Commissione Tributaria  Regionale  Liguria 20/09/2021 n. 708


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

XXX S.n.c. di V. R., V. G. e V. A., esercente attività di B & B proponeva ricorso avverso avviso di accertamento emesso dal COMUNE di XXX, in relazione a Ta.R.S.U. relativa al periodo di imposta 2012.

La contestazione veniva concordemente limitata, in corso di causa, al conteggio della superficie di un terrazzo pertinenziale, di mq. 15 e alla sua possibilità di essere-considerata fonte di rifiuto.

La Commissione tributaria provinciale della Spezia, con sentenza n. 540 del 5.7.2016,

accoglieva il ricorso, rilevando che l’occasionalità e marginalità dell’attività di B & B non sottraevano all’immobile la sua naturale destinazione a civile abitazione.

Proponeva appello il COMUNE rilevando che l’area in contestazione era adibita professionalmente ad attività imprenditoriale, come da dichiarazione di inizio attività, ed era di proprietà di S.n.c., il che ne escludeva la natura di destinazione a civile abitazione.

Si costituiva la S.n.c. contribuente contestando l’appello del Comune. 

                                 MOTIVI DELLA DECISIONE

Va rammentato che, secondo l’art. 62, comma 1, d.lgs. 15.11.1993, n. 507, la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Il regolamento comunale, adottato ai sensi dell’art. 68 d.lgs. 507/1993, riprende sostanzialmente, all’art. 7, comma 3, la suddetta disposizione.

L’esclusione disposta dalla Commissione Tributaria Provinciale si fonda sul carattere accessorio, rispetto a civile abitazione, della superficie in questione.

Tale destinazione non può essere accettata per un immobile di proprietà di una S.n.c., che per definizione non può che operare come società commerciale e che, in base alla medesima dichiarazione di inizio attività, ha destinato l’abitazione, cui è accessoria l’area di cui si discute, a tale scopo (Cass. Sez. V, 19720/2010).

Area che, essendo una terrazza, è tipicamente impiegata quale luogo di ristoro e di riposo negli immobili destinati a ricezione turistica.

Gli arresti di legittimità invocati dalla società contribuente nella memoria illustrativa depositata il 21.5.2021 non sono conferenti.

Essi si riferiscono all’attività di B & B svolta da soggetto privato, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell’organizzazione familiare; situazione difforme da quella in esame, in cui l’attività è svolta da una S.n.c. e non può parlarsi di uso promiscuo con l’abitazione privata.

Ogni altra questione non è più stata riproposta in questo grado.

La riduzione dell’originaria pretesa del COMUNE suggerisce la compensazione integrale delle spese.

La Commissione tributaria regionale per la Liguria

 PER TALI MOTIVI

in accoglimento dell’appello, dichiara computabili ai fini T.A.R.S.U. la superficie di mq. 15 accessoria al mappale 787, sub 62 (ex 8), Foglio 11.

Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. 

Genova, 7 giugno 2021


COMMENTO – In tema di TARSU la Commissione Tributaria Regionale precisa che qualsiasi superficie, anche una terrazza pertinenziale dedicata a ristoro o riposo, di una attività di ricezione turistica anche di tipo occasionale e marginale come B&B, non può essere esente dal pagamento della TARSU.

Nel caso in esame, la Commissione Regionale della Liguria ha ribaltato la decisione dei Giudici della Commissione Tributaria Provinciale, a seguito di appello proposto dal Comune, richiamando  quanto sancito dall’art. 62 comma 1 del D.Lgs. n.507 del 1993.

In base a tale suddetto articolo, tale tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde.

Orbene, la questione in oggetto prende avvio, come scritto, a seguito di Appello proposto dal Comune , il quale evidenziava come l’area oggetto del contenzioso fosse adibita ad attività imprenditoriale, come da dichiarazione di inizio attività, talché ne veniva esclusa la destinazione ad abitazione di tipo civile.

I Giudici di prime cure avevano accolto il ricorso del contribuente, asserendo che l’occasionalità e la marginalità dell’attività ricettiva di tipo B & B non sottraevano l’immobile dalla sua destinazione a civile abitazione.

Conseguentemente, il Comune proponeva appello evidenziando come oggetto di tale contestazione fosse un immobile adibito professionalmente ad attività imprenditoriale.

La Commissione Tributaria Regionale rilevava quanto sancito dall’art. 62 comma 1 del D.Lgs. num. 507/1993 , ed inoltre indicando come l’immobile in questione fosse di proprietà di una s.n.c. la quale ha destinato l’abitazione oggetto del contenzioso, allo scopo di attività commerciale, cui è accessoria la terrazza impiegata come luogo di ristoro e riposo.

I Giudici della Commissione Tributaria Regionale, concludono affermando che “Gli arresti di legittimità invocati dalla società contribuente nella memoria illustrativa … non sono conferenti. Essi si riferiscono all’attività di B& B svolta da soggetto privato, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell’organizzazione familiare; situazione difforme da quella in esame, in cui l’attività è svolta da una S.n.c. e non può parlarsi di uso promiscuo con l’abitazione privata. La Commissione tributaria regionale per la Liguria per tali motivi in accoglimento dell’appello, dichiara computabili ai fini T.A..R.S.U. la superficie di mq. 15 accessoria..”.

Al riguardo, vi è anche una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, numero 2328 del 27/02/2020, la quale afferma come rientri nel potere impositivo dei Comuni, determinare la tariffa TARSU, concernente un immobile senza prendere in considerazione la sua destinazione d’uso, ma piuttosto l’attività di tipo economico o professionale che viene effettivamente esercitata in tale struttura.

I Supremi Giudici affermano che : “L’applicazione di una determinata tariffa ai fini TARSU, infatti, è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, in quanto lo stesso legislatore, con il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 4, ha conferito agli enti locali il potere di applicare la tariffa in base all’attività economica concretamente svolta all’interno dell’immobile”.

La Commissione Tributaria Regionale ha quindi ribaltato l’esito della decisione presa dai Giudici di Primo Grado con compensazione di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Avv. Martina Cannizzaro