Le principali novità della Dichiarazione IMU 2024.

L’impatto per i contribuenti e per i Comuni del nuovo modello di dichiarazione approvato con DM 24/04/2024


Il decreto ministeriale del 24 aprile 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2024 ha introdotto rilevanti cambiamenti nel modello di dichiarazione IMU, comportando di conseguenza la necessità di assimilare le diverse novità presenti sia da parte dei contribuenti che da parte dei Comuni. Questo decreto sostituisce i modelli precedenti e rappresenta un passo significativo verso la semplificazione amministrativa e l’adeguamento alle nuove esigenze normative a cui anche l’ambito dei tributi locali si sta negli ultimi tempi adeguando.

Una delle principali innovazioni introdotte dal decreto è l’emanazione di un unico modello di dichiarazione IMU che sostituisce i modelli precedenti. In passato infatti, i modelli di dichiarazione erano distinti per persone fisiche, enti commerciali ed enti non commerciali, approvati rispettivamente con i decreti del 29 luglio 2022 e del 4 maggio 2023. La scelta di unificare i modelli risponde all’esigenza di semplificazione e uniformità delle procedure dichiarative. Questo nuovo approccio non solo riduce la burocrazia, ma rende anche più facile per i contribuenti comprendere e adempiere ai loro obblighi fiscali.

Una delle novità più rilevanti riguarda poi l’introduzione dell’obbligo di dichiarazione a pena di decadenza dal beneficio fiscale. Questo significa che, in tutti i casi in cui la legge impone la presentazione della dichiarazione IMU (ad esempio, per immobili occupati abusivamente, oppure relativamente a quelli posseduti dagli enti non commerciali, o ancora nel caso delle fattispecie degli alloggi sociali, fabbricati merce, e degli alloggi di servizio del personale militare), il mancato adempimento dichiarativo da parte del contribuente interessato, comporta la perdita del beneficio stabilito dalle norme. Questo principio, già anticipato dal Dipartimento delle Finanze in occasione di Telefisco 2023 e consolidato dalla giurisprudenza della Cassazione (si veda la sentenza n. 37385/2022), è ora chiaramente recepito anche nelle istruzioni del nuovo modello.

In merito è da rilevare come questa novità rappresenti un cambiamento significativo per i contribuenti, che devono ora prestare maggiore attenzione ai loro obblighi dichiarativi per evitare non solo l’applicazione di sanzioni, ma addirittura la perdita di agevolazioni fiscali. Per i Comuni, invece questa modifica fornisce finalmente un elemento di maggiore certezza nella verifica delle dichiarazioni e nel recupero delle imposte non versate.

Il nuovo modello di dichiarazione IMU inoltre prevede l’inserimento di appositi codici indicare le diverse tipologie di immobili, e relative agevolazioni spettanti, tra cui alloggi sociali, alloggi di servizio del personale militare e immobili occupati abusivamente. Questo permette una maggiore chiarezza e precisione nella dichiarazione, facilitando sia il compito dei contribuenti che quello dei Comuni in fase di verifica.

Solo per fare un esempio, i contribuenti che possiedono immobili occupati abusivamente devono utilizzare un codice specifico per dichiarare tali immobili. Questo aiuta i Comuni a identificare rapidamente le proprietà interessate dal trattamento agevolativo previsto dalla normativa e a verificare se i contribuenti hanno rispettato i requisiti per l’esenzione IMU.

Per quanto riguarda proprio gli immobili occupati abusivamente, ricordiamo come la norma introdotta per mezzo della lettera g-bis) all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta con la Legge di Bilancio 2023, ha previsto la possibilità di esenzione dall’IMU per questi immobili, neutralizzando l’orientamento giurisprudenziale che li considerava sino ad allore comunque soggetti all’IMU. Tuttavia, per usufruire di questa esenzione, i contribuenti devono soddisfare specifici requisiti.

In primo luogo, è necessario aver denunciato l’occupazione abusiva alle autorità competenti. Questa denuncia deve essere riportata nella dichiarazione IMU, specificando in particolare l’Autorità presso cui è stata presentata la denuncia o che ha avviato l’azione giudiziale penale, nonché la data della relativa denuncia o del provvedimento che attesti l’inizio dell’azione penale. In secondo luogo, la dichiarazione deve essere presentata al Comune interessato esclusivamente tramite modalità telematiche. Non è ammessa infatti per tale fattispecie la presentazione tradizionale a mano o a mezzo posta.

Questa procedura telematica rappresenta una novità importante e richiede ai contribuenti di familiarizzare con gli strumenti digitali necessari per presentare la dichiarazione. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dal beneficio, con la conseguenza che l’esonero dall’IMU non potrà essere riconosciuto e il Comune sarà legittimato a recuperare il tributo non versato con la maggiorazione della sanzione e degli interessi di legge.

