Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sez. V, sent., 15.12.2020 n. 1069


Svolgimento del processo

Omissis ha impugnato gli estratti di ruolo e le cartelle sottostanti deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento, l’assenza di instaurazione del contraddittorio, la carenza di motivazione e documentale e la prescrizione quinquennale.

La Commissione tributaria provinciale di Lucca, in accoglimento di un’eccezione sollevata dal ricorrente con la memoria illustrativa depositata in data 31 maggio 2018, ha ritenuto l’irregolarità della notifica delle cartelle notificate, avvalendosi di poste private, nella fattispecie omissis, il che comporta la inesistenza della notifica, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 13855 del 2018.

Ha proposto appello l’Agenzia delle Entrate – Riscossione deducendo che:

Le cartelle sono state notificate regolarmente a mezzo di messo notificatore, in larga parte mediante consegna al diretto interessato. La omissis è una società che gestisce, per conto dell’agente della riscossione e di varie altre amministrazioni pubbliche e parastatali, gli archivi documentali. Ciò comporta la inammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo.

La CTP non ha considerato che successivamente alle cartelle ma ben prima dell’acquisizione, da parte del medesimo, degli estratti di ruolo, sono stati notificate varie intimazioni di pagamento, nonché la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione degli estratti di ruolo per in quanto tardiva.

Sono inammissibili le memorie illustrative depositate in primo grado con le quali è stata eccepita l’inesistenza delle notifiche, in quanto asseritamente effettuate mediante vettore privato. Esso costituisce un motivo aggiunto di ricorso, dipendente dall’avvenuto deposito della documentazione da parte resistente Agenzia, e non anche una “mera illustrazione” dei motivi di ricorso introdotti in precedenza. Pertanto avrebbe dovuto essere proposto con lo strumento del ricorso per motivi aggiunti ex art. 24 d.lgs. 546/92 (rispettando il termine di sessanta giorni) e non già per il tramite delle memorie illustrative di cui all’art. 32 del medesimo decreto.

Si è costituito omissis resistendo all’appello e deducendo in particolare che:

Il motivo proposto dall’appellante secondo cui la omissis avrebbe solo il compito di gestire esclusivamente l’archiviazione ottica, cartacea e la conservazione sostitutivi per conto dell’Ente della Riscossione costituisce un motivo nuovo ex art. 57, comma 1, D. Lgs. n° 546/92, inammissibile nel presente grado di giudizio, dato che l’Ufficio non ha avanzato alcuna eccezione nel precedente grado di giudizio in merito alla questione della non appartenenza della società omissis ad un vettore di poste privato.

La documentazione prodotta circa il ruolo della omissis è priva di qualsivoglia valore probatorio, non potendosi attribuire alla stessa data certa e trattandosi di un mero estratto, tale da non garantire la genuinità.

Le memorie illustrative ex art. 32, comma 1, D.Lgs. n° 546/92, non hanno comportato alcun ampliamento del “thema decidendum”, atteso che nel ricorso introduttivo era stata dedotta l’inesistenza della notifica delle cartelle.

La notifica delle cartelle è stata effettuata dai messo notificatore (omissis), il quale ha svolto la propria mansione all’interno di una società di posta privata.

La notifica di atti interruttivi (intimazioni di pagamento, preavvisi di fermo amministrativo, pignoramento etc.) costituisce elemento irrilevante, laddove “a monte” emerga un vizio di notifica della cartella esattoriale o avviso di accertamento (v. Cass. S.U. n° 19704/15)

Per le cartelle consegnate a persona diversa dal destinatario la notifica è nulla perché la raccomandata informativa è stata spedita con raccomandata semplice mentre, la Cassazione ha affermato che, in materia di notifica ex art. 60, lett. b-bis, D.P.R. n° 600/73 – art. 7, comma 6, L. 890/82, è necessario, ai fini del perfezionamento notificatorio, “l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendone sufficiente la soia spedizione!’ (v. Cass. n° 2868/17, 17235/18, 3732/2019).

Per la cartella di pagamento n° 06220170004111102 notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. manca la prova del rispetto di tutte le formalità richieste dalla norma, tra cui I’ affissione avviso del deposito in busta chiusa e sigillata presso la porta della residenza del contribuente e la successiva notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

I crediti sono prescritti per maturazione della prescrizione quinquennale.

