Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 17 maggio 2022, n. 15824.


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10411-2021 proposto da:

1.E., rappresentata e difesa dall’Avvocato …, per procura in calce al ricorso; – ricorrente –

contro

PREFETTURA Di LECCE; – intimata –

avverso la SENTENZA N. 2229/2020 DEL TRIBUNALE DI LECCE, depositata il 12/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/3/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

Svolgimento del processo

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l’appello di C.E. avverso la sentenza che aveva, a sua volta, rigettato l’opposizione proposta dalla stessa nei confronti di ordinanza ingiunzione emessa a suo carico perchè, in qualità di proprietaria e conducente di un’autovettura, era abusivamente entrata, in data (OMISSIS), in una zona a traffico limitato.

1.2. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l’appellante non aveva apportato alcun argomento utile a contestare la correttezza della decisione impugnata lì dove il giudice di prime cure aveva affermato, per un verso, che non risultava alcuna prova “che, nelle circostanze di tempo e di luogo dei verbali, il veicolo era stato effettivamente adibito al trasporto di persona disabile, ovvero che detta persona si trovasse a bordo” del veicolo di proprietà dell’opponente, e, per altro verso, che l’accertamento dell’infrazione era stato eseguito a mezzo di “dispositivi elettronici che, pur consentendo la rilevazione immediata dell’infrazione, non ne consentono l’immediata contestazione”.

1.3. C.E., con ricorso notificato il 7/4/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

1.4. La Prefettura di Lecce è rimasta intimata.

1.5. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 2697 c.c., e della L. n. 689 del 1981, art. 23, così come modificata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che non risultava alcuna prova “che, nelle circostanze di tempo e di luogo dei verbali, il veicolo era stato effettivamente adibito al trasporto di persona disabile, ovvero che detta persona si trovasse a bordo”, senza, tuttavia, considerare che, nel giudizio di opposizione in materia di illeciti amministrativi, l’amministrazione, assumendo il ruolo di parte attrice, ha l’onere di provare la fondatezza delle proprie ragioni, dimostrando tutti i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria, specie quando, come nel caso in esame, l’opponente, depositando in giudizio il “contrassegno invalidi” rilasciato dal Comune, abbia sollevato contestazioni sulla loro esistenza.

2.2. Il motivo è infondato. Il fatto contestato all’opponente, invero, è stato (come dalla stessa affermato: v. il ricorso, p. 1) di essere abusivamente entrata in una zona a traffico limitato. Ora, in tema di sanzioni amministrative, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria è posto a carico dell’amministrazione, la quale è pertanto tenuta a fornire la prova della condotta illecita (cfr. Cass. n. 1529 del 2018): tuttavia, una volta che tale fatto sia stato, come nel caso di specie, dimostrato in giudizio (se non altro perchè non risulta che l’opponente abbia sollevato contestazioni circa la sua affettiva commissione), spetta, poi, a quest’ultimo di provare in giudizio la sussistenza di fatti, come l’accompagnamento di una persona disabile dotata del relativo contrassegno, che sono, di volta in volta, impeditivi, modificativi ovvero estintivi della pretesa sanzionatoria conseguentemente maturata in capo all’amministrazione.

2.3. Ed una volta escluso che (come accertato dal giudice di merito senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per l’omesso esame di fatti decisivi emergenti dagli atti di causa) tale prova sia stata fornita, non si presta, allora, a censure, per violazione dell’art. 2697 c.c., la decisione che lo stesso ne abbia conseguentemente tratto, e cioè il rigetto dell’opposizione proposta.

2.4. La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., del resto, si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretende la ricorrente, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che, come detto, è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l’accertamento dell’infrazione era stato eseguito a mezzo di “dispositivi elettronici che, pur consentendo la rilevazione immediata dell’infrazione non ne consentono l’immediata contestazione”, senza, tuttavia, considerare che, se l’infrazione fosse stata immediatamente contestata, la polizia avrebbe potuto verificare la legittimità del transito dell’autovettura dell’appellante in quanto dotata di contrassegno invalidi e con a bordo il titolare dello stesso. Peraltro, quando la contestazione immediata non è possibile, il verbale deve contenere i motivi per cui non si è potuto operare con la contestazione immediata.

3.2. Il motivo è infondato. Il D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, (sulla rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 7, comma 133 bis), infatti, prevede espressamente che, ove siano installati impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato, l’accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dal Reg. di attuazione del codice della strada, art. 385, può essere effettuato “con esonero della contestazione immediata”. In materia di circolazione stradale, pertanto, la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, accertata a mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purchè se ne documenti (ma il punto non è contestato) l’esistenza con immagini (Cass. n. 8244 del 2007).