Un’altra significativa innovazione riguarda poi gli enti non commerciali. Il nuovo modello di dichiarazione IMU ENC include una sezione specifica per gli immobili concessi in comodato, prevedendo l’indicazione dell’ente comodatario e dettagli sul collegamento funzionale o strutturale tra comodatario e comodante. Questo aspetto è stato chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione (pronunciamento n. 27761/2023), che ha riconosciuto la validità dell’esonero IMU in caso di concessione in comodato di immobili da parte di enti come ad esempio le Università.

Il collegamento funzionale si verifica quando le attività svolte dal comodatario nell’immobile che rientrano nel novero di quelle agevolate, siano esercitate con modalità non commerciali e siano accessorie o integrative rispetto alle attività istituzionali dell’ente comodante. Per esempio, se un’Università concede in comodato un immobile a un’azienda regionale per il diritto allo studio universitario, le attività svolte da tale ultimo ente possono essere considerate funzionalmente collegate a quelle dell’Università, giustificando in tal modo l’applicazione dell’esenzione IMU in capo all’istituto universitario soggetto passivo d’imposta. 

Il collegamento strutturale, invece, si verifica quando il comodatario utilizza l’immobile in attuazione dei compiti istituzionali dell’ente concedente, con il quale sussiste uno stretto rapporto di strumentalità. Questo può verificarsi, ad esempio, quando un ente non commerciale concede in comodato un immobile a un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura per lo svolgimento di un’attività meritevole rientrante nel novero di quelle previste dalla norma agevolativa.

Va annotato come il termine per la presentazione della dichiarazione IMU resta fissato al 30 giugno di ogni anno. Tuttavia, per il 2024, essendo il 30 giugno una domenica, la scadenza è prorogata al 1° luglio 2024. È fondamentale che i contribuenti rispettino questo termine per evitare la decadenza dal beneficio fiscale e le conseguenti sanzioni e interessi.

Appare ovvio per chi scrive rilevare come le novità introdotte dal nuovo modello di dichiarazione IMU 2024 avranno un impatto significativo sia per i contribuenti che per i Comuni. Per i contribuenti, le modifiche richiedono una maggiore attenzione e precisione nella compilazione della dichiarazione IMU. La perdita di benefici fiscali e l’applicazione di sanzioni sono rischi concreti in caso di mancato rispetto delle nuove disposizioni.

Per i Comuni, le novità rappresentano un’opportunità per migliorare la verifica delle dichiarazioni e il recupero delle imposte non versate. L’introduzione di codici specifici per diverse tipologie di immobili e l’obbligo di dichiarazione telematica facilitano l’identificazione delle proprietà soggette a esenzione e la verifica dei requisiti dichiarati dai contribuenti.

A tal proposito, per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo, giova ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. 

Pertanto, si può affermare che la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata nei seguenti casi:

Per gli immobili che godono della RIDUZIONE o ESENZIONE dell’imposta:

  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse, con contratto registrato, in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste all’art. 1 comma 747 lettera c) Legge 160/2019;
  • una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 2020);
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce;
  • l’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
  • per gli immobili posseduti da appartenenti alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica) alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, penitenziaria e forestale) ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco e alla Prefettura, per dichiarare l’assimilazione all’abitazione principale pur non essendo richiesto il requisito di dimora e residenza anagrafica (Legge 147/2013 art. 1 comma 707) e purché non siano censiti nelle categorie A/1, A/8, A/9 (D.L. 102/2013 convertito L. 124/2013); 
  • esenzioni legate al Quadro temporaneo degli aiuti di Stato che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Come precisato in precedenza, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata esclusivamente, secondo modalità telematica, se riguarda l’esenzione riferita agli “immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”, di cui all’articolo 1, comma 759, lettera g-bis) della legge n. 160 del 2019. La dichiarazione deve essere trasmessa, con la medesima modalità, anche se dovesse cessare il diritto all’esenzione.

Infine, l’obbligo dichiarativo ai fini IMU permane in tutti quei casi in cui il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria quali ad esempio:

  • l’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
  • l’atto ha riguardato un’area fabbricabile, a meno che il valore in comune commercio dell’area alienata non sia mutato rispetto a quello dichiarato in precedenza;
  • l’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
  • il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
  • l’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio;
  • l’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (ex-IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R 24 luglio 1977, n. 616;
  • gli immobili esenti, ai sensi della lett. c), del comma 759 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • i terreni agricoli, posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato;
  • è intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto o un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
  • le parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile;
  • l’immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
  • l’immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
  • si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);

In conclusione è possibile affermare come le novità introdotte dal nuovo modello di dichiarazione IMU 2024 rappresentino un significativo passo avanti verso la semplificazione e la trasparenza delle procedure dichiarative. I contribuenti d’ora in avanti dovranno sicuramente prestare maggiore attenzione alle nuove disposizioni per evitare la perdita dei benefici fiscali e l’applicazione di sanzioni, mentre i Comuni avranno a disposizione strumenti più chiari e precisi per la verifica delle dichiarazioni ed il recupero delle imposte non versate. Questi cambiamenti non solo migliorano l’efficienza amministrativa, ma mirano sicuramente a rafforzar il rapporto di fiducia tra contribuenti e le amministrazioni locali.

Dott. Francesco Foglia