 pronunciata dalla C.T.P. di Lucca Sez. 3, del 26/01/2021 e depositata il 24/02/2021, R.G. n. 100/2021, che aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento I.M.U. n. XX4 anno 2014, n. XX5 anno 2015, n. XX6 anno 2016 e n. XX7 anno 2017.

Valore della lite euro 14.042,00 più interessi e sanzioni.

Il comune di Lucca chiede la riforma integrale della sentenza emessa dalla C.T.P. di primo grado, perché infondata ed illegittima.

Fatto

Il Comune aveva notificato al sig. D. C. avvisi di accertamento I.M.U. per gli anni dal 2014 al 2017 inerenti ad immobili siti in Lucca ed ubicati in Monte S. Quirino – via (omissis…) -, S. Marcovia (omissis…) -, S. Concordio – via (omissis…).

Avverso i suddetti avvisi, il sig. D. C. proponeva quattro identici ricorsi (poi riuniti).

Net suddetti giudizi si costituiva il comune rilevando la correttezza degli accertamenti operati in relazione alle fonti in materia di inagibilità degli immobili ai fini I.M.U., precisando altresì che contrariamente a quanto ex adverso affermato dalla controparte che aveva dichiarato “ai fini I.M.U., con correlata riduzione del 50% prevista per inagibilità, unicamente gli immobili ubicati in via (omissis…) e in via (omissis…)” sui quali soltanto si era dunque concentrata l’attività di verifica in quanto risultava un versamento parziale d’imposta, il versamento per l’immobile in via per Camaiore era corretto.

Successivamente, alla proposizione del ricorso, il comune aveva condotto un supplemento di istruttoria dove confermava, per l’immobile ubicato in via (omissis…), l’insussistenza dei requisiti richiesti per l’inagibilità; con riferimento agli immobili ubicati in (omissis…), invece, si riconosceva la condizione di inagibilità tributaria ed il correlato diritto all’agevolazione prevista in materia di I.M.U..

Motivi a sostegno dell’appello

1) Nullità della sentenza impugnata per errore in procedendo e iudicando commesso dal giudice di prima cure, che non si è pronunciato su punti decisivi della controversia, generando anche il difetto di motivazione.

2) Nullità della sentenza impugnata per errore in procedendo e iudicando commesso dal giudice di prime cure, in ordine al mancato pronunciamento sull’inammissibilità del motivo aggiunto del ricorrente con la memoria del 12.01.2021.

3) Nullità della sentenza impugnata per l’errore in procedendo e in iudicando commesso dal giudice di prime cure, in ordine atta condanna al pagamento delle spese quantificate in misura abnorme.

Infine, si chiede istanza di sospensione ex art. 52 D.Lgs. 546/1992.

Per tutti i motivi sopra esposti, si 

Chiede 

In via preliminare, accogliere l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;

Nel merito ed in via principale accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza, dichiarare la legittimità della pretesa tributaria di cui agli avvisi di accertamento.

In subordine accogliere il presente appello in ordine alla abnorme quantificazione delle spese ed in riforma della sentenza, dichiararne l’illegittimità;

in ogni caso con condanna di controparte al pagamento delle spese, ivi incluso il rimborso del contributo unificato.

Il sig. D. C. M. si costituisce in giudizio, ribadendo sia nelle controdeduzioni che nelle memorie conclusive, presentate in data 09/09/2021, contestando tutto quanto ex adverso, eccepito e richiesto per le seguenti motivazioni:

Gli avvisi di accertamento risultano sostanzialmente identici nella loro assoluta inintelligibilità limitando il comune, in ciascuno di essi, a contestare un generico “versamento omesso/parziale” dell’imposta, senza specificare né se si trattasse effettivamente di un pagamento omesso, oppure, insufficiente, né le causali per le quali sarebbe stata dovuta l’imposta ed ad elencare tutti gli immobili di proprietà dell’appellato, siti nel territorio comunale, senza indicare a quali di essi fosse richiesto l’addebito; essendo gli avvisi così generici, si propose e si inviò specifica domanda per l’accertamento con adesione evidenziando quella che poteva essere la problematica più probabile, vale a dire la mancata considerazione dell’inagibilità.

Il comune di Lucca risponde negativamente all’accertamento con adesione senza neppure convocarlo per il contraddittorio, obtorto collo, si è ricorso alla Giustizia Tributaria.