L’appellato ha poi insistito nel disconoscimento delle fotocopie delle relate di notifica delle cartelle e degli avvisi di ricevimento, in quanto mancanti di attestazione di conformità all’originale ed in parte scarsamente leggibili, chiedendo che questa Commissione ordini la produzione degli originali, in mancanza dei quali deve escludersi la rilevanza probatoria delle fotocopie.

Entrambe le parti hanno presentato memorie aggiuntive. L’appellato ha eccepito l’inammissibilità dell’appello perché l’appellante non ha depositato copia della notifica dell’appello. Oltretutto non essendo nota la data di notifica dell’appello, non è possibile verificare il rispetto del termine di trenta giorni per la costituzione. Ove si debba fare riferimento alla data indicata nell’atto di appello(22 gennaio 2019) la costituzione sarebbe tardiva in quanto avvenuta in data 1 marzo 2019, con conseguente inammissibilità dell’appello non sanata per previsione normativa della costituzione dell’appellato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ fondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello. L’appellante non ha osservato quanto richiesto dagli artt. 53 e 22 D.Lvo 546/1992 a pena di inammissibilità dell’appello in quanto non ha depositato telematicamente la relata di notifica alla controparte dell’atto d’appello. Così non risulta la prova del rispetto del termine per la proposizione dell’appello né del termine di trenta giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio. Ove si volesse fare riferimento alla data del 22 gennaio 2019 indicata nell’atto di appello, la costituzione in giudizio sarebbe tardiva in quanto effettuata il 1 marzo 2019.

Non sono fondate le argomentazioni prospettate nella memoria di replica presentata dall’Ufficio. Per espressa previsione dell’art. 22, richiamato dall’art. 55, l’inammissibilità non è neppure sanata dalla costituzione dell’appellato. E’ pertanto irrilevante che l’appellata abbia indicato nell’atto di costituzione la data di notifica dell’appello nel 1.2.2019. In senso conforme vi è giurisprudenza di legittimità. La Cassazione con la sentenza 20743 del 6.10.2010 ha affermato che non può attribuirsi efficacia sanante al deposito di note difensive effettuato dalla parte. Con la sentenza n. 9169 del 21.4.2011 la Cassazione ha escluso che possa darsi rilievo sanante “alla condotta silente od acquiescente dell’appellato”. In quest’ultima sentenza si legge:<<E’ infine privo di pregio ii rilievo concernente la sanabilità della “irregolarità“ in forza della costituzione dell’appellato, per il “raggiungimento dello scopo”. L’obbligo di depositare copia dell’appello è infatti imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, ultimo periodo, a pena di inammissibilità. L’espressa previsione di un obbligo o di un adempimento o di un requisito “a pena di inammissibilità palesa non solo che l’interesse tutelato dalla norma non è disponibile ed è tutelato dalla rilevabilità d’ufficio (come sempre accade quando il legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, che non a caso è accompagnata dall’espressione preliminare evocativa della sanzione “a pena di”), ma esclude anche che possa assumere alcun rilievo in funzione di superamento dei vizi l’atteggiamento della controparte, poiché, allorquando II legislatore ricorre alla categoria della inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per la nullità (art. 156 cod. proc. civ. ): infatti, l’espresso ricorso da parte del legislatore alla sanzione della Inammissibilità impedisce che il giudice possa ritenere soddisfatta l’esigenza a presidio della quale il legislatore ha previsto una certa forma a pena di inammissibilità in modo diverso che attraverso la forma indicata da! legislatore” (Cass. n. 16002 del 2007).»

Non è in contrasto la sentenza richiamata dall’ Agenzia che attiene alla diversa questione relativa al mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata di ricezione, essendo però stati depositati gli altri atti relativi alla notifica dell’atto a mezzo posta.

P.Q.M.

Dichiara l’inammissibilità dell’appello. Condanna l’appellante al rimborso delle spese del grado liquidate in  euro 1.500,00 oltre iva ed accessori.

Firenze 15 dicembre 2020


COMMENTO – La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in sede di appello presentato dall’Agenzia delle Entrate –Riscossione avverso sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, n. 338/18, ha accolto le eccezioni presentate dall’appellato, in quanto l’appellante non ha osservato quanto stabilito e richiesto dagli art. 53 e 22 del d.lgs. n.546/92, dichiarandone quindi l’appello inammissibile.

