Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 23 marzo 2021, n. 8116
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11999-2019 proposto da:
PREFETTURA AREZZO, UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; – ricorrente –
contro
…, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO n. 28, presso lo studio dell’avvocato …, che lo rappresenta e difende; – controricorrente –
e contro
EQUITALIA SUD S.P.A.; – intimata –
avverso la sentenza n. 19355/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Giudice di Pace di Roma, … proponeva opposizione avverso il sollecito di pagamento notificatogli da Equitalia Sud S.p.a., allegando di non aver mai ricevuto la notificazione degli atti ad esso presupposti, lamentando l’applicazione a suo carico delle maggiorazioni di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 27.
Con sentenza n. 71364 del 2013 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione.
Interponeva appello avverso detta decisione la Prefettura di Arezzo e, nella resistenza del …, il Tribunale di Arezzo, con la sentenza oggi impugnata, n. 19355 del 2018, rigettava il gravame.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la Prefettura di Arezzo, affidandosi a due motivi.
Resiste con controricorso lo …, il quale ha anche depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe erroneamente escluso alle sanzioni derivanti dalle violazioni al codice della strada l’applicabilità delle maggiorazioni previste dalla norma predetta.
La censura è fondata.
Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv. 642953; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27887 del 23/11/2017, non massimata; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16767 del 23/06/2018, non massimata).
La maggiorazione in esame, dunque, si applica anche alle sanzioni derivanti da violazione alle norme del codice della strada.
L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di appello con il quale la Prefettura aveva censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui essa, anziché dichiarare soltanto la non debenza degli interessi, aveva annullato l’intero sollecito di pagamento.
In definitiva, va accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo; la decisione impugnata va dunque cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Arezzo, in differente composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Arezzo, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 17 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021
COMMENTO: Con la sentenza n. 8116 del 23 marzo 2021, la Cassazione si è pronunciata in materia di maggiorazioni alle sanzioni amministrative, in particolare derivanti da violazioni al Codice della Strada.
Nel caso di specie, il ricorrente lamentava il fatto che fosse stata erroneamente esclusa l’applicazione delle maggiorazioni alla sanzione comminata dall’Amministrazione ad una violazione del Codice della Strada, previste dall’art. 27 comma 6 della L. 689 del 24.11.1981, a seguito dell’omesso pagamento.
Occorre premettere che l’obbligazione di pagare una somma a titolo di sanzione pecuniaria sorge con il fatto illecito che fonda la contestazione; tuttavia, la legge, al fine di disciplinare le maggiorazioni da ritardo, fa riferimento al diverso momento dell’esigibilità degli importi dovuti.
In particolare, quando il verbale è notificato entro i 90 giorni dall’avvenuta violazione ed il ricorrente non provvede al pagamento nei 30 giorni seguenti, dal 31° giorno iniziano a decorrere le maggiorazioni di un decimo ogni semestre a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui la lista di carico è trasmessa al concessionario della riscossione.
Le maggiorazioni costituiscono, sostanzialmente, una sanzione aggiuntiva, dovuta al ritardo nel pagamento della somma dovuta e sono finalizzate a scoraggiare proprio tale ritardo nell’adempimento della sanzione pecuniaria principale.
Nel caso di specie, la Cassazione, accogliendo il ricorso, ribadisce il principio consolidato, secondo cui “In materia di sanzioni amministrative (nella specie per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, della L. n. 689 del 1981, ex art. 27, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva” (Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 1884 del 01/02/2016, Rv. 639142; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21259 del 20/10/2016, Rv. 642953; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27887 del 23/11/2017; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16767 del 23/06/2018).
È comunque previsto dall’art.26 della citata legge che l’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili e che, in ogni caso, il debito possa essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento.
Tuttavia, prosegue l’art. 27 stabilendo che, decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
È, dunque, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta sia maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe, inoltre, gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
Quindi, secondo la Corte, è legittima l’iscrizione a ruolo e l’emissione della relativa cartella di pagamento, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva rappresentata dalle maggiorazioni ex art.27 comma 6 L.689/81.
Dott.ssa Eleonora Cucchi
Unicusano Roma