Data la genericità degli avvisi fu conferito incarico al proprio tecnico di redigere, su tutti gli immobili, una perizia tecnica che evidenziò l’inagibilità di tutti gli stessi, ivi compreso quello di via (omissis…) dove si era sempre versata l’IMU per intero.

La relazione tecnica non è stata mai contestata dal Comune di Lucca, che ha riconosciuto l’inagibilità dell’immobile di via (omissis…) e non ha mai dedotto alcunché riguardo al compendio sito in via (omissis…), dichiarando di non vantare maggiori imposte in quanto la materia del contendere risultava cessata.

Per quanto concerne le memorie di replica da parte del Comune esse devono essere considerate invalide e tardive perché non presentate nei termini previsti dall’art. 32, D.Lgs. 546/1992.

Infine, è da sottolineare che l’atteggiamento dall’Ente è irrispettoso dello Statuto del Contribuente, ostruzionistico; la mancata adesione in contraddittorio, temerario l’omessa risposta al reclamo mediazione, dilatorio, defaticante e scorretto circa il deposito della replica fuori tempo massimo.

Per quanto sopra esposto si Chiede

In via principale respingere l’appello avversario perché infondato in diritto, fatto ed in rito;

In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi sostenute da controparte nell’appello, dichiarare nulli e/o annullare gli atti impugnati nei giudizi di primo grado riuniti.

Con vittoria di compensi e spese più oneri come per legge.

Invocando a sostegno giurisprudenza e normativa di riferimento.

All’odierna trattazione la causa viene posta in decisione.

Motivi della decisione

L’appello deve essere rigettato perché infondato di diritto e di fatto in quanto:

Tra le ipotesi di riduzione della base imponibile nell’ambito dei tributi locali è prevista la riduzione della base imponibile del 50% nel caso di fabbricati inagibili o inabitabili; malgrado i comuni spesso siano portati a disconoscere l’agevolazione nel caso in cui detta inagibilità non sia stata dichiarata, in realtà la giurisprudenza è piuttosto consolidata nel riconoscere al contribuente il diritto a fruire dell’agevolazione tributaria nel momento in cui il comune risultava a conoscenza dello stato dell’immobile.

L’art. 1, comma 747, lettera b), legge 160/2019 stabilisce la riduzione della base imponibile del 50% per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. L’inagibilità o la inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa, il contribuente ha facoltà di rendere un’autocertificazione che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.

Per applicare la riduzione è bene ricordare:

L’immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria;

L’agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di intervento di demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell’art. 3, lettera c), d), f), D.P.R. n. 380/2001, per tali immobili la base imponibile, è infatti costituita dal valore dell’area ai sensi dell’art. 1, comma 746, legge 160/2019.

La possibilità di applicare la riduzione deve essere riconosciuta anche nel caso in cui il contribuente abbia presentato al comune la dichiarazione per comunicare lo stato di degrado dell’immobile, posto che quando il legislatore ha inteso dare efficacia costitutiva alla dichiarazione del contribuente lo ha affermato specificatamente.

In senso favorevole al contribuente si è, peraltro, espressa la Suprema Corte, principalmente poggiando il diritto alla riduzione sul fatto che l’ente impositore già conosceva la situazione dell’immobile e pertanto il riconoscimento di tale riduzione costituisce applicazione del principio di collaborazione dello statuto dei diritti del contribuente; in tale senso si è espressa la Cassazione con le sentenze n. 23531 del 12.09.2008, con la n. 12014 e 12015 del 10.06.2015; infine, nella più recente sentenza n. 4244 del 17.02.21, la Cassazione ha affermato che deve essere respinta una “lettura formalistica” della norma riguardante l’agevolazione (art. 13, comma 3, lett. b), D.L 201/2011), con la conseguenza che il mancato rispetto degli adempimenti prescritti non può far venir meno il beneficio.

Quindi, in definitiva, l’orientamento giurisprudenziale consolidato permette l’applicazione della riduzione per inagibilità anche senza che tale situazione sia stata oggetto di dichiarazione I.M.U. nel passato; questo vale nel caso in cui vi sia una documentata conoscenza da parte dell’ente di tale degrado dell’immobile e la prova di tale conoscenza non può intendersi presunta ma, al contrario deve essere resa dal contribuente.