L’appellato, attraverso la presentazione di memorie aggiuntive depositate prima della celebrazione dell’udienza, eccepiva l’inammissibilità dell’appello in quanto l’Agenzia delle Entrate –Riscossione non aveva depositato copia della notifica dell’appello, e quindi non essendo in tal senso nota la data dell’avvenuta notifica dell’appello, conseguentemente non era possibile verificare il rispetto del termine di 30 giorni per la costituzione. 

Proprio l’art.53 del d.lgs. 546/92 prevede che: “Il ricorso d’appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art. 22, commi 1, 2 e 3”.

La notificazione del ricorso appello deve essere posta in essere a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio, rispettandone i termini stabiliti dall’art. 22 d.lgs. 546/92.

La costituzione in giudizio rappresenta l’atto attraverso il quale la parte si presenta in modo formale davanti alla Commissione Tributaria, divenendo ufficialmente presente nel processo, instaurando un rapporto diretto anche con il Giudice. L’art.22 del d.lgs. 546/92 disciplina la costituzione in giudizio della parte ricorrente e , per espresso richiamo operato dall’art. 53 dello stesso Decreto, la norma viene applicata anche alle ipotesi di costituzione in giudizio della parte appellante, che potrà essere lo stesso ricorrente o l’Ufficio nelle ipotesi di soccombenza in primo grado dell’Amministrazione finanziaria.

A ben vedere quanto disposto dall’art.22 del d.lgs. 546/92, questo afferma proprio quel principio secondo cui la costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del ricorso a controparte, mediante deposito nella segreteria della  Commissione Tributaria adita della documentazione richiesta (ricorso originale o copia, nota iscrizione a ruolo, attestazione di avvenuto pagamento del contributo unificato, proprio fascicolo). Tale iter di costituzione in giudizio del ricorrente deve avvenire entro il suddetto termine, come già detto, a pena di inammissibilità e tale inammissibilità, per come stabilito dal comma 2 dell’articolo 22 del d.lgs. 546/92, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se il resistente si costituisce a norma dell’art.23 del d.lgs. 546/92. Tale tipo di inammissibilità trae origine dal fatto che in caso di mancato rispetto dell’iter corretto per la costituzione, il collegio stesso si viene a trovare in una posizione di impossibilità oggettiva di verificare la tempestività dell’impugnazione. 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, in sede di costituzione in giudizio del proprio fascicolo telematico, avvenuta in data 01.03.2019, non allegava la prova della notifica dell’appello, al fine di provare la sua tempestiva impugnazione della sentenza della C.T.P. di Lucca, la quale era stata depositata il 05.07.2018. Volendo poi fare riferimento alla data presente sull’atto d’Appello, la costituzione sarebbe stata in ogni caso tardiva con conseguente inammissibilità dell’appello, non sanata in ogni caso dalla costituzione dell’appellato.

Pertanto, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accogliendo l’eccezione di inammissibilità, chiarisce in modo inequivocabile che l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, non avendo depositato telematicamente la relata di notifica con l’avvenuta notifica a controparte dell’atto di appello, non risultando quindi conseguentemente né il rispetto stesso del termine per la proposizione dell’appello, né tantomeno del termine di trenta giorni dalla notifica per la costituzione in giudizio, si trovava in una situazione di inammissibilità stessa dell’appello, non sanabile neppure dalla costituzione dell’appellato.

La stessa Commissione Tributaria Regionale, viste le argomentazioni esposte nella memoria di replica,  fa riferimento ad alcune pronunce della Cassazione, citando in particolare la sentenza 20743/10, secondo la quale non si attribuisce efficacia sanante al deposito di note difensive, e la sentenza 9169/11 con cui la Cassazione ha escluso che possa essere dato rilievo sanante “alla condotta silente o acquiescente dell’appellato”, e non solo: in tale sentenza, richiamata dalla CTR della Toscana, la Suprema Corte ribadisce come l’obbligo di depositare copia dell’appello è imposto dall’art. 53 comma 2  del d.lgs. 546/92,a pena di inammissibilità, e che inoltre, principio di fondamentale importanza : “ ..allorquando il legislatore ricorre alla categoria dell’inammissibilità, è escluso che l’atteggiamento della controparte possa assumere rilievo sotto il profilo del raggiungimento dello scopo, come invece è previsto per le nullità…

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, accogliendo le rimostranze mosse dalla difesa del contribuente, dichiarava l’inammissibilità dell’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, condannando conseguentemente la stessa al pagamento delle spese processuali.

Avv. Martina Cannizzaro