3.3. Per il resto, non può che ribadirsi il principio per cui, in tema di violazioni amministrative per le quali è necessaria la contestazione immediata, a fronte dell’impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile nei modi regolamentari, non sussistono margini di apprezzamento, in sede giudiziaria, in riferimento all’astratta possibilità di una predisposizione del servizio con modalità tali da permettere la contestazione immediata della violazione in quanto, da un lato, non è consentito al giudice dell’opposizione sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni, in termini di impiego di uomini e mezzi, ove difettino specifiche previsioni normative di cui si configuri, in ipotesi, la violazione, mentre, dall’altro, nessuna norma impone all’amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni (Cass. n. 25698 del 2021).

  1. Il ricorso, pertanto, escluso ogni rilievo alle censure svolte solo in memoria, dev’essere rigettato.
  2. Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.
  3. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 25 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2022


COMMENTO 

Il D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, (sulla rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico limitato ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 7, comma 133 bis) prevede espressamente che, ove siano installati impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri storici o nelle zone di traffico limitato, l’accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dal Reg. di attuazione del codice della strada, art. 385, può essere effettuato “con esonero della contestazione immediata”. 

In materia di circolazione stradale, pertanto, la contestazione relativa alla violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, accertata a mezzo di appositi dispositivi posizionati ai varchi di accesso, può essere effettuata anche non immediatamente, purché se ne documenti l’esistenza con immagini.

La rivisitazione normativa si può esplicare mediante il richiamo alle seguenti fonti:

  1. a) il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 6, comma 4, lettera b), (C.d.S.), consente all’ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
  2. b) l’art. 7, comma 1, lettera b), del citato D.Lgs., consente ai comuni di limitare, con ordinanza del sindaco, la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
  3. c) la L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 133 bis, dispone che con regolamento da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2 […] sono disciplinate le procedure per l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato delle città ai fini dell’accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;
  4. d) il D.P.R. n. 250 del 1999, art. 3, (regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per le rilevazioni degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato), prevede che gli impianti sono utilizzati per […] l’identificazione dei veicoli che accedono al centro storico o nelle zone a traffico limitato […]. La procedura sanzionatoria prevista dal Titolo 6^ del codice della strada ha luogo solamente in presenza di violazione documentata con immagini[…]. L’organo di polizia stradale, sulla base del rilevamento, accerta l’identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e procede alla redazione del verbale di contestazione;
  5. d) il citato D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, comma 4, prevede che l’accertamento delle violazioni rilevate, come previsto dall’art. 385 reg. att. C.d.S., può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata;
  6. e) il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200, comma 1, (C.d.S.), in sintonia con la disposizione generale in materia d’illecito amministrativo, di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, dispone che la violazione, quando possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;
  7. f) il D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384, lettera e), (reg. att. esec. C.d.S.), come modificato dal D.P.R. n. 610 del 1996, art. 218, prevede tra i casi di materiale impossibilità della contestazione immediata quello dell’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo.

Ai sensi di tali disposizioni, non è revocabile in dubbio che la contestazione della violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato possa essere oggetto (anche) di contestazione non immediata, purché se ne documenti l’esistenza con immagini.

La disciplina delle sopraindicate norme regolamentari, di cui al D.P.R. n. 250 del 1999, non contrasta nè con la L. n. 127 del 1997, che con quelle norme ha attuazione, né con il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200, comma 1, C.d.S., che ha attuazione con le norme regolamentari del D.P.R. n. 495 del 1992, tra cui quella dell’art. 384, lettera e), innanzi riportata, analoga a quella del D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, comma 4, nel prevedere non necessaria la contestazione immediata nel caso di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo.

Le norme regolamentari in oggetto integrano e non derogano le anzidette disposizioni di legge, che, appunto, attuano, e, in particolare, non derogano la previsione generale di contestazione immediata della violazione, quando possibile, di cui al D.P.R. n. 285 del 1992, art. 200, C.d.S., per quanto esplicitano il significato non definito di tale locuzione, individuando i casi in cui non è possibile quella contestazione.

Ne è conferma, sul piano logico, con riguardo particolare all’esonero dalla contestazione immediata, indicato dalla norma regolamentare del D.P.R. n. 250 del 1999, art. 5, comma 4, per l’ipotesi di circolazione nel centro storico o nelle zone a traffico limitato, il fatto che la stessa L. n. 127 del 1997 abbia previsto la possibile installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi in quei luoghi, al fine di accertare le violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni; questo fine, ove fosse stata ritenuta anche necessaria la contestazione immediata delle violazioni, sarebbe stato di più complessa ed ingiustificata perseguibilità, dovendosi affiancare ad un dispositivo di rilevazione dell’infrazione, idoneo a darne immediato riscontro, la presenza di un agente, di per sè già idonea a rilevarla, visivamente, con attestazione di fede privilegiata.

Dott.ssa Eleonora Cucchi

Unicusano Roma