Nel caso in esame, ricorrono tutti gli elementi necessari e sufficienti a dimostrare che il contribuente ha comunicato e documentato, secondo le disposizioni in materia, l’inagibilità degli immobili oggetto degli avvisi di accertamento:

▪ Dichiarazione dell’appellato presso la stazione dei Carabinieri di San Concordio, con conseguente ordinanza del Comune di Lucca sullo stato di abbandono dell’immobile;

▪ Diniego di sanatoria del Comune stesso, per insanabili problemi di carattere urbanistico;

▪ Ordine del Comune di Lucca di ripristino a seguito della denuncia di occupazione abusiva da parte di ignoti;

▪ Ordinanza di demolizione da parte del Comune di Lucca;

▪ Perizia tecnica di parte, non contestata dall’Ente impositore, a conferma dell’inagibilità degli immobili.

La richiesta di sospensione ex art. 52 D.Lgs. 546/1992, non viene accolta.

La Commissione Tributaria della Toscana, Sez. 3, definitivamente pronunciando, così provvede:

Respinge l’appello, spese compensate.

Così deciso in Firenze, il 17.09.2021.


COMMENTO – La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, rigettando l’appello proposto dall’Ente Comune, chiariva come, in tema di riduzione della base imponibile nell’ambito dei tributi locali, questa è prevista nel caso di fabbricati inagibili o inabitabili, nel momento in cui l’Ente ne veniva a conoscenza, anche se tale evidenza non era stata oggetto di dichiarazione I.M.U. nel passato.

La questione oggetto del presente commento prende avvio successivamente ad un appello, proposto alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana da parte di un Comune, a seguito di sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, la quale accoglieva un ricorso del contribuente avverso alcuni avvisi di accertamento I.M.U. relativamente alle annualità dal 2014 al 2017.

Il Comune, costituitosi in giudizio, precisava che il versamento dell’imponibile fosse corretto, a differenza di quanto affermato dal contribuente.

La normativa da prendere in considerazione per il caso de quo è quella contenuta nell’art.1, comma 747, lettera b della Legge numero 160/2019, la c.d. “Legge di Bilancio 2020” che afferma:

per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante  il  quale sussistono  dette  condizioni.  L’inagibilità  o l inabitabilità  è accertata dall’ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa,  il  contribuente  ha   facoltà   di   presentare   una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del  fabbricato  da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell’applicazione della  riduzione  di  cui  alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”.

Orbene, dall’esame della suddetta norma, si evince come questa ammetta la riduzione della base imponibile del 50% per immobili che siano stati dichiarati inagibili o inabitabili e che non siano utilizzati, relativamente al periodo temporale in cui sussistono queste condizioni.

Tale inagibilità o inabitabilità viene accertata dall’Ufficio Tecnico del Comune con una perizia a carico del proprietario. Il contribuente potrebbe anche presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti tale inagibilità o inabitabilità da parte di un Tecnico.

La base imponibile  viene ridotta del 50% per le unità immobiliari -eccezion fatta per quelle che sono accatastate nelle categorie A/1,A/8 e A/9- o per quelle concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale ed in presenza di determinate condizioni.

Inoltre, tale agevolazione non viene applicata ai fabbricati che siano oggetto di interventi di demolizione o di recupero edilizio  essendo, per questi immobili, la base imponibile costituita dal valore dell’area come sancito dall’art.1 comma 746 della succitata Legge di Bilancio 2020.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, pronunciandosi sul caso in esame, richiamava anche alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione,  in particolare le sentenze n. 23531/2008, 12014 e 12015/2015, 4244/21.

I Giudici di Merito evidenziavano come, anche in base a consolidata giurisprudenza come anche richiamata, l’applicazione della riduzione per inagibilità può essere applicata, anche se questa situazione non è stata oggetto di dichiarazione I.M.U. negli anni trascorsi, valendo tale specifico principio quando vi è una conoscenza documentata da parte dell’Ente del degrado dell’immobile.

Il Contribuente, in questo specifico caso , aveva documentato e comunicato l’inagibilità dell’immobile, attraverso non solo una dichiarazione presso la Stazione dei Carabinieri con conseguente ordinanza comunale sullo stato di abbandono di tale immobile, ma anche documentato tutta una serie di altre situazioni successive quali , ad esempio, diniego di sanatoria del Comune per insanabili problemi urbanistici; ordinanza di demolizione da parte dello stesso Comune; una perizia tecnica di parte non contestata dall’Ente, a conferma della inagibilità degli immobili.

Conseguentemente, ricorrendo tutte le condizioni necessarie per poter beneficiare della riduzione per inagibilità, la Commissione Tributaria della Toscana, pronunciandosi sul punto, rigettava l’appello proposto dall’Ente.

 

Avv. Martina Cannizzaro